L.R.
16 giugno 1998, n. 21 (1).
Norme
per l'impiego della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta
di rifiuto negli uffici pubblici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 giugno 1998, n. 41.
Art.
1
Finalità
della legge.
1.
La presente legge detta norme per l'utilizzazione della carta riciclata presso
gli uffici pubblici operanti nel territorio della Regione Umbria, nonché per la
raccolta differenziata della carta di rifiuto, nel rispetto di quanto disposto
dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art.
2
Utilizzazione
della carta riciclata.
1.
Le Amministrazioni pubbliche di enti dipendenti o comunque istituiti dalla
Regione con uffici operanti nel territorio della Regione Umbria coprono il
fabbisogno annuale di carta degli stessi con una quota di carta riciclata così
stabilito:
a)
almeno il 40 per cento del fabbisogno nei primi due anni;
b)
almeno il 50 per cento del fabbisogno nel terzo e nel quarto anno;
c)
almeno il 60 per cento del fabbisogno a partire dal quinto anno.
2.
La Regione incentiva il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 anche
con riferimento all'attività delle altre Amministrazioni pubbliche con uffici
operanti nel territorio dell'Umbria.
3.
A tal fine entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale predispone apposito regolamento per l'approvazione da parte del
Consiglio regionale.
Art.
3
Raccolta
differenziata.
1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 assicurano la raccolta
differenziata della carta presente nei rifiuti prodotti nei medesimi uffici.
2.
La carta raccolta separatamente deve essere conferita nei modi stabiliti dalle
disposizioni del Comune nel quale ha sede ogni singolo ufficio.
3.
La carta proveniente dalla raccolta differenziata è destinata al recupero
tecnologico.
Art.
4
Informazione
del personale e comunicazioni annuali sull'attività svolta.
1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 assumono adeguate iniziative di
informazione e di sensibilizzazione del proprio personale sulle finalità dell'utilizzazione
della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta di rifiuto.
2.
Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale entro il
15 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente:
a)
i quantitativi di carta riciclata usati nei propri uffici operanti nella
Regione Umbria, nonché il livello percentuale raggiunto rispetto al consumo
complessivo;
b)
il numero di dipendenti addetti agli uffici sopraindicati;
c)
i quantitativi di carta di rifiuto raccolta negli stessi uffici in modo
differenziato e conferita ai competenti servizi di gestione dei rifiuti.
3.
Entro il 30 marzo di ciascun anno la Giunta regionale provvede alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.
Art.
5
Utilizzazione
e raccolta differenziata negli uffici privati.
1.
La Regione promuove iniziative finalizzate all'utilizzazione della carta
riciclata anche negli uffici privati e alla raccolta differenziata della carta
di rifiuto.
Art.
6
Norme
transitorie e finali.
1.
La Regione promuove e coordina le iniziative finalizzate a favorire
l'attuazione della presente legge, attivando, con propri atti, conferenze dei
servizi, accordi di programma e altri interventi.
Art.
7
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui alla presente legge la spesa prevista è pari a lire
100.000.000 (centomilioni) che vengono impegnati al capitolo 9710 (fondo di
riserva) dell'esercizio finanziario 1998.