L.R.
10 luglio 1998, n. 23 (1).
Tutela
sanitaria delle attività sportive.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 luglio 1998, n. 44.
Art.
1
Finalità
ed obiettivi.
1.
La Regione dell'Umbria, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede
alla promozione dell'educazione e della tutela di coloro che praticano attività
motorie e sportive quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e
recupero della salute.
2.
La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive
agonistiche e non agonistiche.
Art.
2
Destinatari
degli interventi.
1.
Sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità
all'esercizio delle attività sportive gli atleti che praticano l'attività
sportiva in forma agonistica ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio
1982.
2.
Ai sensi del decreto 28 febbraio 1983 del Ministro della sanità, sono
sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità
all'esercizio delle attività sportive in forma non agonistica:
a)
gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi
scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b)
coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società sportive
affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano qualificati atleti agonisti ai
sensi del decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della sanità;
c)
coloro che partecipano ai Giochi della gioventù nelle fasi precedenti a quelle
nazionali.
3.
L'accertamento e la certificazione di idoneità può riguardare anche soggetti
che, indipendentemente dall'età, praticano o intendono praticare anche in forma
non organizzata, attività a carattere motorio formativo o attività fisico
ricreative.
Art.
3
Funzioni
della Regione.
1.
La Regione, nella materia regolata dalla presente legge, esercita le funzioni
di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di controllo e di vigilanza
previste all'art. 3 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, ed inoltre:
a)
istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport;
b)
programma i corsi di formazione per gli operatori del settore;
c)
istituisce il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'art. 6;
d)
nomina i componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i
giudizi di non idoneità nella pratica sportiva agonistica di cui all'art. 9;
e)
predispone il censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica di cui
all'art. 11;
f)
istituisce il registro delle patologie incidenti sulle attività sportive di cui
all'art. 12;
g)
nomina il Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport di cui
all'art. 13 e ne coordina l'attività.
Art.
4
Funzioni
delle Unità sanitarie locali.
1.
Le Unità sanitarie locali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, operano per il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 assicurando in particolare:
a)
interventi di educazione sanitaria diretti a favorire e diffondere l'attività
sportiva e motoria della popolazione con particolare riferimento a quella
scolastica come mezzo indispensabile di promozione, mantenimento e recupero
della salute psicofisica;
b)
l'accertamento anche periodico e la certificazione di idoneità psicofisica alle
attività sportive svolte in forma agonistica;
c)
l'accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità generica alle
attività sportive svolte in forma non agonistica comprese quelle nell'ambito
scolastico;
d)
l'attività di supporto clinico strumentale per programmi
terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale e, in particolare, in
favore delle persone disabili;
e)
l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo
medico in occasione di manifestazioni o competizioni sportive di particolare
rilevanza;
f)
lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico sportivo, in
collaborazione con la Federazione medici sportivi italiani (F.M.S.I.) e l'Università
degli studi di Perugia.
2.
Le Unità sanitarie locali attuano, mediante i competenti servizi di igiene e
prevenzione, i compiti di vigilanza nei confronti dei centri privati e degli
specialisti che operano nel campo della medicina sportiva, secondo le direttive
della Giunta regionale.
3.
Le Unità sanitarie locali organizzano i corsi di formazione e aggiornamento
professionale programmati dalla Regione per gli operatori del settore.
Art.
5
Attuazione
degli interventi.
1.
Agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e di controllo
periodico, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva
agonistica provvedono, sulla base di piani annuali preventivi delle
prestazioni, anche a seguito del censimento effettuato ai sensi dell'art. 11,
le strutture di medicina dello sport pubbliche o private accreditate, ai sensi
dell'art. 25 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.
2.
Di norma, si procede all'accreditamento nel rispetto del criterio del pari
utilizzo della generalità dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di
legge.
3.
Sono altresì autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità
all'attività sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport operanti
presso strutture sanitarie non accreditate o ambulatori medici privati, ai
sensi dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3. La struttura sanitaria o
l'ambulatorio medico devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di
organizzazione, struttura ed attrezzatura determinati dalla Giunta regionale in
riferimento a quelli generali e specifici previsti per le strutture accreditate
che svolgono attività analoghe.
4.
Le certificazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, redatte in conformità al
decreto 28 febbraio 1983 del Ministro della sanità e successive modificazioni,
sono rilasciate anche dai medici di medicina generale e dagli specialisti
pediatri di libera scelta convenzionati con le Unità sanitarie locali. In caso
di dubbio sull'idoneità del soggetto i medici hanno facoltà di stabilire e
richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari presso i servizi
pubblici di medicina dello sport.
5.
Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato un certificato di idoneità
predisposto in triplice copia, conforme agli schemi approvati con decreto
ministeriale 18 febbraio 1982, su modello unico regionale.
6.
Una copia del certificato di idoneità è consegnata all'interessato o alla
società, un'altra è inviata alla Unità sanitaria locale di appartenenza
dell'utente. Una copia, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli
accertamenti effettuati, deve essere conservata presso la struttura sanitaria
che l'ha rilasciata per almeno cinque anni e tenuta a disposizione per
legittima richiesta.
7.
Qualora l'interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità
all'attività sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del
presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio
sanitario regionale.
Art.
6
Libretto
sanitario sportivo.
1.
La Regione istituisce in collaborazione con il CONI il libretto sanitario
sportivo personale, ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il
medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:
a)
le generalità dell'atleta;
b)
lo sport o gli sport praticati;
c)
la società sportiva di appartenenza;
d)
la data della visita di idoneità;
e)
gli accertamenti eseguiti;
f)
l'esito finale della visita;
g)
le visite di controllo;
h)
la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione
antitetanica.
Il
libretto sanitario sportivo è rilasciato dall'Unità sanitaria locale
competente, secondo un modello approvato dalla Giunta regionale ed è
strettamente personale.
2.
Le visite per l'idoneità alla pratica sportiva devono essere effettuate previa
esibizione del libretto sanitario, da restituire al completamento della visita
medico-sportiva con le annotazioni contenute nel certificato di cui al comma 6
dell'art. 5.
Art.
7
Tutela
sanitaria degli atleti disabili.
1.
La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte
di atleti disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica
che attesti l'eziologia della disabilità.
2.
La certificazione di idoneità deve fare riferimento alle attività sportive per
gli atleti disabili secondo le norme ed i regolamenti della Federazione
italiana sport disabili.
3.
L'accertamento per gli atleti disabili comporta, ai sensi del decreto 4 marzo
1993 del Ministro della sanità, un giudizio altamente individualizzato, con analisi
ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle
caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da
svolgere.
Art.
8
Controllo
anti-doping.
1.
Le funzioni in materia di controllo anti-doping sono esercitate dalle Unità
sanitarie locali secondo protocolli sottoscritti d'intesa con l'Università, la
F.M.S.I. e con le federazioni sportive nazionali del CONI, secondo le norme
della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e del decreto 5 luglio 1975 del Ministro
della
sanità e successive modificazioni.
2.
Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti sono a carico di chi richiede
il controllo.
Art.
9
Commissione
medica regionale per i ricorsi.
1.
Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento dell'attività sportiva
agonistica viene rilasciato certificato di non idoneità in conformità al
decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della sanità.
2.
In caso di esito negativo degli accertamenti sanitari volti a valutare
l'idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, gli interessati
possono, entro trenta giorni, proporre istanza di revisione alla commissione
sanitaria prevista dall'art. 6 del decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della
sanità e nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della stessa. La commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta
giorni dal ricevimento dell'istanza.
3.
La commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:
a)
un medico specialista in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di
presidente;
b)
un medico specialista in medicina interna o in materie equivalenti;
c)
un medico specialista in cardiologia;
d)
un medico specialista in ortopedia;
e)
un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
I
componenti della commissione possono essere riconfermati.
4.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale
dell'assessorato alla sanità.
5.
Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle
sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
6.
Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti o
degli eventuali sostituti.
Art.
10
Adempimenti
delle società sportive.
1.
Le società sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare
il tesseramento e la partecipazione degli atleti alle attività sportive,
agonistiche e non, alla presentazione di certificazione di idoneità sportiva
prevista della presente legge, conservando agli atti la relativa documentazione
e verificandone la scadenza e la validità giuridica.
2.
Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare a
proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza,
controllo medico e di pronto soccorso previsti dal regolamento delle
federazioni sportive nazionali ed internazionali. Gli enti organizzatori sono
tenuti a comunicare alle Unità sanitarie locali il calendario delle
manifestazioni, perché possano essere predisposti eventuali controlli.
Art.
11
Censimento
dei praticanti l'attività sportiva agonistica.
1.
Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture pubbliche e private di
medicina dello sport e gli specialisti autorizzati al rilascio dei certificati
di idoneità alla pratica sportiva agonistica comunicano alla Giunta regionale
il numero degli attestati di idoneità e non idoneità rilasciati nell'anno
precedente. Entro la medesima data, i comitati provinciali delle singole
federazioni sportive del CONI e gli enti di promozione sportiva comunicano alla
Giunta regionale divisi per comune e per attività sportiva, il numero dei
propri tesserati agonisti che necessitano di certificato di idoneità sportiva.
2.
La Giunta regionale cura, anche in forma elaborata ed aggregata, la
pubblicazione e la divulgazione dei dati ad essa pervenuti.
3.
L'inadempienza a quanto previsto al comma 1 comporta la sospensione
dell'autorizzazione o dell'accreditamento delle strutture. Il rispetto
dell'adempimento costituisce elemento di priorità nell'assegnazione agli enti
di promozione sportiva ed alle federazioni del CONI dei contributi previsti
dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 1997, n. 21.
4.
In fase di prima attuazione gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
12
Registro
delle patologie incidenti sull'attività sportiva.
1.
La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico regionale, apposito
registro delle patologie che precludono l'esercizio delle attività sportive ed
agonistiche.
Art.
13
Comitato
tecnico-scientifico per la medicina dello sport.
1.
È istituito il comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport per la
vigilanza sulle attività svolte in materia di rilascio delle certificazioni di
idoneità sportiva agonistica e per il controllo di qualità.
2.
Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Presidente della Giunta
regionale previa deliberazione della stessa, ed è composto da:
a)
due rappresentanti della Regione di cui un esperto scelto tra gli operatori dei
servizi pubblici di medicina dello sport;
b)
un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale;
c)
un rappresentante designato su base regionale dalla F.M.S.I.;
d)
un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI.
3.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale
dell'Assessorato alla sanità.
4.
I componenti del comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport
restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Art.
14
Norma
transitoria.
1.
Fino al completamento del censimento di cui all'art. 11 e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le
certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica ed i relativi
accertamenti diagnostici sono effettuati esclusivamente nelle strutture
pubbliche.
Art.
15
Norma
finanziaria.
1.
Ai componenti la commissione di cui all'art. 9 ed ai componenti il comitato di
cui all'art. 13 spetta per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute un
gettone di lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge.
Ai
componenti non residenti a Perugia spettano altresì il rimborso spese di
viaggio e l'eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali.
2.
All'onere relativo alla spesa per i compensi di cui al comma 1 si farà fronte
per l'anno in corso ed i successivi con le disponibilità di cui al capitolo
2170 del bilancio annuale di previsione, denominato: «Quota del fondo sanitario
interregionale di parte corrente destinata al pagamento delle indennità e
rimborso spese ai membri delle commissioni sanitarie di cui alla L.R. 10
dicembre 1980, n. 72, nonché ai componenti di gruppi di lavoro e di altre
commissioni operanti in campo sanitario».
Art.
16
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 18 dicembre 1981, n. 79.