L.R.
31 luglio 1998, n. 27 (1).
Assetto
istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del
Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 5 agosto 1998, n. 48.
Art.
1
Oggetto
ed obiettivi.
1.
La presente legge ha lo scopo, anche al fine di favorire i processi di
decentramento previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, di promuovere e
sostenere la cooperazione necessaria tra gli enti pubblici territoriali della
Regione Umbria, con particolare riferimento ai territori montani, per il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
efficiente ed efficace sviluppo del Sistema informativo regionale della Regione
Umbria, di seguito denominato in breve «S.I.R. Umbria», inteso come l'insieme
di infrastrutture, strutture e servizi, basato sull'impiego delle tecnologie
della informazione e della comunicazione, realizzato nel territorio regionale
per la intercomunicazione e la interoperazione tra detti enti e per l'accesso
polifunzionale e territorialmente diffuso, da parte dei cittadini, ai servizi
informativi e transazionali, di natura applicativa dei medesimi enti;
b)
efficiente ed efficace partecipazione di detti enti nel complessivo processo di
sviluppo della società regionale della informazione e della comunicazione in
Umbria.
Art.
2
Costituzione
del «Consorzio S.I.R. - Umbria».
1.
Al fine di realizzare la progettazione e la direzione generale degli interventi
cooperativi, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1,
la Regione dell'Umbria promuove la costituzione di un consorzio volontario fra
enti pubblici, disciplinato dalla presente legge.
2.
Il Consorzio è regolato da una convenzione deliberata, dagli enti consorziati,
nonché dal proprio statuto.
3.
La denominazione del consorzio è: «Consorzio per il Sistema informativo
regionale», in breve «Consorzio S.I.R. - Umbria», nella presente legge d'ora in
avanti chiamato Consorzio.
4.
Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
5.
Sono organi del Consorzio:
a)
l'assemblea dei soci;
b)
il presidente, con funzioni di amministratore unico;
c)
il collegio sindacale;
essi
esercitano le funzioni e i poteri previsti dallo statuto.
Art.
3
Funzioni
del Consorzio.
1.
Il Consorzio, in attuazione della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 2, e
nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa degli enti consorziati,
è delegato a svolgere le seguenti funzioni:
a)
definizione di indirizzi programmatici per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria»;
b)
selezione di standard tecnici e definizione di direttive tecnico-operative
necessarie per garantire l'integrazione anche operativa tra le pubbliche
amministrazioni e la polifunzionalità degli accessi ai relativi servizi
attraverso il «S.I.R. Umbria», vincolanti per i progetti e le realizzazioni, in
tale ambito, dei consorziati e del Consorzio;
c)
promozione della progettazione di livello generale di sottosistemi ed
infrastrutture del «S.I.R. Umbria»;
d)
monitoraggio dei progetti esecutivi e della loro attuazione, ove funzionalmente
concepiti per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria»;
e)
promozione di iniziative e collaborazione con enti esterni per la
qualificazione del «S.I.R. Umbria»;
f)
elaborazione di programmi di formazione, anche avvalendosi della «Scuola di
pubblica amministrazione - Villa Umbra» per le esigenze formative e di
aggiornamento del personale del Consorzio e dei suoi consorziati;
g)
promozione di iniziative per il raccordo e la partecipazione in pertinenti
programmi nazionali e dell'Unione europea;
h)
elaborazione di iniziative utili alla promozione dello sviluppo della società
regionale dell'informazione e della comunicazione;
i)
sostegno ed attività di informazione ai consorziati e di divulgazione sul
territorio regionale, in merito alle attività del Consorzio, nonché alla
promozione della partecipazione attiva degli operatori delle pubbliche
amministrazioni e degli enti di pubblico interesse allo sviluppo del «S.I.R.
Umbria».
2.
Il Consorzio, in attuazione della convenzione di cui al comma 2, dell'art. 2,
può svolgere, su richiesta degli enti consorziati nel loro esclusivo e diretto
interesse per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le seguenti
funzioni:
a)
promozione della progettazione esecutiva, predisposizione di capitolati di
appalto, gestione delle relative procedure di gara e coordinamento della fase
attuativa dei progetti, per la realizzazione di sottosistemi e infrastrutture
del «S.I.R. Umbria»;
b)
attivazione eventuale di servizi per la certificazione di qualità dei
sottosistemi del «S.I.R. Umbria»;
c)
attivazione di servizi per il monitoraggio di progetti per lo sviluppo del
«S.I.R. Umbria», nonché per la valutazione della loro efficacia;
d)
funzioni di soggetto coordinatore in progetti partecipati dai consorziati,
afferenti a programmi finanziati o cofinanziati in ambito nazionale od
internazionale;
e)
coordinamento per l'attuazione di programmi di formazione per le esigenze
formative e di aggiornamento del personale dei consorziati;
f)
coordinamento degli interventi cooperativi dei consorziati, anche basati sulla
collaborazione con altri enti, per le finalità di cui all'art. 1;
g)
supervisione per la costituzione o gestione di un sistema informativo interno.
3.
Il Consorzio può svolgere, a favore degli enti consorziati, con modalità
disciplinate da apposite convenzioni, ulteriori servizi di consulenza ed
assistenza tecnica, inerenti materie e competenze riguardanti le funzioni di
cui al comma 2.
4.
Il Consorzio può inoltre svolgere funzioni di consulenza ed assistenza tecnica,
su incarico di soggetti esterni, inerenti materie e competenze riguardanti le
funzioni di cui al comma 2.
5.
Il Consorzio non può svolgere direttamente o indirettamente la gestione
operativa di sottosistemi e infrastrutture del «S.I.R. Umbria» o di altri
soggetti, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 2.
6.
Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio può costituire, ovvero
partecipare, solo con quote di minoranza, a società o consorzi.
Art.
4
Consorziati.
1.
Possono aderire volontariamente al Consorzio, oltre alla Regione, le Province
di Perugia e di Terni, i Comuni e le Comunità montane della Regione.
2.
Possono essere ammessi al Consorzio su deliberazione dell'Assemblea e secondo
le modalità di partecipazione stabiliti nello statuto, i seguenti soggetti:
a)
enti pubblici e di interesse pubblico aventi sede o operanti nell'Umbria;
b)
enti senza scopo di lucro operanti nel territorio della Regione;
c)
enti pubblici territoriali di aree limitrofe alla Regione.
Art.
5
Quote
di partecipazione.
1.
Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile
tra i consorziati, in modo che comunque sia riservata alla Regione dell'Umbria
una quota non inferiore al trenta per cento.
2.
Per i consorziati di cui al comma 2 dell'art. 4, la partecipazione complessiva
è in misura non superiore al venti per cento del fondo consortile.
3.
Ciascun componente dell'Assemblea consortile, in rappresentanza degli enti
consorziati, ha responsabilità pari alla quota di partecipazione al fondo
consortile fissata nella convenzione e nello statuto.
Art.
6
Convenzione
tra i consorziati.
1.
La convenzione di cui all'art. 2, comma 2, è deliberata dalla Giunta regionale
e dai competenti organi degli enti aderenti.
2.
La convenzione, della quale il primo statuto consortile è parte integrante,
stabilisce:
a)
le finalità generali del Consorzio;
b)
le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi
degli atti fondamentali del Consorzio;
c)
i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed il Consorzio, con indicazione
delle quote di fondo consortile riservate a ciascuno di essi nell'ambito delle
categorie di appartenenza;
d)
i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo
svolgimento delle attività istituzionali previste da parte del Consorzio;
e)
la disciplina delle nomine e le competenze degli organi consortili;
f)
la facoltà del Consorzio, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di
supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di
avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei
consorziati.
3.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio è impegnato a recepire,
per quanto di competenza, le indicazioni e gli accordi formulati nella
convenzione tra i consorziati.
Art.
7
Costituzione
del Consorzio.
1.
All'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale
convoca gli enti in possesso dei requisiti per la partecipazione al Consorzio,
al fine di concordare la costituzione e l'adesione allo stesso predisponendo
gli schemi di convenzione e di statuto, da sottoporre all'approvazione formale
dei rispettivi competenti organi.
2.
La mancata risposta alla convocazione si intende come diniego della
partecipazione al Consorzio.
3.
Per la costituzione del Consorzio è necessario che almeno il sessanta per cento
delle quote sia stato sottoscritto dai consorziati.
4.
Le quote non optate all'atto della costituzione del Consorzio rimangono a
disposizione dei consorziati di cui all'art. 4, comma 1, secondo la
ripartizione stabilita nello statuto, per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali
possono essere acquisite dagli altri consorziati, nella misura stabilita a tale
riguardo dallo statuto medesimo.
5.
L'adesione della Regione al Consorzio è deliberata dalla Giunta regionale, che
verifica la corrispondenza della convenzione e dello statuto alle norme della
presente legge.
Art.
8
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata,
per l'anno 1998, la spesa di lire 100.000.000 da iscrivere in termini di
competenza e di cassa al Capitolo di nuova istituzione n. 701 denominato:
«Spese conseguenti alla costituzione e funzionamento del Consorzio regionale
S.I.R. Umbria».
2.
All'onere di cui al precedente comma 1 si fa fronte con pari riduzione, in
termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 600 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1998.
3. (2).
4.
Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa occorrente per l'attuazione
della presente legge sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma
dell'art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.
Art.
9
Disposizione
finale.
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al Consorzio le
disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni, relative ai consorzi ed alle aziende speciali, in quanto
compatibili.
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1998, approvato con L.R. 2 giugno 1998, n. 17.