L.R.
12 agosto 1998, n. 29 (1).
Norme
dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subìto una
riduzione delle attività a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26
settembre 1997 e successive.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1998, n. 51, S.O.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61,
disciplina le modalità per la concessione delle provvidenze dirette ad
agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subìto una riduzione
della propria attività in conseguenza delle crisi sismiche iniziate il 12
maggio nel territorio di Massa Martana e di altri Comuni e il 26 settembre 1997
in vari Comuni dell'Umbria.
Art.
2
Soggetti
beneficiari.
1.
Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte a favore delle
aziende appartenenti ai settori agricoli e zootecnici, del turismo e
dell'agriturismo, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e
dell'agro-industria, comprese le aziende di itticoltura e di trasformazione dei
prodotti agricoli.
Art.
3
Provvidenze.
1.
Ai titolari delle aziende di cui all'art. 2 è concesso una tantum un contributo
a fondo perduto pari al venti per cento della differenza tra i fatturati,
determinata ai sensi dell'art. 4, sino ad un massimo di lire cento milioni.
2.
Ai soggetti indicati all'art. 2, nonché alle aziende di cui al successivo comma
3 del presente articolo è concesso un contributo pari agli interessi dovuti per
la postergazione delle rate dei mutui preesistenti alla data di inizio degli
eventi sismici, accesi per investimenti connessi alla costruzione, ampliamento,
ammodernamento o arredamento degli esercizi, sospese nel periodo ottobre
1997-marzo 1998, ai sensi del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito in legge
17 dicembre 1997, n. 434, ovvero non pagate a causa della chiusura
dell'attività per inagibilità totale dei locali. La scadenza del contratto di
mutuo è conseguentemente prorogata per un periodo di tempo pari a quello di
sospensione o di chiusura.
3.
Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato fino a duecento
milioni per le aziende indicate all'art. 2, chiuse per inagibilità totale dei
locali, ininterrottamente dalla data della crisi sismica alla data di entrata
in vigore della presente legge e non delocalizzate. Il contributo è calcolato
sulla differenza tra tale importo massimo e quello riconosciuto ai sensi del
comma 1 del presente articolo ed è rapportato ai mesi di chiusura
dell'esercizio, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino e non
oltre la data del 1° ottobre 1999.
Art.
3-bis
Ulteriori
provvidenze per le aziende commerciali e artigianali.
1.
Ai titolari delle aziende, operanti nei settori del commercio, dell'artigianato
e del turismo costrette alla sospensione della propria attività a causa degli
interventi di ricostruzione di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, è altresì
concesso un contributo, una tantum, per il periodo di sospensione.
2.
Il contributo di cui al comma 1, è pari al 20 per cento del fatturato dello
stesso periodo immediatamente antecedente al sisma del 12 maggio 1997 per le
aziende localizzate nei comuni di Massa Martana e Gualdo Cattaneo, e al sisma
del 26 settembre 1997 per quelle localizzate nei restanti comuni dell'Umbria.
3.
Il periodo di sospensione dell'attività considerabile ai fini della concessione
del contributo di cui al precedente comma non può essere superiore al periodo
massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori e, in ogni caso, non può eccedere
l'anno.
4.
Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, per lo stesso
periodo, con quelle eventualmente concesse ai sensi dell'art. 3 (2).
Art.
3-ter
Requisiti
per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3-bis.
1.
Possono accedere alle provvidenze di cui all'art. 3 bis le aziende costrette
all'interruzione totale della propria attività, con riferimento alla singola
sede operativa anche nel caso in cui gli interventi di ricostruzione, pur non
riferendosi direttamente alle unità immobiliari adibite all'attività di
impresa, ne
impediscano
comunque lo svolgimento.
2.
L'interruzione dell'attività, di cui al comma precedente, dovrà essere
certificata dal Comune interessato che al contempo dovrà comunicare il periodo
massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori.
3.
Nel caso di imprese costituite nei due anni antecedenti al sisma, ai fini del
calcolo del contributo verrà considerata la media giornaliera del fatturato
prodotto dalla data della costituzione al sisma, rapportata alla durata del
periodo di sospensione dell'attività.
4.
Nel caso di imprese costituitesi posteriormente al sisma verrà considerata la
media giornaliera del fatturato prodotto dalla data di costituzione alla data
di interruzione dell'attività, rapportata comunque alla durata del periodo di
sospensione dell'attività.
5.
Costituisce causa di impedimento alla concessione delle provvidenze disposte o
di decadenza dalle stesse, il riavvio, anche parziale, dell'attività di impresa
nella stessa o in altra sede, durante il periodo al quale si collega il
contributo (3).
Art.
4
Determinazione
del danno economico.
1.
Possono accedere alle provvidenze di cui all'art. 3 le aziende, anche
stagionali, che nel periodo 12 maggio 1997 - 31 maggio 1998 hanno subìto una
riduzione dell'attività produttiva non inferiore al trenta per cento rispetto
alla media degli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai
registri contabili obbligatori, o dalle dichiarazioni IVA. (4).
1-bis.
Per le aziende indicate all'art. 2, anche stagionali, chiuse per inagibilità
totale dei locali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, il periodo di riferimento ai
fini della determinazione della riduzione dell'attività lavorativa è quello dal
26 settembre 1997 al 30 settembre 1998 (5).
2.
In caso di impresa costituitasi da meno di due anni e comunque in data
antecedente agli eventi sismici 1997, la riduzione dell'attività è calcolata
rispetto alla media dei fatturati, come risultante dai registri contabili,
obbligatori, o dalle dichiarazioni IVA.
Art.
5
Priorità.
1.
Le provvidenze di cui all'art. 3 sono assegnate con priorità:
a)
alle aziende che siano state costrette alla chiusura completa dell'esercizio
per inagibilità totale dei locali e che non abbiano delocalizzato l'attività;
b)
alle aziende ricettive, ivi comprese quelle appartenenti ai settori
dell'agriturismo, della ristorazione, dei pubblici esercizi e delle agenzie di
viaggi e turismo con sede nel territorio regionale.
2.
Le aziende beneficiarie sono collocate in apposite graduatorie, stilate in
ordine decrescente, tenendo conto dell'incidenza percentuale, rispetto al
fatturato, del danno economico subìto, determinato nei modi previsti dall'art.
4 e dell'importo del contributo riconosciuto a ciascuna azienda.
3.
A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità
l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei Comuni di Nocera
Umbra, Sellano, Valtopina, Foligno, Preci, Assisi, Gualdo Tadino, Cerreto di
Spoleto e, in subordine, di quelli disastrati, individuati dall'art. 1 delle
O.M. 13 ottobre 1997, [n. 2694] e O.M. 28 novembre 1997, [n. 2719] (6).
Art.
6
Agevolazioni
per l'accesso al credito.
1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono concessi
alle strutture di garanzia fidi, operanti nel territorio regionale, contributi
diretti ad accrescere l'entità dei rispettivi fondi rischi.
2.
Le modalità di ripartizione dei contributi di cui al comma 1 tra i soggetti
interessati sono stabilite dalla Giunta regionale sulla base, tra l'altro, del
numero degli associati e del volume di attività realizzato in un periodo non
superiore all'ultimo biennio.
Art.
7
Danno
diretto.
1.
Gli interventi, previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, a favore delle attività
produttive ubicate in zone non coperte dalle provvidenze disposte con il DOCUP
Ob 5b 1994/1999, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino
Ufficiale della Regione dell'Umbria - serie generale - 22 marzo 1995, n. 14 e
successive modificazioni, sono realizzati, nei limiti e con le modalità
previste dagli stessi articoli 4 e 5 e dalle misure 3.5 e 5.7 del DOCUP, con le
risorse stanziate dall'art. 9 della presente legge.
Art.
8
Procedure.
1.
La ripartizione delle risorse, sentita la competente commissione consiliare,
tra le diverse forme di interventi previsti agli articoli 3, 6 e 7, nonché le
procedure da seguire per l'ammissione e per l'erogazione dei contributi
previsti dalla presente legge, sono stabilite dalla Giunta regionale con
proprio
atto
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Art.
9
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con le
risorse di cui all'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito
in legge 30 marzo 1998, n. 61, sulla base delle disponibilità stabilite dal
programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2,
comma 2 della sopracitata legge (7).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 giugno 1999, n. 15.
(3)
Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 giugno 1999, n. 15.
(4)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 giugno 1999, n. 15.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 16 giugno 1999, n. 15.
(6)
Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 1998, n. 59.
(7)
Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 1998, n. 59.