L.R. 12 agosto 1998, n. 29 (1).

Norme dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subìto una riduzione delle attività a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1998, n. 51, S.O.

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, disciplina le modalità per la concessione delle provvidenze dirette ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subìto una riduzione della propria attività in conseguenza delle crisi sismiche iniziate il 12 maggio nel territorio di Massa Martana e di altri Comuni e il 26 settembre 1997 in vari Comuni dell'Umbria.

 

 

Art. 2

Soggetti beneficiari.

 

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte a favore delle aziende appartenenti ai settori agricoli e zootecnici, del turismo e dell'agriturismo, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agro-industria, comprese le aziende di itticoltura e di trasformazione dei prodotti agricoli.

 

 

Art. 3

Provvidenze.

 

1. Ai titolari delle aziende di cui all'art. 2 è concesso una tantum un contributo a fondo perduto pari al venti per cento della differenza tra i fatturati, determinata ai sensi dell'art. 4, sino ad un massimo di lire cento milioni.

2. Ai soggetti indicati all'art. 2, nonché alle aziende di cui al successivo comma 3 del presente articolo è concesso un contributo pari agli interessi dovuti per la postergazione delle rate dei mutui preesistenti alla data di inizio degli eventi sismici, accesi per investimenti connessi alla costruzione, ampliamento, ammodernamento o arredamento degli esercizi, sospese nel periodo ottobre 1997-marzo 1998, ai sensi del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434, ovvero non pagate a causa della chiusura dell'attività per inagibilità totale dei locali. La scadenza del contratto di mutuo è conseguentemente prorogata per un periodo di tempo pari a quello di sospensione o di chiusura.

3. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato fino a duecento milioni per le aziende indicate all'art. 2, chiuse per inagibilità totale dei locali, ininterrottamente dalla data della crisi sismica alla data di entrata in vigore della presente legge e non delocalizzate. Il contributo è calcolato sulla differenza tra tale importo massimo e quello riconosciuto ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è rapportato ai mesi di chiusura dell'esercizio, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino e non oltre la data del 1° ottobre 1999.

 

 

Art. 3-bis

Ulteriori provvidenze per le aziende commerciali e artigianali.

 

1. Ai titolari delle aziende, operanti nei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo costrette alla sospensione della propria attività a causa degli interventi di ricostruzione di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, è altresì concesso un contributo, una tantum, per il periodo di sospensione.

2. Il contributo di cui al comma 1, è pari al 20 per cento del fatturato dello stesso periodo immediatamente antecedente al sisma del 12 maggio 1997 per le aziende localizzate nei comuni di Massa Martana e Gualdo Cattaneo, e al sisma del 26 settembre 1997 per quelle localizzate nei restanti comuni dell'Umbria.

3. Il periodo di sospensione dell'attività considerabile ai fini della concessione del contributo di cui al precedente comma non può essere superiore al periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori e, in ogni caso, non può eccedere l'anno.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, per lo stesso periodo, con quelle eventualmente concesse ai sensi dell'art. 3 (2).

 

 

Art. 3-ter

Requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 3-bis.

 

1. Possono accedere alle provvidenze di cui all'art. 3 bis le aziende costrette all'interruzione totale della propria attività, con riferimento alla singola sede operativa anche nel caso in cui gli interventi di ricostruzione, pur non riferendosi direttamente alle unità immobiliari adibite all'attività di impresa, ne

impediscano comunque lo svolgimento.

2. L'interruzione dell'attività, di cui al comma precedente, dovrà essere certificata dal Comune interessato che al contempo dovrà comunicare il periodo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di imprese costituite nei due anni antecedenti al sisma, ai fini del calcolo del contributo verrà considerata la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data della costituzione al sisma, rapportata alla durata del periodo di sospensione dell'attività.

4. Nel caso di imprese costituitesi posteriormente al sisma verrà considerata la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data di costituzione alla data di interruzione dell'attività, rapportata comunque alla durata del periodo di sospensione dell'attività.

5. Costituisce causa di impedimento alla concessione delle provvidenze disposte o di decadenza dalle stesse, il riavvio, anche parziale, dell'attività di impresa nella stessa o in altra sede, durante il periodo al quale si collega il contributo (3).

 

 

Art. 4

Determinazione del danno economico.

 

1. Possono accedere alle provvidenze di cui all'art. 3 le aziende, anche stagionali, che nel periodo 12 maggio 1997 - 31 maggio 1998 hanno subìto una riduzione dell'attività produttiva non inferiore al trenta per cento rispetto alla media degli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori, o dalle dichiarazioni IVA. (4).

1-bis. Per le aziende indicate all'art. 2, anche stagionali, chiuse per inagibilità totale dei locali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, il periodo di riferimento ai fini della determinazione della riduzione dell'attività lavorativa è quello dal 26 settembre 1997 al 30 settembre 1998 (5).

2. In caso di impresa costituitasi da meno di due anni e comunque in data antecedente agli eventi sismici 1997, la riduzione dell'attività è calcolata rispetto alla media dei fatturati, come risultante dai registri contabili, obbligatori, o dalle dichiarazioni IVA.

 

 

Art. 5

Priorità.

 

1. Le provvidenze di cui all'art. 3 sono assegnate con priorità:

a) alle aziende che siano state costrette alla chiusura completa dell'esercizio per inagibilità totale dei locali e che non abbiano delocalizzato l'attività;

b) alle aziende ricettive, ivi comprese quelle appartenenti ai settori dell'agriturismo, della ristorazione, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggi e turismo con sede nel territorio regionale.

2. Le aziende beneficiarie sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, tenendo conto dell'incidenza percentuale, rispetto al fatturato, del danno economico subìto, determinato nei modi previsti dall'art. 4 e dell'importo del contributo riconosciuto a ciascuna azienda.

3. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei Comuni di Nocera Umbra, Sellano, Valtopina, Foligno, Preci, Assisi, Gualdo Tadino, Cerreto di Spoleto e, in subordine, di quelli disastrati, individuati dall'art. 1 delle O.M. 13 ottobre 1997, [n. 2694] e O.M. 28 novembre 1997, [n. 2719] (6).

 

 

Art. 6

Agevolazioni per l'accesso al credito.

 

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono concessi alle strutture di garanzia fidi, operanti nel territorio regionale, contributi diretti ad accrescere l'entità dei rispettivi fondi rischi.

2. Le modalità di ripartizione dei contributi di cui al comma 1 tra i soggetti interessati sono stabilite dalla Giunta regionale sulla base, tra l'altro, del numero degli associati e del volume di attività realizzato in un periodo non superiore all'ultimo biennio.

 

 

Art. 7

Danno diretto.

 

1. Gli interventi, previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, a favore delle attività produttive ubicate in zone non coperte dalle provvidenze disposte con il DOCUP Ob 5b 1994/1999, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria - serie generale - 22 marzo 1995, n. 14 e successive modificazioni, sono realizzati, nei limiti e con le modalità previste dagli stessi articoli 4 e 5 e dalle misure 3.5 e 5.7 del DOCUP, con le risorse stanziate dall'art. 9 della presente legge.

 

 

Art. 8

Procedure.

 

1. La ripartizione delle risorse, sentita la competente commissione consiliare, tra le diverse forme di interventi previsti agli articoli 3, 6 e 7, nonché le procedure da seguire per l'ammissione e per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio

atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

 

Art. 9

Norma finanziaria.

 

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse di cui all'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, sulla base delle disponibilità stabilite dal programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della sopracitata legge (7).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

 

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 giugno 1999, n. 15.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 giugno 1999, n. 15.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 giugno 1999, n. 15.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 16 giugno 1999, n. 15.

(6) Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 1998, n. 59.

(7) Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 1998, n. 59.