L.R. 12 agosto 1998, n. 30 (1).

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive (1-bis) (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1998, n. 51, S.O.

(1-bis) Legge modificata con L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 luglio 2000, n. 748 e la Delib.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184.

 

Art. 1

Finalità e risorse.

 

1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, richiamato negli articoli successivi come decreto-legge n. 6 del 1998.

2. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti nell'ambito del Programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998.

 

 

Art. 2

Coordinamento istituzionale e tecnico.

 

1. La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie.

2. La Giunta regionale riferisce semestralmente al Consiglio sull'andamento delle attività di ricostruzione.

 

 

Art. 3

Programmazione degli interventi urgenti.

 

1. L'individuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del decreto-legge n. 6 del 1998, è definita con il Programma dei dissesti idrogeologici e con il Programma delle infrastrutture.

2. Il Programma dei dissesti idrogeologici individua le aree soggette a rischio idrogeologico, i cui fenomeni di frana o di crollo si siano manifestati od accentuati a seguito delle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26 settembre 1997, stabilisce i fabbisogni finanziari ed individua le priorità d'intervento.

3. Il Programma delle infrastrutture comprende gli interventi sugli edifici di proprietà della Regione, degli Enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché sulle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, danneggiati dalle crisi sismiche, individua i fabbisogni finanziari, fissa le priorità d'intervento tenendo conto della necessità di consentire la piena ripresa delle attività scolastiche e sociali, stabilisce i tempi per la esecuzione delle opere ed i criteri tecnici per la loro progettazione e detta le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici strategici e a particolare rischio.

4. La Giunta regionale predispone e approva i programmi di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto altresì conto delle indicazioni degli enti proponenti. Per il Programma dei dissesti idrogeologici costituiscono priorità assolute gli interventi sui dissesti che rappresentino pericolo per centri abitati o infrastrutture.

5. I programmi di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono attuati, sulla base dei fondi disponibili, con piani di norma annuali che contengono l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi, i finanziamenti assegnati e le modalità di concessione e di erogazione delle provvidenze in relazione all'avanzamento dei lavori. Il primo piano annuale è approvato contestualmente ai programmi.

6. Nei comuni classificati come sismici il Programma delle infrastrutture individua le aree per le esigenze della protezione civile con possibilità di uso polivalente, da acquisire, anche mediante esproprio, e da urbanizzare. Nel Comune di Foligno è localizzato e realizzato il Centro regionale di protezione civile.

7. L'onorario per la redazione dei progetti e la direzione dei lavori ammessi a finanziamento coi programmi di cui ai commi 2 e 3, nonché coi programmi di cui agli articoli 8 e 11 del decreto-legge n. 6 del 1998 è stabilito dalla Giunta regionale d'intesa con gli ordini professionali competenti.

8. Gli incarichi per la redazione di progetti e la direzione dei lavori di cui al comma 7, sono conferiti dall'ente attuatore dell'intervento secondo criteri di competenza e di rotazione, assicurando, ove la complessità dell'opera lo richieda, la presenza delle professionalità necessarie e favorendo la partecipazione di giovani professionisti.

9. La programmazione degli interventi in materia di beni culturali è disciplinata con apposita legge (3).

 

 

Art. 4

Interventi a favore dei privati.

 

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili, a qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti o danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997.

2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici.

3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla adozione dei parametri di cui all'art. 2, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 dello stesso decreto-legge, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);

e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;

f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);

f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorché non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena

di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori (4).

3-bis. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge (5).

4. Il contributo è erogato in almeno due rate in relazione all'entità dell'intervento. La liquidazione della rata iniziale avviene all'inizio dei lavori, dietro dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le successive nate sono liquidate dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 19. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, la Giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa e promuove intese con Inps, Inail, Cassa edile, nonché con le UU.SS.LL. e Ispettorato del lavoro per attestare la regolarità contributiva, mediante il documento unico di cui all'art. 19 e l'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le intese prevedono il trasferimento per via telematica, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, delle informazioni sulla regolarità contributiva e sulla notifica preliminare agli enti interessati alla concessione dei contributi, al controllo ed alla vigilanza (6).

5. Le domande per la concessione dei contributi concernenti la ricostruzione e la riparazione con miglioramento sismico degli edifici, redatte in conformità alle modalità approvate dalla Giunta regionale, sono presentate ai comuni, i quali individuano gli aventi diritto sulla base delle priorità stabilite ai sensi del

comma 3, e concedono i contributi nei limiti dei fondi disponibili. Sui contributi concessi, gli uffici regionali competenti esercitano il controllo a campione, per non meno del dieci per cento delle domande.

6. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, possono eseguire i lavori limitatamente agli immobili non ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, prima della concessione contributiva e previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle procedure di cui alla presente legge e delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 6 del 1998. L'esecuzione dei lavori non costituisce titolo, né criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi.

7. I beneficiari dei contributi curano l'esecuzione degli interventi nel rispetto delle previsioni della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni.

8. La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni i fondi disponibili destinati agli interventi di cui al presente articolo sulla base dei dati forniti dagli stessi Comuni, concernenti i fabbisogni di ciascuna fascia omogenea di interventi di cui al comma 3.

9. La Giunta regionale procede annualmente a verificare l'effettivo utilizzo dei fondi assegnati a ciascun Comune anche al fine di determinare l'entità delle successive assegnazioni di fondi e di effettuare eventuali conguagli.

 

 

Art. 5

Programmi di recupero.

 

1. Il programma di recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, è adottato e approvato ai sensi dell'art. 4 del Reg. 20 maggio 1998, n. 15 e, qualora comporti varianti allo strumento urbanistico, è approvato con le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, i termini ivi previsti sono dimezzati.

2. La spesa per la redazione del programma di recupero è stabilita dalla Giunta regionale d'intesa con gli Ordini professionali competenti ed è ricompresa nel costo del programma stesso.

3. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del Reg. 20 maggio 1998, n. 15, possono eseguire i lavori prima della concessione contributiva e previa autorizzazione del Comune che verifica la conformità degli interventi con le prescrizioni contenute nel programma di recupero.

4. Gli interventi finanziati nei piani e programmi di cui agli articoli 2, 7 e 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, ricompresi nelle aree perimetrate oggetto di programmi di recupero approvati dalla Giunta regionale, sono attuati secondo le modalità ed i tempi previsti dai programmi stessi.

5. L'attuazione degli interventi unitari sugli edifici o complessi di edifici tra loro collegati e individuati dal programma di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Reg. 20 maggio 1998, n. 15, è effettuata dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili danneggiati. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, i proprietari si costituiscono in Consorzio obbligatorio nel termine ivi previsto. Il Consorzio può essere costituito anche per interventi concernenti più edifici di proprietà pubblica o privata e può attuare anche interventi di ripristino di urbanizzazioni primarie che siano strettamente connesse e funzionali con gli interventi sugli edifici danneggiati e comunque entro le prescrizioni del programma di recupero.

 

 

Art. 6

Ricostruzione di immobili demoliti.

 

1. Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato, sulla base delle direttive tecniche approvate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del decreto-legge n. 6 del 1998, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, è consentita la ricostruzione dell'immobile, anche in luogo diverso da quello originario secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 6 del 1998, e dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica, o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno, opportunamente documentate.

 

 

Art. 7

Consorzi obbligatori.

 

1. I Consorzi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, ancorché ne facciano parte Enti pubblici, agiscono sulla base di norme di diritto privato. La previsione si applica anche nel caso in cui gli immobili di proprietà pubblica siano prevalenti, quanto alle superfici, rispetto a quelli di proprietà privata. Le superfici si calcolano con riferimento all'art. 6, comma 3, del D.M. LL. PP. del 5 agosto 1994.

2. La Giunta regionale adotta uno statuto tipo del Consorzio, prevedendo altresì il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa.

3. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base di contratti di appalto di diritto privato.

 

 

Art. 8

Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

 

1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni, per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi (7).

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo.

3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 6 del 1998, sono versate alla Regione.

4. L'azione di rivalsa da parte dei Comuni che hanno agito in sostituzione dei proprietari è limitata al recupero della differenza tra il contributo dovuto e l'importo della spesa sostenuta per l'intervento, gravata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del finanziamento di cui al comma 2.

5. Qualora il proprietario sostituito dal Comune non corrisponda la differenza di cui al comma 4, il Comune mantiene la occupazione temporanea di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998, fino al termine massimo ivi previsto e procede con tempestività all'azione di recupero.

6. I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, anche nei casi in cui gli interventi previsti dall'art. 4, comma 1 e 2, su edifici con unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, non vengano realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune. La sostituzione ha luogo nei confronti dei proprietari inadempienti per gli interventi sulle strutture, sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e sulle parti comuni dell'intero edificio. Il Comune procede agli opportuni conguagli tenuto conto dei lavori effettuati e dei contributi concessi.

 

 

Art. 9

Cumulo.

 

1. Le provvidenze concesse, nell'ambito dell'emergenza, mediante l'ordinanza commissariale 23 ottobre 1997, n. 40 e l'ordinanza commissariale 23 ottobre 1997, n. 41 costituiscono anticipo su quelle di cui alla presente legge solo se le opere, con esse realizzate, siano funzionali al definitivo ripristino degli immobili danneggiati.

2. Qualora sia stata autorizzata e finanziata la delocalizzazione temporanea dell'impresa in struttura mobile, al termine del periodo di delocalizzazione, la Giunta regionale stabilisce se rientrare nella disponibilità della stessa struttura o lasciarla all'impresa previa restituzione del trenta per cento del contributo assegnato allo scopo.

3. Le provvidenze disciplinate dalla presente legge non sono cumulabili con quelle concesse ai sensi dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61.

 

 

Art. 10

Interventi a favore di privati per beni mobili.

 

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità, procedure e termini per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998.

2. Sono prioritarie le richieste di contributo per danni:

a) su beni mobili costituenti arredi indispensabili per l'ordinaria conduzione della vita domestica all'interno delle abitazioni principali dichiarate inagibili con ordinanza sindacale;

b) su veicoli di proprietà di soggetti residenti in abitazioni principali dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, nella misura di uno per nucleo familiare.

3. Le domande sono presentate al Comune competente per territorio, il quale le istruisce e formula la graduatoria sulla base dei criteri e delle priorità di cui al comma 1. La concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata nei limiti dei fondi disponibili e stabilite nel Programma finanziario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998.

 

 

Art. 11

Contributi connessi a precedenti eventi sismici.

 

1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge, già inseriti nelle fasce prioritarie per i contributi previsti per eventi sismici precedenti e che non siano stati oggetto di concessioni contributive, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa espressa rinunzia ai benefici precedenti (8).

2. Qualora, prima dell'inizio delle crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori, l'avente diritto presenta al Comune, entro il 31 marzo 2000, una perizia giurata del direttore dei lavori che attesta i lavori eseguiti. Il Comune, previa verifica della perizia, ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 26 settembre 1997 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dalle crisi sismiche del 12 maggio e 26 settembre 1997 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. Le somme concesse a seguito dei precedenti terremoti e non utilizzate dall'avente diritto sono computate nel calcolo del nuovo contributo (9).

3. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, è consentito all'avente diritto di completare i lavori mediante variante al progetto originario a seguito dei nuovi eventi sismici, anche in deroga all'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, utilizzando il contributo già concesso. In tal caso la variante è predisposta in conformità alla normativa tecnica prevista per lo stesso progetto originario e il contributo concesso non può essere aumentato.

4. I termini di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono sospesi dal 26 settembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 12

Alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con il Programma straordinario di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 6 del 1998 sono localizzati avvalendosi anche di quanto previsto all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. In tale caso i termini previsti ai commi 6 e 9 dello stesso articolo 30 sono rispettivamente ridotti a 10 e 20 giorni.

2. Le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono effettuate dal Comune:

a) a titolo definitivo, a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 - comma 1 - lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33 e che fruiscano di un reddito non superiore al limite stabilito dall'art. 5 - comma 3 - della stessa legge regionale;

b) a titolo temporaneo, per la durata massima di cinque anni, a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 - comma 1 - lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33 e che fruiscano di un reddito superiore a quello di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) a titolo temporaneo, a favore di nuclei familiari di cui un componente sia proprietario dell'immobile da recuperare, per il periodo necessario all'esecuzione dei relativi lavori.

 

 

Art. 13

Controllo sugli interventi di ricostruzione e riparazione.

 

1. L'attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 delegata alle Province, ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del decreto-legge n. 6 del 1998.

2. Nei Piani e nei Programmi di cui agli articoli 2 e 3 sono stabiliti i progetti che, per rilevanza tecnica od economica, sono sottoposti ad approvazione da parte della Giunta regionale che, a tal fine, può avvalersi della Commissione di cui all'articolo 16. Sugli altri progetti la Giunta regionale verifica, anche a campione, la coerenza delle opere previste con le linee guida approvate e l'ammissibilità a contributo delle stesse.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di cui all'art. 14, comma 13, del decreto-legge n. 6 del 1998, per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi.

4. Per la verifica di conformità in corso d'opera di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentiti gli Ordini professionali competenti, predispone l'elenco degli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare e stabilisce il compenso in misura forfettaria. L'incarico ai tecnici verificatori avviene nel rispetto del principio della rotazione.

5. Dell'attività di controllo, comprensiva di quella esercitata dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle U.S.L., viene costituito un archivio cui hanno accesso gli enti appaltanti e quelli preposti alla vigilanza sui cantieri. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale regionale dei controlli eseguiti e del loro esito e riferisce semestralmente al Consiglio regionale sull'attività di controllo e vigilanza esercitata dagli uffici regionali e dagli enti preposti.

6. Nel caso di accertamento, da parte dei soggetti di cui al comma precedente, di violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle obbligazioni contributive, la Giunta regionale può procedere alla revoca del contributo concesso ai sensi della legge regionale 19 marzo 1996, n. 5.

 

 

Art. 14

Informazione su incarichi e appalti.

 

1. Per garantire ampia diffusione alle informazioni concernenti gli interventi di ricostruzione o di recupero di opere pubbliche e private distrutte o danneggiate dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 ed il 26 settembre 1997, è potenziata la Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.), istituita con legge regionale 13 aprile 1995, n. 31.

2. Le informazioni riguardano gli atti di indizione delle gare e i loro esiti, gli affidamenti di lavori e di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori da parte di enti pubblici e soggetti privati che beneficiano dei contributi di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, nonché gli stessi incarichi ancora da affidare.

3. Gli enti appaltanti utilizzano la Rete telematica regionale sugli appalti per trasmettere alla Regione le informazioni di cui al comma 2, relative alle opere di competenza. Per i lavori da eseguire a cura di soggetti privati i Comuni raccolgono, prima dell'inizio dei lavori, le informazioni relative alle imprese appaltanti ed ai tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori e le inviano a mezzo rete telematica alla Giunta regionale.

4. Il mancato invio delle informazioni da parte del Comune o del soggetto appaltante comporta la sospensione della concessione e della erogazione dei contributi fino al relativo adempimento. L'eventuale inerzia del Comune non comporta pregiudizi per il destinatario del contributo.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua la Rete telematica regionale sugli appalti alle funzioni previste dal presente articolo, dotando i Comuni sprovvisti delle strumentazioni necessarie per il collegamento in rete e la trasmissione dei dati, con priorità per gli enti pubblici operanti nei territori più gravemente danneggiati, definisce le procedure di acquisizione delle informazioni e stabilisce le modalità per l'attuazione della sospensione di cui al comma 4 e per l'attivazione di poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

6. La Giunta regionale diffonde tempestivamente, a mezzo della Rete telematica regionale sugli appalti, le informazioni di cui al comma 2, e pubblica sul Bollettino Ufficiale regionale ogni tre mesi, l'elenco delle imprese appaltanti e dei professionisti incaricati.

 

 

Art. 15

Donazioni e liberalità.

 

1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli enti a carattere religioso, morale od assistenziale, comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le donazioni ed i contributi ricevuti da privati o da enti pubblici. Le donazioni ed i contributi ricevuti successivamente sono comunicati nei 15 giorni dalla loro ricezione.

2. I fondi di cui al comma 1, qualora specificatamente destinati ad interventi di ripristino o di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 6 del 1998, concorrono al finanziamento dei programmi di recupero, nei Comuni ove sono previsti, ovvero sono destinati alla realizzazione di opere od al sostegno di attività sociali e culturali.

3. La Giunta regionale assegna i contributi direttamente ricevuti dal suo Presidente, quale Commissario straordinario, mediante un programma predisposto tenendo conto dei fondi raccolti dagli enti locali e delle eventuali destinazioni espresse dai soggetti donatori.

4. Del programma di cui al comma 3 e delle donazioni e contributi ricevuti dagli enti locali viene data informazione mediante il Bollettino Ufficiale Regionale e la rete telematica di cui all'articolo 14.

5. Le liberalità, le donazioni ed i contributi relativi agli interventi per i beni culturali soggiaciono a specifica normativa.

 

 

Art. 16

Commissione tecnica.

 

1. È istituita una Commissione di consulenza tecnica per la ricostruzione, con funzione di supporto all'attività della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici impegnati nella pianificazione, progettazione, esecuzione degli interventi, compresi quelli di restauro e di consolidamento di edifici di interesse storico ed architettonico, che beneficiano dei contributi di cui al decreto-legge n. 6 del 1998.

2. La Commissione è costituita con atto di Giunta regionale ed è composta da sei esperti altamente qualificati nelle attività di cui al comma 1 e da sei tecnici, dipendenti della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, dotati di comprovata competenza e professionalità. L'atto costitutivo individua il Presidente della Commissione e stabilisce le modalità di funzionamento della stessa.

3. La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici possono sottoporre al parere della Commissione progetti o programmi che siano stati finanziati con i fondi del decreto-legge n. 6 del 1998, nonché problematiche tecniche connesse con l'applicazione delle normative e delle direttive emanate in materia di ricostruzione.

 

 

Art. 17

Assistenza tecnica.

 

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998 la Giunta regionale assicura, mediante la propria struttura, assistenza tecnica agli enti locali, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per la predisposizione dei programmi di recupero e per la progettazione di interventi integrati nelle aree a maggior rischio sismico ed idrogeologico e per la gestione delle procedure connesse all'applicazione della presente legge.

2. Al fine di assicurare l'assistenza tecnica, la Giunta regionale individua forme di incentivazione per il comando di personale dipendente presso gli enti locali, con priorità per quelli di cui al comma 1.

 

 

Art. 18

Osservatorio sulla ricostruzione.

 

1. Per verificare l'avanzamento dei programmi e degli interventi della Regione e degli enti locali nei territori interessati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 è costituito l'Osservatorio sulla ricostruzione.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio sull'attuazione dei Piani approvati dalla Regione, dei programmi di recupero predisposti dai comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da enti e soggetti privati al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti.

L'Osservatorio può avvalersi, per la raccolta e la diffusione delle informazioni, della rete telematica di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 31, potenziata così come stabilito dall'articolo 14 (10).

3. L'Osservatorio ha sede presso l'Area ambiente e infrastrutture e si avvale, nella fase di progettazione ed avvio, delle collaborazioni di cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le linee guida per l'attività dell'Osservatorio e la dotazione di strumenti, risorse finanziarie e personale (11).

 

 

Art. 19

Documento unico di regolarità contributiva.

 

1. Il documento unico di cui all'art. 4, comma 4 attesta la regolarità contributiva nel rapporto di lavoro concernente l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile.

2. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. Nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 4, comma 4, sono definite le modalità ed i tempi per il rilascio del documento unico.

 

 

Art. 20

Prevenzione nelle aree a rischio sismico ed idrogeologico ed interventi sperimentali.

 

1. Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di difesa dal rischio sismico ed idrogeologico, la Regione promuove e sviluppa attività conoscitive di base, realizza a scala opportuna il rilevamento geologico e geotematico del suolo e del sottosuolo regionale, nonché carte di pericolosità e di rischio, avvalendosi anche delle collaborazioni di cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998.

2. I risultati delle attività di cui al comma 1, sono utilizzati attraverso il S.I.TER. per l'elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sono resi pubblici i dati tecnici raccolti, anche di natura geologica, contenenti i risultati delle indagini effettuate ed utilizzate per la redazione di progetti di opere pubbliche e private, depositati presso i rispettivi archivi, anche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

4. Ai fini della redazione dei programmi di previsione e prevenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce modalità per l'acquisizione, ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, degli esiti delle prove esplorative nel suolo e nel sottosuolo effettuate a profondità superiori a tre metri.

5. Le risorse destinate ai programmi di cui agli articoli 3 e 12, fino al cinque per cento, sono utilizzate dalla Giunta regionale per promuovere interventi di carattere sperimentale in materia antisismica.

6. La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento di indagini di microzonazione sismica, anche in funzione della pianificazione urbanistica generale e attuativa.

7. La Regione in collaborazione con il Centro regionale di protezione civile di Foligno di cui all'art. 3, comma 6, promuove la costituzione di centri periferici denominati Centri operativi misti e ne definisce la dotazione minima di servizi ed attrezzature. La localizzazione dei centri periferici è definita d'intesa con la Prefettura e la Provincia competente, sentiti i Comuni interessati, sulla base della valutazione dei rischi presenti nel territorio (12).

8. La realizzazione dei Centri periferici di protezione civile è affidata al Comune competente per territorio, previa stipula di un apposito accordo di programma tra le amministrazioni interessate promosso dal Sindaco.

 

 

Art. 21

Collaudi di opere pubbliche.

 

1. L'Ente attuatore di opere pubbliche nomina il collaudatore, in applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e lo sceglie tra gli iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, istituito ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato sulla base dei criteri contenuti nella legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70, così come modificata dall'art. 26 della presente legge.

 

 

Art. 22

Trattativa privata concernente le opere pubbliche.

 

1. I soggetti pubblici possono affidare a trattativa privata gli appalti relativi agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, nei limiti e con le modalità ivi previste, previo esperimento di gara informale alla quale sono invitati un numero di soggetti concorrenti non inferiore a quindici, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei, e non superiore a trenta.

 

 

Art. 23

Requisiti delle imprese ammesse a trattativa privata e criteri di affidamento di opere pubbliche.

 

1. Per i lavori di importo a base d'asta superiore a centocinquantamila ECU, la partecipazione alla gara informale di cui all'art. 22 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica adeguate all'importo dei lavori posti in gara o iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza ovvero, se cittadino di Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri professionali, una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità del Paese di residenza, attestante l'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici;

b) inesistenza di cause di esclusione, di cui all'art. 24, comma 1, della Direttiva CEE n. 93/37 approvata dal Consiglio in data 14 giugno 1993;

c) regolarità contributiva nell'ultimo triennio attestata dagli istituti previdenziali e assicurativi, inclusa la Cassa edile;

d) non avere riportato condanne definitive negli ultimi tre anni per gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;

e) cifra di affari in lavori nell'ultimo triennio non inferiore a 1,50 volte l'importo a base d'asta;

f) costo per il personale dipendente nel precedente triennio non inferiore ad un valore pari al venti per cento della cifra di affari in lavori di cui alla precedente lettera e), fermo restando che una quota non inferiore al cinquanta per cento di tale percentuale deve essere riferita al costo sostenuto per il personale operaio.

2. L'Ente attuatore provvede alla selezione dei soggetti concorrenti da invitare, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sulla base di almeno due dei seguenti criteri:

a) valore delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cui dispone il soggetto concorrente, in proprietà o in locazione finanziaria, desunto dal libro dei cespiti ammortizzabili, non inferiore al cinque per cento dell'importo di iscrizione all'Albo nazionale costruttori per la categoria richiesta;

b) non essere aggiudicatario e non avere in corso di esecuzione lavori, limitatamente alla parte non ancora eseguita, per un importo complessivo superiore a quattro volte l'importo di iscrizione all'Albo nazionale costruttori per la categoria richiesta;

c) aver eseguito per enti pubblici o avere in corso di esecuzione, sul territorio regionale, lavori simili a quello da affidare, per i quali non siano stati accertati o contestati inadempimenti contrattuali;

d) avere nell'organico personale che abbia frequentato corsi di qualificazione o riqualificazione nel settore in cui ricade l'appalto;

e) aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di formazione dei lavoratori.

3. Ove necessario, ai fini di quanto disposto dall'art. 22, l'ente attuatore opera una ulteriore selezione sui soggetti da invitare sulla base dell'attività svolta negli ultimi tre anni, risultante da elenco dei lavori eseguiti contenente l'indicazione del committente, della natura e dell'importo dei lavori, del tempo e del luogo di esecuzione e la dichiarazione che i lavori sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, e di quanto richiesto per l'applicazione dei criteri di selezione di cui al comma 2, è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi e con le forme di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. La dichiarazione ha validità per sei mesi. È fatto obbligo ai soggetti interessati di comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute successivamente.

5. L'aggiudicatario deve produrre idonea documentazione per comprovare la veridicità di quanto dichiarato per la partecipazione alla trattativa privata.

6. L'Ente attuatore verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti in misura non inferiore al dieci per cento.

7. Nel caso in cui venga accertata la mendacità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei lavori, l'Ente attuatore procede a revocare l'aggiudicazione o a rescindere il contratto di appalto incamerando la relativa cauzione, fatto salvo l'eventuale maggior danno. In tale ultimo caso, si applica l'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 6 del 1998.

8. Di ogni caso di accertata mendacità delle dichiarazioni rese l'Ente attuatore dà notizia al Comitato centrale dell'Albo nazionale costruttori nonché all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora già formalmente costituita e notifica agli stessi i provvedimenti e le determinazioni assunte nei confronti dell'impresa, la quale sarà esclusa dai successivi affidamenti di appalti da parte dei medesimi enti attuatori.

9. Per gli affidamenti di importo inferiore a centocinquantamila ECU, possono essere invitati i soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo. L'ente attuatore sceglie le imprese da invitare, assicurando comunque l'opportuna rotazione tra le stesse.

 

 

Art. 24

Aggiudicazione appalti e subappalti.

 

1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara per i contratti da stipulare a corpo, a corpo e a misura o a misura, con esclusione delle offerte anomale.

2. Per i contratti da stipulare a misura, il ribasso viene effettuato sull'elenco prezzi allegato al progetto.

3. I progetti sono redatti utilizzando l'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione.

4. Ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel bando di gara deve essere previsto che, per i lavori affidati in subappalto, i prezzi unitari applicabili non comportino un ribasso superiore al dodici per cento rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e che l'affidamento in subappalto avvenga mediante contratti di tipo passante.

 

 

Art. 25

Norma finanziaria.

 

1. Al finanziamento del fondo di cui all'art. 8, si provvede mediante l'accantonamento del tre per cento dei fondi destinati agli interventi dell'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 1998 sulla base delle disponibilità stabilite dal programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2.

2. Per l'attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, comprese quelle di cui agli articoli 13, 14, 16 e 20, si provvede con i finanziamenti di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2 (13).

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 è autorizzata in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 la spesa di lire 100 milioni con imputazione sul capitolo di nuova istituzione n. 4830 denominato "Fondi per la costituzione e l'esercizio delle attività dell'Osservatorio sulla ricostruzione di cui all'art. 18 (14).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a lire 50.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio preventivo 1999, elenco n. 2, n. ordine 1, allegato a detto bilancio e quanto a lire 50.000.000 mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1492 della spesa del corrente bilancio di previsione (15).

5. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa (16).

6. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 3, sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 (17).

 

 

Art. 26

Modifiche all'art. 2, legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.

 

1.  (18).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

(3) Per gli interventi relativi ai beni culturali vedi la L.R. 12 agosto 1998, n. 32.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario così disponeva: «3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla adozione dei parametri di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998, stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 dello stesso decreto-legge considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

- edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

 

- edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

 

- edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate alle attività produttive di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 2668 del 1997 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni ed integrazioni che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutti, demoliti o inagibili;

 

- edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

 

- edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

 

- edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate all'attività produttiva di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni che per effetto degli eventi sismici risultino parzialmente inagibili.».

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario così disponeva: «4. I contributi sono erogati in almeno due rate in relazione all'entità dell'intervento, e su ciascuna di esse, per gli interventi ricompresi all'interno dei programmi di recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, viene applicata una ritenuta a garanzia del dieci per cento. La liquidazione della rata finale è effettuata ad ultimazione lavori. La restituzione delle ritenute a garanzia, senza interessi, è disposta su presentazione da parte degli interessati dei certificati liberatori rilasciati dagli

organi contributivi, previdenziali ed assicurativi, così come disposto dall'art. 14, comma 12, del decreto-legge n. 6 del 1998. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo la Giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa e promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile per attestare la regolarità contributiva mediante il documento unico di cui all'art. 19.».

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario così disponeva: «1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998, è istituito un fondo a favore dei Comuni, per fare fronte agli eventuali maggiori costi degli interventi.».

(8) Vedi, al riguardo la Delib.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184.

(9) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

(10) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

(11) Con Delib.G.R. 12 aprile 2000, n. 475 sono state stabilite le linee guida dell'attività dell'Osservatorio sulla ricostruzione, ai sensi del presente comma.

(12) Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 1998, n. 59.

(13) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

(14) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

(15) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

(16) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

(17) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

(18) Sostituisce l'art. 2, legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.