L.R.
12 agosto 1998, n. 30 (1).
Norme
per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio
1997, 26 settembre 1997 e successive (1-bis) (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1998, n. 51, S.O.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 10 aprile
2001, n. 10.
(2)
Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 luglio 2000, n. 748 e la Delib.G.R. 18 ottobre
2000, n. 1184.
Art.
1
Finalità
e risorse.
1.
Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della
programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e
il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dalle crisi sismiche
iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997, in ottemperanza alle
disposizioni di cui al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, richiamato negli articoli
successivi come decreto-legge n. 6 del 1998.
2.
Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti nell'ambito
del Programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili,
approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 6 del 1998.
Art.
2
Coordinamento
istituzionale e tecnico.
1.
La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli
enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego
delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e
straordinarie.
2.
La Giunta regionale riferisce semestralmente al Consiglio sull'andamento delle
attività di ricostruzione.
Art.
3
Programmazione
degli interventi urgenti.
1.
L'individuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del
decreto-legge n. 6 del 1998, è definita con il Programma dei dissesti
idrogeologici e con il Programma delle infrastrutture.
2.
Il Programma dei dissesti idrogeologici individua le aree soggette a rischio
idrogeologico, i cui fenomeni di frana o di crollo si siano manifestati od
accentuati a seguito delle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26
settembre 1997, stabilisce i fabbisogni finanziari ed individua le priorità
d'intervento.
3.
Il Programma delle infrastrutture comprende gli interventi sugli edifici di
proprietà della Regione, degli Enti locali, di enti derivati o partecipati da
enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché sulle
infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, danneggiati dalle crisi sismiche,
individua i fabbisogni finanziari, fissa le priorità d'intervento tenendo conto
della necessità di consentire la piena ripresa delle attività scolastiche e sociali,
stabilisce i tempi per la esecuzione delle opere ed i criteri tecnici per la
loro progettazione e detta le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici
strategici e a particolare rischio.
4.
La Giunta regionale predispone e approva i programmi di cui al comma 1, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto altresì conto
delle indicazioni degli enti proponenti. Per il Programma dei dissesti
idrogeologici costituiscono priorità assolute gli interventi sui dissesti che
rappresentino pericolo per centri abitati o infrastrutture.
5.
I programmi di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono attuati, sulla
base dei fondi disponibili, con piani di norma annuali che contengono
l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi, i finanziamenti
assegnati e le modalità di concessione e di erogazione delle provvidenze in
relazione all'avanzamento dei lavori. Il primo piano annuale è approvato
contestualmente ai programmi.
6.
Nei comuni classificati come sismici il Programma delle infrastrutture
individua le aree per le esigenze della protezione civile con possibilità di
uso polivalente, da acquisire, anche mediante esproprio, e da urbanizzare. Nel
Comune di Foligno è localizzato e realizzato il Centro regionale di protezione civile.
7.
L'onorario per la redazione dei progetti e la direzione dei lavori ammessi a
finanziamento coi programmi di cui ai commi 2 e 3, nonché coi programmi di cui
agli articoli 8 e 11 del decreto-legge n. 6 del 1998 è stabilito dalla Giunta regionale
d'intesa con gli ordini professionali competenti.
8.
Gli incarichi per la redazione di progetti e la direzione dei lavori di cui al
comma 7, sono conferiti dall'ente attuatore dell'intervento secondo criteri di
competenza e di rotazione, assicurando, ove la complessità dell'opera lo
richieda, la presenza delle professionalità necessarie e favorendo la
partecipazione di giovani professionisti.
9.
La programmazione degli interventi in materia di beni culturali è disciplinata
con apposita legge (3).
Art.
4
Interventi
a favore dei privati.
1.
Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili, a
qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti o danneggiati, ai sensi degli
artt. 3 e 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, dalle crisi sismiche iniziate il
12 maggio ed il 26 settembre 1997.
2.
L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per
singoli edifici o complessi di edifici.
3.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla adozione dei parametri di cui all'art.
2, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, stabilisce modalità,
procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in
attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 dello stesso
decreto-legge, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle
seguenti fasce omogenee:
a)
edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla
data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e
che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o
dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
b)
edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione
principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente
inagibili con ordinanza sindacale;
c)
edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività
indicate all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 6/98, ovvero al culto
religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12
agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte,
demolite o inagibili;
d)
edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni
principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
d1)
edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);
e)
edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni
principali danneggiate dagli eventi sismici;
f)
edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività
indicate all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 6/98, ovvero al culto
religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12
agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici, risultino
parzialmente inagibili;
f1)
edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);
f2)
edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorché non
abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente
diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di
godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il
proprietario è tenuto, a pena
di
revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare
interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori (4).
3-bis.
Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende anche l'unità
immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio
della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso
nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio
della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia
rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge (5).
4.
Il contributo è erogato in almeno due rate in relazione all'entità
dell'intervento. La liquidazione della rata iniziale avviene all'inizio dei
lavori, dietro dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica
preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
Le successive nate sono liquidate dietro presentazione del documento unico di
regolarità contributiva previsto dall'art. 19. Al fine di semplificare il
procedimento amministrativo, la Giunta regionale adotta uno schema di contratto
di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della
regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa e promuove intese con
Inps, Inail, Cassa edile, nonché con le UU.SS.LL. e Ispettorato del lavoro per
attestare la regolarità contributiva, mediante il documento unico di cui
all'art. 19 e l'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le intese prevedono il trasferimento per
via telematica, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, delle
informazioni sulla regolarità contributiva e sulla notifica preliminare agli
enti interessati alla concessione dei contributi, al controllo ed alla
vigilanza (6).
5.
Le domande per la concessione dei contributi concernenti la ricostruzione e la
riparazione con miglioramento sismico degli edifici, redatte in conformità alle
modalità approvate dalla Giunta regionale, sono presentate ai comuni, i quali
individuano gli aventi diritto sulla base delle priorità stabilite ai sensi del
comma
3, e concedono i contributi nei limiti dei fondi disponibili. Sui contributi
concessi, gli uffici regionali competenti esercitano il controllo a campione,
per non meno del dieci per cento delle domande.
6.
I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, possono
eseguire i lavori limitatamente agli immobili non ricompresi nei programmi di
recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, prima della
concessione contributiva e previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle
autorizzazioni è subordinato al rispetto delle procedure di cui alla presente
legge e delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 6
del 1998. L'esecuzione dei lavori non costituisce titolo, né criterio di
priorità per la concessione di eventuali contributi.
7.
I beneficiari dei contributi curano l'esecuzione degli interventi nel rispetto
delle previsioni della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive
modificazioni.
8.
La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni i fondi disponibili destinati agli
interventi di cui al presente articolo sulla base dei dati forniti dagli stessi
Comuni, concernenti i fabbisogni di ciascuna fascia omogenea di interventi di
cui al comma 3.
9.
La Giunta regionale procede annualmente a verificare l'effettivo utilizzo dei
fondi assegnati a ciascun Comune anche al fine di determinare l'entità delle
successive assegnazioni di fondi e di effettuare eventuali conguagli.
Art.
5
Programmi
di recupero.
1.
Il programma di recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, è
adottato e approvato ai sensi dell'art. 4 del Reg. 20 maggio 1998, n. 15 e,
qualora comporti varianti allo strumento urbanistico, è approvato con le
modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, i
termini ivi previsti sono dimezzati.
2.
La spesa per la redazione del programma di recupero è stabilita dalla Giunta
regionale d'intesa con gli Ordini professionali competenti ed è ricompresa nel
costo del programma stesso.
3.
I soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del
Reg. 20 maggio 1998, n. 15, possono eseguire i lavori prima della concessione
contributiva e previa autorizzazione del Comune che verifica la conformità
degli interventi con le prescrizioni contenute nel programma di recupero.
4.
Gli interventi finanziati nei piani e programmi di cui agli articoli 2, 7 e 8
del decreto-legge n. 6 del 1998, ricompresi nelle aree perimetrate oggetto di
programmi di recupero approvati dalla Giunta regionale, sono attuati secondo le
modalità ed i tempi previsti dai programmi stessi.
5.
L'attuazione degli interventi unitari sugli edifici o complessi di edifici tra
loro collegati e individuati dal programma di recupero ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lett. b) del Reg. 20 maggio 1998, n. 15, è effettuata dai soggetti
pubblici o privati proprietari degli immobili danneggiati. Qualora ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, i
proprietari si costituiscono in Consorzio obbligatorio nel termine ivi
previsto. Il Consorzio può essere costituito anche per interventi concernenti
più edifici di proprietà pubblica o privata e può attuare anche interventi di
ripristino di urbanizzazioni primarie che siano strettamente connesse e
funzionali con gli interventi sugli edifici danneggiati e comunque entro le
prescrizioni del programma di recupero.
Art.
6
Ricostruzione
di immobili demoliti.
1.
Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato, sulla
base delle direttive tecniche approvate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b)
del decreto-legge n. 6 del 1998, oppure quando la demolizione sia già
intervenuta, è consentita la ricostruzione dell'immobile, anche in luogo
diverso da quello originario secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
lett. a), del decreto-legge n. 6 del 1998, e dell'art. 30 della legge regionale
21 ottobre 1997, n. 31, qualora il trasferimento si renda necessario a seguito
delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica, o per cause
impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno, opportunamente
documentate.
Art.
7
Consorzi
obbligatori.
1.
I Consorzi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998,
ancorché ne facciano parte Enti pubblici, agiscono sulla base di norme di
diritto privato. La previsione si applica anche nel caso in cui gli immobili di
proprietà pubblica siano prevalenti, quanto alle superfici, rispetto a quelli
di proprietà privata. Le superfici si calcolano con riferimento all'art. 6,
comma 3, del D.M. LL. PP. del 5 agosto 1994.
2.
La Giunta regionale adotta uno statuto tipo del Consorzio, prevedendo altresì
il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei
cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed
assicurativa.
3.
Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base di contratti di
appalto di diritto privato.
Art.
8
Fondo
per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
1.
Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei
Comuni, per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e
degli interventi (7).
2.
L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta
regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo.
3.
Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi, ai sensi
dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 6 del 1998, sono versate alla
Regione.
4.
L'azione di rivalsa da parte dei Comuni che hanno agito in sostituzione dei
proprietari è limitata al recupero della differenza tra il contributo dovuto e
l'importo della spesa sostenuta per l'intervento, gravata degli interessi
legali maturati dalla data di erogazione del finanziamento di cui al comma 2.
5.
Qualora il proprietario sostituito dal Comune non corrisponda la differenza di
cui al comma 4, il Comune mantiene la occupazione temporanea di cui all'art. 3,
comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998, fino al termine massimo ivi previsto e
procede con tempestività all'azione di recupero.
6.
I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente
per territorio, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a
trenta giorni, anche nei casi in cui gli interventi previsti dall'art. 4, comma
1 e 2, su edifici con unità immobiliari occupate al momento del sisma da
residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, non vengano
realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune. La sostituzione
ha luogo nei confronti dei proprietari inadempienti per gli interventi sulle
strutture, sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture
esterne e sulle parti comuni dell'intero edificio. Il Comune procede agli
opportuni conguagli tenuto conto dei lavori effettuati e dei contributi
concessi.
Art.
9
Cumulo.
1.
Le provvidenze concesse, nell'ambito dell'emergenza, mediante l'ordinanza
commissariale 23 ottobre 1997, n. 40 e l'ordinanza commissariale 23 ottobre
1997, n. 41 costituiscono anticipo su quelle di cui alla presente legge solo se
le opere, con esse realizzate, siano funzionali al definitivo ripristino degli
immobili danneggiati.
2.
Qualora sia stata autorizzata e finanziata la delocalizzazione temporanea
dell'impresa in struttura mobile, al termine del periodo di delocalizzazione,
la Giunta regionale stabilisce se rientrare nella disponibilità della stessa
struttura o lasciarla all'impresa previa restituzione del trenta per cento del
contributo assegnato allo scopo.
3.
Le provvidenze disciplinate dalla presente legge non sono cumulabili con quelle
concesse ai sensi dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61.
Art.
10
Interventi
a favore di privati per beni mobili.
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce modalità, procedure e termini per l'accesso ai
contributi di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998.
2.
Sono prioritarie le richieste di contributo per danni:
a)
su beni mobili costituenti arredi indispensabili per l'ordinaria conduzione
della vita domestica all'interno delle abitazioni principali dichiarate
inagibili con ordinanza sindacale;
b)
su veicoli di proprietà di soggetti residenti in abitazioni principali
dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, nella misura di uno per nucleo
familiare.
3.
Le domande sono presentate al Comune competente per territorio, il quale le
istruisce e formula la graduatoria sulla base dei criteri e delle priorità di
cui al comma 1. La concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata nei
limiti dei fondi disponibili e stabilite nel Programma finanziario di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998.
Art.
11
Contributi
connessi a precedenti eventi sismici.
1.
Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge, già inseriti nelle
fasce prioritarie per i contributi previsti per eventi sismici precedenti e che
non siano stati oggetto di concessioni contributive, possono accedere ai
contributi di cui alla presente legge previa espressa rinunzia ai benefici
precedenti (8).
2.
Qualora, prima dell'inizio delle crisi sismiche del 12 maggio e del 26
settembre 1997, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a
precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori, l'avente diritto presenta
al Comune, entro il 31 marzo 2000, una perizia giurata del direttore dei lavori
che attesta i lavori eseguiti. Il Comune, previa verifica della perizia,
ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 26 settembre 1997 e
lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si
riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e
degli aggravamenti causati dalle crisi sismiche del 12 maggio e 26 settembre
1997 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. Le somme concesse
a seguito dei precedenti terremoti e non utilizzate dall'avente diritto sono
computate nel calcolo del nuovo contributo (9).
3.
In alternativa a quanto disposto dal comma 2, è consentito all'avente diritto
di completare i lavori mediante variante al progetto originario a seguito dei
nuovi eventi sismici, anche in deroga all'art. 4 della legge regionale 13
giugno 1983, n. 19, utilizzando il contributo già concesso. In tal caso la
variante è predisposta in conformità alla normativa tecnica prevista per lo
stesso progetto originario e il contributo concesso non può essere aumentato.
4.
I termini di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 1° luglio 1981, n.
34, sono sospesi dal 26 settembre 1997 sino alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
12
Alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
1.
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con il Programma
straordinario di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 6 del 1998 sono
localizzati avvalendosi anche di quanto previsto all'art. 30 della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 31. In tale caso i termini previsti ai commi 6 e
9 dello stesso articolo 30 sono rispettivamente ridotti a 10 e 20 giorni.
2.
Le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono effettuate
dal Comune:
a)
a titolo definitivo, a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di
cui all'art. 4 - comma 1 - lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale
23 dicembre 1996, n. 33 e che fruiscano di un reddito non superiore al limite
stabilito dall'art. 5 - comma 3 - della stessa legge regionale;
b)
a titolo temporaneo, per la durata massima di cinque anni, a favore di nuclei
familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 - comma 1 - lettere a),
b), c), d) ed f) della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33 e che fruiscano
di un reddito superiore a quello di cui alla lettera a) del presente articolo;
c)
a titolo temporaneo, a favore di nuclei familiari di cui un componente sia
proprietario dell'immobile da recuperare, per il periodo necessario
all'esecuzione dei relativi lavori.
Art.
13
Controllo
sugli interventi di ricostruzione e riparazione.
1.
L'attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2
febbraio 1974, n. 64 delegata alle Province, ai sensi della legge regionale 14
maggio 1982, n. 25, comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri
tecnici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett.
a), del decreto-legge n. 6 del 1998.
2.
Nei Piani e nei Programmi di cui agli articoli 2 e 3 sono stabiliti i progetti
che, per rilevanza tecnica od economica, sono sottoposti ad approvazione da
parte della Giunta regionale che, a tal fine, può avvalersi della Commissione
di cui all'articolo 16. Sugli altri progetti la Giunta regionale verifica,
anche a campione, la coerenza delle opere previste con le linee guida approvate
e l'ammissibilità a contributo delle stesse.
3.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della
presente legge, emana le direttive di cui all'art. 14, comma 13, del
decreto-legge n. 6 del 1998, per l'approvazione dei progetti e le verifiche in
corso d'opera dei lavori su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a
campione per non meno del venti per cento degli interventi.
4.
Per la verifica di conformità in corso d'opera di cui al comma 3, la Giunta
regionale, sentiti gli Ordini professionali competenti, predispone l'elenco
degli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare e
stabilisce il compenso in misura forfettaria. L'incarico ai tecnici
verificatori avviene nel rispetto del principio della rotazione.
5.
Dell'attività di controllo, comprensiva di quella esercitata dai servizi di
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle U.S.L., viene costituito
un archivio cui hanno accesso gli enti appaltanti e quelli preposti alla
vigilanza sui cantieri. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione
periodica sul Bollettino Ufficiale regionale dei controlli eseguiti e del loro
esito e riferisce semestralmente al Consiglio regionale sull'attività di
controllo e vigilanza esercitata dagli uffici regionali e dagli enti preposti.
6.
Nel caso di accertamento, da parte dei soggetti di cui al comma precedente, di
violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e delle obbligazioni contributive, la Giunta regionale può procedere
alla revoca del contributo concesso ai sensi della legge regionale 19 marzo
1996, n. 5.
Art.
14
Informazione
su incarichi e appalti.
1.
Per garantire ampia diffusione alle informazioni concernenti gli interventi di ricostruzione
o di recupero di opere pubbliche e private distrutte o danneggiate dalle crisi
sismiche iniziate il 12 maggio 1997 ed il 26 settembre 1997, è potenziata la
Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.), istituita con legge
regionale 13 aprile 1995, n. 31.
2.
Le informazioni riguardano gli atti di indizione delle gare e i loro esiti, gli
affidamenti di lavori e di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori
da parte di enti pubblici e soggetti privati che beneficiano dei contributi di
cui al decreto-legge n. 6 del 1998, nonché gli stessi incarichi ancora da
affidare.
3.
Gli enti appaltanti utilizzano la Rete telematica regionale sugli appalti per
trasmettere alla Regione le informazioni di cui al comma 2, relative alle opere
di competenza. Per i lavori da eseguire a cura di soggetti privati i Comuni
raccolgono, prima dell'inizio dei lavori, le informazioni relative alle imprese
appaltanti ed ai tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori
e le inviano a mezzo rete telematica alla Giunta regionale.
4.
Il mancato invio delle informazioni da parte del Comune o del soggetto
appaltante comporta la sospensione della concessione e della erogazione dei
contributi fino al relativo adempimento. L'eventuale inerzia del Comune non
comporta pregiudizi per il destinatario del contributo.
5.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale adegua la Rete telematica regionale sugli appalti alle funzioni
previste dal presente articolo, dotando i Comuni sprovvisti delle
strumentazioni necessarie per il collegamento in rete e la trasmissione dei
dati, con priorità per gli enti pubblici operanti nei territori più gravemente
danneggiati, definisce le procedure di acquisizione delle informazioni e stabilisce
le modalità per l'attuazione della sospensione di cui al comma 4 e per
l'attivazione di poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad
acta.
6.
La Giunta regionale diffonde tempestivamente, a mezzo della Rete telematica
regionale sugli appalti, le informazioni di cui al comma 2, e pubblica sul
Bollettino Ufficiale regionale ogni tre mesi, l'elenco delle imprese appaltanti
e dei professionisti incaricati.
Art.
15
Donazioni
e liberalità.
1.
I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli enti a carattere religioso,
morale od assistenziale, comunicano alla Regione, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, le donazioni ed i contributi
ricevuti da privati o da enti pubblici. Le donazioni ed i contributi ricevuti
successivamente sono comunicati nei 15 giorni dalla loro ricezione.
2.
I fondi di cui al comma 1, qualora specificatamente destinati ad interventi di
ripristino o di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 6
del 1998, concorrono al finanziamento dei programmi di recupero, nei Comuni ove
sono previsti, ovvero sono destinati alla realizzazione di opere od al sostegno
di attività sociali e culturali.
3.
La Giunta regionale assegna i contributi direttamente ricevuti dal suo
Presidente, quale Commissario straordinario, mediante un programma predisposto
tenendo conto dei fondi raccolti dagli enti locali e delle eventuali
destinazioni espresse dai soggetti donatori.
4.
Del programma di cui al comma 3 e delle donazioni e contributi ricevuti dagli
enti locali viene data informazione mediante il Bollettino Ufficiale Regionale
e la rete telematica di cui all'articolo 14.
5.
Le liberalità, le donazioni ed i contributi relativi agli interventi per i beni
culturali soggiaciono a specifica normativa.
Art.
16
Commissione
tecnica.
1.
È istituita una Commissione di consulenza tecnica per la ricostruzione, con
funzione di supporto all'attività della Regione, degli enti locali e di altri
soggetti pubblici impegnati nella pianificazione, progettazione, esecuzione
degli interventi, compresi quelli di restauro e di consolidamento di edifici di
interesse storico ed architettonico, che beneficiano dei contributi di cui al
decreto-legge n. 6 del 1998.
2.
La Commissione è costituita con atto di Giunta regionale ed è composta da sei
esperti altamente qualificati nelle attività di cui al comma 1 e da sei
tecnici, dipendenti della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, dotati
di comprovata competenza e professionalità. L'atto costitutivo individua il
Presidente della Commissione e stabilisce le modalità di funzionamento della
stessa.
3.
La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici possono sottoporre al parere
della Commissione progetti o programmi che siano stati finanziati con i fondi
del decreto-legge n. 6 del 1998, nonché problematiche tecniche connesse con
l'applicazione delle normative e delle direttive emanate in materia di
ricostruzione.
Art.
17
Assistenza
tecnica.
1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998 la Giunta regionale
assicura, mediante la propria struttura, assistenza tecnica agli enti locali,
con precedenza per quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per
la predisposizione dei programmi di recupero e per la progettazione di
interventi integrati nelle aree a maggior rischio sismico ed idrogeologico e
per la gestione delle procedure connesse all'applicazione della presente legge.
2.
Al fine di assicurare l'assistenza tecnica, la Giunta regionale individua forme
di incentivazione per il comando di personale dipendente presso gli enti
locali, con priorità per quelli di cui al comma 1.
Art.
18
Osservatorio
sulla ricostruzione.
1.
Per verificare l'avanzamento dei programmi e degli interventi della Regione e
degli enti locali nei territori interessati dalle crisi sismiche iniziate il 12
maggio 1997 e 26 settembre 1997 è costituito l'Osservatorio sulla
ricostruzione.
2.
L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio sull'attuazione dei Piani
approvati dalla Regione, dei programmi di recupero predisposti dai comuni,
degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da enti e soggetti
privati al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi
di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di
funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego
delle risorse finanziarie e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati
raccolti.
L'Osservatorio
può avvalersi, per la raccolta e la diffusione delle informazioni, della rete
telematica di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 31, potenziata così
come stabilito dall'articolo 14 (10).
3.
L'Osservatorio ha sede presso l'Area ambiente e infrastrutture e si avvale,
nella fase di progettazione ed avvio, delle collaborazioni di cui all'art. 14,
comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998.
4.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, determina le linee guida per l'attività dell'Osservatorio e la
dotazione di strumenti, risorse finanziarie e personale (11).
Art.
19
Documento
unico di regolarità contributiva.
1.
Il documento unico di cui all'art. 4, comma 4 attesta la regolarità
contributiva nel rapporto di lavoro concernente l'esecuzione di opere pubbliche
e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni
pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese
esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile.
2.
Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa
è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti
pubblici e privati.
3.
Nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 4, comma 4, sono definite le modalità
ed i tempi per il rilascio del documento unico.
Art.
20
Prevenzione
nelle aree a rischio sismico ed idrogeologico ed interventi sperimentali.
1.
Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione in
materia di protezione civile, di difesa dal rischio sismico ed idrogeologico,
la Regione promuove e sviluppa attività conoscitive di base, realizza a scala
opportuna il rilevamento geologico e geotematico del suolo e del sottosuolo
regionale, nonché carte di pericolosità e di rischio, avvalendosi anche delle
collaborazioni di cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998.
2.
I risultati delle attività di cui al comma 1, sono utilizzati attraverso il
S.I.TER. per l'elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, sono resi pubblici i dati tecnici raccolti,
anche di natura geologica, contenenti i risultati delle indagini effettuate ed
utilizzate per la redazione di progetti di opere pubbliche e private, depositati
presso i rispettivi archivi, anche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
4.
Ai fini della redazione dei programmi di previsione e prevenzione di cui al
comma 1, la Giunta regionale definisce modalità per l'acquisizione, ai sensi della
legge 4 agosto 1984, n. 464, degli esiti delle prove esplorative nel suolo e
nel sottosuolo effettuate a profondità superiori a tre metri.
5.
Le risorse destinate ai programmi di cui agli articoli 3 e 12, fino al cinque
per cento, sono utilizzate dalla Giunta regionale per promuovere interventi di
carattere sperimentale in materia antisismica.
6.
La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, i criteri per lo svolgimento di indagini di
microzonazione sismica, anche in funzione della pianificazione urbanistica
generale e attuativa.
7.
La Regione in collaborazione con il Centro regionale di protezione civile di
Foligno di cui all'art. 3, comma 6, promuove la costituzione di centri
periferici denominati Centri operativi misti e ne definisce la dotazione minima
di servizi ed attrezzature. La localizzazione dei centri periferici è definita
d'intesa con la Prefettura e la Provincia competente, sentiti i Comuni
interessati, sulla base della valutazione dei rischi presenti nel territorio
(12).
8.
La realizzazione dei Centri periferici di protezione civile è affidata al
Comune competente per territorio, previa stipula di un apposito accordo di
programma tra le amministrazioni interessate promosso dal Sindaco.
Art.
21
Collaudi
di opere pubbliche.
1.
L'Ente attuatore di opere pubbliche nomina il collaudatore, in applicazione dei
commi 4 e 5 dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni e lo sceglie tra gli iscritti nell'elenco regionale
dei collaudatori, istituito ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n.
70.
2.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale
dei collaudatori è aggiornato sulla base dei criteri contenuti nella legge regionale
21 ottobre 1981, n. 70, così come modificata dall'art. 26 della presente legge.
Art.
22
Trattativa
privata concernente le opere pubbliche.
1.
I soggetti pubblici possono affidare a trattativa privata gli appalti relativi
agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge n. 6 del 1998,
nei limiti e con le modalità ivi previste, previo esperimento di gara informale
alla quale sono invitati un numero di soggetti concorrenti non inferiore a
quindici, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei, e
non superiore a trenta.
Art.
23
Requisiti
delle imprese ammesse a trattativa privata e criteri di affidamento di opere
pubbliche.
1.
Per i lavori di importo a base d'asta superiore a centocinquantamila ECU, la
partecipazione alla gara informale di cui all'art. 22 è subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica
adeguate all'importo dei lavori posti in gara o iscrizione nel registro
professionale dello Stato di residenza ovvero, se cittadino di Stato ove non
sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri professionali, una
dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità del Paese di
residenza, attestante l'esercizio della professione di imprenditore di lavori
pubblici;
b)
inesistenza di cause di esclusione, di cui all'art. 24, comma 1, della
Direttiva CEE n. 93/37 approvata dal Consiglio in data 14 giugno 1993;
c)
regolarità contributiva nell'ultimo triennio attestata dagli istituti
previdenziali e assicurativi, inclusa la Cassa edile;
d)
non avere riportato condanne definitive negli ultimi tre anni per gravi
violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
e)
cifra di affari in lavori nell'ultimo triennio non inferiore a 1,50 volte
l'importo a base d'asta;
f)
costo per il personale dipendente nel precedente triennio non inferiore ad un
valore pari al venti per cento della cifra di affari in lavori di cui alla precedente
lettera e), fermo restando che una quota non inferiore al cinquanta per cento
di tale percentuale deve essere riferita al costo sostenuto per il personale
operaio.
2.
L'Ente attuatore provvede alla selezione dei soggetti concorrenti da invitare,
in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sulla base di almeno due dei
seguenti criteri:
a)
valore delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cui dispone il soggetto
concorrente, in proprietà o in locazione finanziaria, desunto dal libro dei
cespiti ammortizzabili, non inferiore al cinque per cento dell'importo di
iscrizione all'Albo nazionale costruttori per la categoria richiesta;
b)
non essere aggiudicatario e non avere in corso di esecuzione lavori,
limitatamente alla parte non ancora eseguita, per un importo complessivo
superiore a quattro volte l'importo di iscrizione all'Albo nazionale
costruttori per la categoria richiesta;
c)
aver eseguito per enti pubblici o avere in corso di esecuzione, sul territorio
regionale, lavori simili a quello da affidare, per i quali non siano stati
accertati o contestati inadempimenti contrattuali;
d)
avere nell'organico personale che abbia frequentato corsi di qualificazione o
riqualificazione nel settore in cui ricade l'appalto;
e)
aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, in materia di formazione dei lavoratori.
3.
Ove necessario, ai fini di quanto disposto dall'art. 22, l'ente attuatore opera
una ulteriore selezione sui soggetti da invitare sulla base dell'attività
svolta negli ultimi tre anni, risultante da elenco dei lavori eseguiti
contenente l'indicazione del committente, della natura e dell'importo dei
lavori, del tempo e del luogo di esecuzione e la dichiarazione che i lavori
sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito.
4.
Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, e di quanto richiesto per
l'applicazione dei criteri di selezione di cui al comma 2, è attestato mediante
dichiarazione resa ai sensi e con le forme di cui all'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. La
dichiarazione ha validità per sei mesi. È fatto obbligo ai soggetti interessati
di comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute successivamente.
5.
L'aggiudicatario deve produrre idonea documentazione per comprovare la
veridicità di quanto dichiarato per la partecipazione alla trattativa privata.
6.
L'Ente attuatore verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai
soggetti richiedenti in misura non inferiore al dieci per cento.
7.
Nel caso in cui venga accertata la mendacità delle dichiarazioni rese dai
soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei lavori, l'Ente attuatore
procede a revocare l'aggiudicazione o a rescindere il contratto di appalto
incamerando la relativa cauzione, fatto salvo l'eventuale maggior danno. In
tale ultimo caso, si applica l'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 6 del
1998.
8.
Di ogni caso di accertata mendacità delle dichiarazioni rese l'Ente attuatore
dà notizia al Comitato centrale dell'Albo nazionale costruttori nonché
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici prevista dall'art. 4 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora già formalmente costituita e notifica
agli stessi i provvedimenti e le determinazioni assunte nei confronti dell'impresa,
la quale sarà esclusa dai successivi affidamenti di appalti da parte dei
medesimi enti attuatori.
9.
Per gli affidamenti di importo inferiore a centocinquantamila ECU, possono
essere invitati i soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 del presente articolo. L'ente attuatore sceglie le
imprese da invitare, assicurando comunque l'opportuna rotazione tra le stesse.
Art.
24
Aggiudicazione
appalti e subappalti.
1.
L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con il criterio del prezzo più
basso sull'importo posto a base di gara per i contratti da stipulare a corpo, a
corpo e a misura o a misura, con esclusione delle offerte anomale.
2.
Per i contratti da stipulare a misura, il ribasso viene effettuato sull'elenco
prezzi allegato al progetto.
3.
I progetti sono redatti utilizzando l'elenco prezzi regionale vigente al
momento dell'approvazione.
4.
Ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 34 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, nel bando di gara deve essere previsto che, per i lavori affidati
in subappalto, i prezzi unitari applicabili non comportino un ribasso superiore
al dodici per cento rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e
che l'affidamento in subappalto avvenga mediante contratti di tipo passante.
Art.
25
Norma
finanziaria.
1.
Al finanziamento del fondo di cui all'art. 8, si provvede mediante
l'accantonamento del tre per cento dei fondi destinati agli interventi
dell'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 1998 sulla base delle disponibilità
stabilite dal programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2.
2.
Per l'attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente
legge, comprese quelle di cui agli articoli 13, 14, 16 e 20, si provvede con i finanziamenti
di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, sulla base delle
disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2
(13).
3.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 è autorizzata in
termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 la spesa di lire 100 milioni
con imputazione sul capitolo di nuova istituzione n. 4830 denominato
"Fondi per la costituzione e l'esercizio delle attività dell'Osservatorio
sulla ricostruzione di cui all'art. 18 (14).
4.
Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a
lire 50.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del
capitolo 6120 del bilancio preventivo 1999, elenco n. 2, n. ordine 1, allegato
a detto bilancio e quanto a lire 50.000.000 mediante pari riduzione dello
stanziamento iscritto al cap. 1492 della spesa del corrente bilancio di
previsione (15).
5.
La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è
autorizzata ad apportare al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa (16).
6.
Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 3, sarà
annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 (17).
Art.
26
Modifiche
all'art. 2, legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.
1. (18).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(3)
Per gli interventi relativi ai beni culturali vedi la L.R. 12 agosto 1998, n.
32.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo
originario così disponeva: «3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla
adozione dei parametri di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 6 del
1998, stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e
l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4,
commi 1, 3 e 5 dello stesso decreto-legge considerando in ogni caso prioritari
gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:
-
edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che alla
data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e
che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o
dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
-
edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione
principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente
inagibili con ordinanza sindacale;
-
edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate alle attività
produttive di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 2668 del 1997 del Ministero
dell'Interno e successive modificazioni ed integrazioni che, per effetto degli
eventi sismici, risultino distrutti, demoliti o inagibili;
-
edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni
principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
-
edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate ad abitazioni
principali danneggiate dagli eventi sismici;
-
edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate all'attività
produttiva di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni che per effetto degli eventi sismici
risultino parzialmente inagibili.».
(5)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo
originario così disponeva: «4. I contributi sono erogati in almeno due rate in
relazione all'entità dell'intervento, e su ciascuna di esse, per gli interventi
ricompresi all'interno dei programmi di recupero di cui all'art. 3 del
decreto-legge n. 6 del 1998, viene applicata una ritenuta a garanzia del dieci
per cento. La liquidazione della rata finale è effettuata ad ultimazione
lavori. La restituzione delle ritenute a garanzia, senza interessi, è disposta
su presentazione da parte degli interessati dei certificati liberatori
rilasciati dagli
organi
contributivi, previdenziali ed assicurativi, così come disposto dall'art. 14,
comma 12, del decreto-legge n. 6 del 1998. Al fine di semplificare il
procedimento amministrativo la Giunta regionale adotta uno schema di contratto
di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della
regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa e promuove un'intesa con
INPS, INAIL e Cassa edile per attestare la regolarità contributiva mediante il
documento unico di cui all'art. 19.».
(7)
Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo
originario così disponeva: «1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998, è istituito un fondo a
favore dei Comuni, per fare fronte agli eventuali maggiori costi degli
interventi.».
(8)
Vedi, al riguardo la Delib.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184.
(9)
Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
(10)
Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
(11)
Con Delib.G.R. 12 aprile 2000, n. 475 sono state stabilite le linee guida
dell'attività dell'Osservatorio sulla ricostruzione, ai sensi del presente
comma.
(12)
Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 30 settembre 1998, n. 59.
(13)
Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
(14)
Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
(15)
Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
(16)
Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
(17)
Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
(18)
Sostituisce l'art. 2, legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.