L.R.
12 agosto 1998, n. 32 (1).
Interventi
per i beni culturali danneggiati dagli eventi sismici (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1998, n. 51, S.O.
(2)
L'atto amministrativo contenente gli interventi di cui alla presente legge, è
stato approvato con Delib.C.R. 1° febbraio 2000, n. 771.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi
per la ricostruzione, il ripristino, il miglioramento sismico e funzionale
degli immobili rientranti nella tipologia dei beni culturali.
2.
Ai fini della presente legge sono equiparati ai beni culturali pubblici i beni
culturali privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche, i
musei e le chiese.
3.
La Giunta regionale stipula con i soggetti proprietari apposite convenzioni al
fine di regolare la fruibilità pubblica degli edifici e dei servizi privati
oggetto degli interventi della presente legge.
4.
Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati sulla base del
programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2,
comma 2 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella
legge 30 marzo 1998, n. 61.
5.
Per quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia a quanto previsto
dal D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30
marzo 1998, n. 61 e dalla relativa legge regionale di attuazione.
Art.
2
Programma
e piani dei beni culturali.
1.
L'individuazione degli interventi di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 30
gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n.
61, è definita con programma triennale adottato dalla Giunta regionale, previa
intesa con il Commissario per i beni culturali, entro 90 giorni dalla consegna
del rilevamento analitico dei danni compiuto dal Commissario delegato, di cui
all'art. 1 dell'ordinanza 1° ottobre 1997, n. 2669, acquisito il parere dei
comuni interessati mediante apposite conferenze partecipative e avvalendosi del
Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 5, del D.L. 30 gennaio
1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61. A
tal fine la Giunta regionale cura la consultazione della Conferenza Episcopale
Umbra per i beni di proprietà ecclesiastica.
2.
Il programma è approvato entro i trenta giorni successivi alla trasmissione dal
Consiglio regionale, ha validità triennale per gli anni 1999/2001 e resta in
vigore fino all'approvazione del successivo.
3.
Il programma si attua con piani annuali approvati dalla Giunta regionale che,
nei limiti dei fondi disponibili, individuano gli interventi da realizzare.
4.
Nel primo piano possono essere ricompresi i costi degli interventi urgenti
disposti dagli enti locali e dal Commissario delegato per i beni culturali ai
sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, laddove le disponibilità del
Commissario per i beni culturali non siano sufficienti. In sede di prima
applicazione la Giunta regionale, acquisito il rilevamento analitico dei danni,
approva, con le procedure previste al comma 1, per l'adozione del programma,
dandone comunicazione alla competente commissione consiliare permanente, un
piano stralcio per il 1998 concernente i beni culturali non ricompresi nel
piano stralcio prioritario di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.L. 30 gennaio
1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61 per
interventi ritenuti comunque indifferibili ed urgenti.
Art.
3
Criteri
di priorità.
1.
Il programma è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a)
opere volte alla sicurezza e tutela dei beni culturali;
b)
riapertura dei servizi al pubblico, ivi compresi musei, biblioteche, archivi e
chiese;
c)
coerenza con la programmazione regionale per le opere pubbliche e con i
programmi di settore per gli archivi, le biblioteche e i musei nonché con gli
strumenti della programmazione negoziata;
d)
opere ricomprese nei progetti speciali promossi dallo Stato e dalla Regione
tesi all'innovazione e rispondenti ad esigenze d'urgenza;
e)
miglioramento funzionale dei beni e dei servizi culturali;
f)
opere necessarie al rientro nelle abitazioni con caratteristiche monumentali di
singoli o di collettività.
2.
All'interno dei singoli criteri costituisce ulteriore priorità la realizzazione
di opere cofinanziate per almeno il 20 per cento dell'intero importo da altri
enti pubblici e da privati. Le priorità sottostanno alla coerenza con gli
strumenti finanziari utilizzati. L'ordine delle priorità è pertanto stabilito
nel rispetto delle specifiche destinazioni delle risorse.
Art.
4
Modalità
di attuazione.
1.
Il programma di cui all'art. 2 individua:
a)
gli interventi da realizzare, distinguendo gli immobili di proprietà pubblica
da quelli di proprietà di enti o soggetti privati;
b)
i finanziamenti a ciascuno assegnati nonché le eventuali liberalità.
2.
L'attuazione degli interventi è, ove possibile, effettuata sulla base di
progetti unitari e, ove necessario, di piani di recupero ad iniziativa pubblica
o privata.
3.
La Giunta regionale con apposito disciplinare individua le modalità per
accedere ai benefici della presente legge e la documentazione necessaria.
4.
La Regione quale soggetto di programmazione e controllo non esercita la
funzione di stazione appaltante e non realizza interventi diretti di
riparazione o di ricostruzione.
5.
La Giunta regionale, qualora i soggetti beneficiari dei finanziamenti siano
inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla presente legge ed alle norme
vigenti in materia di beni culturali può disporre la revoca del finanziamento o
la sostituzione del soggetto attuatore.
Art.
5
Commissione
tecnica.
1.
La Giunta regionale si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge, di apposita sezione della Commissione tecnica prevista dalla
legge regionale di attuazione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61 che, a tal fine, annovera tra i
componenti due esperti e due tecnici, individuati con le modalità ivi previste,
dotati di specifica professionalità. La sezione opera quale organismo
consultivo e di supporto della Regione e dei soggetti pubblici e privati
destinatari della presente legge ed è coordinata da uno dei suoi componenti
individuato secondo le modalità stabilite nel provvedimento costitutivo della
Commissione tecnica.
Art.
6
Liberalità.
1.
Al fine di evidenziare, coordinare e razionalizzare le liberalità, i contributi
e le donazioni a favore dei beni culturali colpiti dal sisma, i soggetti
pubblici e privati comunicano alla Regione mediante autocertificazione
l'esistenza o meno, l'entità degli stessi e le loro destinazioni, ivi comprese
le liberalità di competenza delle Soprintendenze di cui all'art. 8, comma 6,
del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30
marzo 1998, n. 61 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
I soggetti pubblici e privati destinatari dei finanziamenti inseriti nei piani
e nei programmi di cui all'art. 2 della presente legge sono tenuti ad indicare
nel piano finanziario dei progetti presentati, le liberalità ricevute e le loro
destinazioni sulla base del disciplinare di cui al comma 3 dell'art. 4.
3.
La Giunta regionale istituisce un apposito comitato per coordinare l'attività
della Regione nel reperimento dei mezzi di cui al comma 1 a favore del
patrimonio culturale umbro colpito dal sisma.
4.
La Giunta regionale istituisce un fondo speciale che consenta di far confluire
gli atti a favore del patrimonio culturale umbro colpito dal sisma. Alle
necessarie previsioni finanziarie si provvederà con legge di bilancio o di
variazione dello stesso.
5.
La mancata autocertificazione comporta l'esclusione dai benefici previsti dalla
presente legge.
Art.
7
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con le
risorse di cui agli artt. 8 e 15 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sulla base delle disponibilità
stabilite dal programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi
dell'art.
2, comma 2 del sopracitato decreto.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.