L.R.
12 agosto 1998, n. 33 (1).
Istituzione
di un ufficio di collegamento presso l'Unione Europea, ai sensi dell'art. 58
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 agosto 1998, n. 53.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione nell'ambito delle iniziative e degli orientamenti nazionali concorre
allo sviluppo del processo di unificazione e di integrazione europea.
2.
Per il perseguimento di tali finalità, la Regione e i suoi organi promuovono la
realizzazione di un efficace sistema di relazioni con le istituzioni
comunitarie nelle materie di competenza regionale assicurando, in particolare:
-
la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie;
-
il sostegno alle Istituzioni regionali ed agli Enti locali umbri, nella
promozione e sviluppo delle relazioni con gli organismi dell'Unione Europea;
-
un'organica e costante informazione sulle politiche ed iniziative comunitarie,
avvalendosi anche della collaborazione del S.E.U.;
-
un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le
istituzioni dell'Unione Europea.
Art.
2
Ufficio
regionale di collegamento.
1.
Per il migliore perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, ai sensi
dell'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è istituito,
nell'ambito delle strutture della Presidenza della Giunta regionale, nei limiti
fissati dal comma 10 dell'art. 38 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15,
un ufficio di collegamento denominato «Servizio per le relazioni con l'Unione
Europea», con sede a Bruxelles.
2.
Il Consiglio regionale e le commissioni consiliari permanenti, per le materie
di propria competenza, possono avvalersi dell'Ufficio di cui al comma 1.
3.
Il Servizio:
a)
presta la necessaria assistenza ai rappresentanti della Regione, negli
organismi, gruppi o comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;
b)
favorisce le relazioni ed i contatti tra le istituzioni pubbliche umbre, gli
enti locali, e l'unione europea relativamente alle varie iniziative
comunitarie;
c)
informa e fornisce consulenza agli organi e agli enti della Regione in ordine
alle norme, provvedimenti ed iniziative comunitari, anche allo scopo di
conformare la legislazione regionale alla normativa comunitaria.
4.
Possono avvalersi del servizio le associazioni e gli organismi rappresentativi
di interessi collettivi operanti in Umbria.
5.
Il Servizio opera in stretto rapporto con la Rappresentanza permanente
dell'Italia presso l'Unione Europea, esercitando compiti di raccordo
organizzativo e collegamento nelle materie di competenza regionale.
6.
Previo accordo, possono essere realizzate e utilizzate sedi e strutture comuni
con altre Regioni, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
3
Rapporto
con enti ed istituzioni umbre.
1.
I Comuni, le Province e le Comunità montane dell'Umbria per lo svolgimento
delle proprie relazioni con gli organismi dell'Unione Europea possono avvalersi
della struttura di cui all'art. 2 che è tenuta ad assicurare ogni possibile
collaborazione.
2.
Qualora tale collaborazione si sostanzi in attività complesse, questa può
essere disciplinata mediante appositi atti convenzionali.
Art.
4
Personale.
1.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, conferisce l'incarico di responsabile del Servizio di cui all'art. 2, su
proposta del Presidente della Giunta regionale, in deroga al comma 4 dell'art.
38 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.
2.
Il Responsabile del Servizio è tenuto a prestare la propria attività nella sede
di Bruxelles, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta
del Presidente. Fatti salvi i casi di revoca dell'incarico stabiliti dalla
vigente disciplina, il dirigente incaricato è tenuto a prestare la propria
attività nella sede del Servizio salvo gravi e giustificati motivi che ne
consentano, su domanda, l'anticipato rientro in sede.
3.
La Giunta regionale, per corrispondere a particolari esigenze operative
connesse all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative complesse,
richiedenti l'apporto di specifiche professionalità, può assegnare alla
struttura, per un periodo non superiore a 12 mesi in un triennio, una ulteriore
unità titolare di qualifica dirigenziale.
4.
Per l'esercizio delle attività di competenza, il Servizio può avvalersi:
-
di personale regionale di ruolo, di qualifica non dirigenziale con conoscenza
di almeno una lingua di lavoro dell'Unione;
-
di personale assunto anche a part-time con contratto di diritto privato, a
tempo determinato, rinnovabile, preferibilmente residente a Bruxelles con
conoscenza della lingua italiana e di un'altra lingua di lavoro dell'Unione.
5.
La dotazione del personale non dirigenziale non può superare, per i primi due
anni dall'apertura della sede, le due unità. La Giunta regionale, trascorso il
suddetto periodo e in relazione all'attività effettivamente svolta dal
servizio, può disporre di modificare tale dotazione.
6.
In relazione allo svolgimento di iniziative e attività promozionali, la Giunta
regionale può distaccare per periodi determinati personale dalle strutture
regionali interessate.
7.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in relazione alla sua attività
e a quella delle commissioni consiliari permanenti può richiedere al Consiglio
regionale il distacco temporaneo del proprio personale.
8.
Al personale regionale stabilmente assegnato presso la struttura, è corrisposta
un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese
relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero di identico importo
a quello spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale
del Ministero competente in materia di affari esteri in servizio presso le sedi
di rappresentanze all'estero. Al personale temporaneamente distaccato è
corrisposta l'indennità di missione spettante secondo la disciplina in vigore.
Art.
5
Norma
finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli
stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1998 e successivi, inerenti le spese di gestione, del personale
regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione degli
immobili. La spesa a carico dell'esercizio finanziario in corso è pari alla
somma complessiva di lire 110.000.000. Per gli anni 1999 e successivi l'entità
della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.