L.R.
14 ottobre 1998, n. 34 (1).
Criteri
e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e
per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni
e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 ottobre 1998, n. 63.
Legge
modificata con L.R. 14 maggio 2003, n. 9.
Parte
I - Criteri e modalità
TITOLO
I
Disposizioni
generali e riordino delle funzioni
Art.
1
Oggetto
e principi.
1.
La presente legge, conformandosi ai principi di cui alla legge 8 giugno 1990,
n. 142 e alla legge 15 marzo 1997, n. 59 ed alla Carta europea dell'autonomia
locale, ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439:
a)
stabilisce norme generali di funzionamento del sistema istituzionale, secondo i
principi di sussidiarietà, autonomia, cooperazione, solidarietà, con
l'obiettivo della valorizzazione del ruolo delle province, dei comuni, delle
comunità montane;
b)
detta i criteri e disciplina l'azione di riordino delle funzioni amministrative
nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate
dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2, della Costituzione ed in quelle
conferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c)
definisce le forme ed i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione
dei piani e programmi regionali e provinciali, come previsto dall'articolo 3,
comma 6, e dall'articolo 15, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.
La ridefinizione delle funzioni si attua secondo i principi della completezza e
della omogeneità, concentrando nell'ente locale la responsabilità gestionale,
organizzativa, finanziaria delle funzioni conferite, evitando competenze
concorrenti e duplicazione di uffici.
3.
Le leggi regionali di riordino individuano le modalità di esercizio delle funzioni
conferite, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa dell'ente, di
economicità, di efficienza e di efficacia.
4.
Le leggi regionali di riordino escludono, di norma, fatta eccezione per le
funzioni amministrative che, per la loro efficace gestione, richiedano un
esercizio unitario a livello regionale, una configurazione della Regione come
centro ordinario di spesa.
Art.
2
Funzioni
amministrative della Regione.
1.
La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento
e di vigilanza.
2.
La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative tassativamente
indicate dalla legge che richiedano, per la loro efficace gestione, un
esercizio unitario.
Art.
3
Funzioni
amministrative delle province.
1.
La provincia, ente locale intermedio, esercita funzioni amministrative, di
programmazione e di coordinamento nella generalità delle materie e delle
competenze proprie o conferite.
2.
La provincia esercita, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali,
funzioni amministrative, anche di tipo gestionale, nelle materie di cui
all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.
4
Funzioni
amministrative dei comuni.
1.
Il comune esercita la generalità delle funzioni amministrative e programmatorie
locali, con esclusione di quelle riservate dalla legge alla Regione, alle
province ed agli altri enti locali.
2.
Il comune, nella configurazione a rete del sistema istituzionale regionale, è
la sede dello sportello integrato di accesso del cittadino ai servizi della pubblica
amministrazione.
Art.
5
Funzioni
amministrative delle comunità montane.
1.
Le comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti previsti dall'articolo
29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché
quelle conferite dalle leggi regionali.
2.
Le comunità montane esercitano, altresì, le funzioni ad esse delegate o
subdelegate dalle province e dai comuni.
TITOLO
II
Partecipazione
degli enti locali alla formazione degli strumenti di programmazione
Art.
6
Conferenze
partecipative sugli atti di programmazione regionale.
1.
Al fine di assicurare la partecipazione alla formazione della programmazione
regionale, di comuni, province e comunità montane, come previsto dall'articolo
3, comma 6, della legge n. 142 del 1990, sono indette Conferenze partecipative
degli enti locali.
2.
Le Conferenze partecipative esprimono pareri e formulano proposte in merito ai
preliminari e sugli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e agli schemi del
piano di sviluppo regionale, del piano urbanistico territoriale, del piano
sociale regionale, del programma generale regionale di tutela e valorizzazione
ambientale, nonché in ordine agli schemi di atti di programmazione di carattere
strategico che interessino l'intero territorio regionale (2).
3.
Alle Conferenze di cui al comma 1, partecipano i presidenti di provincia, i
sindaci e i presidenti delle comunità montane.
4.
Gli ambiti territoriali delle Conferenze, che possono essere anche
interprovinciali, sono indicati dalla giunta regionale d'intesa con il
Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15.
5.
La Conferenza partecipativa è presieduta, in attuazione dell'articolo 15, comma
1, lettera a) della legge n. 142 del 1990, dal presidente della provincia che
la convoca su istanza del presidente della giunta regionale, entro 10 giorni
dal ricevimento della richiesta. La Conferenza è convocata con un preavviso di
15 giorni e si conclude improrogabilmente nei successivi 20 giorni.
6.
Il presidente della Conferenza coordina i tempi e i modi della discussione e
decide sugli aggiornamenti. Dei lavori della Conferenza è redatto un processo
verbale che è trasmesso alla giunta regionale e da questa allegato agli atti da
inoltrare al consiglio regionale.
7.
La giunta regionale può partecipare alla conferenza; ne ha l'obbligo se
richiesta dal presidente della Conferenza.
8.
In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge n. 142 del
1990, la provincia concorre alla programmazione regionale, di cui al comma 2,
trasmettendo, negli stessi tempi indicati nel comma 5, i propri pareri e le
proposte alla giunta regionale. I pareri e le proposte del consiglio
provinciale sono allegati agli atti da inoltrare al consiglio regionale.
Art.
7
Conferenze
partecipative sugli atti di programmazione provinciale.
1.
Il presidente della provincia, in attuazione dell'articolo 15, comma 4, della
legge n. 142 del 1990, al fine di assicurare il concorso dei comuni e delle
comunità montane alla formazione dei piani territoriali di coordinamento
provinciale e ai programmi pluriennali di carattere generale, convoca e
presiede, sulla base della normativa prevista dall'articolo 6, in quanto
applicabile, Conferenze partecipative degli enti locali.
2.
Sulla base delle risultanze della Conferenza partecipativa, la provincia
decide, con atto motivato, se procedere all'approvazione degli atti di cui al
comma 1, ovvero se modificare gli schemi anche convocando a tal fine una nuova
Conferenza.
Art.
8
Conferenze
partecipative di ambito specifico.
1.
La Regione e la provincia, allo scopo di soddisfare esigenze partecipative
inerenti ad atti di programmazione propria che interessino specifici ambiti
territoriali, indicono Conferenze partecipative degli enti locali convocate e
presiedute rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal
presidente della provincia.
2.
Le Conferenze di cui al comma 1, sono disciplinate dalla normativa prevista
dall'articolo 6, in quanto applicabile.
Art.
9
Sostituzione
delle procedure di partecipazione.
1.
Le forme e i modi della partecipazione degli enti locali, previsti dalla
presente legge, sostituiscono ogni altra forma e modalità di partecipazione
agli atti di programmazione regionale e provinciale previste dalla vigente
legislazione regionale, fatta salva la legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.
TITOLO
III
Strumenti
e procedure del riordino delle funzioni
Art.
10
Conferimento
di funzioni.
1.
Le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali sono esercitate dalle
province, dai comuni e dalle comunità montane a partire dall'esercizio
finanziario successivo all'entrata in vigore della legge di conferimento.
2.
L'esercizio delle funzioni è comunque condizionato all'effettivo trasferimento
di beni e risorse finanziarie necessarie, nonché all'assegnazione di personale,
secondo le procedure di cui al Titolo V.
3.
L'affidamento di compiti specifici connessi a funzioni di competenza regionale,
nonché l'avvalimento di uffici degli enti locali per lo svolgimento di tali
funzioni, è condizionato alla conclusione di specifici accordi, generali o
relativi ai singoli enti locali.
Art.
11
Funzioni
di indirizzo e coordinamento. Poteri sostitutivi.
1.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite viene
esercitata, fuori dei casi nei quali si sia provveduto o si provveda con legge,
mediante deliberazione della giunta regionale.
2.
In caso di accertata inadempienza da parte degli enti locali cui sono conferite
le funzioni e i compiti, fatto salvo quanto previsto dalle leggi statali e
regionali di settore, la Regione si sostituisce agli enti medesimi, qualora
l'inadempienza:
a)
consista nella mancata adozione di atti di programmazione o pianificazione
previsti da leggi o da atti di programmazione o pianificazione statali o
regionali;
b)
abbia ad oggetto obblighi comunitari e determini un pregiudizio finanziario a
carico della Regione;
c)
consista nella mancata adozione di altri atti per i quali la legislazione
statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi
alla Regione o ai suoi organi istituzionali.
3.
Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2, il presidente
della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, accertata la
inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro trenta giorni. Trascorso
inutilmente il termine assegnato, il presidente della Regione nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva. In caso di particolare motivata
urgenza, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta
regionale, nomina direttamente il commissario. Di tali sostituzioni è informato
il Consiglio delle autonomie locali.
Art.
12
Obbligo
di informazione.
1.
La Regione e gli enti locali operano secondo il principio di collaborazione e
sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente,
informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento
delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo di sistemi
informativi informatici comuni.
2.
La Regione e gli enti locali concordano attività, metodi e procedure di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei programmi e dei progetti di
comune interesse.
Art.
13
Forme
associative e di cooperazione per l'esercizio delle funzioni conferite.
1.
Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore
dimensione demografica, la giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, propone al consiglio regionale l'individuazione, per le
diverse funzioni, dei livelli ottimali di esercizio delle stesse.
2.
La giunta regionale promuove la costituzione di associazioni o di strutture
organizzative comuni tra enti locali, anche attraverso idonee forme di
incentivazione.
3.
I comuni, di cui al comma 1, esercitano le singole funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il
termine temporale fissato dalla legislazione e dagli atti di attuazione
regionali. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, la giunta regionale
esercita il potere sostitutivo, ai fini dell'individuazione delle forme
associative. L'esercizio associato delle funzioni può essere svolto dalle
comunità montane.
Art.
14
Modifica
delle circoscrizioni territoriali dei comuni, fusioni ed unioni di comuni.
1.
Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali
interessati, predispone il programma quinquennale di modifica delle
circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, nelle forme e con le
modalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 142 del 1990.
2.
La modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni può avvenire al di
fuori del programma quinquennale su iniziativa dei comuni interessati. È
garantita in ogni caso la previa consultazione delle popolazioni interessate
attraverso referendum. I rapporti conseguenti alle modifiche delle
circoscrizioni sono regolati dalla giunta regionale.
3.
La Regione favorisce la fusione fra comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti e la costituzione di unioni di comuni. A tal fine eroga contributi
aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. L'ammontare dei
contributi è determinato dalla giunta regionale sulla base dei criteri
stabiliti di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, in proporzione al
numero dei cittadini interessati e, nel caso di unioni, al numero e
all'importanza delle funzioni attribuite. La giunta regionale dispone
finanziamenti per la redazione di progetti esecutivi ai comuni che intendano
procedere a unioni o fusioni.
4.
Alle unioni di comuni sono conferite, secondo le procedure previste dalla
presente legge, funzioni amministrative tenendo conto della popolazione e delle
caratteristiche del territorio.
TITOLO
IV
Consiglio
delle autonomie locali e osservatorio sulla riforma della pubblica
amministrazione
Art.
15
Consiglio
delle autonomie locali.
1.
Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di
carattere istituzionale della Regione, è istituito il Consiglio delle autonomie
locali.
2.
Il Consiglio delle autonomie è composto da:
a)
i presidenti delle province, nonché tre consiglieri della provincia di Perugia
e due consiglieri della provincia di Terni, eletti dai rispettivi consigli con
voto limitato;
b)
i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per il numero
degli abitanti si fa riferimento alla popolazione residente nei comuni, alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente, risultante dalle pubblicazioni
annuali ISTAT;
c)
un pari numero dei sindaci di cui alla lettera b), dei restanti comuni
designati dall'ANCI regionale (3);
d)
due presidenti delle comunità montane, designati dall'UNCEM regionale.
3.
Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono
delegabili.
4.
I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione,
per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di provincia, di
presidente di comunità montana, di componente del consiglio provinciale.
5.
Il Presidente del Consiglio è eletto nel proprio seno, secondo le modalità
definite dal regolamento di cui al comma 6 (4).
6.
Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a
maggioranza dei componenti.
7.
Il Consiglio svolge compiti di informazione, studio, consultazione e raccordo
sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali e Regione,
predisponendo un rapporto che trasmette annualmente alla giunta regionale.
8.
Il Consiglio formula pareri e proposte alla giunta regionale:
a)
sugli schemi dei disegni di legge concernenti il conferimento di funzioni e
compiti alle province, ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti
locali e sugli schemi di atti volti a favorire le forme associative e di
cooperazione tra gli enti locali, nonché sulla definizione dei criteri per
l'adozione degli atti di trasferimento dei beni del personale e delle risorse
finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;
b)
sulle forme e modi della partecipazione delle province, dei comuni e delle
comunità montane alla programmazione regionale;
c)
sugli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, limitatamente
alla verifica dell'adeguatezza dei trasferimenti agli enti locali per
l'esercizio delle funzioni conferite;
d)
sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni regionali di
indirizzo e coordinamento, per l'esercizio da parte degli enti locali delle
funzioni conferite;
e)
sulla individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei
comuni di minore dimensione demografica e sui criteri per l'esercizio del
potere sostitutivo relativo alla individuazione delle forme associative di cui
all'articolo 13, comma 3;
f)
sui dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività degli
enti locali.
9.
Il Consiglio esprime i pareri e formula le proposte entro venti giorni dall'invio
degli atti da parte del presidente della giunta regionale o dell'assessore
delegato. Nello stesso termine sono definite le intese previste dalla presente
legge. In mancanza dell'intesa la giunta regionale delibera in via definitiva.
10.
Il Consiglio ha sede presso la giunta regionale, ed è nominato con decreto del
presidente della giunta.
11.
Il Consiglio è assistito da una segreteria tecnica. La segreteria opera alle
strette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente del Consiglio delle
autonomie. Il personale necessario per il funzionamento della segreteria è
individuato nell'organico regionale ed è assegnato con decreto del presidente
della giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio delle autonomie
locali. Le spese per il funzionamento della segreteria sono a carico del
bilancio regionale.
12.
La partecipazione della giunta regionale è assicurata dal presidente della
giunta o dall'assessore delegato agli enti locali.
13.
Le riunioni del Consiglio sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 4 della
legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, alle
riunioni degli organi degli enti di appartenenza. Per tali riunioni è fissato
un gettone di presenza per un valore di lire 100.000, salvo adeguamento I.S.T.A.T.
da determinare con atto della Giunta regionale (5).
Art.
16
Osservatorio
sulla riforma della pubblica amministrazione. Rapporto sullo stato delle
autonomie.
1.
La giunta regionale, acquisito il rapporto del Consiglio delle autonomie locali,
di cui all'articolo 15, comma 7, presenta al consiglio regionale un rapporto
annuale sulla riforma della pubblica amministrazione. Di tale rapporto viene
data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.
2.
Anche al fine della predisposizione del rapporto di cui al comma 1, nell'ambito
delle strutture regionali competenti in materia di organizzazione e affari
istituzionali, è assolta la funzione di Osservatorio sulla riforma della
pubblica amministrazione regionale e locale.
TITOLO
V
Utilizzo
patrimonio trasferimento uffici e personale e rapporti finanziari
Art.
17
Patrimonio.
1.
I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per le
funzioni attribuite, sono trasferiti agli enti locali destinatari delle
funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.
2.
I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per
l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, sono assegnati in uso o in
comodato agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle
esigenze di esercizio delle stesse.
3.
Il presidente della giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei
criteri definiti dalla giunta regionale, previo parere del Consiglio delle
autonomie locali, al trasferimento o all'assegnazione dei beni individuati con
apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in
contraddittorio con ciascun ente destinatario.
4.
I decreti del presidente della giunta regionale che trasferiscono agli enti
locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per
l'apposita trascrizione dei beni immobili.
5.
Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi dei commi 1 e 2,
comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti la loro
gestione.
6.
I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono
consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti.
Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di chiedere ed ottenere
la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.
Art.
18
Trasferimento
strutture organizzative e personale.
1.
La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le
strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o
assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo
confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.
2.
La giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i
piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente, previo
confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il
parere del Consiglio delle autonomie locali.
3.
La giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti
regionali, stabilisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme
di incentivazione previste dalla normativa vigente, anche tramite ricorso agli
stanziamenti previsti in bilancio per il fondo per la produttività collettiva e
per il miglioramento dei servizi o ad altre autonome forme di stanziamento.
4.
La giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale
individuato negli elenchi di cui al comma 2 entro la data di effettivo
esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.
La giunta regionale provvede alla definitiva destinazione del personale agli
enti locali entro i successivi sei mesi.
6.
I posti relativi al contingente del personale trasferito sono portati in
diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale
definita ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, relativa agli interventi correttivi della finanza pubblica, e sono
automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al
verificarsi, per qualsiasi causa, della vacanza degli stessi.
7.
Gli enti locali di destinazione adeguano la propria pianta organica ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e provvedono
all'inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito.
8.
Il personale trasferito conserva la propria posizione giuridica ed economica in
godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.
9.
Nel periodo intercorrente tra l'assegnazione del personale alle dipendenze
funzionali degli enti locali e la definitiva destinazione, la Regione attiva o
concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale
stesso.
10.
Fino alla definitiva destinazione agli enti locali, gli oneri relativi al
personale, individuato con gli elenchi di cui al comma 2, sono a carico della
Regione che vi provvede con lo stanziamento iscritto in un apposito capitolo di
bilancio. Successivamente tali oneri sono periodicamente oggetto di revisione
sulla base dei costi effettivamente sostenuti dagli enti locali per fare fronte
alle spese relative alle funzioni trasferite.
11.
Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di
personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali
destinatari.
12.
La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che
si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture
regionali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, direttiva,
controllo e ispezione.
Art.
19
Finanziamento
delle funzioni conferite.
1.
Le funzioni conferite agli enti locali sono finanziate mediante l'attribuzione
di risorse corrispondenti a quelle utilizzate dalla Regione per l'esercizio
delle medesime prima del conferimento. Tali risorse sono determinate, quanto
alla prima definizione degli oneri e ai criteri di adeguamento per i successivi
esercizi finanziari, dalla giunta regionale sulla base dei criteri definiti
previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2.
Alle spese occorrenti per le nuove funzioni conferite dalla legge regionale di
attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, si provvede nei limiti delle risorse
trasferite con i D.P.C.M. di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59 e ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3.
La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 2, provvede
all'esercizio delle funzioni mantenute e a quelle conferite agli enti locali e
corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle stesse in
ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo esercizio. Al riguardo,
si tiene conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo
Stato agli enti locali con i D.P.C.M. di cui al comma 2.
4.
Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziate in
specifici capitoli, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità
montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi
senza vincolo di destinazione. La Regione può provvedere al finanziamento delle
funzioni trasferite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate
tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con legge
regionale di bilancio.
5.
Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono
stanziate in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli
enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.
6.
Le assegnazioni di cui al comma 1 tengono conto delle spese relative
all'organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle
funzioni.
7.
A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe,
corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla
Regione.
8.
Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui ai
commi 4 e 5, si tiene conto principalmente della popolazione e delle
caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere
dalle entrate di cui al comma 7.
9.
Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento
delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti
locali destinatari.
Parte
II - Disposizioni transitorie e finali
TITOLO
I
Disposizioni
di carattere transitorio e finali, modificazioni, integrazioni e abrogazione.
Norma finanziaria
Art.
20
Prima
costituzione del Consiglio delle autonomie locali.
1.
Il presidente della Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, provvede con propri decreti alla costituzione del Consiglio
delle autonomie locali e della relativa segreteria. La seduta di insediamento
del consiglio è convocata entro i successivi dieci giorni dal presidente della
giunta regionale.
2.
Il presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento in seno al
Consiglio medesimo a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti; risulta eletto colui che ha conseguito il maggior
numero di voti.
Art.
21
Modificazioni
art. 7, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
1. (6).
2.
Le Conferenze partecipative indicate dal comma 1, alinea, sono quelle
disciplinate dall'articolo 6 della presente legge.
Art.
22
Modificazioni
ed integrazioni articolo 8, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
1. (7).
2.
Al comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, dopo
la parola «approvazione», vanno aggiunte le seguenti parole: «allegando i
verbali delle conferenze partecipative».
Art.
23
Norme
transitorie.
1.
Per l'approvazione del piano urbanistico territoriale, il cui documento
preliminare è stato già approvato ed è in corso di adozione la proposta
definitiva da parte della giunta regionale, non si applica quanto previsto
dagli articoli 6, 21, 22 della presente legge.
2.
La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi in corso, non
ancora definiti all'atto dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite, e
li attribuisce, corredati degli atti e dei documenti ad essi inerenti, agli
enti locali che subentrano nelle rispettive funzioni.
3.
Gli uffici regionali, anche su richiesta degli enti locali destinatari delle
funzioni conferite, sono tenuti a fornire ogni utile collaborazione, nonché a
trasmettere le pratiche già esaurite, funzionalmente connesse ad atti di loro
competenza. Gli enti locali sono tenuti a restituire alla Regione ogni
documento, anche in copia conforme, tra quelli consegnati necessario per lo
svolgimento delle competenze regionali.
4.
La Giunta regionale, al fine di ovviare possibili interruzioni o rallentamenti
di procedimenti amministrativi e di impegni già assunti dalla Regione, emana le
necessarie direttive per il subentro negli stessi da parte degli enti locali.
Art.
24
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 35, recante «Istituzione della
Conferenza delle autonomie locali».
Art.
25
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti finanziamenti
di spesa:
a)
L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi previsti
dall'articolo 14 con iscrizione al cap. 5980 di nuova istituzione denominato:
«Contributi per favorire la modifica delle circoscrizioni territoriali dei
comuni, la fusione e l'unione dei piccoli comuni»;
b)
L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa per le finalità di cui
all'articolo 15 con iscrizione al cap. 5985 di nuova istituzione denominato:
«Spese per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali».
2.
All'onere complessivo di L. 30.000.000 autorizzato con la presente legge, si fa
fronte con quota dello stanziamento del cap. 6080 della parte spesa del
bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1998.
3. (8).
4.
Per gli anni 1999 e successivi, l'entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio o di variazione allo stesso, a norma
dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 11 febbraio 2000, n. 10.
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 febbraio 2000, n. 10. Il
testo originario così disponeva: «c) dieci sindaci dei restanti comuni, di cui
sette della provincia di Perugia e tre della provincia di Terni, designati
dall'ANCI regionale in base al criterio di rotazione annuale nell'incarico;».
(4)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 11 febbraio 2000, n. 10.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 11 febbraio 2000, n. 10.
(6)
Sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(7)
Sostituisce il comma 1, dell'art. 8, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(8)
Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il
1998, approvato con L.R. 2 giugno 1998, n. 17.