L.R.
20 novembre 1998, n. 38 (1).
Interpretazione
autentica del disposto del comma quinto dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 1994,
n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni. Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 novembre 1998, n. 70.
Art.
1
Il
comma 5 dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato
nel senso che negli appostamenti fissi al colombaccio è consentita
esclusivamente la caccia alla stessa specie.