L.R. 20 novembre 1998, n. 38 (1).

Interpretazione autentica del disposto del comma quinto dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 novembre 1998, n. 70.

 

 

Art. 1

 

Il comma 5 dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato nel senso che negli appostamenti fissi al colombaccio è consentita esclusivamente la caccia alla stessa specie.