L.R.
20 novembre 1998, n. 40 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della L.R. 12 agosto 1994, n. 27 - Prevenzione degli infortuni
nei cantieri edili.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 novembre 1998, n. 71.
Art. 1
1.
(2).
Art. 2
1. (3).
Art.
3
1. (4).
Art.
4
1.
Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 27 del 1994 è soppressa la parola
«pubblico».
Art.
5
Redazione
del piano di sicurezza.
1.
Nei casi previsti al comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494,
l'impresa con la sottoscrizione del contratto, di cui il piano di sicurezza
costituisce allegato, si obbliga a rispettare i contenuti del piano,
uniformando a questi l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori.
2.
Qualora, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494,
non sia prevista la designazione del coordinatore per la progettazione,
l'impresa, entro trenta giorni dall'affidamento e comunque prima dell'inizio
dei lavori, predispone il piano di sicurezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494. Il piano è consegnato al responsabile dei lavori, il quale
accerta che lo stesso sia compilato in ogni sua parte, disponendo le eventuali
opportune integrazioni e prescrizioni.
3.
Nelle costruzioni da eseguirsi su commissione di privati il piano di sicurezza
di cui al comma 2 è redatto in presenza delle lavorazioni indicate
nell'allegato II del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494.
Art. 6
1.
(5).
Art. 7
1.
(6).
Art. 8
1. (7).
Art.
9
1.
Al comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 27 del 1994, le parole: «i committenti
promuovono» sono sostituite con le parole: «il responsabile dei lavori
promuove».
Art. 10
1.
(8).
Art. 11
1.
(9).
Art. 12
1. (10).
Art.
13
1. (11).
Art.
14
Al
comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 27 del 1994, dopo le parole «Unità sanitarie
locali» sono aggiunte le parole «dell'Ispettorato del lavoro».
Art.
15
Abrogazione.
1.
L'art. 7 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27, è abrogato.
Art.
16
Norma
transitoria.
1.
Le previsioni di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 1 hanno validità fino al
31 dicembre 2000.
(2)
Aggiunge il comma 2 all'art. 2, L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(3)
Aggiunge l'art. 2-bis alla L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(4)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 3, L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(5)
Sostituisce l'art. 8, L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(6)
Sostituisce l'art. 9, L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(7)
Aggiunge la lettera d) al comma 1 dell'art. 11, L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(8)
Sostituisce l'art. 15, L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(9)
Sostituisce l'art. 18, L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(10)
Aggiunge l'art. 18-bis alla L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
(11)
Aggiunge l'art. 19-bis alla L.R. 12 agosto 1994, n. 27.