L.R.
2 dicembre 1998, n. 43 (1).
Artt.
27 e 53, comma 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, come
modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1998 e reiscrizione di somme stanziate a
fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio
1997 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 dicembre 1998, n. 73, supplemento straordinario.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1998 è stato approvato con L.R. 2 giugno 1998,
n. 17.
Art.
1
Saldo
finanziario.
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge di contabilità, è accertato in L. 104.466.679.781 il saldo
finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1997. Alla sua
copertura si provvede con la presente legge.
Art.
2
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo -
determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 12 della
legge regionale 26 marzo 1997, n. 9 e con l'art. 2 della legge regionale 20
novembre 1997, n. 36 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in
relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo
complessivo di L. 104.466.679.781 per una durata massima di anni 15 a decorrere
dal 1998 e con onere massimo di ammortamento di L. 1.000.000.000 per l'anno
1998 e di L. 10.000.000.000 dal 1999 in poi.
2.
Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti
previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale
1998/2000, del bilancio 1998 e successivi.
3.
Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella E) allegata alla presente legge.
Art.
3
Fonti
da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei Fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale
per l'anno 1998 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati
con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine
dell'esercizio 1997, a norma dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, e successive modificazioni ed
integrazioni, è accertato in L. 757.247.493.952 (Tab. C).
Art. 4
Fondi
perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, legge di contabilità, è approvata la tabella D) allegata alla
presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione
amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1997 e
precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1998 e di
cui al precedente art. 3.
Art.
5
Variazioni
di bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 e al bilancio
pluriennale 1998/2000 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e
B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3, sono
rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui
alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tab. B) in
corrispondenza di ciascun capitolo.
Art.
6
Conti
consuntivi di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
È approvato il conto consuntivo dell'anno 1995 dell'Ente di sviluppo agricolo
in Umbria. Gestione Commissariale, legge regionale 25 ottobre 1994, n. 35
(appendice n. 1). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(3)
(3)
Gli allegati, che si omettono, contengono le tabelle di modifica ed
assestamento del bilancio.