L.R.
2 dicembre 1998, n. 44 (1).
Norme
per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia
degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 dicembre 1998, n. 74.
(2)
Intitolazione così corretta con avviso pubblicato nel B.U. 17 marzo 1999, n.
16.
(3)
Vedi, anche, l'art. 11, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
TITOLO
I
Norme
programmatiche
Art.
1
Oggetto
ed ambito di applicazione della legge.
1.
La presente legge, in attuazione agli artt. 6 e 25 dello Statuto regionale
detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica,
per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e per l'esercizio della pesca,
perseguendo in particolare il ripristino, la conservazione e la valorizzazione
delle specie ittiche autoctone e promuovendo azioni di conservazione e
riequilibrio faunistico ed ambientale.
2.
Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali
ad esclusione di quelle piovane raccolte in invasi o cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici, ai sensi del DPR 18 febbraio 1999, n. 238
(4).
Art.
2
Funzioni
regionali.
1.
La Regione esercita poteri di programmazione e coordinamento in ordine
all'esercizio delle funzioni amministrative in materia ittiofaunistica.
2.
Sono riservate alla Regione, le seguenti funzioni amministrative in materia
ittiofaunistica:
a)
elaborazione ed approvazione dei programmi pluriennali per la conservazione e
valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici;
b)
ricerca e sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi
a supporto della programmazione, con particolare riferimento alla elaborazione
ed all'aggiornamento della carta ittica regionale.
Art.
3
Funzioni
provinciali.
1.
Sono esercitate dalle Province, per i rispettivi territori, le funzioni
amministrative e di gestione inerenti la tutela e la conservazione del
patrimonio ittico e la pesca nelle acque interne ed in particolare:
a)
l'approvazione dei piani annuali degli interventi in materia ittiofaunistica,
articolati per bacini idrografici;
b)
istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di
pesca regolamentata e relativi adempimenti;
c)
ripopolamenti;
d)
rilascio delle licenze di pesca;
e)
istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;
f)
rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e
specchi d'acqua artificiali.
Art.
4
Carta
ittica, studi e ricerche.
1.
La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni
fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla
ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella
pesca, sulle conseguenze degli interventi in alveo.
2.
La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni cinque anni alla redazione
ed all'aggiornamento della Carta ittica regionale, la quale rileva le
caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le
loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni
delle
popolazioni
ittiche; la carta ittica definisce altresì le caratteristiche delle zone
ittiche di cui all'art. 6.
3.
La Giunta regionale promuove, di concerto con le Province, la ricerca e la
sperimentazione nel settore della pesca.
Art.
5
Classificazione
delle acque.
1.
Le acque della Regione, ai soli fini della pesca, sono classificate in
principali e secondarie.
2.
Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità,
condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca anche con attrezzi di
larga cattura.
3.
Le restanti acque sono classificate secondarie.
4.
I corsi d'acqua sono classificati secondo la zonazione di cui all'art. 6.
5.
L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e
l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono
stabilite nel regolamento di pesca di cui all'art. 26.
6.
L'assegnazione dei corsi d'acqua secondo la zonazione di cui all'art. 6 viene
effettuata con il programma triennale di cui all'art. 7.
Art.
6
Zone
ittiche.
1.
I corsi d'acqua della Regione o loro tratti sono classificati secondo le
seguenti quattro zone ittiche:
a)
zona superiore della trota;
b)
zona inferiore della trota;
c)
zona del barbo;
d)
zona della carpa e della tinca.
TITOLO
II
Programmazione
e gestione
Art.
7
Programma
triennale.
1.
La Giunta regionale adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge la proposta di programma triennale per la conservazione e la
valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e la
trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2.
Il programma individua:
a)
l'assegnazione dei corsi d'acqua regionali ad una o più delle quattro zone
ittiche di cui all'art. 6 ed i principi di gestione delle stesse;
b)
i criteri per l'istituzione di ambiti a gestione particolare ed eventuali
progetti specifici di iniziativa regionale;
c)
le misure dirette a tutelare e valorizzare il patrimonio ittico regionale e gli
ecosistemi acquatici;
d)
le misure dirette ad incrementare la pescosità dei corpi idrici mediante
processi naturali di sviluppo delle specie ittiche, ripopolamenti integrativi,
tutela della flora, della vegetazione acquatica e delle acque
dall'inquinamento;
e)
i criteri per l'utilizzo a fini economici e produttivi dei corpi idrici con
particolare riferimento agli impianti di acquacoltura;
f)
le iniziative tese a diffondere le conoscenze naturalistiche tra i pescatori,
gli operatori del settore e la popolazione;
g)
le modalità di partecipazione delle associazioni alla realizzazione degli
obiettivi;
h)
le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi
programmati nel triennio.
3.
Il programma ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale nei 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
8
Piani
annuali.
1.
Le Province, sulla base del programma triennale, trasmettono alla Giunta
regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano annuale contenente gli
interventi previsti per l'anno successivo per ogni bacino ricadente nel
territorio di competenza.
2.
Il piano provinciale prevede, con l'indicazione delle relative priorità:
a)
gli interventi di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico
anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;
b)
gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze
ittiche;
c)
l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di
frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i
luoghi dove proibire o limitare la pesca effettuata con imbarcazioni a motore;
d)
il numero di agenti dipendenti e di quelli volontari che collaboreranno alla
gestione ed alla vigilanza;
e)
la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del piano e delle
risorse ivi comprese le risorse proprie;
f)
le previsioni di cattura nelle zone di ripopolamento.
3.
La Giunta regionale verifica la rispondenza dei piani al programma triennale.
4.
I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data
del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di
approvazione espressa entro tale termine.
5.
Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le Province
riapprovano i piani annuali entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
6.
La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province dei
piani annuali, delle relazioni illustrative sull'attività svolta e del
rendiconto finanziario dell'anno precedente, procede all'assegnazione dei
finanziamenti.
Art.
9
Consulta
ittica regionale.
1.
Il presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto, entro 120
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta ittica
regionale composta da:
a)
gli Assessori provinciali alla programmazione e gestione ittiofaunistica o loro
delegati (5);
b)
due rappresentanti designati dalle Associazioni naturalistiche maggiormente
rappresentative a livello regionale, individuate dalla Giunta regionale;
c)
due rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative dei pescatori di
mestiere, individuati tra i pescatori professionisti;
d)
quattro rappresentanti delle Associazioni dei pescatori sportivi nazionalmente
riconosciute, presenti in forma organizzata nel territorio regionale, individuate
dalla Giunta regionale;
e)
tre esperti di programmazione e gestione ittiofaunistica designati dalla Giunta
regionale.
2.
La Consulta, che resta in carica per la durata della legislatura, è presieduta
dall'Assessore regionale alla programmazione ittiofaunistica o da un suo
delegato.
3.
Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente per
gli interventi ittiofaunistici della Giunta regionale.
4.
La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti
ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica, in ordine alle
iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale e sugli argomenti
proposti dal presidente.
Art.
10
Ruoli
e funzioni dell'associazionismo.
1.
La Regione, ai sensi dell'art 12 dello Statuto regionale, promuove la
partecipazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione
ambientale presenti in forma organizzata sul territorio, alla programmazione
ittica.
2.
Nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali, la Regione e le
Province determinano, per i rispettivi ambiti di competenza, le modalità con
cui si realizzano la partecipazione e la collaborazione delle associazioni e
del volontariato.
Art.
11
Gestione
delle acque.
1.
Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei
seguenti cinque bacini:
a)
bacino dei fiumi Chiascio e Topino;
b)
bacino del fiume Nera;
c)
bacino del fiume Nestore;
d)
bacino dei fiumi Paglia e Chiani;
e)
bacino residuo del fiume Tevere.
2.
Per la gestione dei bacini o parte di essi le Province possono avvalersi della
collaborazione di Commissioni di bacino composte da pescatori presenti in forma
organizzata sul territorio.
3.
Le Commissioni di bacino:
a)
collaborano con la Provincia ad elaborare il progetto gestionale per il bacino
in cui operano;
b)
coordinano la partecipazione volontaria alle attività della Provincia compresa
quella di vigilanza;
c)
segnalano tempestivamente alla Provincia competente le situazioni critiche o di
emergenza che si verifichino nel bacino;
d)
collaborano con la Provincia alla gestione degli ambiti di cui agli artt. 12,
13, 14 e 15.
4.
La Provincia disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni
nonché le modalità di collaborazione.
TITOLO
III
Tutela
della fauna ittica e del suo ambiente
Art.
12
Zone
di frega.
1.
Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione naturale delle
specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la
colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.
2.
Le zone di frega sono istituite dalle Province secondo le previsioni dei piani
annuali.
3.
Nelle zone di frega è vietata la pesca per un periodo di tre mesi dalla data di
istituzione del vincolo.
Art
13
Zone
di protezione.
1.
Le zone di protezione sono istituite dalle Province:
a)
quando si verifica la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse
e pregio che necessitano di adeguate tutele;
b)
quando si rende opportuna la tutela di fauna ittica immessa in un tratto di fiume
con consistenza ittica inferiore alle potenzialità ambientali, allo scopo di
favorire l'ambientamento e l'accrescimento della fauna ittica immessa o
l'incremento di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti
contigui. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire
dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altre zone con significativa
consistenza ittica;
c)
quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed
ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di
specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di
salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
2.
Nelle zone di protezione è vietata la pesca ed il ripopolamento. Le Province
possono prevedere nei piani annuali, per specifiche esigenze adeguatamente
motivate, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche.
Art.
14
Zone
di tutela temporanea.
1.
Le Province, per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, possono vietare o
limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la
pesca o l'uso di determinati attrezzi e di esche, in deroga alle disposizioni
contenute nel regolamento di pesca.
2.
Le Province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al
comma 1 (6).
Art.
15
Zone
di pesca regolamentata.
1.
Le Province possono istituire zone di pesca regolamentata nelle quali è
consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e previste specifiche
modalità di prelievo.
2.
Le Province possono istituire il tesserino di prelievo a pagamento, i cui
proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.
Art.
16
Tabellazione.
1.
Le zone di cui agli artt. 12, 13 e 15 sono delimitate a cura delle Province con
apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente (7).
Art.
17
Cattura
di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento.
1.
La cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque
superficiali viene effettuata dalle Province, secondo le previsioni dei piani
annuali.
2.
La cattura di specie ittiche a scopo scientifico è autorizzata dalle Province.
3.
Le attività di prelievo, detenzione e trasporto di pesce, svolte a scopo di
ripopolamento o a scopi scientifici, previste dai commi 1 e 2 sono autorizzate
anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca.
Art.
18
Immissioni.
1.
I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e
riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della
Regione.
2.
I ripopolamenti devono essere effettuati nei limiti ed in conformità alle
indicazioni espresse dal programma triennale.
3.
È fatto divieto a chiunque immettere specie ittiche o crostacei nelle acque
superficiali della Regione salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalle
Province.
Art.
19
Controlli
sanitari.
1.
Il materiale ittico proveniente da catture o da allevamenti, deve essere
accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso deve essere
assoggettato al controllo da parte dell'Unità sanitaria locale territorialmente
competente.
Art.
20
Secca
dei corsi d'acqua e dei bacini.
1.
Chi intende interrompere, svuotare o porre in asciutta anche parziale corpi
idrici, deve farne richiesta alle Province almeno trenta giorni prima
dell'inizio dei lavori, salvo i casi di cui al comma 4.
2.
Il permesso deve prevedere:
-
le indicazioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;
-
l'obbligo e le modalità del recupero e destinazione delle specie ittiche
prelevate;
-
il successivo ripopolamento del corso posto in secca, da eseguirsi a spese del
committente.
3.
Salvo i casi di documentata impossibilità, deve essere lasciata defluire nel
corpo idrico una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza
della fauna ittica.
4.
Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da
situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applica la procedura di cui ai
commi 1 e 2. L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati
immediatamente alla Provincia.
Art.
21
Estrazione
di ghiaia e di sabbia dal letto dei corsi d'acqua.
1.
Al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica l'estrazione di materiali
sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei è vietata dal 1° novembre al 28 febbraio nei
settori fluviali classificati a zona superiore della trota e a zona inferiore
della trota, e dal 1° maggio al 31 luglio nei settori classificati a zona del
barbo e a zona della carpa e della tinca ai sensi dell'art. 6.
2.
Nelle zone di protezione l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi è
vietata per l'intera durata del vincolo.
Art.
22
Strutture
idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua.
1.
Le opere che comportano l'occupazione totale o parziale del letto dei corsi
d'acqua limitando la mobilità della popolazione ittica devono prevedere
strutture idonee a consentire la risalita dell'ittiofauna.
2.
In presenza di accertati e inamovibili ostacoli tecnici, sono stabilite da
parte delle Province, le modalità di risarcimento del danno alla ittiofauna che
il titolare delle opere deve annualmente corrispondere.
Art.
23
Scarichi
di lavaggio degli inerti.
1.
In conformità alla normativa statale e regionale in materia, lo scarico nelle
acque pubbliche della Regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e
ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire
previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di
abbattimento (8).
Art.
24
Concessioni
di derivazioni e attingimenti idrici.
1.
Le Province in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione,
nonché delle concessioni e delle licenze annuali di attingimento, prevedono
apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico, compreso l'eventuale
onere di immissione annuale a spese del concessionario.
2.
Le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la
defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un
quantitativo d'acqua non inferiore alla «portata minima vitale», in conformità
a quanto disposto dalla L. 18 maggio 1989, n. 183 e dalla L. 5 gennaio 1994, n.
36.
TITOLO
IV
Esercizio
della pesca-licenze
Art.
25
Esercizio
della pesca.
1.
Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna
ittica, ovvero al richiamo della stessa ai fini di cattura.
2.
L'esercizio della pesca è consentito solo nelle forme e con l'uso di mezzi,
tecniche ed attrezzi previsti dalla presente legge e dal regolamento di pesca.
Art.
26
Regolamento
di pesca.
1.
La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, sentite le Province, propone al Consiglio regionale che lo approva il
regolamento di pesca.
2.
Il regolamento prevede in particolare:
a)
l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a
quelle secondarie;
b)
l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;
c)
l'elenco e le caratteristiche degli attrezzi di grande cattura consentiti ai
pescatori di mestiere;
d)
i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;
e)
la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;
f)
le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e per
l'adozione e modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'art. 31;
g)
le località dove è permessa la pesca subacquea in apnea ed il tipo di attrezzi
consentiti.
Art.
27
Obbligo
della licenza di pesca.
1.
I cittadini residenti in Umbria possono esercitare la pesca nelle acque
regionali solo se in possesso della relativa licenza rilasciata a cura delle
Province.
2.
I cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca nelle
acque della Regione purché in possesso della licenza di pesca rilasciata
secondo le norme vigenti nella Regione di provenienza.
3.
I cittadini stranieri possono esercitare la pesca nelle acque della Regione
ottenendo la licenza di pesca «tipo D» temporanea.
4.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
a)
i minori di età inferiore a quattordici anni che esercitano la pesca con l'uso
di una sola canna con o senza mulinello;
b)
gli addetti agli impianti di acquacoltura, nonché il personale dei bacini di
pesca a pagamento durante l'esercizio della loro attività.
5.
Nei laghetti di pesca sportiva l'esercizio della pesca non è subordinato al
possesso della licenza.
Art.
28
Licenza
di pesca.
1.
La licenza per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione è rilasciata a
cura delle Province, previo versamento della tassa di concessione regionale.
2.
La licenza di pesca è rilasciata ai soggetti in età tra i quattordici e i
diciotto anni previo assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà o
di chi esercita la tutela.
3.
In caso di deterioramento o di smarrimento della licenza, non può rilasciarsi
un duplicato del documento bensì una nuova licenza con il pagamento della
relativa tassa e sovrattassa.
4.
La licenza è nominativa e la sua validità è subordinata al pagamento della
relativa tassa annuale di concessione regionale.
5.
Durante l'esercizio della pesca la licenza deve essere accompagnata dalla
ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa suddetta.
6.
Il modello della licenza di pesca è approvato dalla Giunta regionale sentite le
Province.
Art.
29
Tipo
di licenza di pesca.
1.
Per l'esercizio della pesca sono rilasciati i seguenti tipi di licenza:
a)
licenza di tipo A, che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della
pesca nelle acque interne della Regione con l'uso degli attrezzi consentiti ai
pescatori dilettanti e inoltre degli specifici attrezzi di larga cattura
indicati nel regolamento di pesca;
b)
licenza di tipo B, che autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della
pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con
uno o più ami, mazzacchera, tirlindana; essa autorizza inoltre l'esercizio
della pesca a piede asciutto a terra con bilancella di lato non superiore a m
1,50 e
maglia
non inferiore a mm 15, montata su palo di manovra con o senza carrucola, nonché
la pesca subacquea da praticarsi in apnea esclusivamente nelle località
indicate nel regolamento di pesca, da parte di pescatori che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età;
c)
licenza di tipo D, che autorizza i cittadini stranieri all'esercizio della
pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e
bilancia di lato non superiore a m 1,50 e maglia non inferiore a 15 mm, montata
su palo di manovra con o senza carrucola.
2.
Le licenze di pesca di tipo A e B hanno la durata di sei anni e possono essere
rinnovate; la licenza di tipo D ha validità trimestrale.
3.
Le Province istituiscono il registro dei pescatori professionisti e quello dei
pescatori sportivi.
Art.
30
Rilascio
della licenza di tipo A.
1.
La licenza di pesca di tipo A e rilasciata ai pescatori di mestiere su domanda
nella quale il richiedente dichiara che intende esercitare la pesca come
esclusiva o prevalente attività lavorativa. Alla domanda deve essere allegata
copia della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui alla L. 13 marzo 1958,
n. 250.
2.
La Provincia rilascia la licenza di tipo A con validità provvisoria di sei
mesi. L'interessato entro il termine indicato deve certificare l'avvenuta
iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 ai fini del rilascio della licenza
definitiva.
3.
Sulla licenza di tipo A rilasciata ai minori di età, fra i quattordici e i
diciotto anni, deve essere apposta la scritta «apprendista». La licenza
autorizza la pesca purché effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità
di altro pescatore di professione che sia maggiorenne.
4.
Ai fini del rinnovo l'interessato deve comprovare, anche a mezzo di
autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1,
della legge 13 marzo 1958, n. 250, la regolare posizione nei confronti degli
obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché il possesso della partita IVA,
se trattasi di pescatore autonomo o, diversamente, l'appartenenza ad una
Cooperativa (9).
Art.
31
Tesserini
di pesca.
1.
La Giunta regionale sentite le Province può prescrivere l'adozione di un
tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno
registrati obbligatoriamente i capi pescati secondo le modalità stabilite dal
regolamento di pesca.
2.
I tesserini di pesca vengono rilasciati dalle Province che possono avvalersi
delle Commissioni di bacino di cui all'art. 11.
TITOLO
V
Diritti
esclusivi di pesca - Concessioni di acquacoltura - Concessioni per l'esercizio
della pesca professionale - Pesca agonistica
Art.
32
Diritti
esclusivi di pesca.
1.
L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche dell'Umbria è libero,
salvi i vincoli posti per altri fini, ovvero gli eventuali diritti esclusivi di
pesca.
2.
Le Province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
3.
A tal fine, i titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla Provincia
competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, producendo la documentazione probatoria. L'omessa comunicazione
o l'omessa documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva
rinuncia al diritto medesimo.
4.
L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca è disposta dalla Giunta
regionale su richiesta delle Province.
Art.
33
Impianti
di acquacoltura.
1.
Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura
con strutture a terra il Comune provvede al rilascio della concessione
edilizia, acquisito il parere favorevole della Provincia, anche ai fini di
eventuali prescrizioni, secondo le previsioni del programma triennale. La
Provincia rilascia il nulla-osta all'esercizio dell'attività nei trenta giorni
successivi alla comunicazione di conclusione dei lavori.
2.
Il regolamento di pesca stabilisce la documentazione da allegare alla domanda
di concessione ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Provincia.
3.
Gli impianti di acquacoltura a terra devono essere provvisti di accorgimenti
tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in
sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.
Le
Province autorizzano la detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei
destinate alla pesca sportiva, al diretto consumo o alla ristorazione, purché
l'impianto abbia una superficie sommersa delle vasche non superiore a cento
metri quadrati e sia provvisto di griglie atte ad impedire comunque la
fuoriuscita delle specie presenti verso il corso d'acqua ad esso collegato
(10).
5.
Nel caso di impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti va
comunque richiesta la relativa autorizzazione al Comune interessato che
acquisisce il nulla osta favorevole della Provincia.
L'autorizzazione
per gli impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti è richiesta
al Comune interessato indicando la durata dell'attività; alla domanda va
allegata la documentazione relativa alle strutture galleggianti.
6.
Le autorizzazioni sono rilasciate con preferenza alle cooperative di pescatori
di mestiere e loro consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei
comuni rivieraschi.
7.
Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione
delle sostanze in sospensione dev'essere immediatamente rimosso a cura del
titolare.
8.
Le concessioni a scopo di acquacoltura riguardanti acque del demanio dello
Stato sono rilasciate ai sensi del terzo comma dell'art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
Art.
34
Concessioni
per l'attività della pesca professionale.
1.
Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del
patrimonio ittico nelle acque classificate come principali ai sensi dell'art.
5, l'esercizio della pesca a scopo professionale può essere riservato mediante
concessioni a favore di cooperative o di pescatori associati in consorzi, i cui
soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi.
2.
La concessione ha durata non superiore a dieci anni, individua la estensione
della riserva, ed è rilasciata dalla Provincia.
3.
Con l'atto di concessione sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, gli obblighi a carico dei concessionari per assicurare la
tutela e l'incremento del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il
ripopolamento e la vigilanza in concorso con le Province.
4.
Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della
pesca a scopo dilettantistico senza oneri aggiuntivi per il pescatore.
Art.
35
Pesca
agonistica - Campi di gara.
1.
Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:
a)
nei campi di gara istituiti entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Provincia,
in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della
carpa e della tinca nonché nei laghi;
b)
nei laghetti di pesca di cui all'art. 36.
2.
Eventuali deroghe alla lettera a) del comma 1, possono essere previste in casi
eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale.
3.
Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato
dalla Provincia, previa istanza fatta pervenire almeno trenta giorni prima
della data di svolgimento.
4.
L'autorizzazione stabilisce gli obblighi degli organizzatori e dei partecipanti
alla gara, la quota delle spese di vigilanza per le organizzazioni sprovviste
di guardie giurate proprie, il periodo, i giorni e le ore in cui si svolge la
gara o manifestazione, il numero massimo di partecipanti ammessi, le somme da
destinare ai ripopolamenti e le modalità di effettuazione degli stessi. Le
immissioni devono essere proporzionate alla estensione del campo di gara e
compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la
pesca e previa certificazione sanitaria.
5.
Le limitazioni previste nel regolamento di pesca non si applicano durante lo
svolgimento delle gare.
6.
Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare nonché
della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.
7.
È vietata la reimmissione nel corso d'acqua delle trote prelevate durante la
gara di pesca di salmonidi.
8.
La pesca nei campi di gara è interdetta ai non iscritti alla gara o
manifestazione da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento
della gara o manifestazione sino al termine delle stesse;
nei
casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte
dall'alba del giorno precedente.
9.
I campi di gara vanno adeguatamente segnalati a cura degli organizzatori almeno
un'ora prima del levar del sole del giorno di svolgimento della gara o manifestazione,
mediante tabelle riportanti l'ora di termine della stessa.
10.
Nei campi di gara le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in
maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo
svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.
11.
Al di fuori dell'attività di cui ai commi precedenti, la pesca sui tratti di
fiumi o di lago individuati come campo gara è consentita a tutti i pescatori
nei limiti della presente legge e del regolamento di pesca.
Art.
36
Disciplina
della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua.
1.
L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e
specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, anche
comunicanti con corsi d'acqua superficiali, è consentito previo rilascio di
apposita concessione da parte delle Province, la quale accerta l'idoneità delle
acque all'utilizzo richiesto. Il regolamento di pesca individua i requisiti la
cui documentazione deve essere allegata alla domanda.
2.
La concessione indica le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario.
3.
Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in
entrata o in uscita, possono essere immesse soltanto le specie determinate nel
programma triennale (11).
4.
È fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.
TITOLO
VI
Divieti,
sanzioni e norme finanziarie
Art.
37
Divieti.
1.
Sono vietati:
a)
la pesca con le mani;
b)
la pesca a strappo con canna o con lenza a mano, armate con ancoretta o amo,
con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del
pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;
b1)
la pesca con uso del pescetto vivo di specie diverse da quelle individuate dal
regolamento di pesca;
c)
la pesca subacquea con attrezzature ausiliarie della respirazione;
d)
la pesca con sangue o sostanze contenenti sangue;
e)
la pesca con esche o composti contenenti attivanti chimici;
f)
la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da
effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;
g)
la pesca a strascico con l'uso delle reti (12);
h)
la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli
divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi
di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;
i)
le pasture in qualsiasi forma nelle acque secondarie classificate come zona
superiore della trota e zona inferiore della trota;
j)
l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica (13);
k)
l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque
secondarie classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della
trota;
l)
l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o
specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
m)
la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza
mulinello a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e
simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali
e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali,
in tali
settori
le Province possono vietare la pesca anche con l'uso delle canna (14);
n)
la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di
apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della
sezione normale dello specchio d'acqua interessato;
o)
l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca
con la canna e la bilancia;
p)
l'uso dell'ecoscandaglio per l'individuazione del pesce;
q)
l'accesso al posto di pesca a distanza inferiore a venti metri dallo
stazionamento fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate come zona
superiore della trota e zona inferiore della trota (15);
r)
la realizzazione di un impianto di acquacoltura a terra di cui all'art. 33 a
distanza inferiore a trenta metri dal corso d'acqua;
s)
l'uso dei natanti nei corsi d'acqua a salmonidi dal 1° novembre al 28 febbraio
in casi specifici, in cui risulti che l'uso di natanti non compromette la
riproduzione della fauna ittica, le Province competenti possono individuare i
luoghi in cui tale uso è comunque consentito (16);
t)
le derivazioni ed attingimenti a qualsiasi scopo nelle zone in cui sono
istituite zone di frega ai sensi dell'art. 12 e nelle zone a tutela temporanea
già istituite (17).
2.
Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa statale vigente.
Art.
38
Sanzioni.
1.
Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
da lire l00.000 a lire 600.000, per chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzi
consentiti ai titolari di licenza di tipo B o D senza essere in possesso della
relativa licenza ovvero con licenza scaduta (18);
b)
da lire 150.000 a lire 900.000, per chi esercita la pesca con mezzi e attrezzi
consentiti ai titolari di licenza di tipo A senza essere in possesso della
relativa licenza ovvero con licenza scaduta;
c)
da lire 30.000 a lire 180.000, per chi non esibisce la licenza di pesca agli
addetti alla vigilanza qualora la stessa venga presentata agli organi
competenti entro il termine perentorio di dieci giorni, la sanzione si applica
al minimo (19);
d)
da lire 150.000 a lire 900.000, per chi esercita la pesca in periodi o orari di
divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;
e)
da lire 150.000 a lire 900.000, per chi esercita la pesca con attrezzi o altri
mezzi non consentiti dalla presente legge dal regolamento di pesca di cui
all'art. 26 e da disposizioni provinciali, anche in relazione alla
classificazione delle acque (20);
f)
da lire 150.000 a lire 900.000 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso
del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino stesso;
g)
da lire 150.000 a lire 900.000, per chi viola ogni altro divieto di cui
all'art. 37;
h)
da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo
o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto (21);
i)
da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni capo pescato, per chi, munito di licenza
di tipo B detiene pesce vivo o morto sotto misura o in epoca di divieto;
l)
da lire 50.000 a lire 500.000, per ogni capo pescato al di sopra del numero
consentito;
m)
da lire 150.000 lire 1.500.000, per ogni esemplare pescato in zone protette;
n)
da lire 100.000 a lire 600.000, per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti
di pesca;
o)
da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, per la realizzazione di derivazioni e attingimenti
idrici senza concessione;
o-bis)
da lire 150.000 a lire 900.000 per l'effettuazione di attingimenti idrici senza
licenza annuale;
p)
da lire 500.000 a lire 1.500.000, per chi attinge o deriva acqua dalle zone di
frega;
q)
da lire 500.000 a lire 10.000.000, per chi, a valle di una derivazione o
attingimento di qualsivoglia natura, non garantisce la portata minima vitale di
cui al comma 2 dell'art. 24;
r)
da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, per chi immette pesci anfibi e crostacei
nelle acque regionali senza essere munito di autorizzazione (22);
s)
da lire 20.000.000 a lire 60.000.000 per chi esercita l'attività di
acquacolture senza le previste autorizzazioni;
t)
da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per chi non ottempera al dettato di cui al
comma 3 dell'art. 33;
u)
da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a chi non ottempera agli obblighi o
prescrizioni previsti nel programma triennale relativamente agli impianti di
acquacoltura e nel provvedimento autorizzativo;
v)
da lire 500.000 a lire 3.000.000 per chi viola le disposizioni di cui al comma
7 dell'art. 33;
w)
da lire 300.000 a lire 900.000 per chi non realizza le griglie previste al
comma 4 dell'art. 33;
x)
da lire 100.000 a lire 600.000, per chi fa uso di natanti nei corsi d'acqua a
salmonidi durante il periodo di divieto (23);
y)
da L. 150.000 a L. 900.000 per ogni altra violazione alle disposizioni previste
dalla presente legge, dal regolamento di pesca di cui all'art. 26 e dalle
disposizioni provinciali (24).
2.
Oltre alle sanzioni previste al comma 1, per le violazioni di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g), h),- i), 1), m), n), r), y) si applicano le
seguenti sanzioni amministrative accessorie (25):
a)confisca
delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati o detenuti, nonché
sequestro delle reti e degli attrezzi di pesca utilizzati (26);
b)
ritiro della licenza di pesca per un periodo da due a dodici mesi, in caso di
recidiva. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da
autorità diverse dalla Regione dell'Umbria, il Presidente della Provincia
competente per territorio provvede a dare comunicazione dell'infrazione
all'autorità che ha provveduto al rilascio, per l'adozione dei provvedimenti di
competenza.
c)
qualora l'oggetto della confisca sia rappresentato da animali vivi appartenenti
alle specie autoctone indicate dal Programma triennale di cui all'art. 7, la
Provincia competente può disporne la liberazione in acque idonee (27).
3.
Qualora il trasgressore non proceda al pagamento in misura ridotta, ai sensi
dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ovvero in caso di recidiva
specifica, o infine in caso di utilizzazione di mezzi comunque vietati, si
applica la sanzione accessoria della confisca dei mezzi di pesca.
4.
[Per ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge e
dal regolamento di pesca, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 150.000 a lire 900.000] (28).
Art.
39
Proventi
delle sanzioni.
1.
Le somme riscosse ai sensi dell'art. 38 sono introitate nel bilancio delle
Province, che le utilizzano per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente
legge.
Art.
40
Richiesta
di risarcimento del danni.
1.
Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno
ambientale previsto dall'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, le Province,
accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con
l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento.
2.
Gli importi introitati dalla Provincia, al netto delle spese di giudizio, sono
finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo
habitat.
Art.
41
Norme
finanziarie.
1.
Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale la
somma individuata dal programma triennale.
2.
Per l'anno 1999 è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e
iscritta al capitolo 4195 nell'anno 1998.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale assegna
i fondi alle Province sulla base del riparto dell'anno precedente.
4.
Per gli esercizi successivi al 1999 l'entità della spesa è determinata con
legge di bilancio, sulla base di quanto previsto nel programma triennale, entro
i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.
TITOLO
VII
Norme
finali e transitorie
Art.
42
Norme
transitorie e finali.
1.
Il divieto di cui alla lettera r) dell'art. 37 non si applica per gli impianti
in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Gli impianti di acquacoltura con strutture a terra già funzionanti devono
adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 33 entro 2 anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
Fino all'approvazione del programma triennale, non possono essere autorizzati
nuovi impianti di acquacoltura o ampliamenti di quelli esistenti.
4.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Art.
43
Abrogazione.
1.
La L.R. 13 luglio 1983, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni è
abrogata.
(4)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
(5)
Lettera così modificata dall'art. 2, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
(7)
Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
(8)
Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
(9)
Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 11 febbraio 2000, n. 6. Il testo
originario così disponeva: «4. L'interessato, ai fini del rinnovo, deve
produrre copia della dichiarazione dei redditi comprovante che il medesimo
ricava almeno il cinquantuno per cento del suo reddito complessivo
dall'esercizio della pesca professionale.».
(10)
Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 11 febbraio 2000, n. 6. Il testo
originario così disponeva: «4. Le Province autorizzano la detenzione di specie
ittiche, di anfibi o crostacei destinate alla pesca sportiva o al diretto
consumo per la ristorazione, purché l'impianto abbia una superficie sommersa
delle vasche non superiore a 40 mq, sia alimentato da derivazione idrica con
portata non superiore a 4 l/sec e sia provvisto di griglie atte ad impedire
comunque la fuoriuscita delle specie presenti verso il corso d'acqua ad esso
collegato.».
(11)
Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 11 febbraio 2000, n. 6.
(12)
Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(13)
Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lett. b), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(14)
Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lett. c), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(15)
Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(16)
Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lett. e), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(17)
Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(18)
Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(19)
Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(20)
Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. c), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(21)
Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11. Il testo originario così disponeva: «h) da lire 300.000 a lire
3.000.000, per chi detiene o commercia pesce vivo o morto non congelato, sotto
misura o in epoca di divieto, senza autorizzazione;».
(22)
Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 11 febbraio 2000,
n. 11.
(23)
L'originaria dizione "z)" è stata sostituita in "x)"
dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
(24)
Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
(25)
Alinea così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11. Il
testo originario così disponeva: «I trasgressori ai divieti di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), del comma 1 dell'art.
37 incorrono, oltre che nelle sanzioni sopra previste, nelle seguenti sanzioni
amministrative accessorie:».
(26)
Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 3, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11. Il
testo originario così disponeva: «a) confisca delle specie ittiche e degli
animali acquatici pescati, nonché sequestro delle reti e degli attrezzi di
pesca utilizzati;».
(27)
Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 4, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.
(28)
Comma abrogato dall'art. 10, comma 5, L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.