L.R. 21 dicembre 1998, n. 51 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1999 (2).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 dicembre 1998, n. 78.

(2) Il bilancio di previsione per il 1999 è stato poi approvato con L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

 

Articolo unico

 

1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1999, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1998, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1998 (3).

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1999 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,

comma 5, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con L.R. 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

(3) Il bilancio di previsione per il 1999 è stato poi approvato con L.R. 26 aprile 1999, n. 11.