L.R. 30 dicembre 1998, n. 52 (1).

Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennitą di esproprio prevista dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 gennaio 1999, n. 1.

 

Art. 1

Costituzioni delle commissioni di cui all'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa.

2. Le commissioni di cui al comma 1, scadono con la scadenza del Consiglio regionale e sono rinnovate nei termini previsti dagli artt. 15 e 16 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni.

 

 

Art. 2

Funzionamento delle commissioni.

 

1. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metą pił uno dei componenti.

2. Le determinazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di paritą prevale il voto del presidente.

3. Per il proprio funzionamento le commissioni adottano un regolamento interno in conformitą alle disposizioni di cui alla presente legge ed alle direttive emanate dalla Regione.

 

 

Art. 3

Segreterie delle commissioni.

 

1. Le commissioni hanno sede presso l'Ufficio tecnico erariale. Il Ministero delle finanze provvede alla costituzione della segreteria di ciascuna commissione ed alla assegnazione ad esse del personale in numero sufficiente da concordare con la commissione stessa in rapporto al carico di lavoro e dei mezzi necessari.

2. La segreteria ha il compito di:

a) redigere i verbali delle riunioni, riportandoli in apposito registro, con l'indicazione dei componenti presenti;

b) curare i rapporti fra la commissione, gli enti esproprianti e la Regione;

c) predisporre la documentazione relativa alle missioni di servizio dei componenti la commissione curando la trasmissione della stessa alla Regione per la liquidazione delle competenze dovute;

d) curare tutti gli adempimenti comunque connessi al funzionamento della commissione.

 

 

Art. 4

Trattamento economico.

 

1. Ai presidenti ed ai componenti delle commissioni provinciali spettano, per ogni giornata di seduta, una indennitą di presenza pari al cinquanta per cento di quella prevista dalla L.R. 30 marzo 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per il presidente e per i componenti del Comitato regionale di controllo.

2. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal presidente della commissione, spetta il trattamento economico di missione pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

 

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, si farą fronte con lo stanziamento dell'esistente capitolo 560 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1998, bilancio pluriennale 1061081 e successivi.