Reg. 4 febbraio 1998, n. 4 (1).

Disposizioni per l'attuazione del Regolamento CE n. 950/97 del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (2).

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 11 febbraio 1998, n. 11, S.O. n. 1.

(2) Il testo del Regolamento CE n. 950/97 del 20 maggio 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale in appendice al presente regolamento, viene riportato come provvedimento autonomo in quest'Opera.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione dell'Umbria, ai sensi e per il raggiungimento degli obiettivi dell'art. 1 del Reg. CE n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, di seguito denominato Regolamento, istituisce un regime di aiuti finalizzato al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, conformemente all'obiettivo 5/a di cui al Reg. CEE n. 2052/88.

2. La normativa seguente, in conformità alla disciplina recata dal Regolamento, detta i principi, gli indirizzi e i criteri di ordine generale per l'attuazione nel territorio regionale delle misure e delle azioni correlate al programma operativo e finanziario per il periodo 1994-1999, approvato dalla Giunta regionale e inviato alla Unione europea e al Ministero per le politiche agricole.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è limitato alle misure e alle azioni per le quali è stabilito ed ottenibile il cofinanziamento comunitario del Feoga - Sezione orientamento - e dello Stato italiano, a termini degli articoli 2 e 3 del Regolamento.

4. Le spese sostenute dalla Regione a titolo del presente regime sono contenute entro i limiti degli stanziamenti, a tal fine, iscritti annualmente nel bilancio della Regione, sulla base delle risorse assentite per la realizzazione del programma di cui al comma 2.

 

 

Art. 2

Definizioni.

 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente atto vengono presi a riferimento i parametri, gli stati, le condizioni, gli obiettivi e i soggetti come alle definizioni che seguono:

a) Unità di lavoro umano (U.L.U.).

La U.L.U. rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego di tempo che, tenuto conto di quanto contenuto nella decisione della Commissione CEE, n. 89/651 del 26 ottobre 1989, viene determinato in un numero di almeno 1.800 ore annue, corrispondenti, in virtù delle clausole stabilite nel vigente contratto nazionale di lavoro della categoria, a 270 giornate lavorative di sei ore e quaranta minuti.

b) Reddito di riferimento.

Il reddito di riferimento di cui all'art. 5, paragrafo 3 del Regolamento, è quello determinato dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT in conformità all'art. 4 del D.M. 12 settembre 1985, e comunicato annualmente dal Ministero per le politiche agricole.

c) Titolari di azienda.

Per titolare di azienda s'intende il conduttore che dimostri di essere proprietario o affittuario o mezzadro o enfiteuta o usufruttuario dei beni immobili, delle scorte e delle attrezzature costituenti il complesso aziendale agricolo. Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento gli atti ed i contratti registrati comprovanti la titolarità dell'azienda dovranno essere prodotti a corredo della domanda.

 

 

Art. 3

Imprenditore agricolo a titolo principale [I.A.T.P.] - Imprenditore persona fisica.

 

1. In attuazione delle norme contenute nell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento ed ai fini della concessione degli aiuti ivi previsti al Titolo II, si definisce imprenditore agricolo a titolo principale, in sigla I.A.T.P., la persona fisica che dedica all'attività agricola svolta nella propria azienda un tempo superiore al 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava da tale attività almeno il cinquanta per cento del reddito totale risultante dalla propria posizione fiscale. Per reddito totale dell'imprenditore s'intende l'insieme dei redditi di qualsiasi natura risultanti a carico dello stesso e desunti dall'ultima dichiarazione fiscale prodotta rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuti o per le aziende di nuova costituzione, da quella prodotta nell'esercizio successivo.

2. Per reddito agricolo dell'imprenditore s'intende il reddito derivante dall'attività agricola e, solo ai fini dell'attuazione del presente regolamento, anche quello derivante da attività agrituristica di cui alla legge regionale n. 28 del 1997 svolte nell'azienda. Tale reddito viene accertato con le modalità e nei termini di cui al comma 1. Tuttavia è facoltà dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del bilancio aziendale dell'esercizio o frazione di esso al quale si fa riferimento per l'accertamento del reddito totale. La Giunta regionale fissa i modi e i termini per l'accertamento di tali requisiti.

 

 

Art. 4

Imprenditore diverso dalla persona fisica.

 

1. Sono considerati, altresì imprenditori agricoli a titolo principale i seguenti soggetti, diversi dalle persone fisiche:

a) le cooperative agricole, costituite a norma della vigente legislazione sulla cooperazione ed iscritte nel registro prefettizio, sezione agricola, aventi per unico oggetto la conduzione di una azienda agricola ed i cui soci siano, per almeno due terzi, imprenditori agricoli a titolo principale;

b) Società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti esclusivamente per la conduzione di un'azienda agricola purché almeno il 50 per cento dei componenti di tali società e consorzi siano I.A.T.P. Nella percentuale del 50 per cento è compreso anche il socio amministratore che dovrà, inoltre, dimostrare di essere in possesso della sufficiente capacità professionale di cui all'articolo 23 del presente regolamento;

c) Società di capitale, aventi per scopo prevalente la conduzione di un'azienda agricola e i cui atti costitutivi prevedano:

- l'individuazione della figura delegata alla conduzione della azienda agricola che deve risultare in possesso della sufficiente capacità professionale di cui all'articolo 23 e dimostri di dedicare alla conduzione dell'azienda un tempo superiore al 50 per cento del suo tempo di lavoro totale e comunque non inferiore alla metà di quello corrispondente ad una U.L.U.;

- il reddito derivato dalla conduzione o gestione dell'azienda agricola sia almeno pari al 50 per cento del reddito totale della società, reddito rilevabile dai bilanci societari.

2. Per tutti i soggetti indicati alle lettere a), b) e c), gli atti costitutivi o i contratti di associazione, devono prevedere una durata di attività sociale non inferiore a quindici anni, computabili dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

 

 

Art. 5

Imprenditore agricolo non a titolo principale.

 

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo capoverso, del Regolamento, l'imprenditore agricolo ammissibile agli aiuti di cui all'articolo 7 del Regolamento è colui che, pur non esercitando attività agricola a titolo principale, ricava almeno il 50 per cento del proprio reddito totale dalle attività

agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella propria azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non risulti inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dello stesso.

 

 

Art. 6

Tempo di lavoro.

 

1. Il requisito del tempo dedicato dall'imprenditore alle attività aziendali, agricole ed extra agricole, è valutato con riferimento al tempo di lavoro complessivo annuo dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il limite massimo di 2.800 ore e sulla base dell'accertato fabbisogno di ore di lavoro richieste dalla conduzione e gestione dell'azienda secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 7

Attività agricole.

 

1. Per attività agricole sono intese le attività che contribuiscono al conseguimento della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le attività connesse e quelle attinenti alla direzione, organizzazione e gestione aziendale nonché quelle agrituristiche di cui alla legge regionale n. 28 del 1997.

 

 

Art. 8

Attività forestali.

 

1. Per attività forestali sono intese le attività che contribuiscono all'imboschimento di superfici agricole, al miglioramento delle superfici boscate, alla sistemazione di frangivento e di fasce tagliafuoco e le altre attività aziendali idonee al miglioramento forestale.

 

 

Art. 9

Attività turistiche artigianali.

 

1. Per attività turistiche o artigianali sono intese le attività svolte all'interno dell'azienda agricola, rivolte alla diversificazione delle fonti di reddito e realizzate o attraverso l'offerta di ospitalità, la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti in prevalenza da prodotti dell'azienda, l'organizzazione di iniziative a carattere ricreativo e similari svolte anche in spazi aperti, ovvero attraverso la realizzazione di piccole lavorazioni di oggettistica artigianale tipica della zona e similari, purché tutte svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di conduzione del fondo.

 

 

Art. 10

Attività di conservazione dello spazio naturale.

 

1. Per attività di conservazione dello spazio naturale sono intese quelle attività non produttive, in senso proprio rivolte alla salvaguardia dell'ambiente, al suo miglioramento ed alla cura del paesaggio, realizzate attraverso il ripristino e la manutenzione di elementi naturali e seminaturali, la cura di terreni agricoli e forestali abbandonati, la destinazione di superfici agricole per la creazione di habitat idonei alla tutela ed alla riproduzione della flora e fauna selvatiche.

 

 

Art. 11

Attività extragricole.

 

1. Sono attività extra-agricole tutte quelle non rientranti in una delle fattispecie suddette.

 

 

Art. 12

Reddito annuo da lavoro per U.L.U.

 

1. Il reddito annuo da lavoro per ogni U.L.U. è la risultante del rapporto tra il reddito aziendale da lavoro comprensivo dei relativi oneri sociali ed il numero delle U.L.U. impiegabili nell'azienda e calcolate secondo i parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 13

Azienda singola.

 

1. Per azienda singola s'intende l'unità tecnico-economica costituita nel territorio nazionale da terreni, anche in appezzamenti non contigui, da impianti, attrezzature e scorte, in cui si attua la produzione agricola, zootecnica e/o forestale ad opera di un conduttore persona fisica o diversa da quella fisica.

 

 

Art. 14

Azienda associata.

 

1. È considerata azienda associata quell'entità tecnico-economica costituita da aziende agricole i cui titolari si associano su base volontaria per la realizzazione di un programma comune riguardante la conduzione dei terreni, la gestione degli impianti e delle attrezzature nonché l'esercizio delle attività zootecniche e/o forestali, che dimostrino con atti sottoscritti, l'intendimento di pervenire ad una fusione totale o parziale delle loro aziende al più tardi entro tre anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli investimenti previsti nel piano.

 

 

Art. 15

Miglioramento qualitativo della produzione.

 

1. Per miglioramento qualitativo della produzione aziendale s'intende l'introduzione di processi produttivi, ordinamenti colturali, scelte varietali e genetiche, innovazioni organizzative tesi ad elevare la qualità delle produzioni anche in connessione a quelli richiesti in un'ottica di filiera.

 

 

Art. 16

Riconversione della produzione.

 

1. Per riconversione della produzione si intende la modificazione dell'ordinamento colturale della azienda verso produzioni non eccedentarie o che comunque non trovano difficoltà di collocamento sul mercato.

 

 

Art. 17

Riduzione costi produzione.

 

1. Per riduzione dei costi di produzione si intende il conseguimento del più economico risultato ottenibile attraverso l'introduzione di adattamenti tecnici, strutturali e organizzativi dei fattori aziendali.

 

 

Art. 18

Diversificazione attività aziendale.

 

1. Per diversificazione dell'attività aziendale s'intende l'introduzione di attività diverse da quelle collocate tradizionalmente nell'ambito del settore agricolo, capaci di apporti integrativi e complementari ottenuti con l'utilizzo delle risorse aziendali.

 

 

Art. 19

Miglioramento condizioni di vita e di lavoro.

 

1. Per miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, si intendono tutte quelle condizioni migliorative, rispetto a quelle di partenza, ottenute attraverso:

a) l'esecuzione di interventi di recupero e di realizzazione degli edifici rurali destinati all'attività produttiva aziendale ed in genere tutte le opere atte a garantire:

- una maggiore sicurezza del lavoro;

- un aumento della confortevolezza per gli addetti;

- una diminuzione delle attività di lavoro particolarmente pesanti e disagevoli;

- un miglioramento della situazione igienico sanitaria nelle strutture produttive;

b) l'introduzione di opere, macchinari e attrezzature che, nel rispetto delle indicazioni sulla sicurezza del lavoro, garantiscano più agevoli e meno usuranti condizioni lavorative.

 

 

Art. 20

Miglioramento delle condizioni degli allevamenti.

 

1. Per miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali si intende la realizzazione di quelle opere che, senza prevedere un aumento della capacità produttiva esistente, intervengano a migliorare le relative condizioni di base dell'allevamento.

 

 

Art. 21

Miglioramento dell'ambiente.

 

1. Per tutela e miglioramento dell'ambiente si intendono tutti gli interventi che diminuiscano l'impatto ambientale dell'attività agricola o zootecnica o servano a ripristinare le condizioni di naturalità ambientali.

 

 

TITOLO II

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

 

Art. 22

Condizioni e requisiti per accedere agli aiuti.

 

1. Il regime di aiuti agli investimenti è limitato alle aziende agricole, comprese quelle a carattere familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, il cui reddito da lavoro per Unità di lavoro umano (U.L.U.), con riferimento all'esercizio finanziario precedente la scadenza del bando di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 56 e alle condizioni di ordinarietà dell'assetto produttivo, risulti inferiore al centoventi per cento del reddito di riferimento.

2. Per concorrere all'assegnazione degli aiuti, i titolari di aziende agricole di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) nel rispetto delle altre condizioni fissate dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento, devono:

a) esercitare l'attività agricola a titolo principale o esercitare attività agricola non a titolo principale nei limiti ed alle condizioni fissate dall'art. 5 lettera a), comma secondo, del Regolamento e dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento;

b) possedere una sufficiente capacità professionale agricola;

c) presentare un piano di miglioramento materiale della propria azienda;

d) impegnarsi a tenere una contabilità almeno del tipo semplificato.

 

 

Art. 23

Capacità professionale.

 

1. Il requisito della capacità professionale dei singoli imprenditori è presunto nei seguenti casi:

a) quando l'imprenditore abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario, veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente;

b) quando l'imprenditore abbia esercitato per almeno tre anni attività agricola come capo o dirigente di azienda ovvero come compartecipe di impresa di cui all'art. 230-bis del codice civile o come lavoratore agricolo.

2. Negli altri casi, il requisito è accertato da una commissione tecnica regionale, nominata dalla Giunta regionale, presieduta da un dipendente regionale e composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale nonché da tre rappresentanti iscritti agli albi professionali dei tecnici agricoli designati congiuntamente dai relativi ordini professionali.

Ai componenti la commissione, ivi compreso il segretario, è corrisposto un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni giornata di seduta a cui partecipano, oltre al rimborso delle spese di viaggio in base alle vigenti disposizioni in materia; l'attribuzione del compenso ai dipendenti regionali è regolamentato dalle vigenti disposizioni in materia.

3. Nel caso di cooperative agricole, società di persone o altre forme associative la capacità professionale è accertata nei confronti dei soci I.A.T.P. e delle persone di cui all'art. 4 del presente regolamento.

4. Il possesso del requisito della capacità professionale è dichiarato dal richiedente in sede di presentazione della domanda di aiuti. Se il richiedente non è in possesso del suddetto requisito, può, in sede di presentazione della domanda di aiuto, chiederne il riconoscimento alla commissione di cui al comma 2, la quale vi dovrà provvedere prima della concessione degli aiuti.

 

 

Art. 24

Presentazione del piano di miglioramento materiale.

 

1. Il piano di miglioramento materiale di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento, dovrà essere debitamente firmato dal richiedente e, unitamente alla domanda di aiuti, inoltrato al competente Ufficio secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Il piano dovrà essere corredato di relazione, anche sotto forma di scheda tecnica, a firma di un tecnico agricolo iscritto all'albo, dallo stesso imprenditore agricolo se in possesso di un titolo di studio in campo agrario o da un tecnico dei nuclei operativi di base operante ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, che riassuma almeno:

a) la rispondenza degli investimenti alle tipologie di cui all'art. 29 del presente regolamento;

b) il rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 30 del presente regolamento;

c) la determinazione delle U.L.U. impiegabili nell'azienda sia nella situazione precedente sia in quella successiva alla realizzazione degli investimenti previsti dal piano;

d) l'esatta determinazione del reddito da lavoro per U.L.U. nelle due situazioni di cui alla precedente lettera;

e) l'effettivo perseguimento, tramite la realizzazione del programma d'investimenti proposto, degli obiettivi, tra quelli di cui al successivo comma 3, prefissati nel piano di miglioramento, con particolare riferimento alla situazione economica aziendale;

f) l'effettivo possesso, in capo al richiedente, della qualifica d'imprenditore agricolo ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento;

g) il titolo di possesso detenuto dal richiedente dell'azienda oggetto del piano e la sua durata residua;

h) la conferma circa l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e di quelli oggettivi dell'azienda, che danno origine all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di ammissibilità;

i) la conferma circa la percentuale della spesa preventivata per le tipologie d'investimenti che danno diritto alla attribuzione di punteggi utili per la graduatoria di ammissibilità, rispetto all'ammontare complessivo degli investimenti previsti nel piano.

2. Il piano di miglioramento deve prevedere:

a) una descrizione della situazione iniziale che evidenzi anche i risultati economico-produttivi e il reddito da lavoro per U.L.U. impiegata;

b) una descrizione della situazione aziendale a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione che evidenzi gli elementi economico-produttivi e di reddito di cui alla lettera a);

c) la descrizione del programma degli investimenti che si intende realizzare con la specificazione della relativa spesa.

3. Il piano deve dimostrare che gli investimenti proposti sono compatibili con l'indirizzo produttivo, con le capacità tecnico produttive dell'azienda e con la situazione economica della stessa e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo della situazione iniziale dal punto di vista produttivo e/o economico e/o della protezione dell'ambiente e/o delle condizioni degli allevamenti; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, il reddito da lavoro per U.L.U. a piano ultimato non potrà essere inferiore a quello della situazione di partenza.

 

 

Art. 25

Numero dei piani.

 

1. Gli imprenditori che, dopo la realizzazione del piano di miglioramento approvato continuano a soddisfare le condizioni soggettive ed oggettive che hanno consentito l'accoglimento della domanda, possono presentare un altro piano di miglioramento nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente atto.

Il numero di piani accoglibile nel periodo di sei anni, decorrenti dalla data di approvazione del primo piano, anche finanziato ai sensi di altre precedenti normative, è limitato ad ulteriori due ed il volume degli investimenti ammissibili non potrà essere superiore, nel complesso dei tre piani, ai massimali e ai limiti di cui all'art. 32 del presente regolamento.

 

 

Art. 26

Vincoli.

 

1. Tutti gli investimenti compresi in un piano di miglioramento approvato ed ammesso agli aiuti recati dal presente regolamento, sono soggetti al vincolo di destinazione e di uso a fini agricoli per un periodo di 10 e 5 anni rispettivamente per investimenti immobiliari e per acquisto di dotazioni, a far tempo dalla data di accertamento della completa realizzazione degli stessi.

 

 

Art. 27

Aziende interessate al piano.

 

1. Il piano di miglioramento di cui all'art. 24 del presente regolamento può riguardare un'azienda singola o più aziende che si associano al fine di realizzare un programma comune di investimenti in vista di una loro totale o parziale fusione. Nel caso di aziende associate il programma comune di investimenti del piano di miglioramento deve interessare prevalentemente e principalmente la parte delle aziende associate che sarà oggetto della futura fusione; secondariamente il piano potrà interessare anche le frazioni delle aziende associate che restano gestite direttamente dai membri dell'azienda associata.

 

 

Art. 28

Contabilità aziendale.

 

1. L'impegno riguardante la tenuta della contabilità aziendale è, a piano ultimato, limitato al tipo di "contabilità" semplificato comportante almeno:

- la tenuta dei libri dei ricavi e delle spese con relativi documenti giustificativi;

- l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.

2. L'impegno alla tenuta della contabilità dovrà essere rispettato per almeno quattro anni a far tempo dall'esercizio successivo alla data di completamento degli investimenti. Le registrazioni contabili ed i documenti giustificativi, se non diversamente disciplinato da norme di legge, dovranno essere conservati per un periodo di almeno sei anni successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

3. La contabilità, non escludendosi forme più analitiche di quella di cui al comma 1, dovrà essere tenuta secondo le metodologie stabilite dalla Giunta regionale e utilizzando la modulistica da questa indicata.

4. Per le cooperative e altre forme societarie o organismi associativi, la contabilità aziendale è tenuta secondo le particolari disposizioni previste dalla normativa vigente per tali soggetti o dai loro atti costitutivi ed il visto di conformità sul bilancio è apposto dall'organo di controllo a ciò preposto, o in sua mancanza, dal legale rappresentante. Dovranno essere in ogni caso garantiti i requisiti di cui al comma 1 e gli impegni di cui al comma 2.

5. I dati contenuti nei documenti possono essere utilizzati, in forma anonima, per i fini per i quali sono stati richiesti. La contabilità dev'essere accessibile per eventuali controlli da parte dei competenti uffici della Regione e dell'Unione europea per almeno sei anni successivi all'esercizio cui si riferiscono.

 

 

Art. 29

Investimenti ammissibili.

 

1. Gli investimenti oggetto del piano di miglioramento materiale possono riguardare:

a) il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze di mercato e se del caso l'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;

b) l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli addetti, ottenere risparmi di energia;

c) la diversificazione dell'attività dell'azienda anche attraverso l'introduzione di attività a carattere turistico ed artigianale o tramite la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ivi ottenuti;

d) il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie;

e) la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.

 

 

Art. 30

Investimenti non ammissibili.

 

1. Non sono ammissibili agli aiuti gli investimenti che determinano un aumento delle produzioni aziendali che non trovano sbocchi normali sul mercato, secondo le determinazioni assunte, al riguardo, dal consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, comma 2 del Regolamento, con le seguenti eccezioni:

a) Settore della produzione lattiero-casearia.

Nel settore lattiero-caseario gli investimenti di cui all'art. 29 del presente regolamento sono ammissibili a condizione che il titolare dell'azienda dimostri di essere in possesso della quota latte almeno nel quantitativo corrispondente alla produzione ottenibile a piano ultimato, anche se tale piano non prevede un aumento della produzione lattiera.

Tali investimenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, concernente: "Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte".

Qualora il piano preveda un aumento della produzione di latte, oltre al possesso della corrispondente quota latte, deve essere dimostrato che gli investimenti non determinano un aumento del numero di vacche da latte a più di 50 per U.L.U. e a più di 80 per azienda o, se questa dispone di più di 1,6 U.L.U., non producano un aumento di oltre il 15 per cento del numero di vacche da latte.

Il possesso della quota latte deve essere preliminarmente dichiarato in domanda e successivamente dimostrato dal richiedente all'atto della presentazione della documentazione tecnico-progettuale a sostegno degli investimenti proposti nel piano di miglioramento e comunque prima della approvazione di questo.

Il possesso della quota latte è dimostrato con:

- l'iscrizione del titolare o dell'azienda nell'apposito bollettino AIMA vigente trasmesso alla Regione ai sensi della legge n. 468 del 1992;

- certificazioni successive dell'AIMA;

- contratto di acquisto o affitto di quota;

- atto di acquisizione in proprietà di azienda con quota latte;

- contratto di affitto quindicennale, debitamente registrato, di azienda con quota latte;

- ogni altra documentazione attestante la assegnazione di quota rilasciata dall'autorità competente in virtù di disposizioni emanate in materia.

I trasferimenti di quote latte ai sensi del precedente capoverso, dovranno essere corredati del parere favorevole espresso dalla competente struttura regionale.

b) Settore della produzione di carni bovine.

Gli investimenti di cui all'art. 29 del presente regolamento sono limitati alle aziende con allevamenti nei quali la densità di bovini da carne per ettaro di superficie foraggera, a piano ultimato, non superi:

- n. 3 Unità di bestiame adulto U.B.A. per aziende con allevamenti fino a 15 U.B.A.;

- n. 2 Unità di bestiame adulto U.B.A. per aziende con allevamenti oltre 15 U.B.A.

Per la conversione delle Unità di bestiame in U.B.A., è valida la tabella in "Allegato 1" al Regolamento.

Le suddette limitazioni non si applicano agli investimenti connessi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali fermo restando il divieto di ogni incremento della capacità produttiva aziendale, ai sensi dell'art. 6, paragr. 5 del Regolamento.

c) Settore della produzione suina.

Nel settore, gli investimenti di cui all'art. 29 del presente regolamento, sono ammissibili soltanto se non determinano un aumento della capacità produttiva dell'allevamento e sempreché, a piano ultimato, sia dimostrato che almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini venga prodotto dall'azienda interessata.

Ai sensi dell'art. 6, par. 4, del Regolamento si conferma che il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. La superficie coperta destinata ad un suino all'ingrasso non può superare 1,5 mq.

d) Settore delle uova e del pollame.

Nel settore, gli investimenti di cui all'art. 29 del presente regolamento, sono ammissibili se finalizzati alla protezione delle condizioni ambientali all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali a condizione che tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva dell'allevamento.

e) Settore della viticoltura.

Nel settore, della viticoltura in considerazione della norma di cui all'art. 6, paragrafo 2, terzo trattino, del Reg. CEE n. 822/87, gli investimenti di cui all'art. 29 del presente Regolamento sono ammissibili per i reimpianti e i nuovi impianti di vigneti, a condizione che:

- la previsione dell'impianto e del reimpianto sia inserita, in termini all'interno di un piano di miglioramento materiale finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 24 del presente regolamento e strutturato secondo le indicazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo per una superficie massima di 10 Ha per azienda;

- la previsione del nuovo impianto sia contenuta entro il limite minimo di Ha 0,5 in unico corpo e fino ad un massimo di 5 Ha per azienda;

- vengano utilizzati, prioritariamente, eventuali diritti di reimpianto già in possesso dell'azienda al momento della presentazione della domanda;

- l'impianto venga realizzato in zona viticola a denominazione di origine D.O.C. e D.O.C.G. e nel rispetto del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. vigente in tale zona;

- l'impianto del vigneto dovrà tenere conto delle tecniche di allevamento atte a facilitare la meccanizzazione della raccolta prevedendo una densità minima di 2200 piante per ettaro;

- la superficie vitata impiantata dovrà essere mantenuta in coltura per almeno 10 anni dalla data dell'accertamento finale di avvenuta completa esecuzione del piano;

- le superfici vitate impiantate dovranno essere denunciate per l'iscrizione all'albo per rispettivi vini a D.O.C. al massimo entro sei mesi dall'accertamento definitivo di regolare esecuzione dell'impianto e successivamente iscritte al medesimo albo;

- il titolare dell'azienda, a partire dalla campagna vitivinicola 1990-91 non abbia presentato istanza per l'abbandono di superfici vitate, ai sensi del Reg. CEE 1442/88;

- il beneficiario si impegni per un periodo di 15 anni dalla data di realizzazione del piano a non cedere eventuali diritti di reimpianto.

 

 

Art. 31

Altre condizioni e limitazioni.

 

1. La Giunta regionale anche in conformità al presente regolamento e agli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento può prevedere ulteriori condizioni e limitazioni nonché criteri tecnici per l'ammissibilità degli investimenti proposti nei piani di miglioramento materiale e per l'accesso agli aiuti.

 

 

Art. 32

Volume investimenti ammissibili.

 

1. Gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento materiale, con esclusione delle spese per l'acquisto di terreni, di bestiame vivo suino e avicolo nonché di vitelli da macello, sono assistibili dall'aiuto per un volume non superiore a 90.000 ECU per U.L.U. e 180.000 ECU per azienda.

Tuttavia, le spese relative al primo acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra indicato, sono ammissibili a condizione che siano previste nel piano di miglioramento ed in aggiunta agli altri concreti investimenti, fermi restando i limiti di spesa su indicati.

2. Il tasso di conversione in lire italiane dell'ECU da applicare nel corso di ciascun esercizio finanziario è pari al tasso contabile in vigore al primo gennaio dell'anno in cui viene decisa la concessione dell'aiuto.

3. Per i piani di miglioramento presentati dalle aziende associate di cui all'art. 14 del presente regolamento, nelle quali almeno i due terzi dei propri membri soddisfino le condizioni di cui all'art. 3, i volumi massimi degli investimenti ammissibili di cui al primo comma nonché i limiti massimi riferiti al numero delle vacche, di cui alla lett. a) del comma 1, dell'art. 30, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende associate, fatta eccezione per i piani riguardanti il settore dell'acquacoltura. Detti piani di miglioramento con riferimento all'azienda associata comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda medesima, non possono, tuttavia, superare i seguenti limiti e massimali:

- n. 200 vacche;

- n. 720.000 ECU.

4. Per i piani di miglioramento presentati dalle cooperative agricole di cui all'art. 4, fermo restando il limite massimo di 200 vacche e le altre condizioni richieste dall'art. 6, par. 3, del Regolamento, il massimale degli investimenti ammissibili è elevabile fino a 800.000 ECU in proporzione del numero dei soci I.A.T.P. aderenti ed a condizione che:

- il soggetto incaricato della direzione tecnica dell'azienda, con mandato esplicito dell'organo statutariamente competente, svolga tale attività a titolo principale cioè dedicandovi, in misura prevalente, il proprio tempo di lavoro e possegga la necessaria qualificazione professionale avendola conseguita in

uno dei modi indicati all'art. 23 del presente Regolamento;

- presenti uno stato patrimoniale, economico e finanziario che consenta la sopportabilità degli oneri finanziari e di ammortamento degli investimenti previsti nel piano di miglioramento aziendale;

- almeno il 50 per cento degli addetti agricoli impiegati nelle attività sociali siano soci imprenditori agricoli a titolo principale; le retribuzioni per l'attività di lavoro dipendente agricolo svolto, sono considerate reddito agricolo.

 

 

Art. 33

Investimenti già realizzati in precedenti piani non finanziati.

 

1. Gli investimenti già realizzati in conformità alle indicazioni del punto precedente in data successiva al 1 gennaio 1994 previsti nei piani di miglioramento materiale presentati ai sensi della legge regionale n. 11 del 1988 di attuazione del Regolamento CEE n. 797/85, legge 8 novembre 1986, n. 752 e Regolamento CEE n. 1944/81 del 30 giugno 1981, non ammessi ai benefici recati dalle medesime normative per esaurimento delle specifiche disponibilità finanziarie, potranno essere inclusi dagli interessati nei piani di miglioramento da presentarsi ai sensi del presente atto, a condizione che le opere e/o gli acquisti siano stati oggetto, prima della loro esecuzione ed a cura degli Uffici regionali, di preventivo accertamento di non avvenuto inizio dei lavori e/o acquisti.

 

 

Art. 34

Natura e concessione degli aiuti.

 

1. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole consistono in un contributo in conto capitale sulla spesa massima ritenuta ammissibile per la realizzazione degli investimenti previsti, secondo le seguenti percentuali:

a) per le aziende ubicate nelle zone già delimitate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 e degli art. 23 e 24 del Regolamento:

- 45 per cento per i beni immobili;

- 30 per cento per gli altri tipi di investimento;

b) per le altre zone:

- il 35 per cento per beni immobili;

- il 20 per cento per gli altri tipi di investimento.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede all'approvazione del piano, alla concessione degli aiuti e all'impegno della relativa spesa nell'apposito capitolo del bilancio regionale. L'atto di concessione dovrà stabilire, fra le altre prescrizioni e condizioni, anche gli obblighi che il beneficiario è tenuto ad assumere e rispettare per ottenere la erogazione degli aiuti e il diritto a mantenerne il godimento nel periodo vincolativo di cui all'art. 26 del presente regolamento.

3. Nel caso di concessione degli aiuti in favore di aziende associate di cui all'art. 14 del presente regolamento l'erogazione dei contributi accordati deve essere condizionata al concreto verificarsi della costituzione dell'organismo societario.

Tale costituzione risultante dalla fusione delle singole aziende partecipanti al programma comune di investimenti e di gestione associata deve avvenire in una delle forme indicate all'art. 4, lett. a) e b) e nell'intervallo di tempo intercorrente fra l'approvazione del piano di miglioramento da parte della Giunta regionale e la richiesta di liquidazione ed erogazione, anche parziale, degli aiuti concessi.

L'atto costitutivo e lo statuto di tale organismo deve stabilire:

- la durata minima delle attività sociali non inferiore ad anni quindici da computarsi a partire dalla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto;

- nelle ipotesi di cui all'art. 4 lettera b), le modalità di partecipazione di tutti i soci alla formazione del capitale sociale e alla gestione dell'organismo e delle attività sociali;

- l'impegno a mantenere inalterata l'entità delle superfici interessate al piano di miglioramento materiale;

- le modalità di partecipazione di tutti i soci al finanziamento della eventuale quota parte di investimenti previsti nel piano di miglioramento non coperti dall'aiuto pubblico e riguardanti anche le eventuali frazioni di aziende gestite direttamente dagli stessi;

- l'impegno a mantenere ferma ogni altra condizione oggettiva per tutto il periodo di durata dell'organismo.

 

 

Art. 35

Graduatoria - priorità.

 

1. Per la ammissione agli aiuti di cui all'art. 34 è assunta a sistema specifico la formazione di una graduatoria di merito delle domande ammissibili fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a tal fine stanziate negli appositi capitoli del bilancio regionale alla data di emissione del bando di partecipazione che dovrà specificatamente riportarne l'entità salvo eventuali integrazioni derivanti da iscrizioni negli appositi capitoli di bilancio per successive annualità fino al 1999.

2. La Giunta regionale con proprio atto, contestualmente alla definizione delle procedure per la presentazione delle domande, individuerà i criteri prioritari ed i relativi punteggi attribuibili per la formazione delle graduatorie, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) forme di conduzione con particolare riguardo alle cooperative agricole di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 4;

b) età non superiore a 40 anni dei richiedenti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande con particolare riferimento ai "progetti pilota" per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile agricola;

c) possesso della qualifica di coltivatore diretto;

d) possesso della qualifica di I.A.T.P.;

e) necessità di realizzare, in tutto o in parte, investimenti volti ad ovviare a carenze igienico sanitarie e/o ambientali riscontrate dalle competenti autorità ed oggetto di ordinanza emessa in data antecedente la pubblicazione del bando;

f) l'ubicazione territoriale dell'azienda in zone delimitate ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75 e degli articoli 23 e 24 del Regolamento;

g) realizzazione di investimenti specifici nei comparti zootecnico e vitivinicolo;

h) investimenti in aziende costituitesi nei cinque anni antecedenti l'emissione del bando.

 

 

Art. 36

Valutazione e istruttoria del piano.

 

1. Per le domande utilmente collocate in graduatoria l'istruttoria, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, è curata dalla struttura a ciò incaricata dalla Giunta regionale. L'istruttoria, previa presentazione da parte del richiedente degli elaborati progettuali esecutivi e degli altri documenti ritenuti necessari, consiste nella valutazione della compatibilità dei contenuti del piano con gli obiettivi di miglioramento della efficienza delle strutture aziendali previsti dal Regolamento e dal presente atto.

Tale valutazione comporta la verifica:

- della congruenza di tutti gli elementi riportati nel piano di miglioramento rispetto alla realtà aziendale;

- della rispondenza dei programmi colturali e di allevamento alle indicazioni di cui agli articoli 29 e 30;

- della potenziale attitudine dell'azienda a praticare le colture e gli allevamenti programmati ed a conseguire i livelli di produttività ipotizzati, tenuto conto della ubicazione dell'azienda e delle risorse disponibili;

- della razionalità ed economicità degli investimenti programmati;

- della sussistenza dei presupposti per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, di quelle igieniche degli allevamenti per il benessere degli animali nonché delle condizioni ambientali;

- della ipotesi di riduzione di costi di produzione e di risparmio energetico in virtù dell'adeguamento tecnologico delle strutture e degli impianti;

- della disponibilità di nuove risorse e dell'adozione di nuove tecniche colturali e di allevamento rivolte anche al miglioramento qualitativo e alla riconversione delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato e dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;

- del miglioramento delle capacità di occupazione, specie nelle aziende condotte con salariati;

- dell'introduzione di attività diversificate ed integrative del reddito aziendale di carattere turistico e artigianale ovvero di attività di fabbricazione e vendita nell'azienda di prodotti ivi ottenuti.

2. L'esito positivo di tali verifiche consente di proseguire nella determinazione:

- del numero delle U.L.U. impiegabili, determinate tenendo conto degli elementi riportati nel piano e della loro rispondenza con i parametri relativi al fabbisogno di manodopera delle colture e degli allevamenti, predeterminati dalla Giunta regionale con apposito atto;

- del reddito annuo di lavoro, per ogni U.L.U. impiegabile, previsto dopo l'ultimazione del piano che dovrà risultare durevole nel tempo e non inferiore a quello della situazione di partenza.

3. L'istruttoria del piano si conclude:

- con un giudizio complessivo in ordine al conseguimento o meno degli obiettivi prefissati e al miglioramento della situazione aziendale e della sua economia;

- con un giudizio in ordine alla congruità degli investimenti programmati per le finalità di cui sopra;

- con la quantificazione della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli investimenti programmati.

 

 

Art. 37

Decadenza e revoca dei benefici.

 

1. Costituiscono motivo di decadenza e di revoca dei benefici:

- la mancata o incompleta realizzazione del piano o il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;

- la perdita della qualifica di cui agli articoli 3 e 5 alla data di accertamento finale di avvenuta realizzazione del piano;

- la mancata tenuta della contabilità di cui all'art. 28 del presente regolamento o il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti durante il periodo vincolativo di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- la mancata utilizzazione o il cambio di destinazione e di uso, rispetto ai fini agricoli, delle opere e dei beni strumentali oggetto del piano nel corso del periodo vincolativo di cui all'art. 26 salvo specifica autorizzazione concessa, su preventiva richiesta, dalla Giunta regionale per causa di forza maggiore o

eccezionali;

- l'accertamento di cumulo con altri aiuti ottenuti dal richiedente per gli stessi investimenti;

- il non consentire ai funzionari regionali incaricati l'effettuazione dei previsti controlli in azienda.

 

 

TITOLO III

Aiuti speciali e aiuto supplementare agli investimenti a favore dei giovani agricoltori

 

Art. 38

Aiuti speciali.

 

1. Ai giovani di età non inferiore a 18 anni, che si insediano per la prima volta in aziende agricole, sono concessi aiuti speciali definiti di primo insediamento a termini dell'articolo 10 del Regolamento.

2. Ai giovani di cui al comma 1 sono concessi gli aiuti di primo insediamento di cui al successivo art. 41 alle condizioni seguenti:

a) non abbiano compiuto 40 anni alla data del primo insediamento;

b) si insedino per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di titolare dell'azienda ed inizino ad esercitare l'attività agricola come imprenditori agricoli a titolo principale o imprenditori agricoli non a titolo principale secondo le definizioni di cui agli articoli 3 e 5;

c) si impegnino a tenere la contabilità dell'azienda, almeno del tipo semplificato di cui al comma 1 dell'art. 28 per un periodo di almeno sei anni decorrenti da quello successivo alla concessione dell'aiuto e si impegnino, per lo stesso periodo, a proseguire l'attività nell'azienda oggetto dell'insediamento;

d) siano in possesso della sufficiente capacità professionale o ne entrino in possesso entro due anni dall'insediamento;

e) l'azienda in cui ha luogo l'insediamento richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una U.L.U. per ogni giovane insediato. Tale volume, se non riscontrato all'atto dell'insediamento, può essere raggiunto, al più tardi, entro i due anni successivi.

3. Ai fini di quanto stabilito alle lettere d) ed e) del comma precedente, la data dalla quale inizia a decorrere il periodo dei due anni è quella del provvedimento della Giunta regionale con il quale viene definita la pratica individuale di insediamento.

 

 

Art. 39

Primo insediamento.

 

1. Per primo insediamento si intende la prima acquisizione della titolarità giuridica di un'azienda in un determinato anno solare comportante la contestuale acquisizione:

- della responsabilità civile comprovata mediante l'acquisto dell'azienda, il trasferimento della stessa per donazione o mortis causa, la costituzione di usufrutto, la stipula di contratto di affitto di durata non inferiore a 15 anni, debitamente registrato;

- della responsabilità fiscale comprovata mediante il possesso della partita I.V.A.

2. È considerato primo insediamento anche quello derivante dalla acquisizione della contitolarità di almeno un terzo dei beni immobili dell'azienda ed a condizione che tale frazione di azienda richieda un volume di lavoro pari ad almeno una U.L.U. e l'azienda nel suo complesso, richieda un volume di lavoro equivalente ad una U.L.U. per ogni contitolare.

3. Per primo insediamento s'intende anche il primo ingresso di un giovane in una cooperativa agricola il cui unico oggetto è la conduzione e gestione di un'azienda agricola, sempreché la frazione di attività lavorativa, attribuibile a ciascun giovane socio in aggiunta a quella dei soci già presenti, sia equivalente ad almeno una U.L.U..

4. Nei casi di più acquisizioni nel corso del medesimo anno solare, la data del primo insediamento corrisponde all'ultima acquisizione effettuata.

5. Non costituisce elemento preclusivo alla concessione degli aiuti il possesso, fin da data antecedente all'anno solare dell'insediamento, di posizioni fiscali attive ovvero di aziende agricole richiedenti un volume di lavoro inferiore a 0,5 U.L.U.; tale volume di lavoro non può essere sommato a quello dell'azienda oggetto del primo insediamento ai fini del raggiungimento del volume minimo di lavoro di una U.L.U. per insediato.

 

 

Art. 40

Capacità professionale sufficiente.

 

1. Si ritiene in possesso di sufficiente capacità professionale il giovane agricoltore che abbia conseguito uno dei titoli di studio di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 23, o abbia almeno frequentato con profitto un corso di formazione per giovani agricoltori di cui all'art. 55.

 

 

Art. 41

Natura ed entità degli aiuti.

 

1. Gli aiuti speciali ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in aziende agricole consistono in:

a) un premio unico di importo non superiore a 15.000 ECU erogabile anche in forma dilazionata nell'entità, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale;

b) un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di anni quindici, sui prestiti o mutui non agevolati contratti dal richiedente con Istituti autorizzati per coprire le spese relative al primo insediamento. Il valore attualizzato di tale concorso non può essere superiore a 15.000 ECU. Entro tale importo è ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi.

2. In alternativa al concorso, può essere concessa una sovvenzione di importo equivalente all'abbuono derivante dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti. In ogni caso, il tasso a carico del beneficiario, non può essere inferiore al trenta per cento del tasso di stipula del mutuo o prestito.

3. Gli stessi benefici si applicano a favore delle cooperative agricole di cui alla lett. a), del comma 1, dell'art. 4, che si costituiscono soltanto con la partecipazione, in qualità di soci, di giovani agricoltori in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola. Tali benefici non possono comunque superare l'ammontare massimo ottenuto dalla moltiplicazione degli importi unitari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 per il numero dei soci partecipanti alla gestione dell'azienda agricola.

4. La qualifica professionale sufficiente qualora non posseduta all'atto dell'insediamento, viene riconosciuta al giovane agricoltore che abbia esercitato continuativamente, nei due anni successivi, attività agricola nel fondo oggetto dell'insediamento e frequentato positivamente, in tale periodo, uno dei corsi di formazione complementare per giovani agricoltori previsti all'art. 55 oppure, in alternativa al corso, abbia conseguito uno dei titoli di studio di cui al comma precedente.

5. Nel caso di ingresso di giovani in una cooperativa agricola già costituita, rispondente ai requisiti di cui lett. a), comma 1 dell'art. 4, gli aiuti suddetti sono concessi in favore dei giovani, aventi titolo a condizione che:

- l'aiuto di cui alla lett. a) del comma 1 sia destinato all'acquisto di quote di capitale sociale della cooperativa;

- l'eventuale finanziamento contratto per le motivazioni di cui alla lett. b) del comma 1 venga destinato all'attività dell'azienda associata.

6. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate annualmente dalla legge regionale di bilancio per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nonché delle domande presentate in ciascun anno di operatività, gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), potranno essere accordati soltanto qualora si verifichino disponibilità finanziarie residue successivamente all'approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di concessione del premio di cui al comma 1, lett. a).

 

 

Art. 42

Graduatoria e priorità.

 

1. La Giunta regionale, nel predisporre le procedure per la concessione degli aiuti, relativamente ai criteri per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie di merito delle domande per l'ammissibilità all'istruttoria definitiva, dovrà tener conto dei seguenti elementi prioritari:

a) tipologia del titolo di possesso tra quelli di cui all'art. 39 in forza del quale viene effettuato il primo insediamento, con priorità per quelli che più assicurano il perseguimento e mantenimento degli obiettivi prefissati dall'intervento; ai fini della determinazione della tipologia in presenza di più di un titolo, vale il criterio della prevalenza della superficie mentre, in caso di equivalenza, devono mediarsi i rispettivi punteggi;

b) numero di giovani che s'insediano, con priorità per gli unici titolari rispetto ad insediamenti in contitolarità e di questi ultimi rispetto alla contitolarità con non aventi diritto;

c) insediamenti in forma cooperativa, con priorità per cooperative di tutti giovani insediati rispetto alle altre ed ai contitolari;

d) possesso della qualifica di coltivatore diretto.

2. Per avere titolo alla concessione degli aiuti, il giovane dovrà presentare domanda con il primo bando utile immediatamente successivo all'anno solare in cui è avvenuto l'insediamento. Per le domande utilmente collocate in graduatoria ma non finanziate per carenza di disponibilità è consentita, a richiesta, il riporto al successivo bando.

 

 

Art. 43

Aiuto supplementare.

 

1. Ai giovani agricoltori e alle cooperative agricole costituite soltanto da giovani agricoltori che non abbiano raggiunto i 40 anni, è concesso un aiuto supplementare agli investimenti pari, al massimo, al venticinque per cento del contributo concesso a norma dell'art. 34 a condizione che tali soggetti presentino un piano di miglioramento materiale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento entro cinque anni dall'insediamento e siano in possesso della qualifica professionale sufficiente acquisita ai sensi dell'art. 40 ovvero riconosciuta dalla commissione di cui al comma 2 dell'art. 23.

 

 

TITOLO IV

Misure di accompagnamento a favore delle aziende agricole

 

Art. 44

Incoraggiamento alla tenuta della contabilità.

 

1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dall'art. 3 che ne facciano richiesta, è concesso un aiuto di incoraggiamento alla tenuta della contabilità aziendale a condizione che si impegnino a tenerla per almeno quattro esercizi successivi a quello di concessione dell'aiuto.

 

 

Art. 45

Natura ed entità dell'aiuto.

 

1. L'aiuto è pari a 1.500 ECU da erogarsi in quattro annualità, a consuntivo di ciascun anno, secondo le seguenti percentuali: 40 per cento nel primo anno, 30 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 10 per cento nel quarto.

 

 

Art. 46

Tenuta della contabilità.

 

1. La contabilità comprende:

a) la redazione di un inventario di apertura e di chiusura;

b) la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di materie, merci e denaro relativi all'azienda;

c) un conto patrimoniale (attivo e passivo) e un conto di esercizio (costi-ricavi) redatti in modo dettagliato e accompagnati da una relazione illustrativa degli elementi necessari a valutare l'efficienza della gestione nel suo complesso, ed in particolare il reddito da lavoro per U.L.U., il reddito dell'imprenditore e la redditività delle principali produzioni aziendali.

2. L'imprenditore è obbligato a presentare alla Regione, alla fine di ogni anno, un quadro descrittivo delle caratteristiche generali dell'azienda con particolare riferimento ai fattori di produzione impiegati nella gestione aziendale durante l'esercizio decorso.

3. Alla tenuta della contabilità si applicano i vincoli e gli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 28.

 

 

Art. 47

Assistenza interaziendale.

 

1. La Giunta regionale concede su domanda, un aiuto per l'avviamento, destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione alle associazioni di produttori riconosciute ed alle cooperative agricole di servizio aventi come scopo:

a) l'assistenza per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale;

b) l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;

c) una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola;

d) la gestione di un'attività aziendale comune.

2. Tale aiuto può essere concesso ad ogni associazione riconosciuta a norma del punto seguente per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione per un importo massimo di 22.500 ECU, da graduare in funzione del numero dei partecipanti e del tipo e consistenza di attività svolta in comune.

3. La Giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni di produttori, di cui al comma 1 accertando che lo statuto delle stesse specifichi, fra l'altro, il numero delle aziende associate che non può essere inferiore a sei, le finalità, la durata minima di almeno 10 anni, l'ambito territoriale di operatività nonché definisca e assicuri, in particolare, le forme di collaborazione di tutti i membri all'attività sociale.

4. La domanda di riconoscimento è formulata secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale la quale fissa inoltre le condizioni riguardanti la concessione, liquidazione ed erogazione degli aiuti i vincoli e gli obblighi a carico delle beneficiarie, la decadenza e revoca dai benefici, nonché le sanzioni per le inadempienti.

 

 

Art. 48

Servizi di sostituzione.

 

1. Alle associazioni agricole riconosciute a norma del successivo comma, aventi per scopo la prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, può essere concesso, su richiesta, un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi di gestione.

2. Al riconoscimento delle associazioni provvede la Giunta regionale con apposito provvedimento, a condizione che nei relativi statuti siano specificati:

a) il numero delle aziende affiliate cui il servizio si rivolge, che non deve comunque essere inferiore a sei. Per affiliate si intendono sia le aziende socie sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzo dei servizi di sostituzione;

b) i criteri per determinare l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione di ciascun membro dell'associazione;

c) il tipo di contabilità tenuta che contempli un bilancio finale di costi e ricavi;

d) i casi in cui è prevista la sostituzione temporanea del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un partecipe di impresa o di un coadiuvante adulto, riconducibili comunque a motivi di malattia, infortunio, maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie ed altri analoghi;

e) le modalità e le condizioni di prestazione del servizio;

f) il numero degli operatori qualificati che il servizio impiega, tenuto conto che almeno un agente deve essere comunque occupato a tempo pieno;

g) la durata minima dell'associazione, che non può essere inferiore ad anni dieci.

3. Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto nonché la documentazione comprovante, almeno per uno degli addetti al servizio, la capacità professionale posseduta.

4. La capacità professionale si intende posseduta quando l'operatore abbia esercitato attività agricola come capo o dirigente d'azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio antecedente la richiesta di riconoscimento oppure sia in possesso di un diploma di scuola superiore di

tipo agrario o di un diploma di laurea in campo agrario o veterinario. Debbono essere inoltre allegate le convenzioni di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo.

5. Ad intervenuto riconoscimento, e su specifica richiesta, le forme associative di cui al presente articolo sono finanziate con provvedimento della Giunta regionale, la quale fissa inoltre, le altre condizioni riguardanti la concessione, liquidazione ed erogazione degli aiuti, i vincoli e gli obblighi a carico delle beneficiarie, la decadenza e la revoca dei benefici nonché le sanzioni per le inadempienti.

6. Il contributo viene commisurato in 18.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno ed in possesso dei requisiti di qualificazione professionale richiesti.

7. Per gli operatori impiegati a tempo parziale in aggiunta a quello o a quelli a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al tempo effettivamente dedicato al servizio.

8. Il contributo è ripartito in cinque anni, secondo le seguenti percentuali: 40 per cento nel primo anno, 20 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 10 per cento per ciascuno dei due anni successivi, ed erogato al termine di ciascun anno di attività dietro presentazione di una relazione e del bilancio dei costi e ricavi inerenti la gestione del servizio.

 

 

Art. 49

Servizi di gestione.

 

1. Alle associazioni aventi lo scopo di fornire servizi di gestione alle aziende agricole e riconosciute ai sensi del comma successivo può essere concesso un aiuto a sostegno dei loro costi di gestione a norma dell'articolo 16 del Regolamento.

2. Le associazioni sono riconosciute dalla Giunta regionale, su domanda formulata secondo le modalità indicate nello schema approvato dalla Giunta medesima.

3. Ai fini del riconoscimento, lo statuto deve prevedere:

a) il possesso, da parte dei tecnici preposti all'analisi dei risultati contabili, delle qualificazioni professionali previste alla lett. a) comma 1 dell'art. 23;

b) la tenuta di una contabilità ordinaria, che contempli un bilancio finale di costi e ricavi;

c) una durata minima di attività di anni 10;

d) il numero delle aziende affiliate, che non deve essere comunque inferiore a venti per ogni agente impiegato a tempo pieno. Per affiliate si intendono sia le aziende membri delle associazioni sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per la utilizzazione dei servizi di gestione;

e) le modalità e le condizioni di prestazione del servizio. In ogni caso, l'associazione deve impiegare a tempo pieno almeno un agente qualificato il quale non può seguire più di trenta aziende.

4. Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, la documentazione comprovante la qualificazione professionale degli addetti al servizio, nonché le convenzioni stipulate con le aziende affiliate.

5. Gli aiuti all'avviamento dei servizi di gestione sono determinati fino ad un importo massimo di 54.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno, incaricato della prestazione dell'assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole, ripartito nei primi cinque anni di attività di ogni agente secondo le seguenti percentuali: 30 per cento il primo anno, 25 per cento il secondo e il terzo anno, 10 per cento il quarto, 10 per cento il quinto.

6. Per gli operatori impiegati a tempo parziale, in aggiunta a quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al numero delle aziende assistite. Ogni operatore impiegato a tempo parziale da più di un'azienda non può seguire un numero di aziende superiore a venti.

7. Nella concessione dell'aiuto è data priorità alle associazioni costituite tra produttori agricoli.

8. Alla concessione dei contributi annuali provvede su domanda la Giunta regionale, sulla base di uno specifico programma annuale di attività per la gestione aziendale, da presentare, ai fini del finanziamento. Il contributo è erogato sulla base di specifica rendicontazione.

 

 

TITOLO V

Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

 

Art. 50

Indennità compensativa.

 

1. In attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento a sostegno dell'attività agricola, nelle zone svantaggiate della Regione già delimitate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 e degli artt. 23 e 24 del Regolamento, è prevista la concessione di una indennità compensativa annua, commisurata agli svantaggi naturali permanenti descritti nei suddetti articoli.

2. L'indennità è concessa agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, a norma degli articoli 18 e 19 del Regolamento, che non percepiscano una pensione di vecchiaia o di anzianità e che si impegnino a coltivare, con modalità e termini fissati dalla Giunta regionale, un fondo la cui estensione non sia inferiore a ettari tre di superficie agricola, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data del primo pagamento della indennità medesima.

3. L'imprenditore beneficiario può essere esonerato da tale impegno qualora:

a) cessi l'attività agricola, sempreché sia garantita la continuità nella coltivazione delle superfici interessate;

b) percepisca una pensione di vecchiaia o di anzianità. In tal caso, l'indennità compensativa non è più erogata a decorrere dalla data di pensionamento;

c) è altresì riconosciuto l'esonero per causa di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione dei terreni per pubblica utilità.

4. Ai fini del calcolo della superficie agricola utilizzata dall'imprenditore e fino al raggiungimento del limite massimo di tre ettari di superficie agricola utilizzata dall'imprenditore si potrà tenere conto anche delle quote di comproprietà, della partecipazione a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili nonché dei diritti attivi o di uso civico.

5. Nel caso di forme associative di conduzione, il limite minimo di tre ettari, previsto al precedente comma deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.

 

 

Art. 51

Determinazione e concessione dell'indennità.

 

1. L'indennità compensativa comprese le quote di cofinanziamento statali e comunitarie, è determinata nella misura annua di 120 ECU per ettaro o per U.B.A. elevabili a 150 ECU nelle zone svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi lo giustifichi.

2. La Giunta regionale fissa le modalità, i limiti e le altre condizioni ai fini della concessione, liquidazione ed erogazione dell'indennità e determina, inoltre, in conformità al presente regolamento e agli artt. 18 e 19 del Regolamento, le procedure e i criteri per la formazione delle graduatorie nonché per l'effettuazione dei controlli e l'applicazione delle sanzioni ai sensi della normativa comunitaria di riferimento.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata, previa notifica ed approvazione da parte della Commissione europea, a modificare gli importi suddetti.

 

 

Art. 52

Limitazioni.

 

1. Nel determinare l'indennità dovrà tenersi conto, ai sensi dello art. 19 del Regolamento, delle seguenti limitazioni:

a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina l'indennità è calcolata in funzione del bestiame posseduto, nella misura prevista all'art. 51 per U.B.A. con il limite massimo di 1,4 U.B.A. per ettaro di superficie foraggera dell'azienda. Per la conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in U.B.A. si

applicano i coefficienti di cui alla tabella "Allegato 2" del Regolamento.

Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità, soltanto nelle zone della Regione già delimitate ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 3 della Direttiva CEE n. 268/75 e dell'articolo 23 del Regolamento; mentre, nelle zone già delimitate ai sensi del paragrafo 4, dell'articolo 3, della suddetta direttiva e dell'art. 24 del Regolamento, le vacche di cui sopra potranno essere prese in considerazione soltanto per le aziende nelle quali la produzione di latte rappresenta almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile totale.

In quest'ultimo caso, il numero delle vacche da latte che può essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità, non può essere superiore a 20 unità per imprenditore beneficiario;

b) per le produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata al netto di quella destinata:

- all'alimentazione del bestiame allevato nel rapporto minimo di una U.B.A. per ogni ettaro di superficie foraggera dell'azienda;

- alla produzione di frumento, ad eccezione della superficie destinata alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera i 25 quintali per ettaro destinato a tale produzione;

- alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi, complessivamente superiore a 0,5 ettari per azienda;

- nelle zone agricole già delimitate a norma dell'art. 24 del Regolamento: alla produzione di vino, qualora la resa del vigneto superi i 20 ettolitri di vino per Ha; alla produzione di barbabietole da zucchero; a colture intensive;

c) qualora la superficie aziendale coltivata sia esuberante rispetto alle necessità alimentari del bestiame bovino, equino ovino e caprino allevato, l'indennità è calcolata sia sul bestiame, con le modalità di cui alla lett. a), sia sulla superficie totale coltivata, applicando a quest'ultima le detrazioni di cui alla lett. b);

d) l'importo massimo dell'indennità compensativa concessa a norma del presente articolo non può superare l'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di U.B.A. sia che si tratti di unità di superficie; inoltre, al di sopra dell'equivalente delle prime 60 unità l'importo massimo ammissibile per U.B.A. o per ettaro è ridotto al 50 per cento di quello previsto dall'art. 51.

 

 

Art. 53

Annualità successive.

 

1. L'indennità compensativa per gli anni successivi al primo e nella stessa misura è riconosciuta all'imprenditore beneficiario previa conferma del permanere dei requisiti previsti. In caso di variazioni dichiarate l'indennità stessa viene rideterminata ai sensi degli artt. 51 e 52 del presente regolamento.

 

 

Art. 54

Aiuti agli investimenti collettivi nelle zone svantaggiate.

 

1. Nelle zone svantaggiate di cui al comma 1, dell'articolo 50, sono concessi a norma dell'articolo 20 del Regolamento, aiuti agli investimenti collettivi per il miglioramento e lo sviluppo della foraggicoltura e della connessa attività zootecnica.

2. Ai sensi del paragrafo 1, secondo comma dell'art. 20 del Regolamento, per gli investimenti collettivi realizzati da aziende in cui, per ciascuna, la PLV proveniente da attività zootecniche non supera il 30 per cento della PLV totale, gli aiuti sono estesi ad investimenti riferiti a colture alternative a basso impatto ambientale e ad attività agricole integrative diverse dall'allevamento.

3. Gli investimenti collettivi ammissibili agli aiuti riguardano:

- per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico:

a) la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione;

b) la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, limitatamente alle zone di montagna, la realizzazione di punti d'acqua, di strade di accesso immediato ai pascoli, ed alpeggi nonché di ricoveri per le mandrie;

- per le aziende non a prevalente indirizzo zootecnico di cui al comma 2, gli investimenti ammissibili possono riguardare la produzione di frutti del sottobosco e di essenze officinali ed altre colture a ciclo pluriennale.

4. Nell'ambito degli investimenti suddetti possono essere ammesse, se giustificate sotto il profilo economico, sistemazioni idraulico-agrarie, di contenuta entità compatibili con la protezione dell'ambiente, compresi i piccoli impianti per l'irrigazione, nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

5. Possono beneficiare degli aiuti:

a) le forme associative e cooperative, come previsto dall'articolo 4, fra aziende agricole aventi come scopo sociale la realizzazione e gestione degli investimenti collettivi per i quali richiedono i benefici del presente articolo;

b) le società cooperative agricole di conduzione;

c) i Comuni e le Comunità montane;

d) le università agrarie, le comunanze agrarie, i domini collettivi ed altri organismi ed enti a queste assimilabili (3).

6. Le domande di aiuti da parte dei beneficiari di cui al precedente comma sono inoltrate alle Comunità montane. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Comunità montane trasmettono alla Giunta regionale, per l'approvazione, il piano degli investimenti di cui ai commi 3 e 4 indicandone l'ordine di priorità.

7. Sulla scorta dei piani approvati la Giunta regionale assegna annualmente i fondi disponibili a ciascuna delle Comunità montane, le quali, a loro volta, provvedono con propri atti a concedere gli aiuti ai beneficiari.

8. L'aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale è determinato in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale contributo non può superare tuttavia: 150.000 ECU per investimento collettivo, 750 ECU per ettaro di pascolo, di alpeggio o di eventuale altra superficie migliorata o attrezzata e 7.300 ECU per ettaro irrigato.

9. Non è consentita la presentazione di varianti ai progetti e alle iniziative comprese nei piani presentati dalle Comunità montane dopo l'approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale.

10. Tuttavia, le varianti contenute entro il dieci per cento dell'importo ammesso a finanziamento e che non modifichino gli obiettivi delle iniziative, possono essere autorizzate, anche a consuntivo e su conforme ed espresso parere del tecnico incaricato dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle

opere e/o acquisti, dal dirigente della struttura regionale che cura l'istruttoria. L'approvazione delle varianti non può in alcun modo comportare incremento dell'impegno di spesa già assunto.

11. Le varianti eseguite in difformità di quanto stabilito ai precedenti commi, comportano la decadenza dai benefici concessi e la restituzione delle somme eventualmente percepite, aumentate degli interessi.

 

TITOLO VI

Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna

 

Art. 55

Corsi formazione perfezionamento professionale.

 

1. Per l'attuazione del regime di aiuti istituito dall'art. 26 del Regolamento, volto al miglioramento della qualificazione professionale degli operatori agricoli, il competente Ufficio formazione professionale e mercato del lavoro dell'Area operativa economia e lavoro della Giunta regionale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è autorizzato ad includere nelle proposte di piano delle attività di formazione professionale per il settore agricolo, le seguenti iniziative:

a) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, partecipi d'impresa familiare e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo nonché corsi di formazione per dirigenti ed amministratori ed associazioni di produttori e di cooperative agricole che beneficiano delle misure di cui agli articoli da 5 a 16 del Regolamento nonché corsi o tirocini di formazione complementare di tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'accesso alla formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale;

b) corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui all'art. 40.

2. I corsi e i tirocini di cui alla lettera a) del comma precedente hanno durata non inferiore alle 150 ore ed i loro contenuti didattici sono stabiliti in relazione alle specifiche richieste ed alle effettive necessità dei soggetti interessati a parteciparvi. I corsi di formazione complementare di cui alla lettera b) del comma precedente hanno durata non inferiore alle 150 ore, così articolate per contenuti didattici, teorici e pratici:

a) conduzione aziendale: 40 ore;

b) agronomia e coltivazione: 30 ore;

c) tecniche di allevamento: 10 ore;

d) legislazione fiscale, tributaria e diritto agrario: 10 ore;

e) antinfortunistica ed igiene del lavoro: 10 ore;

f) attività di tirocinio presso strutture produttive sulle tecniche oggetto delle lezioni teoriche di cui sopra: 50 ore.

3. Il regime di aiuti comunitari di cui al comma 1, è limitato alla concessione di contributi in conto capitale, a fronte delle spese sostenute dagli enti o istituti formatori autorizzati, per la frequenza ai corsi o ai tirocini e per la loro organizzazione e svolgimento. La spesa massima ammissibile è rapportata a

10.500 ECU per persona che abbia seguito i corsi o i tirocini per tutta la loro durata di cui l'equivalente di 4.000 ECU per persona, sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari rivolti al riorientamento della produzione, all'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici boschive. Le iniziative previste al comma 1, non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrario medio o superiore.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

Art. 56

Competenze della Giunta regionale.

 

1. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare, con proprie deliberazioni, conformemente alle norme del presente regolamento e del Regolamento, disposizioni attuative riguardanti:

a) gli specifici bandi per la presentazione delle domande di aiuto;

b) i criteri per la formazione delle graduatorie nonché le modalità e i tempi della loro pubblicazione;

c) le procedure e i tempi per l'istruttoria delle pratiche;

d) le modalità e i tempi per la concessione, liquidazione ed erogazione degli aiuti;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli;

f) i vincoli e gli obblighi a carico dei beneficiari;

g) la durata dei periodi vincolativi e gli adempimenti da soddisfare da parte dei beneficiari per comprovare il rispetto dei vincoli ed obblighi di cui alla precedente lettera;

h) le sanzioni per gli inadempienti;

i) la predisposizione della modulistica e di eventuali strumenti tecnici utili ai fini della presentazione e valutazione delle richieste.

2. La Giunta regionale emana disposizioni per l'adeguamento del volume degli investimenti, dell'ammontare e durata degli aiuti, dei massimali e percentuali cui fa riferimento il presente regolamento in attuazione di modificazioni che, a tale riguardo, dovessero intervenire nella normativa comunitaria di riferimento.

 

 

Art. 57

Decadenza, revoca e recuperi.

 

1. In relazione agli aiuti concessi a norma del presente regolamento, il mancato rispetto dei divieti, vincoli, obblighi o adempimenti specifici previsti e, in particolare, di quanto prescritto nel provvedimento di concessione, comporta la decadenza dalle provvidenze, la revoca della concessione medesima e il recupero delle somme erogate.

2. La decadenza e la revoca, pronunciate dalla Giunta regionale, comportano l'obbligo della restituzione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della relativa determinazione, delle somme percepite a titolo di provvidenza maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di erogazione, anche parziale, del contributo, maggiorato di tre punti.

3. Lo stesso atto di pronuncia della decadenza fissa, in relazione a specifica motivata richiesta dell'interessato da prodursi entro 15 giorni dalla notifica dell'attivazione del procedimento di decadenza, l'eventuale rateizzazione delle somme da restituire che non potrà superare i cinque anni, per la quale dovrà applicarsi un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di adozione di tale atto, aumentato di tre punti.

 

 

Art. 58

Cumulo benefici.

 

1. Gli aiuti concessi ed erogati in virtù del presente regolamento, non possono essere cumulati con benefici della stessa natura recati da altre disposizioni legislative o regolamentari.

 

 

Art. 59

Comunicazione all'Unione europea.

 

1. Il presente regolamento sarà inviato, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Regolamento, alla Commissione dell'Unione europea per il visto di conformità e per conferma della partecipazione finanziaria dell'unione all'azione comune di cui all'art. 1 del Regolamento.

 

 

Appendice (4)

 

 

 

(3) Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 1 1prile 1998, n. 23.

(4) Il testo del Regolamento CE n. 950/97 del 20 maggio 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale in appendice al presente regolamento, viene riportato come provvedimento autonomo in quest'Opera.