Reg.
20 maggio 1998, n. 15 (1).
Eventi
sismici del 26 settembre 1997 e giorni successivi in Umbria e Marche - Linee
guida per la perimetrazione dei centri e nuclei e criteri per la
predisposizione dei programmi di recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazione nella legge 30 marzo 1998,
n. 61.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 22 maggio 1998, n. 34.
Art.
1
1.
Gli interventi nei centri storici e nei centri e nuclei urbani e rurali di
particolare interesse o in parti di essi i cui edifici siano stati distrutti o
gravemente danneggiati in misura superiore al quaranta per cento, sono attuati
mediante programmi di recupero ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazione nella legge 30 marzo 1998, n.
61.
Art.
2
1.
I centri e nuclei urbani e rurali (località ISTAT) sono definiti di
«particolare interesse» qualora presentino caratteristiche riconducibili ad
almeno tre delle categorie sottoelencate, sulla base di uno o più indicatori
per ciascuna di esse enumerati:
CategorieIndicatoriA)
Storico-monumentaleA1) contenere un centro storico classificato come zona
omogenea A;A2) essere un nucleo con morfologia (impianto urbano tipo) o con
elementi edilizi (cinta muraria, torre, etc.) testimoniante l'origine
medioevale;A3) contenere almeno un edificio storico con vincolo notificato ai
sensi della legge n. 1089 del 1939.B) Paesaggistico-
ambientaleB1)
essere sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 o
legge n. 431 del 1985;B2) essere ricadente in un'area naturale protetta ai
sensi della legge n. 394 del 1991 o della legge regionale n. 9 del 1995;B3)
avere una altitudine superiore a 500 s.l.m.C) Socio-economicoC1) presentare un
rapporto superiore al 25 per cento calcolato sulla base del censimento ISTAT al
1991, tra popolazione occupata e popolazione residente;C2) presentare un
rapporto superiore al 30 per cento calcolato sulla base del censimento ISTAT al
1991, tra popolazione di età superiore ai 65 anni e popolazione residente;C3)
essere sede di almeno una attività turistica/ricettiva o agrituristica.D)
Disagio conseguente al D1) contenere almeno un edificio pubblico o adibito a
servizio pubblico danneggiato dal terremotosisma;D2) contenere almeno due attività
produttive (industriale, artigianale, commerciale, turistico ricettiva), di cui
almeno una non commerciale, danneggiate dal sisma;D3) presentare un rapporto
superiore al 40 per cento, calcolato sulla base del censimentoISTAT al 1991,
tra famiglie in alloggio precario o in autonoma sistemazione ai
sensidell'ordinanza ministeriale n. 2668/97 e famiglie totali.
2.
Costituiscono comunque centri e nuclei di «particolare interesse» quelli nei
quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superino l'80 per cento
degli edifici esistenti.
3.
Gli edifici sono definiti gravemente danneggiati se si trovano in una delle
seguenti condizioni:
3.1.
siano stati dichiarati da demolire o inagibili totalmente o parzialmente con
ordinanza sindacale;
3.2.
presentino, sulla base delle schede di rilevamento utilizzate dalla Regione, un
danno grave o gravissimo o un crollo.
4.
Al fine della verifica del superamento della soglia del 40 per cento di cui
all'art. 1, viene calcolato il rapporto tra la somma delle superfici coperte
desunte dalla planimetria catastale degli edifici distrutti o gravemente
danneggiati ed il totale della superficie coperta degli edifici ricadenti nel
perimetro considerato.
Art.
3
1.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, il sindaco trasmette
alla Regione, l'atto di perimetrazione completo della documentazione riportata
al successivo comma 3.
2.
La perimetrazione è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
2.1.
per i centri capoluogo:
-
possono essere perimetrati più ambiti territoriali appartenenti allo stesso
centro purché si configurino come ambiti urbanistici significativi finalizzati
ad un insieme di interventi integrati;
-
i perimetri debbono ricadere in strade o altri spazi pubblici, comprendere
almeno una sezione censuaria, includere, oltre al patrimonio residenziale da
ricostruire o recuperare e ad eventuali opere di urbanizzazione primaria,
almeno due immobili distrutti o danneggiati, ciascuno dei quali presenti almeno
una delle seguenti caratteristiche:
a)
essere edificio pubblico o di uso pubblico, ovvero di culto o ecclesiastico;
b)
essere vincolato ai sensi della L. n. 1089 del 1939;
c)
costituire opera di urbanizzazione secondaria;
d)
essere utilizzato per attività produttiva;
e)
essere edificio strategico in fase di emergenza post-sisma;
2.2.
per i centri urbani e rurali non capoluogo:
-
può essere perimetrato un solo ambito territoriale che comprenda una o più
sezioni censuarie, comunque localizzate all'interno del perimetro del centro
edificato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865 del 1971;
-
il perimetro dell'ambito, se di dimensioni minori del centro edificato di cui
sopra, deve ricadere in strade o in altri spazi pubblici.
3.
L'atto di perimetrazione deve essere accompagnato:
a)
da una relazione illustrativa sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 2 e
sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, nella quale può essere
indicato se l'attuazione del programma di recupero comporti il ricorso parziale
o totale alla variante urbanistica e conseguentemente all'accordo di programma
di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito
con modificazioni nella legge n. 61 del 1998;
b)
da una planimetria su base catastale su scala 1:1.000 o 1:2.000, con
l'individuazione del perimetro dell'ambito territoriale, degli edifici
distrutti o gravemente danneggiati e del percorso delle infrastrutture di rete.
Per ciascun edificio deve essere riportata la destinazione d'uso, il numero dei
piani e delle unità immobiliari di cui sono composti e indicata per ciascuna di
esse se sono oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;
c)
da una adeguata documentazione fotografica degli edifici danneggiati,
referenziata sulla cartografica catastale;
d)
da una scheda, redatta sulla base dello schema allegato al presente atto con la
lettera B, debitamente compilata in ogni sua parte che consenta di certificare
se il centro od il nucleo riveste particolare interesse.
4.
La Giunta regionale verifica la conformità dell'atto di perimetrazione alle
disposizioni di cui ai precedenti articoli entro 20 giorni dal ricevimento
dello stesso, salvo richiesta di chiarimenti o documenti integrativi.
Art.
4
1.
Entro 90 giorni dalla verifica della conformità dell'atto di perimetrazione da
parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, il Comune
predispone i programmi di recupero ed entro 10 giorni li adotta previa
conferenza partecipativa alla quale sono invitati gli enti pubblici interessati
e a cui possono partecipare i proprietari coinvolti che ne facciano richiesta.
Dei risultati della conferenza partecipativa è redatto verbale a cura
dell'Amministrazione comunale.
2.
Il programma di recupero, adottato dal Consiglio comunale, è trasmesso, nei 5
giorni successivi, alla Giunta regionale unitamente ai verbali della conferenza
partecipativa per l'approvazione e l'ammissibilità al finanziamento.
3.
La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti ai precedenti articoli 2
e 3 e previa verifica dei contenuti dell'art. 6, approva entro 30 giorni i
programmi di recupero ammissibili a finanziamento.
4.
La Giunta regionale definisce l'ordine di priorità tra i programmi di cui al
precedente comma tenendo conto del danneggiamento, del disagio abitativo, degli
indicatori di cui all'art. 2, dei contenuti dei programmi e della compatibilità
con la programmazione regionale e predispone, sulla base delle risorse
disponibili nel piano finanziario di cui all'art. 2 del D.L. 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, l'elenco
dei programmi o di parti di essi immediatamente cantierabili con il relativo
finanziamento, stabilendo tempi e procedure per la loro attuazione.
Art.
5
1.
Il programma di recupero, qualora comporti variante agli strumenti urbanistici,
è approvato con le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile
1997, n. 13.
2.
Qualora nel programma di recupero siano ricompresi edifici danneggiati i cui
interventi di riparazione, nelle more della perimetrazione di cui all'art. 2,
siano già finanziati ai sensi dell'ordinanza 18 novembre 1997, n. 61 del
Commissario delegato, per gli stessi si applicano le prescrizioni tecniche di
cui alla stessa ordinanza. La Giunta regionale con successivo atto regola i
connessi profili contributivi sulla base dei criteri fissati dal Consiglio
regionale.
3.
Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 4, comma 1, la Giunta regionale
si sostituisce al Comune inadempiente, previa diffida ad ottemperare entro
quindici giorni, mediante la nomina di un commissario ad acta.
Art. 6
1.
Il programma di recupero contiene:
a)
l'individuazione delle eventuali opere di consolidamento dei terreni e di
urbanizzazione primaria e secondaria nonché degli edifici coinvolti, che
richiedono un progetto organico;
b)
l'individuazione degli edifici o di complessi di edifici tra loro collegati che
costituiscono oggetto di progetti ed interventi unitari;
c)
l'indicazione delle modalità di redazione dei progetti esecutivi per gli
interventi unitari, tenuto conto delle linee regionali di indirizzo per la
progettazione e realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
lett. a) del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella
legge 30 marzo 1998, n. 61;
d)
l'indicazione dei soggetti attuatori degli interventi unitari;
e)
la determinazione dell'ordine di priorità degli interventi unitari, tenuto
conto della presenza di nuclei familiari sgomberati con ordinanza sindacale,
della necessità di reinsediare le attività economiche e sociali, dell'urgenza
di ripristinare infrastrutture primarie e secondarie, dell'urgenza di
effettuare consolidamenti dei terreni o recuperi degli edifici pubblici con
priorità per quelli scolastici;
f)
la quantificazione dei costi sulla base dei parametri definiti dalla Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del D.L. 30 gennaio 1998, n.
6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61;
g)
l'ubicazione e la consistenza degli interventi per i quali è necessaria la
deroga di cui all'art. 14, comma 10, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito
con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, alle limitazioni di cui ai
paragrafi C2 e C3 del D.M. 16 gennaio 1996, del Ministro dei lavori pubblici;
h)
la dichiarazione della compatibilità urbanistica delle previsioni in esso
contenute; detta dichiarazione può riguardare anche solo parte del territorio
interessato. Nel caso in cui le previsioni del programma siano del tutto o in
parte incompatibili con la disciplina urbanistica in vigore, il programma
stesso si configura anche, in tutto o in parte, come strumento urbanistico
esecutivo in variante.
2.
La Giunta regionale entro 30 giorni dal presente atto stabilisce gli elaborati
che costituiscono i programmi di recupero.
Allegato
A)
Comitati
tecnici scientifici regioni Marche e Umbria seduta congiunta del 1° aprile 1998
criteri per la perimetrazione di centri e nuclei ai fini dei programmi di
recupero ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61.
Condizioni
generali di omogeneità.
Le
Regioni Marche e Umbria assumono congiuntamente i seguenti criteri di
riferimento per la definizione del «particolare interesse»:
1.
Criteri di carattere storico-monumentale;
2.
Criteri di carattere paesaggistico-ambientale;
3.
Criteri di carattere socio-economici;
4.
Criteri afferenti al disagio conseguente al terremoto.
Perimetrazione.
La
perimetrazione viene effettuata, ai fini della determinazione dell'indice di
danno, in riferimento alle seguenti condizioni:
-
Per i centri urbani e rurali non capoluogo:
1.
comprendere una o più sezioni-censuarie o parti di esse comunque localizzate
all'interno del perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18, L. n. 865
del 1971;
2.
prevedere comunque una sola perimetrazione (quindi un solo programma di
recupero).
Sono
assimilati ai centri di cui sopra i centri capoluogo specificati da ciascuna
delle due Regioni, sempre che l'indice di danno sia superiore al 40 per cento.
-
Per i centri capoluogo:
La
parte urbana oggetto di perimetrazione presenta un danneggiamento superiore al
40 per cento ai sensi dell'art. 2, 3° comma, punto c), della legge n. 61 del
1998 e si configura come ambito urbanistico significativo finalizzato ad un
insieme di interventi integrati. Il perimetro di tale ambito deve ricadere in
strade o altri spazi pubblici, comprendere almeno una sezione censuaria,
includere, oltre al patrimonio residenziale privato da ricostruire o recuperare
ed a eventuali opere di urbanizzazione primaria, almeno due immobili distrutti
o danneggiati, ciascuno dei quali presenti almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a)
essere di proprietà pubblica o di uso pubblico, ovvero di culto o
ecclesiastico;
b)
essere vincolato ai sensi della L. n. 1089 del 1939;
c)
costituire opera di urbanizzazione secondaria;
d)
essere utilizzato per attività produttive di cui all'art. 5 della legge;
e)
essere edificio strategico, in fase di emergenza post-sisma (di cui alla
circolare 5 marzo 1985, n. 25882 Ministero LL.PP.
Danneggiamento.
All'interno
della perimetrazione individuata il danneggiamento è riferito agli edifici che
presentino una delle seguenti condizioni:
-
danno grave, gravissimo o crolli segnalati sulle schede di rilevamento;
-
inagibilità totale o parziale con ordinanza di sgombero;
-
ordinanza di sgombero o di demolizione (anche in assenza di scheda di
rilevamento).
Il
computo dell'indice di danneggiamento superiore al 40 per cento viene
effettuato sulla base del rapporto tra la somma delle superfici coperte degli
edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il totale della superficie
coperta degli edifici ricadenti nel perimetro considerato.
Interventi
immediati.
Saranno
individuati gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. b), della L. n.
61 del 1998 che possono essere attivati indipendentemente dal programma di
recupero.
In
ordine agli aspetti meramente applicativi, le Regioni opereranno autonomamente,
stanti le diverse caratteristiche regionali:
-
diversità dei contesti territoriali e delle morfologie urbane colpite dal
terremoto;
-
modalità nella rilevazione del danno;
-
diversità delle fonti di dati disponibili e degli strumenti di pianificazione.
Allegato
B
Criteri
omogenei di interesse
a)
Indicatori di carattere storico-artistico:a1) Zona omogenea Asinoa2) Nucleo
antico da borgo medievalesinoa3) N. edifici con vincolo storico-artistico (L.
n. 1089 del 1939) (³ 1)n.b) Indicatori di carattere
paesaggistico-ambientale:b1) Vincolo paesistico (L. n. 1497 del 1939 - L. n.
431 del 1985)sinob2) Area naturale protetta (L. n. 394 del 1991 - L.R. n. 9 del
1995)sinob3) Altitudine del sito (> 500 m.slm.)m.slm.c) Indicatori di
carattere socio-economico:c1) Indice di occupazione: occupati su residenti
(> 25 per cento),%c2) Indice di invecchiamento: residenti di età ³ 65 aa. su
residenti (> 30 per cento),%c3) N. attività turistico-ricettive e
agrituristiche (³ 1)n.d) Indicatori di disagio sociale conseguente all'evento
sismico:d1) Edifici pubblici e/o di servizio pubblico danneggiati (³ 1)n.d2)
Attività produttive danneggiate (³ 2)n.d3) Famiglie in alloggio provvisorio
(moduli abitativi e similari e locazioneautonoma ai sensi dell'ordinanza
ministeriale n. 2668/1997) su famiglie (> 40 per cento),%