L.R.
5 marzo 1999, n. 4 (1).
Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 22 giugno 1989, n. 20 - Norme per l'esercizio
dell'attivitą professionale di direttore d'albergo.
Art. 1
(2).
Art. 2
(3).
Art. 3
(4).
Art.
4
Norma
transitoria.
1.
All'elenco di cui all'art. 3 sono iscritti:
a)
d'ufficio, i direttori di albergo gią iscritti all'albo istituto ai sensi
dell'abrogato art. 7 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19;
b)
a domanda, i cittadini italiani che alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno svolto, in qualitą di titolari di imprese alberghiere
regolarmente operanti o di dirigenti o dipendenti delle stesse con regolare
rapporto di lavoro, attivitą debitamente documentata, con espletamento di
mansioni organizzative e gestionali a tempo pieno, per un periodo di almeno
cinque anni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 1999, n. 16.
(2)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 22 giugno 1989, n. 20.
(3)
Sostituisce l'art. 5, L.R. 22 giugno 1989, n. 20.
(4)
Sostituisce l'art. 7, L.R. 22 giugno 1989, n. 20.