L.R. 5 marzo 1999, n. 4 (1).

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 giugno 1989, n. 20 - Norme per l'esercizio dell'attivitą professionale di direttore d'albergo.

 

 

 

Art. 1

 

 

(2).

 

 

Art. 2

 

 

(3).

 

 

Art. 3

 

 

(4).

 

 

Art. 4

Norma transitoria.

 

1. All'elenco di cui all'art. 3 sono iscritti:

a) d'ufficio, i direttori di albergo gią iscritti all'albo istituto ai sensi dell'abrogato art. 7 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19;

b) a domanda, i cittadini italiani che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, in qualitą di titolari di imprese alberghiere regolarmente operanti o di dirigenti o dipendenti delle stesse con regolare rapporto di lavoro, attivitą debitamente documentata, con espletamento di mansioni organizzative e gestionali a tempo pieno, per un periodo di almeno cinque anni.

 

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 1999, n. 16.

(2) Sostituisce l'art. 4, L.R. 22 giugno 1989, n. 20.

(3) Sostituisce l'art. 5, L.R. 22 giugno 1989, n. 20.

(4) Sostituisce l'art. 7, L.R. 22 giugno 1989, n. 20.