L.R. 5 marzo 1999, n. 6 (1).

Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 - Norme per la disciplina dell'attivitą di organizzatore professionale di congressi.

 

 

 

Art. 1

 

 

(2).

 

 

Art. 2

 

 

(3).

 

 

Art. 3

 

 

(4).

 

 

Art. 4

Norma transitoria.

 

1. All'elenco di cui all'art. 3 sono iscritti:

a) d'ufficio, gli organizzatori professionali di congressi gią iscritti all'albo istituito ai sensi dell'abrogato art. 7 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19;

b) a domanda, i cittadini italiani che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, in qualitą di titolari di imprese congressuali regolarmente operanti o di dirigenti o dipendenti delle stesse con regolare rapporto di lavoro, attivitą debitamente documentata di organizzatore congressuale, con espletamento di mansioni organizzative e gestionali a tempo pieno, per un periodo di almeno cinque anni.

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 1999, n. 16.

(2) Sostituisce l'art. 3, L.R. 22 giugno 1989, n. 19.

(3) Sostituisce l'art. 4, L.R. 22 giugno 1989, n. 19.

(4) Sostituisce l'art. 7, L.R. 22 giugno 1989, n. 19.