L.R.
5 marzo 1999, n. 6 (1).
Modificazioni
della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 - Norme per la disciplina dell'attivitą di
organizzatore professionale di congressi.
Art. 1
(2).
Art. 2
(3).
Art. 3
(4).
Art.
4
Norma
transitoria.
1.
All'elenco di cui all'art. 3 sono iscritti:
a)
d'ufficio, gli organizzatori professionali di congressi gią iscritti all'albo
istituito ai sensi dell'abrogato art. 7 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19;
b)
a domanda, i cittadini italiani che alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno svolto, in qualitą di titolari di imprese congressuali
regolarmente operanti o di dirigenti o dipendenti delle stesse con regolare
rapporto di lavoro, attivitą debitamente documentata di organizzatore
congressuale, con espletamento di mansioni organizzative e gestionali a tempo
pieno, per un periodo di almeno cinque anni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 1999, n. 16.
(2)
Sostituisce l'art. 3, L.R. 22 giugno 1989, n. 19.
(3)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 22 giugno 1989, n. 19.
(4)
Sostituisce l'art. 7, L.R. 22 giugno 1989, n. 19.