L.R. 26 aprile 1999, n. 11 (1).

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e annesso bilancio pluriennale 1999/2001 (2).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 aprile 1999, n. 24, supplemento straordinario.

(2) Variazioni al bilancio sono state apportate con L.R. 30 novembre 1999, n. 33.

 

 

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata.

 

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 8.639.499.386.549 in termini di competenza e in lire 9.160.473.134.872 in termini di cassa.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1999 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

 

 

Art. 2

Stato di previsione della spesa.

 

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge (Tab. B), è approvato in lire 8.639.499.386.549 in termini di competenza e in lire 9.160.473.134.872 in termini di cassa.

2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1999 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1999 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

 

 

Art. 3

Quadro generale riassuntivo.

 

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge.

 

 

Art. 4

Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.

 

1. L'avanzo finanziario di lire 1.887.399.387.345 iscritto al cap. 3 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1998, è destinato agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1999 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

 

 

Art. 5

Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.

 

1. A norma dell'art 5, commi 2 e 4, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1999 per attività ed interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio sono stabiliti nella misura indicata nella Tab. I) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 6

Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.

 

1. Limitatamente all'anno finanziario 1999 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.

 

 

Art. 7

Destinazione della quota 1999 del Fondo sanitario nazionale.

 

La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1999 sul Fondo sanitario è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 8

Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.

 

1. La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1999 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 1999, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930, 3931, 3932 e 3933 dell'entrata e 9900, 9901, 9902 e 9903 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.

 

 

Art. 9

Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tab. B) della spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al comma 1, nonché per il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art. 53, comma 2, della stessa L.R. 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 10

Fondo di riserva per le spese impreviste.

 

1. In osservanza dell'art. 23 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o

a capitoli nuovi.

 

 

Art. 11

Fondo di riserva di cassa.

 

Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 è stabilito per l'anno 1999 in lire 73.498.078.649 (cap. 6140).

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 è disposto con deliberazione del Consiglio regionale soggetta a controllo.

 

 

Art. 12

Autorizzazione alla stipulazione di mutui.

 

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio l999, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire

106.936.300.000 per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di spesa di lire 1.900.000.000 per l'anno 1999 e di lire 9.400.000.000 per ciascuno degli anni successivi (3).

2. Al conseguente onere relativo agli anni 1999 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1999-2001 allegato (Appendice n. 1).

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata, a norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità, all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1997.

4. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della L. 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q) allegata alla presente legge.

5. Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1997, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1998, n. 43, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di

contabilità uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 32.711.313.956 per una massima di 15 anni ed entro il limite di spesa di lire 1.650.000.000 per l'anno 1999 e lire 3.200.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

6. Al conseguente onere relativo agli anni 1999 successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1999-2001 allegato (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1 della L. 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella R) allegata alla presente legge.

 

(3) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 16 luglio 1999, n. 21.

 

 

Art. 13

Interventi previsti dalla Tab. Q.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capitoli di cui alla Tab. Q, allegata alla presente legge, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1997.

 

 

Art 14

Autorizzazione alla emissione di prestiti obbligazionari.

 

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 10 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e 35 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre, in alternativa totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, prestiti obbligazionari.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la rata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

4. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

5. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sullo stanziamento dei capitoli 6080 e 9790 del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1999-2001.

 

 

Art. 15

Estinzione anticipata di mutui onerosi.

 

1. La Giunta regionale - per provvedere alla estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato - è autorizzata ad assumere nuovi mutui e/o a rinegoziare quelli già in essere, purché il nuovo onere annuale di ammortamento consenta la realizzazione di economie di spesa rispetto a quelli precedentemente autorizzati.

2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito esistente mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

3. Ai conseguenti oneri si farà fronte con gli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1999-2001 (Appendice 1).

4. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvederà alla rideterminazione degli stanziamenti annui dei capp. 6080 e 9790 di cui al precedente comma 2.

 

 

Art. 16

Fondo consortile Società TRE A a r.l.

 

1. La quota di lire 300.000.000, iscritta al cap. 7819/V 2480 dello stato di previsione del bilancio 1999, è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agro-alimentare dell'Umbria.

 

 

Art. 17

Realizzazione programmi comunitari.

 

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione di Documenti unici di programmazione (DOCUP) e dei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) in conseguenza delle modificazioni apportate ai piani finanziari degli stessi a seguito di decisioni della Giunta medesima, approvate dal Comitato di sorveglianza e assentite dalla Commissione comunitaria e dalle autorità statali competenti in materia di politiche comunitarie.

 

 

Art. 18

Spese per la edizione di cataloghi scientifici.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto in corrispondenza del cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2674).

 

 

Art. 19

Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 6.000.000.000 a valere sullo stanziamento iscritto in corrispondenza dei capp. 6500 e 6505 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2505).

 

 

Art 20

Spese per la carta tecnica regionale.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento del cap. 5804 della parte spesa del bilancio 1999 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2670).

 

 

Art. 21

Sportello del consumatore.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 23.000.000 a valere sullo stanziamento del cap. 5702 della parte spesa del bilancio 1999 è subordinata al preventivo accertamento della relativa entrata (cap. 2673).

 

 

Art. 22

Coordinamento attività promozione dell'artigianato art. 33, comma 2, L.R. 12 marzo l990, n. 5.

 

1. A norma e per gli effetti del comma 2, art. 33 della L.R. 12 marzo 1990, n. 5, è istituito nello stato di previsione della spesa il capitolo 5503 denominato: «Spese per il coordinamento di iniziative regionali nell'attività promozionale del settore artigianato».

2. Alle conseguenti dotazioni finanziarie in termini di competenza e di cassa si provvede con la presente legge e/o con successive leggi di variazione.

 

 

Art. 23

Fondo regionale trasporti, art. 32, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

1. A norma e per gli effetti dell'art. 32, della L.R. 18 novembre 1998, n. 37:

a) la denominazione del cap. 3126 dello stato di previsione della spesa è sostituita dalla seguente: «Contributi regionali agli enti locali nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale»;

b) la denominazione del cap. 3127 dello stato di previsione della spesa è sostituita dalla seguente: «Spese per l'attuazione del piano regionale dei trasporti e per l'osservatorio della mobilità»;

c) la denominazione del cap. 3135 dello stato di previsione della spesa è sostituita ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - dalla seguente: «Spese per l'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali»;

d) è istituito per memoria - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b), della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - nello stato di previsione della spesa il cap. 7407 con la seguente denominazione: «Spese per investimenti relativi all'attuazione dei servizi ferroviari e dell'aeroporto regionale dell'Umbria»;

e) è istituito per memoria - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - nello stato di previsione della spesa il cap. 3145 con la seguente denominazione: «Spese per interventi diretti alla effettuazione dei servizi ferroviari»;

f) è istituito per memoria - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - nello stato di previsione della spesa il cap. 3146 con la seguente denominazione: «Spese per interventi diretti all'effettuazione dei servizi su sede fissa esclusa la rete ferroviaria»;

g) è istituito per memoria - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera d), della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - nello stato di previsione della spesa il cap. 7408 con la seguente denominazione: «Spese per investimenti relativi alla rete di servizi su sede fissa esclusa la rete ferroviaria»;

h) la denominazione del cap. 7406 dello stato di previsione della spesa è sostituita - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera f), della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - dalla seguente: «Spese per investimenti relativi ad impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile per servizi su gomma e lacuali».

 

 

Art. 24

Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

 

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di lire 838.000.000 annui di cui alla tabella «B» allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti presidenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani (cap. 2802).

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

 

 

Art. 25

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati.

 

1. Per l'anno 1999 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, comma 2, della vigente L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 26

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

 

1. In relazione al disposto dell'art. 37 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1999 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 20.000.

2. Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

 

 

Art. 27

Approvazione del bilancio pluriennale 1999-2001.

 

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2001 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

2. I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1999 - diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1999-2001 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/o progetti.

3. Gli atti di impegno di spesa, a carico dei capitoli di cui al precedente comma, devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.

 

 

Art. 28

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione.

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

- Centro studi giuridici e politici istituito con L.R. 26 maggio 1975, n. 38, modificata con L.R. 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 2);

- Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);

- Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella Dorsale Appenninica Umbra - CEDRAV, istituito con L.R. 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 4);

- Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni di cui alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5);

- Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla L.R. 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 6);

- Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), di cui alla L.R. 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 7);

- Centro per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 27 dicembre 1989, n. 45 (Appendice n. 8);

- Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 9);

- Ente di sviluppo agricolo in Umbria, gestione liquidatoria, di cui alla L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 10).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Allegati (4)

 

 

(4) Gli allegati, che si omettono, contengono le tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi.