L.R.
26 aprile 1999, n. 11 (1).
Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e annesso bilancio pluriennale
1999/2001 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 aprile 1999, n. 24, supplemento straordinario.
(2)
Variazioni al bilancio sono state apportate con L.R. 30 novembre 1999, n. 33.
Art.
1
Stato
di previsione dell'entrata.
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario
1999 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire
8.639.499.386.549 in termini di competenza e in lire 9.160.473.134.872 in
termini di cassa.
Sono
autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore delle
imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione
delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1999 secondo lo stato
di previsione di cui al comma 1.
Art.
2
Stato
di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario
1999 annesso alla presente legge (Tab. B), è approvato in lire
8.639.499.386.549 in termini di competenza e in lire 9.160.473.134.872 in
termini di cassa.
2.
È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1999 entro il limite
degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al
comma 1.
3.
È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1999
entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione
di cui al comma 1.
Art.
3
Quadro
generale riassuntivo.
1.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario
1999 annesso alla presente legge.
Art.
4
Destinazione
dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.
1.
L'avanzo finanziario di lire 1.887.399.387.345 iscritto al cap. 3 dello stato
di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate
a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1998, è destinato
agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno
apportate con la legge di assestamento del bilancio 1999 in base alle
operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
Art.
5
Autorizzazione
di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.
1.
A norma dell'art 5, commi 2 e 4, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di
contabilità gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1999
per attività ed interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da
leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di
bilancio sono stabiliti nella misura indicata nella Tab. I) allegata alla
presente legge.
Art.
6
Rifinanziamento
di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1999 sono autorizzate le spese di cui alla
allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi
regionali o statali.
Art.
7
Destinazione
della quota 1999 del Fondo sanitario nazionale.
La
quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1999 sul Fondo sanitario è
destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.
Art.
8
Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L.R. 3 maggio
1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in
diminuzione, al bilancio 1999 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni
di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici,
nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla
legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per
l'anno 1999, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei
capitoli 3930, 3931, 3932 e 3933 dell'entrata e 9900, 9901, 9902 e 9903 della
spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi
intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di
bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute
esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio
regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Art.
9
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie.
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato
alla Tab. B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il
prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap.
6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli
indicati nell'elenco di cui al comma 1, nonché per il pagamento dei residui
passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a
norma dell'art. 53, comma 2, della stessa L.R. 3 maggio 1978, n. 23.
Art.
10
Fondo
di riserva per le spese impreviste.
1.
In osservanza dell'art. 23 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale
è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a
convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per
le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o
a
capitoli nuovi.
Art.
11
Fondo
di riserva di cassa.
Il
fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 è
stabilito per l'anno 1999 in lire 73.498.078.649 (cap. 6140).
Il
prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 è disposto con deliberazione
del Consiglio regionale soggetta a controllo.
Art.
12
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale
dell'esercizio l999, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di
contabilità la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'art. 31
della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire
106.936.300.000
per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di spesa di lire
1.900.000.000 per l'anno 1999 e di lire 9.400.000.000 per ciascuno degli anni
successivi (3).
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 1999 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1999-2001 allegato (Appendice n.
1).
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata, a norma dell'art. 31 della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità, all'approvazione del rendiconto
relativo all'esercizio finanziario 1997.
4.
Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della L. 16 maggio 1970, n. 281,
il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella
Q) allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1997,
determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 2 della
L.R. 2 dicembre 1998, n. 43, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale
ad assumere, norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di
contabilità
uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 32.711.313.956 per una
massima di 15 anni ed entro il limite di spesa di lire 1.650.000.000 per l'anno
1999 e lire 3.200.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 1999 successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma
7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1999-2001 allegato (Appendice n. 1).
7.
Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1 della L. 16 maggio 1970, n. 281, il
mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella R)
allegata alla presente legge.
(3)
Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 16 luglio 1999, n. 21.
Art.
13
Interventi
previsti dalla Tab. Q.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
corrispondenza dei capitoli di cui alla Tab. Q, allegata alla presente legge, è
subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
finanziario 1997.
Art
14
Autorizzazione
alla emissione di prestiti obbligazionari.
1.
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 10 della L. 16 maggio 1970, n. 281
e 35 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre, in
alternativa totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1,
prestiti obbligazionari.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti
obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi
compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del
capitale oggetto del prestito obbligazionario.
3.
Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante
iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la
rata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle
previste scadenze comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su
tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti
creditizi incaricati del servizio del prestito.
4.
La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione
del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o
più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
5.
L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sullo stanziamento dei
capitoli 6080 e 9790 del bilancio di previsione annuale e pluriennale
1999-2001.
Art.
15
Estinzione
anticipata di mutui onerosi.
1.
La Giunta regionale - per provvedere alla estinzione anticipata di precedenti
mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato - è
autorizzata ad assumere nuovi mutui e/o a rinegoziare quelli già in essere,
purché il nuovo onere annuale di ammortamento consenta la realizzazione di
economie di spesa rispetto a quelli precedentemente autorizzati.
2.
La Giunta regionale è autorizzata, altresì, in relazione alle condizioni di
mercato, a ristrutturare il debito esistente mediante operazioni di
trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti operativi
previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali
strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di
debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.
3.
Ai conseguenti oneri si farà fronte con gli stanziamenti appositamente previsti
ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1999-2001
(Appendice 1).
4.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvederà alla
rideterminazione degli stanziamenti annui dei capp. 6080 e 9790 di cui al precedente
comma 2.
Art.
16
Fondo
consortile Società TRE A a r.l.
1.
La quota di lire 300.000.000, iscritta al cap. 7819/V 2480 dello stato di
previsione del bilancio 1999, è vincolata all'incremento del fondo consortile
della Società di gestione del Parco tecnologico agro-alimentare dell'Umbria.
Art.
17
Realizzazione
programmi comunitari.
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari
per la realizzazione di Documenti unici di programmazione (DOCUP) e dei
Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) in conseguenza delle modificazioni
apportate ai piani finanziari degli stessi a seguito di decisioni della Giunta
medesima, approvate dal Comitato di sorveglianza e assentite dalla Commissione
comunitaria e dalle autorità statali competenti in materia di politiche
comunitarie.
Art.
18
Spese
per la edizione di cataloghi scientifici.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto in
corrispondenza del cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata
al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2674).
Art.
19
Interventi
connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - L.R. 18 aprile
1997, n. 14.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 6.000.000.000 a
valere sullo stanziamento iscritto in corrispondenza dei capp. 6500 e 6505
dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento
della corrispondente entrata (cap. 2505).
Art
20
Spese
per la carta tecnica regionale.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento del cap. 5804
della parte spesa del bilancio 1999 è subordinata al preventivo accertamento
della corrispondente entrata (cap. 2670).
Art.
21
Sportello
del consumatore.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 23.000.000 a
valere sullo stanziamento del cap. 5702 della parte spesa del bilancio 1999 è
subordinata al preventivo accertamento della relativa entrata (cap. 2673).
Art.
22
Coordinamento
attività promozione dell'artigianato art. 33, comma 2, L.R. 12 marzo l990, n.
5.
1.
A norma e per gli effetti del comma 2, art. 33 della L.R. 12 marzo 1990, n. 5,
è istituito nello stato di previsione della spesa il capitolo 5503 denominato:
«Spese per il coordinamento di iniziative regionali nell'attività promozionale
del settore artigianato».
2.
Alle conseguenti dotazioni finanziarie in termini di competenza e di cassa si
provvede con la presente legge e/o con successive leggi di variazione.
Art.
23
Fondo
regionale trasporti, art. 32, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.
1.
A norma e per gli effetti dell'art. 32, della L.R. 18 novembre 1998, n. 37:
a)
la denominazione del cap. 3126 dello stato di previsione della spesa è
sostituita dalla seguente: «Contributi regionali agli enti locali nelle spese
di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di
trasporto regionale»;
b)
la denominazione del cap. 3127 dello stato di previsione della spesa è
sostituita dalla seguente: «Spese per l'attuazione del piano regionale dei
trasporti e per l'osservatorio della mobilità»;
c)
la denominazione del cap. 3135 dello stato di previsione della spesa è
sostituita ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), della L.R. 18 novembre
1998, n. 37 - dalla seguente: «Spese per l'effettuazione dei servizi su gomma e
lacuali»;
d)
è istituito per memoria - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b), della
L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - nello stato di previsione della spesa il cap.
7407 con la seguente denominazione: «Spese per investimenti relativi
all'attuazione dei servizi ferroviari e dell'aeroporto regionale dell'Umbria»;
e)
è istituito per memoria - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), della
L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - nello stato di previsione della spesa il cap.
3145 con la seguente denominazione: «Spese per interventi diretti alla
effettuazione dei servizi ferroviari»;
f)
è istituito per memoria - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), della
L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - nello stato di previsione della spesa il cap.
3146 con la seguente denominazione: «Spese per interventi diretti
all'effettuazione dei servizi su sede fissa esclusa la rete ferroviaria»;
g)
è istituito per memoria - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera d), della
L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - nello stato di previsione della spesa il cap.
7408 con la seguente denominazione: «Spese per investimenti relativi alla rete
di servizi su sede fissa esclusa la rete ferroviaria»;
h)
la denominazione del cap. 7406 dello stato di previsione della spesa è
sostituita - ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera f), della L.R. 18 novembre
1998, n. 37 - dalla seguente: «Spese per investimenti relativi ad impianti
fissi, beni strumentali e materiale rotabile per servizi su gomma e lacuali».
Art.
24
Oneri
contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
1.
Ai sensi dell'art. 48, comma 9, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di lire 838.000.000
annui di cui alla tabella «B» allegata alla suddetta legge, per l'attuazione
delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti presidenziali
ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani (cap. 2802).
2.
I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita
convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli
oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle
quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art.
25
Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati.
1.
Per l'anno 1999 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, comma 2, della vigente
L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità, aperture di credito a favore dei
funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati
nella Tab. P) allegata alla presente legge.
Art.
26
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità.
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di
contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso
dell'anno 1999 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia
di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro
ammontare non superi l'importo di lire 20.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato
dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
Art.
27
Approvazione
del bilancio pluriennale 1999-2001.
1.
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2001
secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1999 -
diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio
pluriennale 1999-2001 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali
programmi e/o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa, a carico dei capitoli di cui al precedente comma,
devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
Art.
28
Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di
contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed
allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti
dipendenti dalla Regione:
-
Centro studi giuridici e politici istituito con L.R. 26 maggio 1975, n. 38,
modificata con L.R. 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 2);
-
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui
alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);
-
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella
Dorsale Appenninica Umbra - CEDRAV, istituito con L.R. 18 aprile 1990, n. 24
(Appendice n. 4);
-
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni di cui
alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5);
-
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla L.R. 12 agosto
1982, n. 41 (Appendice n. 6);
-
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), di cui alla L.R.
13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 7);
-
Centro per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 27 dicembre
1989, n. 45 (Appendice n. 8);
-
Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)
di cui alla L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 9);
-
Ente di sviluppo agricolo in Umbria, gestione liquidatoria, di cui alla L.R. 26
ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 10).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(4)
(4)
Gli allegati, che si omettono, contengono le tabelle di bilancio con annessi
prospetti ed elenchi.