L.R.
22 giugno 1999, n. 17 (1).
Norme
sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 giugno 1999, n. 37.
Art.
1
Collocamento
a riposo dei dirigenti regionali.
1.
Ai dirigenti regionali che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, richiedono di essere collocati a riposo dal 1° gennaio 2000 č
corrisposta un'indennitą aggiuntiva, una tantum, pari ad un'annualitą della
retribuzione di qualifica, con esclusione della retribuzione di posizione e di
risultato (2).
2.
Il beneficio di cui al comma 1 č concesso a coloro che, entro il 31 dicembre
1999, abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianitą e non possano
essere collocati a riposo per raggiunti limiti di etą entro il 31 dicembre
2000.
3.
Il beneficio di cui alla presente legge č corrisposto entro il 31 marzo 2000.
(2)
Il termine di cui al presente comma č prorogato al 31 dicembre 1999 per effetto
dell'art. 1, comma 1, L.R. 24 novembre 1999, n. 32. Per la validitą delle
richieste di collocamento a riposo inoltrate successivamente alla data del 14
agosto 1999 vedi quanto disposto dal comma 2 del suddetto art. 1, L.R. n.
32/1999.
Art.
2
Norma
finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante
apposito stanziamento nel bilancio regionale di previsione, esercizio
finanziario 2000.