L.R. 30 giugno 1999, n. 18 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1999, n. 38.

 

 

Art. 1

Integrazioni al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, gią sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8, dopo la parola «rivestiti» sono inseriti i seguenti periodi:

«; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale č di competenza degli organi regionali».

 

 

Art. 2

Integrazione dell'art. 2 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, gią sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

1.  (2).

 

(2) Aggiunge il comma 6 all'art. 2, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

 

 

Art. 3

Modificazione dell'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, gią sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

 

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, gią sostituito dall'articolo 1, comma 6, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8, č abrogato. I procedimenti di decadenza in corso sono estinti.