L.R.
30 giugno 1999, n. 18 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1999, n. 38.
Art.
1
Integrazioni
al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, gią sostituito dall'art.
1, comma 1, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8, dopo la parola
«rivestiti» sono inseriti i seguenti periodi:
«;
ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi
statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi
dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di
natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi
regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti
amministrativi, il cui atto finale č di competenza degli organi regionali».
Art.
2
Integrazione
dell'art. 2 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, gią sostituito dall'art. 1, comma
2, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.
1. (2).
(2)
Aggiunge il comma 6 all'art. 2, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
Art.
3
Modificazione
dell'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, gią sostituito dall'art. 1,
comma 6, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.
1.
Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11, gią sostituito
dall'articolo 1, comma 6, della L.R. 21 marzo 1997, n. 8, č abrogato. I
procedimenti di decadenza in corso sono estinti.