L.R. 30 giugno 1999, n. 19 (1).

Riordino degli organismi collegiali.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1999, n. 38.

 

Art. 1

Riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione dell'Umbria.

 

1. Gli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione dell'Umbria, elencati nell'allegata tabella A, sono soppressi a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Le relative disposizioni istitutive, indicate nella predetta tabella, sono abrogate.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario individua con deliberazione i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale, già istituiti con propria deliberazione, con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione. Gli organismi già istituiti con propria deliberazione, non identificati come indispensabili sono soppressi. La Giunta regionale attribuisce contestualmente le funzioni già svolte dagli organismi che si sopprimono agli uffici regionali, secondo il criterio della preminente competenza.

3. La Giunta regionale propone, inoltre, nello stesso termine, al Consiglio regionale un atto amministrativo per l'individuazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale, istituiti con leggi regionali o con atti amministrativi del Consiglio regionale, da identificare come indispensabili o non indispensabili. Per gli organismi che si propongono non indispensabili, la Giunta regionale individua gli uffici regionali cui attribuire le funzioni, secondo il criterio della preminente competenza, già svolte dagli organismi che si sopprimono. Il Consiglio regionale approva la predetta deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno.

4. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale con le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, riordinano gli organismi indispensabili secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 28, della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Le deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'elenco degli organismi. L'elenco, che é predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio affari generali della presidenza, pubbliche relazioni e stampa, deve indicare il riferimento normativo e amministrativo in base al quale l'organismo è stato istituito e una descrizione sintetica delle attribuzioni e la durata dello stesso, nel caso in cui sia prevista dall'atto istitutivo.

 

 

Art. 2

Norma finale e transitoria.

 

1. La Giunta regionale, in prima applicazione, adotta le deliberazioni previste dall'articolo l commi 2 e 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e attribuisce, con le stesse, le funzioni già svolte dagli organismi soppressi dall'articolo 1, comma 1, agli uffici regionali, secondo il criterio della preminente competenza.

 

 

Tabella A

 

Organismi collegiali soppressiDisposizioni legislative o amministrative

abrogate1. Commissione dei provvedimenti disciplinari- Dall'articolo 24 all'articolo 45L.R. 9 agosto 1973, n. 332. Commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento - L.R. 12 maggio 1975, n. 27della denominazione di origine dei mosti e dei vini3. Comitato tecnico consultivo (ex ESAU)- articolo 6L.R. 20 ottobre 1983, n. 414. Commissione per l'inclusione nell'elenco regionale degli istruttori e - articolo 3periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi - Reg. 30 ottobre 1984, n. 7civici5. Conferenza consultiva (I.R.R.E.S.)- articolo 11L.R. 13 agosto 1984, n. 356. Consulta regionale per le questioni comunitarie- L.R. 3 dicembre 1984, n. 46- L.R. 26 aprile 1985, n. 307. Consulta regionale per la sanità e i servizi socio-assistenziali- articolo 13L.R. 19 dicembre 1979, n. 65- articolo 35, comma 2L.R. 27 marzo 1990, n. 98. Commissione consultiva scientifica (in materia di musei degli enti - articolo 12locali e di interesse locale)L.R. 3 maggio 1990, n. 359. Commissione consultiva scientifica (in materia di biblioteche, di - articolo 14archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di L.R. 3 maggio 1990, n. 37interesse locale)10. Commissione consultiva regionale (carburanti)- articolo 7L.R. 8 novembre 1990, n. 42, (art. 8 del D.P.C.M. 11 settembre 1989)11. Commissione consultiva regionale (per l'esercizio di servizi di - articoli 2 e 3trasporto pubblico non di linea)L.R. 14 giugno 1994, n. 1712. Commissione mista per la elaborazione del progetto comunità - Delib.G.R. 2 febbraio 1995, n. 460tariffaria (Trasporto pubblico locale)- Delib.G.R. 15 settembre 1995, n. 687913. Commissione mista per la definizione di possibili iniziative per la - Delib.G.R. 2 febbraio 1995, n. 460individuazione di nuove forme tese alla ottimizzazione delle gestioni - Delib.G.R. 15 settembre 1995, n. 6879aziendali come l'acquisto integrato di materiali di consumo e di nuove dotazioni (Trasporto pubblico locale)14. Commissione mista per la verifica e l'individuazione delle azioni - Delib.G.R. 2 febbraio 1995, n. 460possibili per l'integrazione dei servizi nei bacini di traffico 1 e 2 - Delib.G.R. 15 settembre 1995, n. 6879(Trasporto pubblico locale)15. Commissione di disciplina delle Unità sanitarie locali- L.R. 9 luglio 1982, n. 35