L.R.
16 luglio 1999, n. 22 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 luglio 1999, n. 41.
Art.
1
1.
La L.R. 17 maggio 1994, n. 14, è modificata nel modo seguente:
a)
al comma 6 dell'art. 11 le parole «La partecipazione economica è determinata
nella misura massima di lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «La
partecipazione economica è determinata dalla Giunta regionale sentiti le
province e gli A.T.C.»;
b) (2);
c)
al comma 4 dell'art. 17, dopo le parole «di fauna selvatica» sono aggiunte le
parole «allo stato naturale»;
d) (3);
e) (4);
f) (5);
g)
al comma 1 dell'art. 31 le parole «1° marzo» sono sostituite dalle parole «30
giugno»;
h)
(6);
i)
(7);
l)
(8).
(2)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
(3)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 18, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
(4)
Aggiunge il comma 4 all'art. 19, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
(5)
Aggiunge il comma 2 all'art. 23, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
(6)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 32, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
(7)
Aggiunge il comma 1-bis all'art. 32, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
(8)
Aggiunge la lettera Z-bis) al comma 1 dell'art. 39, L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
Art. 2
1.
È abrogato l'art. 20 del Reg. 3 agosto 1995, n. 35.
2.
Le previsioni di cui all'art. 18 così come sostituito dalla lettera d)
dell'art. 1 della presente legge non si applicano, limitatamente alle
situazioni esistenti, nei due anni successivi all'entrata in vigore della
presente legge. Oltre tale scadenza le Province possono mantenere la deroga di
cui al presente comma solo nei casi di comprovata impossibilità tecnica di
attuare quanto previsto alla lettera d) dell'art. 1.