L.R. 27 ottobre 1999, n. 26 (1).

Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli (2).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 novembre 1999, n. 57.

(2) Titolo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 22 marzo 2000, n. 16.

 

 

TITOLO I

Finalità e organizzazione delle attività di cooperazione decentrata

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e i dettati internazionali e costituzionali e nel quadro delle leggi dello Stato che disciplinano la materia, riconosce nella cooperazione e solidarietà internazionale gli strumenti essenziali per la creazione di rapporti di equità e di giustizia fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei popoli.

2. La Regione riconosce altresì il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei paesi partners che valorizzano le produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive indirizzate all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, incrementano la partecipazione del movimento cooperativo dei paesi partners e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

3. La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli, favorisce e sostiene la partecipazione della società umbra ai progetti e agli interventi previsti dalla presente legge.

 

 

Art. 2

Tipologie di intervento.

 

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di cooperazione decentrata, favorendo l'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie intorno ad essi.

2. Sono esclusi dagli interventi della presente legge i progetti, le iniziative disciplinati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, ovvero contribuiscono o sostengono operazioni o attività a carattere militare o di polizia.

 

 

Art. 3

Progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo.

 

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano al principio della centralità dello sviluppo umano, integrano azioni di promozione della crescita economica con azioni di riequilibrio sociale e culturale nonché di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, e si realizzano nel rispetto delle differenze tra i popoli e le culture, dello sviluppo endogeno e autogestito, della libertà e partecipazione democratica e dei vincoli di sostenibilità ambientale.

2. I progetti di cooperazione decentrata hanno come soggetto attivo le popolazioni interessate, che sono direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti stessi.

3. I progetti di cooperazione decentrata si integrano altresì con i programmi di sviluppo e di lotta all'esclusione sociale sul territorio regionale. A tal fine, anche i cittadini di paesi in via di sviluppo e loro associazioni presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nell'identificazione dei progetti stessi, prioritariamente in quelli rivolti ai loro paesi d'origine.

4. I progetti di cooperazione decentrata presentati dai gruppi di solidarietà internazionale di cui all'art. 4, possono accedere al cofinanziamento regionale con le modalità previste dalla presente legge.

 

Art. 4

Gruppi di solidarietà internazionale.

 

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce la costituzione di gruppi di solidarietà internazionale tra enti locali e loro forme associative, enti pubblici, organizzazioni non governative di cooperazione internazionale, associazioni, istituzioni, fondazioni, gruppi di volontariato, altre formazioni sociali e singoli cittadini, purché operino senza fini di lucro.

2. I gruppi di solidarietà internazionale sono comitati temporanei aventi durata, ai fini della presente legge, fino alla realizzazione dei relativi progetti.

3. Gli enti locali partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse dai gruppi di solidarietà internazionale:

a) mettendo a disposizione, per l'assistenza tecnica e per le attività di coordinamento, le proprie strutture ed il proprio personale;

b) attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie per le attività di cooperazione del gruppo;

c) promuovendo il concorso al finanziamento delle attività del gruppo di altri soggetti pubblici e privati attraverso sottoscrizioni, donazioni, lasciti ed atti di liberalità.

4. I gruppi di solidarietà internazionale:

a) promuovono e favoriscono rapporti di collaborazione tra attori sociali ed istituzionali nel territorio di riferimento;

b) individuano, in collaborazione con le comunità locali dei paesi destinatari, i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo che intendono realizzare;

c) instaurano e mantengono relazioni dirette con le comunità locali dei paesi destinatari con le quali realizzano i progetti di cooperazione;

d) comunicano al Presidente della Giunta regionale la propria costituzione, con indicazione del proprio rappresentante e del domicilio eletto, ed il proprio scioglimento;

e) provvedono alla designazione, per il periodo di durata del relativo progetto, di un proprio rappresentante all'interno del Comitato regionale per la cooperazione decentrata di cui all'art. 7.

 

 

Art. 5

Informazione.

 

1. Al fine di favorire la costituzione dei gruppi di solidarietà internazionale, la Giunta regionale provvede al censimento biennale delle strutture e dei soggetti presenti sul territorio regionale che svolgono o intendono svolgere attività di cooperazione decentrata, nonché a raccogliere informazioni e documentazione sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e istituisce una banca dati dei soggetti e delle iniziative, collegandosi con l'Osservatorio interregionale e con le banche dati e le strutture dell'Unione europea e degli altri organismi nazionali e internazionali.

2. La banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo include informazioni riguardanti la possibilità di partecipazione ad iniziative di cooperazione regionali, statali, europee e internazionali ed i canali di finanziamento per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. La banca dati include altresì una apposita sezione sulla condizione della donna nei paesi in via di sviluppo.

4. L'accesso alla banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo è libero e garantito al pubblico anche su rete, ed alla stessa vengono date adeguate forme di pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

 

Art. 6

Attività di promozione.

 

1. La Giunta regionale al fine di agevolare il confronto tra gli operatori attivi sul territorio e di assicurare la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e alle attività di cooperazione decentrata:

a) istituisce il Comitato regionale per la cooperazione decentrata;

b) organizza e convoca con cadenza biennale, in collaborazione con il Comitato di cui alla lettera a), la Conferenza per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

 

Art. 7

Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo.

 

1. Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata svolge attività consultive e propositive in ordine:

a) alla definizione delle linee programmatiche di cui all'art. 10;

b) all'ammissibilità dei progetti al patrocinio e al cofinanziamento regionale e di altri organismi nazionali e internazionali, in conformità a quanto disposto all'art. 13;

c) alle iniziative volte a favorire la più ampia partecipazione della comunità regionale all'individuazione e realizzazione delle politiche regionali di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche attraverso la diffusione dell'informazione, la promozione ed il coordinamento delle relative attività nel territorio regionale;

d) alla preparazione della Conferenza biennale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.

2. Il Comitato elabora inoltre la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale allo sviluppo nella Regione.

 

 

Art. 8

Composizione del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo.

 

1. Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata è costituito da componenti permanenti e da componenti temporanei.

2. Sono componenti permanenti del Comitato e rimangono in carica per la durata della legislatura:

a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;

b) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, sezione regionale;

c) un componente designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità Enti montani;

d) un componente designato dall'Unione Province italiane, sezione regionale;

e) una componente designata dal Centro per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;

f) un componente designato dalla Consulta regionale dell'immigrazione;

g) un componente designato dall'Università per stranieri di Perugia.

3. Sono componenti temporanei del Comitato i rappresentanti dei gruppi di solidarietà internazionale costituiti e operanti sul territorio regionale, designati ciascuno da ogni gruppo. I componenti temporanei restano in carica per la durata del relativo progetto e partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

 

 

Art. 9

Funzionamento del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo.

 

1. I componenti permanenti del Comitato di cui all'art. 8, comma 2, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comitato adotta il regolamento per il proprio funzionamento entro un mese dall'insediamento.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto esperti e rappresentanti di Istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifico interesse all'argomento in discussione.

5. Al fine del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati, il Comitato può avvalersi di appositi nuclei di valutazione, costituiti con atto di Giunta e composti da un rappresentante del gruppo di solidarietà internazionale interessato, da un esperto in cooperazione internazionale designato dal Comitato stesso e da un esperto di cooperazione internazionale di un organismo nazionale o internazionale designato dalla Giunta regionale.

Ai fini del monitoraggio la Giunta può avvalersi altresì di una struttura regionale appositamente costituita.

6. La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.

 

 

Art. 10

Linee programmatiche di intervento per la cooperazione decentrata allo sviluppo.

 

1. La programmazione della cooperazione decentrata si realizza attraverso l'adozione, con cadenza biennale, di linee programmatiche che individuano le priorità geografiche e settoriali d'intervento, tenuto anche conto degli indirizzi del Governo e di specifiche vocazioni locali.

2. Le linee programmatiche contengono anche la eventuale previsione della partecipazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonché a programmi di altre regioni o interregionali.

3. La proposta di linee programmatiche elaborata dalla Giunta regionale sentito il Comitato regionale per la cooperazione, è discussa nel corso della Conferenza biennale per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

 

Art. 11

Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

1. La Giunta regionale convoca, entro il mese di febbraio di ogni biennio una Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo per discutere:

a) la proposta delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo, della Giunta regionale;

b) la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale di cui all'art. 7, comma 2;

c) i criteri dei parametri di valutazione dei progetti di cooperazione decentrata.

2. Alla Conferenza sono invitati gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici, nonché i soggetti censiti nella banca dati regionale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. Della convocazione della Conferenza viene data notizia attraverso i principali organi di stampa a diffusione regionale.

4. Della relazione definitiva sulla cooperazione internazionale allo sviluppo viene data, a cura della Giunta regionale, ampia pubblicità e diffusione.

La relazione è altresì raccolta in apposita sezione della banca dati istituita ai sensi dell'art. 5.

 

 

Art. 12

Approvazione delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo.

 

1. Entro i trenta giorni successivi all'espletamento della Conferenza, la Giunta regionale adotta la proposta definitiva di linee programmatiche per la cooperazione decentrata e la trasmette, unitamente alla relazione sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, al Consiglio regionale, che provvede all'approvazione delle linee programmatiche nei sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta di Giunta.

 

 

Art. 13

Presentazione e valutazione dei progetti.

 

1. Sulla base delle linee programmatiche approvate dal Consiglio regionale, i gruppi di solidarietà internazionale presentano al Presidente della Giunta regionale i propri progetti, corredati da una relazione particolareggiata sull'intervento, dall'indicazione dei soggetti coinvolti, da un piano finanziario dettagliato e dall'indicazione dei tempi di realizzazione previsti e dei finanziamenti disponibili.

2. Il Presidente della Giunta, regionale trasmette trimestralmente al Comitato regionale per la cooperazione decentrata i progetti di cui al comma 1, unitamente a quelli adottati dalla. Giunta regionale che prevedono la partecipazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonché a programmi di altre regioni o interregionali.

3. Il Comitato, nei trenta giorni successivi al ricevimento dei progetti di cui al comma 2, esprime il proprio parere sull'ammissibilità degli stessi, indicando un ulteriore ordine di priorità tra i progetti presentati, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione definiti nel corso della Conferenza per la cooperazione internazionale allo sviluppo, dando la precedenza a quelli che si ispirano ai principi enunciati all'art. 3, comma 1.

 

 

Art. 14

Patrocinio, cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della Regione.

 

1. La Giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere di cui all'art. 13, comma 3, delibera:

a) quali progetti ammettere al patrocinio regionale;

b) quali progetti ammettere al co-finanziamento regionale;

c) quali progetti inoltrare per il co-finanziamento a organismi interregionali, nazionali o internazionali.

2. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso eccedere la quota del trenta per cento del costo complessivo preventivato del progetto.

3. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale indica il termine entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota, pari al cinquanta per cento del contributo assegnato.

4. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una relazione che dimostri lo stato di attuazione del progetto e documenti la spesa della prima quota di contributo.

5. Per i progetti di iniziativa dei gruppi di solidarietà internazionale, i contributi sono erogati all'ente locale facente parte del gruppo e indicato dal medesimo.

6. La partecipazione diretta della Regione ai programmi, può avvenire su iniziativa propria, ovvero in adesione a proposte dei competenti organi nazionali o di altre regioni. La Regione può altresì aderire a proposte avanzate dai gruppi di solidarietà internazionale.

7. Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 10, comma 2, la Giunta regionale individua, in sede di assegnazione del contributo, il beneficiario e le modalità di pagamento, sulla base dei relativi programmi.

 

 

Art. 15

Obblighi dei beneficiari dei contributi.

 

1. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 14, comma 4, nel termine dei trenta giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano alla Giunta regionale una relazione finale corredata della rendicontazione finanziaria, in cui siano evidenziati il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. La mancata presentazione delle relazioni di cui all'art. 14, comma 4 e comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione dei contributi in corso di realizzazione del progetto o la revoca degli stessi.

 

 

TITOLO II

Norme transitorie e finali

 

Art. 16

Norma transitoria.

 

1. In sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione di quanto previsto agli artt. 6, 10, 11 e 12, la Giunta regionale provvede ad informare adeguatamente i soggetti interessati delle opportunità previste dalla presente legge, esamina eventuali richieste di patrocinio, cofinanziamento o partecipazione diretta relative a progetti di cooperazione decentrata e predispone un piano di interventi sottoponendolo al parere della competente Commissione consiliare.

2. La prima Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui all'art. 11 è convocata entro il 31 maggio 2000.

 

 

Art. 17

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 500.000.000 da scrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 7330 di nuova istituzione nel bilancio 1999, denominato: "Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:

a) quanto a L. 200.000.000 con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, elenco n. 5, numero d'ordine 1, allegato a detto bilancio;

b) quanto a L. 300.000.000 con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, elenco n. 5, numero d'ordine 1, allegato a detto bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1998 di cui al comma 2, lett. a), è iscritta alla competenza dell'anno 1999, in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al bilancio regionale 1999, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

5. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa regionale per l'attuazione della presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

6. Le spese per il funzionamento dei nuclei di valutazione e del Comitato di cui all'art. 10 della presente legge trovano copertura sullo stanziamento del bilancio regionale di competenza al cap. 560, denominato "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione regionale - di Commissioni, Consigli e Comitati".

7. Per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo la Giunta regionale si avvale del personale e delle risorse strumentali della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.