L.R. 24 novembre 1999, n. 32 (1).

Proroga del termine di cui al comma primo dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° dicembre 1999, n. 62.

 

Art. 1

 

1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Le richieste di collocamento a riposo inoltrate all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, pervenute successivamente alla data del 14 agosto 1999, sono valide ai fini del comma 1 e producono interamente gli effetti loro propri.