L.R.
24 novembre 1999, n. 32 (1).
Proroga
del termine di cui al comma primo dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno
1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° dicembre 1999, n. 62.
Art.
1
1.
Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999,
n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1999.
2.
Le richieste di collocamento a riposo inoltrate all'Amministrazione regionale
ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, pervenute successivamente
alla data del 14 agosto 1999, sono valide ai fini del comma 1 e producono
interamente gli effetti loro propri.