L.R.
7 dicembre 1999, n. 36 (1).
Artt.
27 e 53, V comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di
contabilità, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e reiscrizione
di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1998 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 dicembre 1999, n. 65, supplemento straordinario.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1999 è stato approvato con L.R. 26 aprile
1999, n. 11.
Art.
1
Saldo
finanziario.
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
regionale di contabilità, è accertato in L. 96.307.886.858 il saldo finanziario
negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1998. Alla sua copertura si
provvede con la presente legge.
Art.
2
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla
mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 12 della legge regionale 2
dicembre 1998, n. 43, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in
relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più muti fino all'importo
complessivo di L. 96.307.886.858 per una durata massima di anni quindici di
ammortamento di L. 1.500.000.000, per l'anno 1999, e di L. 9.500.000.000, dal
2000 in poi.
2.
All'onere di ammortamento conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli
stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 9790, programma 7.03.2.06, (recte 7.03.2.02)
del bilancio pluriennale 1999/2001, del bilancio 1999 e successivi.
3.
Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate
nella tabella E) allegata alla presente legge.
Art.
3
Fondi
da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale
per l'anno 1999, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati
con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine
dell'esercizio 1998, a norma dell'art. 53, comma 5, della L.R. 3 maggio 1978,
n. 23, legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed
integrazioni, è accertato in L. 2.143.757.863.380 come risulta dalla tabella C)
allegata alla presente legge.
Art.
4
Fondi
perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente
l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di
accertamento dei residui passivi degli anni 1998 e precedenti, escluse quelle
riassegnate
alla competenza dell'esercizio 1999 e di cui all'art. 3.
Art.
5
Variazioni
al bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 e al bilancio
pluriennale 1999/2001 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A) e
B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3, sono rinnovate le
autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi
regionali o statali indicati nella precedente tabella B) in corrispondenza di
ciascun capitolo.