L.R.
22 dicembre 1999, n. 38 (1).
Disciplina
delle strade del Vino dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 dicembre 1999, n. 69.
Art.
1
Finalità
e definizione di "Strada del Vino".
1.
La Regione dell'Umbria, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 e
degli artt. 22 e 24 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle
politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle "Strade del
vino".
2.
Le "Strade del vino" sono percorsi appositamente segnalati
caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate
aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche.
3.
Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori ad
alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni
qualitative a denominazione di origine, di cui alla legge l0 febbraio 1992, n.
164, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti, promuovendo la
qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.
Art.
2
Regolamento
di attuazione
1.
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di
attuazione.
2.
Il regolamento dispone in ordine:
a)
alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale
mediante l'indicazione degli standard di qualità;
b)
alla definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da
parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'art. 3, anche per il
tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il
territorio regionale;
c)
alla definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle
linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";
d)
alla definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi "i Centri
culturali e di documentazione e/o i Musei della vite e del vino e/o
dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle "Strade del
vino";
e)
alle provvidenze previste dalla presente legge, ai limiti di spesa massimi e
dalle percentuali di contribuzione, nonché alla apertura dei termini per la
presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai
fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle
domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.
Art.
3
Riconoscimento
delle "Strade del Vino".
1.
La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino",
in attuazione del regolamento di cui all'art. 2, su richiesta di un Comitato
promotore che rappresenti:
a)
almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, iscritte all'albo di cui
all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e ricadenti lungo l'itinerario
indicato;
b)
almeno un quarto delle aziende di cui alla lett. a), unitamente ad uno o più
Comuni o ad una Provincia o ad una Comunità montana o ad una Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2.
Del Comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali
agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli
(A.P.A.) riconosciute ai sensi della legge regionale 1° luglio 1981, n. 42, i
consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del
turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni operanti nel
campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi
della presente legge.
3.
Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della
"Strada del Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione,
la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della
strada stessa.
Art.
4
Competenze
della Regione.
1.
La Regione riconosce ciascuna "Strada del vino" con riferimento alla
zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del
disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'art. 2.
Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del Comitato
promotore con riferimento in particolare a:
a)
gli standard di qualità, di cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 2;
b)
la coerenza rispetto al regolamento degli impegni assunti dal Comitato
promotore;
c)
la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione
delle zone di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;
d)
la valutazione dell'interesse regionale dei "Centri culturali e di
documentazione della vite e del vino e/o dell'agricoltura", inseriti nelle
"Strade del vino".
2.
I Musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il
"Centro culturale e di documentazione e/o il Museo" devono avere
inoltre una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo e
corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'art.
2.
3.
In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più Comitati, con riferimento
alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il
maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine tenendo conto
dei volumi di vino prodotti dagli stessi, nonché al numero degli enti e
associazioni aderenti.
4.
La Regione riconosce, per ogni "Strada del vino", uno specifico
simbolo identificativo, in conformità a quanto stabilito dalla lett. b), comma
2 dell'art. 2.
5.
La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di
animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali.
Art.
5
Associazione.
1.
Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si
costituisce con atto notarile l'Associazione per la gestione della "Strada
del vino" che deve avere fra i suoi scopi:
a)
assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono
essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
b)
obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
c)
possibilità di adesione all'Associazione di soggetti non inclusi nel Comitato
promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 3;
d)
obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità
analoga a quella dell'Associazione.
2.
Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione
dei contributi regionali previsti dalla presente legge.
3.
L'Associazione:
a)
procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua
gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal
regolamento di cui all'art. 2;
b)
diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri
soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";
c)
promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite
azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;
d)
vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti
aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del
vino";
e)
cura i rapporti con gli enti locali;
f)
può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della
"Strada del vino";
g)
può gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della
vite e del vino c/o dell'agricoltura";
h)
può presentare le domande di contributo di cui all'art. 7.
4.
Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e
del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa
Associazione, esso, ai fini dell'applicazione della presente legge, deve
entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione stessa.
Art.
6
Museo
del vino di Torgiano.
1.
Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e
l'interesse internazionale acquisito, è riconosciuto il valore di centro
culturale museale.
Art.
6-bis
Enoteca
regionale di Orvieto.
1.
Alla enoteca sita nel complesso del S. Giovanni di Orvieto è riconosciuto il
valore di centro regionale (2).
(2)
Articolo aggiunt odall'art. 1, L.R. 31 marzo 2000, n. 32.
Art.
7
Contributi.
1.
Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione concede
contributi per i seguenti interventi:
a)
creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino"
riconosciuta;
b)
creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad
una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla
"Strada del vino";
c)
creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei
della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";
d)
adeguamento agli standard di qualità di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 2;
e)
studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con
riferimento alla cultura del vino e della vite.
2.
I contributi di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e) possono essere concessi
a favore delle Associazioni di cui all'art. 5 e di enti locali fino al 50 per
cento dell'investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di centomila
Euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
a)
Associazioni per la "Strada del vino";
b)
enti locali.
4.
I contributi di cui alla lett. d) del comma 1, a favore di aziende produttrici
vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del
vino", sono concessi fino al 50 per cento dell'investimento e fino ad un
massimo di centomila Euro.
5.
La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione,
prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle
finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza,
revoca il finanziamento.
Art.
8
Competenze
dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.
1.
I Comuni e le Province dispongono in merito alla localizzazione della
segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su
proposta delle Associazioni.
2.
I Comuni, le Comunità montane e le Province possono gestire, su proposta delle
Associazioni, i "centri di informazione".
3.
Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della
presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte delle Associazioni e
di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del
riconoscimento di "Strada del vino".
Art.
9
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito per
memoria nel corrente bilancio di previsione il cap. 7674 denominato:
"Spese per interventi concernenti le strade del vino dell'Umbria":
Voce
8020 - Finanziamento con fondi propri
Voce
8021 - Finanziamento con fondi statali
Voce
8029 - Finanziamento con fondi comunitari.
2.
Al finanziamento degli oneri conseguenti si farà fronte con le quote di
spettanza della Regione Umbria a valere sui fondi comunitari e sulla legge 27
luglio 1999, n. 268, nonché con fondi propri del bilancio regionale.
3.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle
necessarie dotazioni finanziarie.
Art. 10
Norma finale.
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione
delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di
qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti
tipici.