Reg. 9 giugno 1999, n. 13 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni del Reg. 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 16 giugno 1999, n. 35.

 

 

Art. 1

 

1. All'art. 8, comma 1, lettera a) le parole «ai sensi dell'art. 10» sono soppresse.

2. L'art. 11 č modificato nel modo seguente:

a) al primo comma, dopo le parole «di cacciatori ammissibili» č aggiunta la parola «č»;

b) al comma 2 le parole «in base a criteri di reciprocitą» sono sostituite dalle parole «con criteri di mobilitą»;

c)  (2).

 

(2) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

 

 

Art. 2

 

1. L'art. 12 č modificato nel modo seguente:

a)  (3);

b)  (4);

c)  (5);

 

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

(4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 12, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

 

 

Art. 3

 

1.  (6);

 

(6) Sostituisce l'art. 13, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

 

 

Art. 4

Norme transitorie.

 

1. I cacciatori che hanno presentato domanda di ammissione agli A.T.C. per la stagione venatoria 1999-2000 nei termini previsti possono integrare la domanda, entro il 30 giugno 1999, con la scelta della forma di iscrizione come residenza venatoria o come ulteriore A.T.C..

2. Per la stagione venatoria 1999-2000 i cacciatori residenti in Umbria sono ammessi, a titolo di residenza venatoria, negli A.C.T. dell'Umbria scelti, salvo espressa rinuncia da presentare entro il 15 luglio 1999.

3. I Comitati di gestione degli A.T.C., nominati ai sensi dell'art. 4, restano in carica fino al 30 giugno 2000.