Reg.
9 giugno 1999, n. 13 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni del Reg. 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la
gestione degli ambiti territoriali di caccia.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 16 giugno 1999, n. 35.
Art.
1
1.
All'art. 8, comma 1, lettera a) le parole «ai sensi dell'art. 10» sono
soppresse.
2.
L'art. 11 č modificato nel modo seguente:
a)
al primo comma, dopo le parole «di cacciatori ammissibili» č aggiunta la parola
«č»;
b)
al comma 2 le parole «in base a criteri di reciprocitą» sono sostituite dalle
parole «con criteri di mobilitą»;
c) (2).
(2)
Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.
Art.
2
1.
L'art. 12 č modificato nel modo seguente:
a)
(3);
b)
(4);
c)
(5);
(3)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.
(4)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.
(5)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 12, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.
Art. 3
1. (6);
(6)
Sostituisce l'art. 13, Reg. 3 aprile 1995, n. 19.
Art.
4
Norme
transitorie.
1.
I cacciatori che hanno presentato domanda di ammissione agli A.T.C. per la
stagione venatoria 1999-2000 nei termini previsti possono integrare la domanda,
entro il 30 giugno 1999, con la scelta della forma di iscrizione come residenza
venatoria o come ulteriore A.T.C..
2.
Per la stagione venatoria 1999-2000 i cacciatori residenti in Umbria sono
ammessi, a titolo di residenza venatoria, negli A.C.T. dell'Umbria scelti,
salvo espressa rinuncia da presentare entro il 15 luglio 1999.
3.
I Comitati di gestione degli A.T.C., nominati ai sensi dell'art. 4, restano in
carica fino al 30 giugno 2000.