Reg. 30 novembre 1999, n. 34 (1).

Prelievo venatorio della specie cinghiale.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 dicembre 1999, n. 63.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio.

 

 

Art. 2

Verifica della consistenza della specie.

 

1. Le province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), provvedono, anche ai fini dell'attività dell'Osservatorio faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, al fine della redazione dei piani di gestione della specie.

 

 

Art. 3

Metodi di prelievo venatorio.

 

1. Il prelievo venatorio della specie può avvenire in forma collettiva ed individuale.

 

 

Art. 4

Pianificazione del territorio (2).

 

1. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C., provvedono, con il Piano faunistico venatorio provinciale, a suddividere ciascun A.T.C. in comprensori di gestione della specie, individuando i territori vocati ed i territori non vocati per la presenza del cinghiale.

2. L'obiettivo principale dei piani di gestione della specie è il raggiungimento ed il mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, anche in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli A.T.C. propongono alle Province la individuazione, mediante cartografia, delle aree vocate per il cinghiale, e dei settori dove consentire lo svolgimento delle battute. Nel territorio non interessato da settori ma comunque compreso nella zona vocata è possibile la caccia in forma collettiva purché le squadre mantengano una distanza di mt. 500 tra loro.

4. Al di fuori delle aree vocate, la caccia al cinghiale è consentita solo in forma individuale, salvo eccezionali prelievi in forma collettiva effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell'A.T.C., per esigenze gestionali.

5. Le Province, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, approvano l'apposita cartografia che individua le zone vocate ed i settori di cui al comma 3, nonché le aree specificate nel precedente comma 4, garantendo, in particolare, il rispetto delle norme di sicurezza fissate dall'art. 21 della L. n. 157/1992.

 

(2) Le norme contenute nel presente articolo entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, Reg. 12 settembre 2000, n. 5, nella stagione venatoria 2001-2002.

 

 

Art. 5

Registro delle squadre.

 

1. È istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.

2. L'iscrizione delle squadre per la caccia al cinghiale deve essere richiesta dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell'ambito territoriale competente, entro il 31 agosto di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali devono essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta ed inoltre dovranno essere indicati uno o più comprensori di gestione a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione (3).

3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di A.T.C.

ripartiscono per ciascun comprensorio di gestione il numero complessivo di squadre ammissibili (4).

4. L'iscrizione ai registri delle squadre costituite da cacciatori non residenti in Umbria è consentita a quelle provenienti da regioni e province nelle quali vi siano condizioni di sostanziale reciprocità di accesso.

5. È comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non residenti fino ad un massimo di cinque.

6. i Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad iscrivere le squadre al registro assegnandole ai comprensori di gestione tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) residenza della squadra nei comuni interessati dall'A.T.C.;

b) residenza della squadra in Umbria;

c) residenza della squadra in A.T.C. di altre regioni limitrofe all'A.T.C. richiesto;

d) anzianità di iscrizione nei registri dell'Umbria.

Ai fini della priorità per l'iscrizione, si assume come residenza della squadra quella di almeno la metà dei componenti.

7. Possono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva esclusivamente le squadre che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

9. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo ed un modulario per i verbali.

 

(3) Le norme contenute nel presente comma entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, Reg. 12 settembre 2000, n. 5, nella stagione venatoria 2001-2002.

(4) Le norme contenute nel presente comma entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, Reg. 12 settembre 2000, n. 5, nella stagione venatoria 2001-2002.

 

 

Art. 6

Prelievo in forma collettiva.

 

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di 50 o non meno di 20 cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l'ausilio di non più di quaranta cani.

2. In ciascuna cacciata possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla squadra in misura non superiore al 20 per cento dei partecipanti arrotondato all'unità superiore. A tali partecipanti non appartenenti alla squadra non è richiesta l'iscrizione all'ambito territoriale di caccia in cui si svolge la cacciata.

3. Due squadre, assegnate allo stesso comprensorio, possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 e solo se hanno occupato in precedenza un solo settore.

 

 

Art. 7

Responsabile della cacciata.

 

1. Per ogni cacciata deve essere designato un responsabile tra quelli indicati nell'elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell'art. 5. L'elenco dei componenti la squadra deve essere compilato prima dell'inizio della battuta.

2. Il capobattuta organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile:

a) della redazione del verbale di cacciata;

b) del controllo del numero e dell'elenco dei partecipanti;

c) dell'apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni;

d) del rispetto delle distanze di cui all'art. 4;

e) della comunicazione prevista dall'art. 12 relativa ai capi abbattuti,

f) del controllo sanitario dei capi abbattuti.

 

 

Art. 8

Appostamento.

 

1. La squadra prende possesso del settore esponendo, sul luogo previsto dalla cartografia, il numero attribuitogli dal Comitato di gestione degli A.T.C.

2. Ciascuna squadra non può prendere possesso contemporaneamente di più di un settore ed occupare lo stesso settore per due giorni di caccia consecutivi.

3. La presa di possesso del settore non potrà avvenire prima del tramonto della giornata precedente a quella prescelta per la battuta.

4. Coloro che arrivano successivamente non possono cacciare nel medesimo territorio finché i primi occupanti non lo abbandonino.

5. Le squadre possono presentare ai Comitati di gestione degli A.T.C. proposte di autoregolamentazione dell'accesso dell'appostamento.

 

 

Art. 9

Segnalazione.

 

1. Almeno un'ora prima dell'inizio della cacciata, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone interessate indicanti anche la denominazione della squadra.

2. I cartelli di segnalazione non devono essere apposti prima dell'alba del giorno stesso di svolgimento della cacciata e devono essere rimossi al termine della stessa.

3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare il distintivo della squadra che l'ha organizzata.

4. L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata.

5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti.

 

 

Art. 10

Prelievo venatorio individuale.

 

1. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita:

a) all'interno dell'area vocata, solo all'interno dei settori non occupati dalle squadre e sul territorio non interessato dai settori;

b) sul rimanente territorio dell'A.T.C.

 

 

Art. 11

Mezzi di caccia.

 

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I bracchieri e i battitori possono usare anche le cartucce a salve.

2. [Durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale è vietato l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata] (5).

3. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l'arma scarica.

4. Sono vietati:

a) l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti;

b) l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori.

 

(5) Comma soppresso dall'art. 1, Reg. 31 ottobre 2000, n. 6.

 

 

Art. 12

Abbattimenti.

 

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. può razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 8 del Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

2. L'abbattimento del cinghiale, avvenuto durante la caccia esercitata in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato entro trenta giorni al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l'età presunta del capo abbattuto.

3. Le squadre collaborano con le Province ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti.

 

 

Art. 13

Sanzioni.

 

1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

 

 

Art. 14

Norme finali.

 

1. È abrogato il Reg. 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 2000-2001, ad eccezione delle norme contenute nell'art. 6 e nell'art. 9 comma 5 che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.