L.R. 21 gennaio 2000, n. 8 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettivitą nel turismo - Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.

 

 

 

Art. 1

 

1.  (2).

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

2.  (4).

3.  (5).

 

 

Art. 3

 

Gli aiuti di cui alla presente legge, salvo quanto previsto nei limiti del «de minimis», sono applicati solo dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea (6).

 

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 febbraio 2000, n. 6.

(2) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter (poi modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 31 marzo 2000, n. 33) all'art. 2, L.R. 12 settembre 1994, n. 33.

(3) Il presente comma, come sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 31 marzo 2000, n. 33, sostituisce a sua volta il comma 1 dell'art. 3, L.R. 12 settembre 1994, n. 33.

(4) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 3, L.R. 12 settembre 1994, n. 33.

(5) Aggiunge il comma 4 all'art. 3, L.R. 12 settembre 1994, n. 33.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 31 marzo 2000, n. 33.