L.R.
27 gennaio 2000, n. 9 (1).
Riconoscimento
del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso
dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria in attuazione dell'art. 12 del proprio Statuto riconosce
e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di mutuo
soccorso costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886,
n. 3818 di seguito denominate S.O.M.S.
2.
A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio
e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali,
culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori,
favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle
attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da
cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo
sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per
le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.
Art.
2
Interventi
finanziabili.
1.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle disponibilità
finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per
agevolare la realizzazione di interventi riguardanti:
a)
la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà
delle S.O.M.S. in cui esse hanno sede e svolgono l'attività sociale;
b)
il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi con
l'attività sociale, nonché interventi di conservazione e restauro del materiale
storico documentario;
c)
la ristrutturazione degli immobili o porzioni di essi, concessi in utilizzo
sulla base di convezioni pluriennali ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.
Art.
3
Presentazione
delle domande.
1.
Per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge e per la presentazione
delle relative istanze si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del
Reg. 14 agosto 1997, n. 27.
2.
Per le opere di cui alla lett. a) dell'art. 2 della presente legge le relative
istanze devono essere integrate da copia del progetto di massima e da perizia
estimativa da cui sia desumibile il costo complessivo degli interventi da
realizzare. Per le opere di cui alla lett. b) dell'art. 2, le istanze devono
essere corredate dal preventivo dei costi e della relativa nota di
specificazione delle spese. Per le opere di ristrutturazioni di cui alla lett.
c) dell'art. 2 l'istanza di contributo deve essere integrata da perizia
estimativa degli interventi da realizzare e da copia della convenzione tra
Comune e S.O.M.S.
3.
Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'art. 7 del Reg. 14 agosto
1997, n. 27.
Art.
4
Concessione
ed erogazione dei contributi.
1.
L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera a) e lettera
c) dell'art. 2 avviene con le seguenti modalità:
a)
il 50 per cento alla presentazione della copia del progetto approvato e di
copia dell'avvenuta stipula di contratto di esecuzione dei lavori da parte
delle S.O.M.S. o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in
amministrazione diretta;
b)
il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute
per la realizzazione dell'opera.
2.
L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art.
2 è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni e della
realizzazione degli impianti.
Art.
5
Controlli
regionali e decadenza dei benefici.
1.
La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione degli interventi
e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
2.
In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di
concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può
disporre la revoca totale e parziale dei contributi assegnati.
Art.
6
Iniziative
promozionali regionali.
1.
Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove, previa indagine
conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Umbria con particolare
riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle
proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale
iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:
a)
la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata
sulle S.O.M.S., con particolare riferimento a quelle umbre;
b)
la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico
delle S.O.M.S.;
c)
l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali,
bandiere o altro materiale di proprietà delle S.O.M.S. per la predisposizione
di interventi di restauro conservativo;
d)
l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio
storico-culturale delle S.O.M.S., sia per lo studio e l'analisi delle nuove
forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle
attività delle S.O.M.S.,
e)
l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio
e alla ricerca sulle origini storico-sociali delle S.O.M.S.
Art.
7
Norma
transitoria.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo
devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge secondo le modalità di cui all'art. 9 del Reg. 14 agosto 1997,
n. 27.
Art.
8
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui alla presente legge è istituito per l'esercizio
finanziario 2000 il capitolo 2875 denominato: "Contributi alle Società
operaie di mutuo soccorso dell'Umbria S.O.M.S.".
2.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle dotazioni
finanziarie sia in termini di competenza che di cassa.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 febbraio 2000, n. 6.