L.R. 27 gennaio 2000, n. 9 (1).

Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

 

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione dell'Umbria in attuazione dell'art. 12 del proprio Statuto riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di mutuo soccorso costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 di seguito denominate S.O.M.S.

2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

 

 

Art. 2

Interventi finanziabili.

 

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di interventi riguardanti:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle S.O.M.S. in cui esse hanno sede e svolgono l'attività sociale;

b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi con l'attività sociale, nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;

c) la ristrutturazione degli immobili o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convezioni pluriennali ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.

 

 

Art. 3

Presentazione delle domande.

 

1. Per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge e per la presentazione delle relative istanze si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Reg. 14 agosto 1997, n. 27.

2. Per le opere di cui alla lett. a) dell'art. 2 della presente legge le relative istanze devono essere integrate da copia del progetto di massima e da perizia estimativa da cui sia desumibile il costo complessivo degli interventi da realizzare. Per le opere di cui alla lett. b) dell'art. 2, le istanze devono essere corredate dal preventivo dei costi e della relativa nota di specificazione delle spese. Per le opere di ristrutturazioni di cui alla lett. c) dell'art. 2 l'istanza di contributo deve essere integrata da perizia estimativa degli interventi da realizzare e da copia della convenzione tra Comune e S.O.M.S.

3. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'art. 7 del Reg. 14 agosto 1997, n. 27.

 

 

Art. 4

Concessione ed erogazione dei contributi.

 

1. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera a) e lettera c) dell'art. 2 avviene con le seguenti modalità:

a) il 50 per cento alla presentazione della copia del progetto approvato e di copia dell'avvenuta stipula di contratto di esecuzione dei lavori da parte delle S.O.M.S. o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

2. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 2 è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni e della realizzazione degli impianti.

 

 

Art. 5

Controlli regionali e decadenza dei benefici.

 

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione degli interventi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale e parziale dei contributi assegnati.

 

 

Art. 6

Iniziative promozionali regionali.

 

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove, previa indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Umbria con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle S.O.M.S., con particolare riferimento a quelle umbre;

b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle S.O.M.S.;

c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle S.O.M.S. per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.O.M.S., sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle S.O.M.S.,

e) l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio e alla ricerca sulle origini storico-sociali delle S.O.M.S.

 

 

Art. 7

Norma transitoria.

 

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità di cui all'art. 9 del Reg. 14 agosto 1997, n. 27.

 

 

Art. 8

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito per l'esercizio finanziario 2000 il capitolo 2875 denominato: "Contributi alle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria S.O.M.S.".

2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle dotazioni finanziarie sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 febbraio 2000, n. 6.