L.R.
3 marzo 2000, n. 15 (1).
Integrazione
della L.R. 14 giugno 1994, n. 17. Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio
1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto
pubblici non di linea.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 2000, n. 13, edizione straordinaria.
Art.
1
1. (2).
(2)
Aggiunge la lettera i) al comma 1 dell'art. 6, L.R. 14 giugno 1994, n. 17.
Art.
2
Norma
transitoria.
1.
I soggetti che hanno raggiunto i limiti di etā previsti all'art. 6, comma 1,
lett. h) della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, iscritti al ruolo
regionale di cui all'art. 5 della medesima legge possono esercitare i servizi
di taxi o di noleggio con conducenti fino e non oltre il 31 dicembre 2000.
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.