L.R.
9 marzo 2000, n. 18 (1).
Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale
2000/20002.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 marzo 2000, n. 14, supplemento straordinario n.
3.
Art.
1
Stato
di previsione dell'entrata.
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario
2000 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire
7.344.764.474.981 in termini di competenza e in lire 8.953.828.256.758 in
termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle
imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione
delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2000 secondo lo stato
di previsione di cui al comma 1.
Art.
2
Stato
di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario
2000 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire, in termini
di competenza, 7.344.764.474.981 e in lire 8.953.828.256.758 in termini di
cassa.
2.
È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2000 entro il limite
degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al
comma 1.
3.
È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2000
entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione
di cui al comma 1.
Art.
3
Quadro
generale riassuntivo.
1.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario
2000 annesso alla presente legge.
Art.
4
Destinazione
dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.
1.
L'avanzo finanziario di lire 633.679.026.177 iscritto al cap. 3 dello stato di
previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a
destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1999, è destinato
agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del precedente comma 1,
saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2000 in base alle
operazioni di chiusura dell'esercito precedente.
Art.
5
Autorizzazione
di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.
1.
A norma dell'articolo 5, commi 2 e 4 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
regionale di contabilità, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per
l'esercizio 2000 - per attività ed interventi a carattere continuativo o
pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa
alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tabella I)
allegata alla presente legge.
Art.
6
Rifinanziamento
di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.
1.
Limitatamente all'anno finanziario 2000 sono autorizzate le spese di cui alla
allegata Tabella L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi
regionali o statali.
Art.
7
Destinazione
della quota 2000 del Fondo sanitario nazionale.
l.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 2000 sul Fondo sanitario
è destinata agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente
legge.
Art.
8
Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in
diminuzione, al bilancio 2000 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni
di entrata derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici,
nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla
legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per
l'anno 2000, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei
capitoli 3930, 3931, 3932 e 3933, dell'entrata e 9900, 9901,
9902
e 9903 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti
infruttiferi intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale dello
Stato.
3.
La Giunta regionale é, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di
bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute
esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio
regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Art.
9
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie.
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, quella descritte nell'elenco n. 1
allegato alla Tabella B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il
prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap.
6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli
indicati nell'elenco di cui al comma 1, nonché per il pagamento dei residui
passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a
norma dell'articolo 53, comma 2, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n.
23.
Art.
10
Fondo
di riserva per le spese impreviste.
1.
In osservanza dell'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, la
Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da
sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo
di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli
di bilancio o a capitoli nuovi.
Art.
11
Fondo
di riserva di cassa.
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 25 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, è stabilito per l'anno 2000 in lire 140.951.397.630 (cap.
6140).
2
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1, è disposto con
deliberazione del Consiglio regionale soggetta a controllo.
Art.
12
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 2000, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere,
a norma dell'articolo 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo
complessivo di lire 67.105.300.000 per una durata massima di anni 15 ed entro
il limite di spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2000 e di lire 6.400.000.000
per ciascuno degli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 2000 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al
programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002 allegato (Appendice n.
1).
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1, è subordinata, a norma dell'articolo 31
della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n, 23, all'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1998.
4.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto é diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella B) allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio
1999, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con
l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, è rinnovata
l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 31
della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, uno o più mutui fino
all'importo complessivo di lire 106.936.300.000 per una durata massima di 15
anni ed entro il limite di spesa di lire 6.500.000.000 per l'anno 2000 e lire
10.600.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 2000 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del
programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002 allegato (Appendice n.
1).
7.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella R) allegata alla presente legge.
Art.
13
Interventi
previsti dalla Tabella Q.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
corrispondenza dei capitoli di cui alla Tabella Q), allegata alla presente
legge, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo
all'esercizio finanziario 1998.
Art.
14
Autorizzazione
alla emissione di prestiti obbligazionari.
1.
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281 e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre, in
alternativa totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1,
prestiti obbligazionari.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, La Giunta regionale è autorizzata a
deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti
obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi
compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del
capitale oggetto del prestito obbligazionario.
3.
Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante
iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la
durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle
previste scadenze comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio.
Su
tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti
creditizi incaricati del servizio del prestito.
4.
La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione
del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o
più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
5.
l'onere per l'attuazione del presente articolo grava sullo stanziamento dei
capitoli 6080 e 9790 del bilancio di previsione annuale e pluriennale
2000/2002.
Art.
15
Estinzione
anticipata di mutui onerosi.
1.
La Giunta regionale - per provvedere alla estinzione anticipata di precedenti
mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato - è
autorizzata ad assumere nuovi mutui e/o a rinegoziare quelli già in essere,
purché il nuovo onere annuale di ammortamento consenta la realizzazione di
economie di spesa rispetto a quelli precedentemente autorizzati.
2.
La Giunta ragionale è autorizzata, altresì, in relazione alle condizioni di
mercato, a ristrutturare il debito esistente mediante operazioni di trasformazione
di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla
prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha
l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando
ad un rapporto ottimale rischio/costi.
3.
Ai conseguenti oneri si farà fronte con gli stanziamenti appositamente previsti
ai capp. 6080 e 9790 del Programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002
(Appendice 1).
4.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvederà alla
rideterminazione degli stanziamenti annui dei capp. 6080 e 9790 di cui al comma
2.
Art.
16
Fondo
consortile Società TRE A a.r.l.
1.
La quota di lire 300.000.000, iscritta al cap. 7819/V 2480 dello stato di
previsione del bilancio 2000, è vincolata all'incremento del fondo consortile
della Società di gestione del Parco tecnologico agro-alimentare dell'Umbria.
Art.
17
Realizzazione
programmi comunitari.
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari per
la realizzazione di Documenti unici di programmazione (DOCUP) e dei Programmi
di iniziativa comunitaria (PIC) in conseguenza delle modificazioni apportate ai
piani finanziari degli stessi a seguito di decisioni della Giunta medesima,
approvate dal Comitato di sorveglianza e assentite dalla Commissione
comunitaria e dalle autorità statali competenti in materia di politiche
comunitarie.
Art.
18
Spese
per la edizione di cataloghi scientifici.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto in
corrispondenza del cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata
a preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2674).
Art.
19
Interventi
connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - legge regionale 18
aprile 1997, n. 14.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 6.000.000.000 a
valere sullo stanziamento iscritto in corrispondenza dei capp. 6500 e 6505
dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento
della corrispondente entrata (cap. 2505).
Art.
20
Spese
per la carta tecnica regionale.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento del cap. 5804
della parte spesa del bilancio 2000 è subordinata al preventivo accertamento
della corrispondente entrata (cap. 2670).
Art.
21
Fondo
per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9
dicembre 1998, n. 431, articolo 11.
1.
Ai sensi dall'Articolo 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma
di lire 1.150.000.000 iscritta al cap. 7009/8020 è destinata al concorso della
Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta.
Art.
22
Gestione
attività connesse al vivaismo forestale. Articolo 112, comma 6, legge regionale
2 marzo 1999, n. 3.
1.
Ai sensi dell'articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3,
è istituito nello stato di previsione della spesa il cap. 4045 denominato
"Spese per l'Azienda vivaistica regionale. Contributo per la difesa del
patrimonio vegetale e della conservazione delle biodiversità" con una
dotazione in termini di competenza e di cassa di L 600.000.000.
Art.
23
Oneri
contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
1.
Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di lire
838 milioni annui di cui alla Tabella "B" allegata alla suddetta
legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli
Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti
artigiani (cap. 2802).
2.
I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita
convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli
oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle
quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art.
24
Istituzione
del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Articolo 14 legge 12 marzo
1999, n. 68.
l.
Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è istituito, per
memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2000 il
cap. 9771 denominato "Fondo regionale per l'occupazione dei
Disabili".
2.
Il Fondo, di cui al comma 1, è alimentato con i proventi derivanti da quanto
stabilito dal comma 3 dell'articolo 14, legge 12 marzo 1999, n. 68, che saranno
introitati al cap. 2982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
regionale 2000 denominato «Proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni
amministrative, dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché dai contributi di Fondazioni ed altri enti e
soggetti di cui al comma 3, articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68».
3.
Con successivo provvedimento legislativo saranno disciplinate le modalità di
funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo di cui al comma 1 ai sensi
dei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art.
25
Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati.
1.
Per l'anno 2000, sono autorizzate, a norma dell'articolo 49, comma 2 della
vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di
credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i
capitoli di spesa indicati nella Tabella P) allegata alla presente legge.
Art.
26
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità.
1.
In relazione al disposto dell'articolo 37, della legge regionale di contabilità
3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel
corso dell'anno 2000 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in
materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il
loro ammontare non superi l'importo di lire 20.000.
2.
Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato
dall'emissione dell'avviso di notifica ove previsto.
Art.
27
Approvazione
del bilancio pluriennale 2000/2002.
1.
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000/2002
secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 2000 -
diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio
pluriennale 2000/2002 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali
programmi e/o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa, a carico dei capitoli di cui al comma 2, devono.
indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
Art.
28
Integrazione
articolo 109 legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 770 del
10 febbraio 2000 (2).
1. (3).
(2)
Si riferisce alla L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
(3)
Aggiunge il comma 1-bis all'art. 109, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
29
Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei
seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
-
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui
alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed
integrazioni (Appendice n. 2);
-
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale
12 agosto 1982, n. 41, modificata ed integrata dalla legge regionale 14
febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 3);
-
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), di cui alla legge
regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 4);
-
Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)
di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 5);
-
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni di cui
alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed
integrazioni (Appendice n. 6);
-
Centro studi giuridici e politici istituito con legge regionale 26 maggio 1975,
n. 38, modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 7);
-
Centro per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 18
novembre 1987, n. 51 modificata ed integrata dalla legge regionale 27 dicembre
1989, n. 45 (Appendice n. 8);
-
Ente di sviluppo agricolo in Umbria, gestione liquidatoria, di cui alla legge
regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 9);
-
Azienda di promozione turistica regionale di cui alla legge regionale 8 agosto
1996, n. 20 (Appendice n. 10).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.