L.R.
20 marzo 2000, n. 21 (1).
Ordinamento
della struttura organizzativa del Consiglio regionale (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 marzo 2000, n. 17, ediz. straord.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 22 marzo 2001,
n. 8.
Art.
1
Finalità
ed oggetto della legge.
1
La struttura del Consiglio regionale si ispira a modelli organizzativi delle
assemblee parlamentari nonché al rispetto dei principi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dei contratti collettivi
nazionali.
2.
La struttura è organizzata secondo i seguenti criteri e finalità:
-
distinzione delle responsabilità e dei poteri dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio e del suo Presidente nonché degli altri organi consiliari da quelli
propri della dirigenza;
-
miglioramento della produzione normativa con riferimento alla trasparenza, alla
qualità tecnica e fattibilità delle leggi;
-
controllo dell'efficacia delle leggi e dell'attività amministrativa;
-
flessibilità organizzativa e gestione delle risorse umane;
-
miglioramento delle professionalità, della efficienza e della efficacia delle
strutture;
-
utilizzo della informazione come risorsa attraverso lo sviluppo di sistemi di
comunicazione interna ed esterna.
Art.
2
Ruolo
del personale del Consiglio regionale.
1.
La struttura organizzativa del Consiglio regionale è informata alla piena
autonomia organizzatoria, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti
assegnati, contabile dell'assemblea legislativa.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il ruolo del personale del
Consiglio distinto da quello della Giunta regionale.
3.
La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è determinata con
provvedimento dello stesso su proposta dell'Ufficio di presidenza, previa
concertazione con la Giunta regionale.
4.
Il personale già appartenente al ruolo regionale e assegnato alle strutture del
Consiglio regionale è inquadrato nel relativo organico a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'Ufficio di
presidenza.
5.
Al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 2, compete lo stato giuridico
e il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative e dai
contratti collettivi per il personale regionale.
Art.
3
Autonomia
finanziaria e contabile del Consiglio regionale.
1.
Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un
bilancio autonomo gestito in conformità alla normativa statale e regionale
vigente ed al regolamento interno di contabilità.
Art.
4
Accesso
all'organico del Consiglio regionale.
1.
Il reclutamento del personale per la copertura dei posti vacanti della
dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è disposto dall'Ufficio di
presidenza secondo le norme vigenti in materia.
2.
Per la copertura dei posti vacanti sono indetti di norma concorsi unici previa
intesa tra Ufficio di presidenza e Giunta regionale anche in relazione alla
ripartizione dei posti messi a concorso.
Art.
5
Mobilità
tra le strutture di Consiglio e di Giunta.
1.
In relazione ai fabbisogni, all'ottimale distribuzione delle risorse umane e
all'esigenza di riconversione professionale è attuata la mobilità del personale
tra le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta regionale.
2.
La mobilità di cui al comma 1, è disposta d'intesa tra Giunta regionale e
Ufficio di presidenza, previa ricognizione annuale dei posti vacanti e delle
necessità di personale delle rispettive strutture organizzative.
3.
L'immissione nel ruolo del Consiglio regionale è comunque subordinata alla
disponibilità del posto.
Art.
6
Formazione
del personale.
1.
La formazione e l'aggiornamento del personale, e dei dirigenti in particolare,
è assunto quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità
individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività legislativa ed
amministrativa.
2.
Per i fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio, anche
d'intesa con la Giunta regionale o con altre pubbliche amministrazioni e
istituzioni, attiva programmi e iniziative stipulando anche specifici contratti
e convenzioni.
Art.
7
Strutture
organizzative.
1.
Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in un'unica direzione
generale, denominata Segreteria Generale, e si articolano in servizi, uffici dirigenziali
temporanei, posizioni dirigenziali individuali e sezioni.
2.
I servizi attengono a funzioni di carattere continuativo e sono individuati in
relazione alle attività di gestione, di supporto alla funzione normativa, di
indirizzo, controllo e vigilanza dell'organo legislativo, di documentazione,
comunicazione e partecipazione. Il servizio è affidato alla responsabilità di
un
dipendente
con qualifica dirigenziale.
3.
All'interno dei servizi possono essere costituite unità organizzative,
denominate sezioni, affidate alla responsabilità di dipendenti appartenenti
alla categoria professionale "D" di cui al CCNL sul nuovo ordinamento
professionale approvato il 31 marzo 1999.
Le
sezioni sono costituite per lo svolgimento di attività strumentali a quelle
dirigenziali.
4.
Nell'ambito della direzione generale l'Ufficio di presidenza può istituire
ambiti di coordinamento di funzioni omogenee.
5.
Il numero dei servizi, degli uffici temporanei e delle sezioni è stabilito
nella dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
6.
La retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed organizzative di
cui al presente articolo, determinata con i criteri previsti dai contratti
collettivi di lavoro, non può eccedere quella stabilita dalla Giunta regionale
per le proprie corrispondenti strutture.
Art.
8
Strutture
dirigenziali temporanee.
1.
Per la realizzazione di progetti specifici, anche a carattere sperimentale,
possono essere istituiti uffici dirigenziali temporanei, equiparati ai servizi.
2.
L'atto costitutivo degli uffici di cui al comma 1, stabilisce gli obiettivi e i
risultati attesi del progetto, le risorse finanziarie e di personale assegnate
temporaneamente, i tempi di realizzazione, i rapporti funzionali e di
collaborazione con le strutture permanenti.
Art.
9
Regolamento
di organizzazione.
1.
L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale e sentito il
Comitato di direzione, approva il regolamento di organizzazione.
2.
Il regolamento, in particolare:
-
determina la denominazione e la competenza dei servizi e delle posizioni
individuali dirigenziali nonché i relativi rapporti funzionali;
-
definisce gli ambiti di coordinamento di cui all'articolo 7 in numero omogeneo
a quelli istituiti dalla Giunta regionale nelle proprie direzioni;
-
definisce le competenze dell'Ufficio di presidenza e della dirigenza nel
rispetto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e
compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
-
definisce le procedure per la prestazione di assistenza e consulenza agli
organi consiliari nell'iter formativo degli atti normativi, al fine del
miglioramento della qualità tecnica dei testi;
-
istituisce, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del contratto collettivo dei
dirigenti, il servizio di controllo interno;
-
definisce le procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia.
3.
Sulle materie di cui al comma 2, è garantito il preventivo confronto con le
organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro vigenti e secondo le modalità previste
dall'articolo 15.
Art.
10
Segretario
generale del Consiglio.
1.
La responsabilità della direzione generale di cui al comma 1 dell'articolo 7, è
affidata al Segretario generale del Consiglio.
2.
Il Segretario generale del Consiglio è nominato dal Presidente del Consiglio
regionale su designazione dell'Ufficio di presidenza.
3.
L'incarico di Segretario generale è regolato dall'articolo 29, commi 2, 3, 4 e
5, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.
4.
Il trattamento economico attribuibile al Segretario generale non può eccedere
quello determinato dalla Giunta regionale per i propri direttori.
Art.
11
Competenze
e poteri del Segretario generale.
1.
Il Segretario generale dirige e coordina le strutture organizzative del
Consiglio e risponde all'Ufficio di presidenza del loro funzionamento e della
qualità tecnica della produzione normativa.
In
particolare:
-
assiste il Presidente e l'Ufficio di presidenza nell'esercizio delle loro
funzioni;
-
partecipa alle sedute dell'Ufficio di presidenza;
-
è il capo del personale, ne cura la disciplina ed assegna i dipendenti ai
servizi;
-
ha la rappresentanza legale dell'Amministrazione;
-
propone all'Ufficio di presidenza la individuazione dei servizi, delle
posizioni individuali dirigenziali, la costituzione di eventuali strutture
dirigenziali temporanee, nonché il conferimento dei relativi incarichi;
-
provvede su proposta dei responsabili dei servizi, alla individuazione delle
sezioni ed al conferimento dei relativi incarichi;
-
predispone annualmente per l'Ufficio di presidenza una relazione sullo stato
dell'Amministrazione.
Art.
12
Comitato
di direzione.
1.
È istituito il Comitato di direzione delle strutture organizzative del
Consiglio regionale, con il compito di esaminare l'andamento generale delle attività
in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici, dei piani e programmi di
lavoro, di verificare i problemi generali dell'organizzazione, di formulare
proposte in merito all'espletamento delle attività.
2.
Il Comitato di direzione è composto oltre che dal Segretario generale, che lo
convoca e presiede, dai dirigenti dei servizi.
3.
Al Comitato possono essere invitati anche i dirigenti titolari di posizioni
dirigenziali individuali.
4.
Il Comitato si riunisce ogni sei mesi e ogni qualvolta lo decida il Segretario
generale.
Art.
13
Personale
assegnato ai gruppi e alle strutture di diretta collaborazione con gli organi
del Consiglio regionale.
1.
Il personale regionale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi della legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e agli uffici di supporto agli organi
consiliari di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15,
presta servizio alle dipendenze funzionali, rispettivamente, del Presidente del
gruppo e degli organi cui è assegnato.
2.
A detto personale compete un trattamento economico accessorio, determinato in
sede di contrattazione decentrata, da corrispondere mensilmente a fronte delle
responsabilità degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari
disagevoli. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo
dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale.
Art.
14
Relazioni
fra Ufficio di presidenza e Giunta regionale per la gestione del personale.
1.
L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale stabiliscono forme di
consultazione periodica al fine di garantire la gestione ottimale, il
trattamento omogeneo del rispettivo personale ed il contenimento della spesa,
in particolare per quanto riguarda la valutazione dei risultati dei dirigenti,
la graduazione delle funzioni dirigenziali ed il salario accessorio.
2.
Per la gestione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico del
personale l'Ufficio di presidenza si avvale del servizio organizzazione ed
amministrazione del personale della Giunta regionale.
Art.
15
Relazioni
sindacali.
1.
L'Ufficio di presidenza attiva un sistema di relazioni sindacali nel rispetto
di quanto previsto dai contratti collettivi.
2.
A tal fine stipula protocolli di relazioni sindacali con i quali sono definite
le procedure e le modalità della partecipazione sindacale.
Art.
16
Abrogazione.
1.
È abrogato il Titolo III, artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, della legge
regionale 22 aprile 1997, n. 15.
2.
Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.