L.R.
24 marzo 2000, n. 27 (1).
Piano
urbanistico territoriale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 maggio 2000, n. 31, supplemento straordinario.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 50,
che modifica l’art. 10 comma 5, l’art. 15 commi 1, 2 e 8 della presente legge.
Vedi
L.R. 14 giugno 2002, n. 09 art. 17,
che modifica gli artt. 43, 44 e 52 comma 1 della presente legge.
Vedi
L.R. 31 luglio 2002, n. 14 art. 20,
che abroga l’art. 27 comma 3 della presente legge.
TITOLO
I
Contenuto
del Piano urbanistico territoriale
Capo
I - Riferimenti fondamentali
Art.
1
Finalità
del P.U.T.
1.
La Regione attraverso il P.U.T. attua gli artt. 19 e 20 dello Statuto e applica
i princìpi programmatici fissati dal titolo II dello Statuto medesimo individua
e definisce gli elementi territoriali di riferimento.
2.
La Regione garantisce il diritto della popolazione attuale e delle generazioni
future dell'Umbria ad avere un ambiente integro e vivibile.
3.
Il P.U.T., ai fini di cui ai commi 1 e 2 indica le modalità dello sviluppo
sostenibile, fondato prioritariamente sulla valorizzazione delle identità
culturali della popolazione e delle risorse del territorio.
4.
Il quadro delle azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo
sostenibile è definito nel piano regionale di sviluppo.
Art.
2
Riferimenti
programmatici comunitari.
1.
Il Piano urbanistico territoriale, successivamente denominato P.U.T., assume
come riferimenti programmatici gli atti di indirizzo adottati dalla
Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, con
particolare riferimento a quello denominato «Europa 2000» approvato dalla
Commissione europea e pubblicato nell'anno 1995.
2.
La Regione attraverso il P.U.T. promuove ed attua le iniziative necessarie
affinché il territorio, le attività imprenditoriali e il patrimonio
insediativo, divengano coerenti con le opzioni programmatiche contenute nello
Schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.) approvato dai Ministri degli
stati
europei
l'11maggio 1999.
3.
La Regione inoltre, per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità ambientale,
assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per
la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi.
Art.
3
Riferimenti
programmatici nazionali.
1.
Il P.U.T. costituisce riferimento per l'attuazione nel territorio regionale dei
piani, dei programmi e degli strumenti nazionali di settore disposti dalla
disciplina statale e rappresentati in particolare dalla «Carta della natura»
prevista dalla legge 6 dicembre l991, n. 394, dal piano triennale ANAS, dal
piano generale dei trasporti, dal piano di bacino, dal piano nazionale
dell'energia, dal piano sanitario nazionale.
2.
Lo sviluppo dei valori e della capacità produttiva dell'Umbria contribuisce
alla crescita e alla qualificazione dello stato unitario delle regioni.
Art.
4
Rapporti
interregionali.
1.
La Regione dell'Umbria attraverso il P.U.T. definisce gli elementi strutturali
per rendere operativi gli obiettivi contenuti negli atti di cui all'articolo 3
anche tramite accordi o intese interregionali.
2.
Nei territori dell'Umbria, indicati nella carta n. 1 del P.U.T., ai fini della
valorizzazione dei rapporti di cooperazione e competizione tra aree confinanti,
la Regione, le province ed i comuni, nella approvazione dei rispettivi atti di
programmazione e pianificazione, definiscono, previa stipula di specifici
accordi o intese, gli interventi di interesse comune e li sottopongono agli
enti locali delle altre regioni.
3.
Alle conferenze partecipative di cui all'art. 6 della legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31 e all'art. 15-bis della legge regionale 10 aprile 1995, n.
28, gli enti locali invitano anche i comuni e le province confinanti
appartenenti ad altre regioni.
Capo
II - Obiettivi e strumenti
Art.
5
Previsioni
del P.U.T.
1.
Il P.U.T. costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e
programmazione territoriale ed urbanistica.
2.
La Regione attraverso il P.U.T. conferisce al territorio ed ai relativi sistemi
insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità
per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni
necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali,
delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed
insediative, del patrimonio faunistico e floristico-vegetazionale, nonché delle
forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra
tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione
del
patrimonio
culturale della Regione.
3.
La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al
territorio stesso.
4.
La legislazione e la programmazione di settore saranno congruenti con le scelte
del P.U.T. e del PRS e coerenti con le previsioni e gli obiettivi esposti.
Art.
6
Azioni
e strumenti operativi.
1.
La Regione privilegia la cooperazione istituzionale quale metodo con cui
esercitare le competenze di programmazione e pianificazione assegnate dalla legge
regionale 10 aprile 1995, n. 28 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
2.
La Giunta regionale provvede all'aggiornamento permanente delle cartografie di
cui alla legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 ed entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge provvede alla redazione della carta
della vegetazione potenziale e della naturalità quali ulteriori strumenti di
conoscenza dell'uso del suolo di cui alle carte n. 2, 3, 4, 10 e provvede
altresì al perfezionamento del modello digitale del terreno di cui alla carta
n. 5, quale strumento indispensabile per la pianificazione e programmazione
territoriale.
3.
La Regione utilizza il monitoraggio del territorio, effettuato dal Servizio
informativo territoriale (S.I.TER.), quale mezzo per la verifica dei risultati
della pianificazione e programmazione, anche in rapporto all'utilizzo delle
informazioni fornite dal P.U.T.
Art.
7
Approvazione
del P.U.T.
1.
È approvato il Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) costituito dalla presente
legge e dai seguenti elementi:
a)
relazione illustrativa;
b)
cartografia composta da n. 69 elaborati grafici;
c)
studio che illustra la compatibilità delle trasformazioni previste con il
sistema delle risorse ambientali.
2.
Le carte allegate al P.U.T., per quanto non espressamente stabilito negli
articoli che specificatamente le richiamano, hanno valore ricognitivo del
territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale.
3.
La Giunta regionale, al fine di dare operatività agli strumenti di
programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiorna
le carte del P.U.T. costituenti riferimento per le infrastrutture viarie,
aeroportuali e ferroviarie nonché di quelle destinate alla intermodalità, alla
logistica ed alla telematica. La Giunta regionale, attraverso il S.I.TER. e le
iniziative da esso derivanti, aggiorna i dati conoscitivi del P.U.T.
TITOLO
II
Opzioni
per la valorizzazione del territorio dell'Umbria
Art.
8
Scenari
tematici del P.U.T.
1.
Gli scenari tematici del P.U.T., individuati sulla base dei riferimenti
programmatici comunitari e nazionali, nonché delle potenzialità territoriali
dell'Umbria in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti:
a)
sistema-ambientale;
b)
spazio rurale;
c)
ambiti urbani e per insediamenti produttivi;
d)
sistemi infrastrutturali;
e)
rischio territoriale ed ambientale.
Capo
I - Sistema ambientale
Art.
9
Zone
ambientali omogenee.
1.
Il sistema di protezione faunistico-ambientale e paesaggistico è rappresentato
nella carta n. 6, sulla base delle seguenti zone omogenee:
a)
INSULAE ECOLOGICHE, porzioni del territorio regionale occupate da vegetazione
legnosa spontanea polifitica permanente, costituenti il fattore ecologico più
rappresentativo dell'habitat dei macromammiferi terrestri umbri;
b)
ZONE CRITICHE DI ADIACENZA TRA INSULAE, dove si rinvengono formazioni lineari
continue di vegetazione legnosa spontanea, costituenti corridoi ecologici e
faunistici che collegano nello spazio due o più insulae tra loro;
c)
ZONE DI DISCONTINUITÀ ECOLOGICA, ove la vegetazione legnosa spontanea è
sostituita per oltre il 75 per cento e fino al 100 per cento della superficie
occupata, da altri fattori componenti il paesaggio geografico regionale;
d)
ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE FAUNISTICO, ove è ospitata la fauna stabile di
recente o storico infeudamento, di interesse comunitario.
Art.
10
Zone
critiche di adiacenza tra insulae, corridoi ecologici, zone di discontinuità
ecologica.
1.
Nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae ecologiche di cui alla lett. b)
dell'art. 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico,
ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati
al mantenimento delle biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità,
definendo gli ambiti che costituiscono le insulae e corridoi ecologici.
2.
Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non
inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le
specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula,
altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e
all'adeguamento degli elementi vegetazionali prevedendo le modalità di
attuazione degli interventi.
3.
Nei corridoi ecologici localizzati nel PRG, è consentita la realizzazione di
opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture
viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate alla legge regionale 16
dicembre 1997, n. 46, art. 11, comma 2 e siano previsti interventi di
riambientazione.
4.
Nei corridoi ecologici è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione
legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali
o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle
indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di
cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi non possono essere comprese aree
urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria.
5.
Nelle zone di discontinuità ecologica di cui alla lett. c) dell'art. 9, il
censimento delle aree boscate da sottoporre a protezione totale o particolare e
la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte
strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli
indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e
modalità di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con
le specie faunistiche.
6.
La Regione nelle zone di discontinuità ecologica incentiva la ricostruzione di
siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree boscate di cui
al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le insulae ecologiche.
Art.
11
Zone
di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio.
1.
Il PTCP valorizza le zone di particolare interesse faunistico di cui alla lett.
d) dell'articolo 9, anche in applicazione della legge regionale 17 maggio 1994,
n. 14.
2.
La Regione, le province e i comitati degli ambiti territoriali di caccia,
previsti dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, nelle zone di cui al
comma 1 programmano e attuano, ciascuno secondo le proprie competenze, la gestione
faunistico venatoria, provvedendo alla quantificazione annuale delle
popolazioni di vertebrati omeotermi selvatici, appartenenti a specie di
interesse naturalistico e critiche, rilevanti per la biodiversità, al
contenimento e/o rimozione delle specie critiche e alla conservazione e
ripristino di quelle di interesse naturalistico.
3.
Sono altresì indicate nella carta n. 7 le aree di interesse
faunistico-venatorio previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, da valutare in sede di redazione del
PTCP e del PRG, parte strutturale.
4.
La distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e
regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a
metri lineari 500.
Art.
12
Zone
di elevata diversità floristico-vegetazionale.
1.
Il P.U.T. indica nella carta n. 8 le zone ad elevata diversità
floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di
riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico.
2.
Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1,
sviluppa programmi specifici per la definizione degli ambiti di massima tutela
e della relativa disciplina che dovrà essere improntata sui seguenti obiettivi:
a)
la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare
minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell'Italia centrale o di
interesse fitogeografico regionale di cui all'allegato «A» della presente
legge;
b)
la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attraverso il divieto
di introdurre specie non autoctone e la sostituzione di quelle già presenti,
salvo i casi in cui l'introduzione e il loro mantenimento rientri nell'ambito
dell'attività produttiva;
c)
la tutela dell'assetto morfologico ed idrogeologico sulla base dei relativi
piani regionali di settore e dei piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989;
d)
la tutela del bosco di primaria importanza naturalistica o naturale e la
preservazione delle caratteristiche della macchia mediterranea, nonché la
tutela assoluta e la valorizzazione dei castagneti da frutto;
e)
la tutela delle praterie primarie, disciplinandone le eventuali forme di
pascolo ed i carichi di bestiame massimi ammissibili.
3.
In tali zone sono comunque vietati i seguenti interventi:
a)
la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui alla tabella «A»
allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, salvo autorizzazioni ai
sensi dell'art. 5 della stessa legge;
b)
la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per
interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche
di ingegneria naturalistica.
4.
Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti, anche al di
fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive, commerciali e per
servizi, di cui al comma 2, i seguenti interventi:
a)
la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
b)
la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. h),
i) ed 1), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
c)
la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.
Art.
13
Siti
di interesse naturalistico.
1.
Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico,
individuati secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero
dell'ambiente:
a)
Siti di interesse comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche
di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di
habitat naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di
cui agli allegati 1° e 2° della direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di
conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della
biodiversità nelle medesime regioni;
b)
Zone di protezione speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva
79/409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;
c)
Siti di interesse regionale (S.I.R.), che rappresentano gli elementi
identificativi della biodiversità regionale, nonché gli elementi di raccordo
tra il patrimonio naturalistico continentale e quello dell'Umbria.
2.
Il P.U.T., al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario,
riconosce ai siti ed alle zone indicate al comma 1, valore estetico culturale e
pregio ambientale.
3.
Il PTCP e il PRG, parte strutturale, recepiscono le suddette delimitazioni di
ambito.
4.
Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Art.
14
Aree
di particolare interesse naturalistico ambientale.
1.
Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella
carta n. 9, da delimitare in termini fondiari nel PRG, parte strutturale, il
PTCP delinea le modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della
tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che
richiedono particolare tutela rispetto alle trasformazioni prodotte
dall'attività edilizia, con l'interdizione della stessa attività o la limitazione
di questa al settore agrituristico.
2.
Nelle aree di cui al presente articolo, fino al loro recepimento negli
strumenti urbanistici generali, anche con le procedure previste dall'art. 30
della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, salvo quelle già escluse da
strumenti urbanistici generali approvati con decreto del Presidente della
Giunta regionale ai sensi della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, sono consentite
forme di utilizzo del suolo che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente
naturale esistente.
3.
Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui alla legge
regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3 marzo
1995, n. 9, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici
generali, sono consentiti, fino al loro adeguamento, gli interventi sugli
edifici esistenti previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2
settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15
Aree boscate.
1.
Sono definite aree boscate quelle coperte da vegetazione arbustiva e arborea di
estensione superiore a mq. 2.000 con la esclusione di quelle indicate al comma
2 dell'art. 146 del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.
2.
Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da
incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano
paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia delle superfici
boscate e delle relative radure perimetrali o interne, del potenziamento della
qualità complessiva del patrimonio boschivo, della valorizzazione dei prodotti
dei boschi, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.
3.
I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree
boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del
PTCP, ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui
l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a),
b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
4.
La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione
circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori
che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.
5.
Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità
edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della legge regionale 2
settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
6.
Nelle aree boscate sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e
successive modificazioni ed integrazioni.
7.
Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la
realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse
pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative,
nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti
dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.
8.
Gli impianti di arboricoltura da legno attraverso la trasformazione di terreni
seminativi, sono individuati dalla Giunta regionale, su apposita cartografia.
Le aree relative a detti impianti non sono ricomprese tra quelle assoggettate
al vincolo di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Art.
16
Aree
di particolare interesse geologico e singolarità geologiche.
1.
La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse
geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11.
2.
Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle
singolarità geologiche.
3.
La Giunta regionale, anche su proposta delle province e dei comuni, e comunque
sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto
regionale sulla base dei seguenti elementi: significatività scientifica,
rarità, valore costitutivo nel contesto paesaggistico-ambientale regionale.
4.
I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione
è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa
autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne dà contemporanea
comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel
catasto di cui al comma 2.
5.
La Giunta regionale promuove altresì la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.
6.
Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla
Giunta regionale, disciplina gli interventi di trasformazione territoriale
compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le
norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il PRG
delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi
al censimento.
7.
Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato:
a)
realizzare discariche e depositi di rifiuti;
b)
realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad
attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze
geologiche puntuali o diffuse;
c)
effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque
superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;
d)
realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti,
salvo quelle previste al comma 1, lett. h), i) ed 1), dell'art. 5 legge
regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
e)
realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei
beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di
pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione
dell'emergenza geologica oggetto di censimento.
Art.
17
Aree
naturali protette.
1.
Il P.U.T. nelle carte n. 12 e 13 rappresenta le aree naturali protette
dell'Italia Centrale e quelle di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9,
con le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle
aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale
10 febbraio 1998, n. 61.
2.
Il P.U.T. recepisce le aree di studio dei piano regionale di cui al comma 1 e,
in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia
gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione.
3.
Il P.U.T., al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario,
riconosce alle aree contigue, di cui al comma 1, valore estetico culturale e
pregio ambientale.
4.
La Giunta regionale, nella programmazione di settore, assume come prioritaria
la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 5, ubicati
nelle aree di cui al presente articolo.
Capo
II - Spazio rurale
Art.
18
Definizione.
1.
Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale caratterizzata da
insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, di cui al comma 4
dell'art. 26, posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attività
plurime, comprendente anche le aree boscate.
2.
L'impresa agricola, attraverso la propria attività economico-produttiva,
esercita anche la primaria tutela e valorizzazione dello spazio rurale avendone
la competenza tecnica e le conoscenze scientifiche, anche per favorire e
promuovere lo sviluppo di processi produttivi ecocompatibili, nonché per
garantire la presenza dell'uomo e delle sue attività.
3.
Lo spazio rurale, rappresentato nella carta n. 14, si articola in:
-
spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva;
-
aree di particolare interesse agricolo;
-
ambiti per la residenza e le attività produttive.
Art.
19
Spazio
rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva.
1.
Gli ambiti territoriali, rappresentati nella carta n. 14, contengono gli
insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori
storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla
conformazione dell'insediamento e del sito. La fragilità degli stessi è il
risultato di una scarsa presenza dei servizi a cui si accompagna una debolezza
economica determinata da una limitata quantità delle produzioni.
2.
Le attività consentite negli ambiti di cui al comma 1, individuati nel PRG
parte strutturale, sono quelle agricole, residenziali, produttive e terziarie,
e le finalità da perseguire sono:
a)
la valorizzazione delle produzioni agricole, in particolare quelle indicate
nelle carte n. 15 e 16;
b)
la conservazione e riproduzione degli equilibri ambientali essenziali nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile;
c)
il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la
valorizzazione del paesaggio;
d)
la creazione di un'offerta di servizi e di strutture, anche telematiche, in
rete e complementari a quelle urbane, per garantire alle popolazioni residenti
adeguata redditività da lavoro e qualità della vita, nonché un agevole accesso
ai servizi di ambito urbano;
e)
il raggiungimento di uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su
un'equilibrata gestione delle risorse naturali, che garantisca il mantenimento
dei caratteri della biodiversità;
f)
la diversificazione e l'integrazione delle attività economiche, sia per
migliorare la pluralità delle componenti dello spazio rurale, che per contenere
i rischi di crisi dovuti a produzioni monocolturali.
Art.
20
Aree
di particolare interesse agricolo.
1.
Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo
con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive
di particolare interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività
agricola e gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 2 settembre
1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli interventi
previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi
indicate.
2.
Gli edifici da realizzare in applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53, debbono essere localizzati nei terreni siti
al di fuori delle zone di cui al presente articolo.
3.
Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è
consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante
interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni
alternative, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.
4.
Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel PRG,
parte strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e
destinazione salvo per i casi di cui al comma 3.
Sono
comunque consentite variazioni della loro individuazione purché non venga
ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate nel PRG, parte
strutturale.
5.
Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla L.R. 27 dicembre 1983,
n. 52, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici
generali, sono consentiti solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti
dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
dall'art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.
Art.
21
Ambiti
per la residenza e le attività produttive.
1.
Gli ambiti per la residenza costituiscono la struttura storica che qualifica e
definisce i caratteri delle aree di cui al presente capo.
2.
Le attività produttive integrano gli ambiti per la residenza, attraverso la
valorizzazione delle imprese, prioritariamente nei seguenti settori:
a)
l'esercizio delle tradizionali attività di coltivazione del suolo e di
allevamento di animali, nonché la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, di cui alla carta n. 18, e lo sfruttamento delle risorse
naturali;
b)
le lavorazioni tipiche umbre con particolare riferimento all'artigianato
artistico, al tessile, alle terre cotte e al mobile, nonché della piccola
industria;
c)
la formazione e la costituzione delle professionalità dei mestieri e del
marketing attinente;
d)
la rete dei servizi;
e)
la ricettività compatibile, con particolare riferimento a quella agrituristica
di cui alla carta n. 19;
f)
l'attività di bonifica, recupero e manutenzione del territorio rurale.
3.
L'insieme degli insediamenti attuali ed il loro sviluppo, sia per la residenza
che per le attività produttive, previsti nel presente articolo, sono sottoposti
alle normative di settore e a quelle di cui al successivo capo III e al titolo
III della presente legge.
Art.
22
Attività
zootecnica.
1.
Il P.U.T., nella carta n. 20, rappresenta gli allevamenti ubicati sul
territorio anche con riferimento ai centri e nuclei abitati, alla viabilità di
interesse regionale, ai corpi idrici superficiali e agli acquiferi con
accertata vulnerabilità, nonché, nella carta n. 21, le aree fertirrigate.
2.
La Giunta regionale in coerenza con il Piano regionale di risanamento delle
acque promuove e qualifica l'attività zootecnica in considerazione dell'uso
sostenibile del territorio ed in particolare:
a)
definisce, in relazione al tipo di allevamento il carico di bestiame per ettaro
rapportato alla quantità e qualità della superficie agricola utilizzata;
b)
disincentiva nuovi allevamenti nelle aree degli acquiferi con elevata
vulnerabilità;
c)
sostiene la zootecnia estensiva nelle zone marginali anche per favorire il
mantenimento di attività agricole a presidio e tutela dell'ambiente;
d)
sostiene l'attività zootecnica, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti, garantendone l'origine e/o la qualità.
3.
Il PTCP, anche sulla base delle carte n. 20 e 21, disciplina il controllo della
compatibilità dell'esercizio e del potenziamento delle attività zootecniche in
area rurale in rapporto alla vulnerabilità degli acquiferi ed alla sensibilità
al rischio di inquinamento segnalando alla pianificazione comunale i casi
critici.
4.
I comuni nel PRG, parte strutturale, individuano alla scala 1:10.000 gli allevamenti
esistenti ed i relativi impianti, nonché i perimetri fertirrigui autorizzati.
5.
La Regione, al fine di conseguire un riequilibrio tra capi di bestiame,
superficie agricola utilizzata e sistema antropico, promuove, nelle zone corrispondenti
ai bacini di cui al comma 3, interventi per un migliore rapporto ambientale e
una diversificazione e/o diminuzione delle attività zootecniche. Gli interventi
di cui sopra sono estesi anche alle concentrazioni di allevamenti ittiogenici.
6.
La realizzazione di nuovi impianti di allevamenti suinicoli, avicoli ed
ittiogenici o l'ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di
cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, è sottoposta a valutazione di
incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357. La Giunta regionale determina le dimensioni massime
degli allevamenti esclusi dalle procedure del presente comma e quelli che per
le loro dimensioni minimali sono sempre possibili anche in deroga a quanto
previsto dal comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal piano di risanamento
delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
7.
Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni
gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli
animali pascolanti in qualsiasi periodo dell'anno.
Art. 23
Porte d'accesso.
1.
Le porte d'accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei servizi
informatici e telematici realizzato sia per le esigenze della popolazione
residente, che per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico,
architettonico e naturalistico, nonché di quello produttivo presente nelle
parti di territorio di cui all'art. 18.
2.
La Giunta regionale, promuove e sostiene le iniziative degli enti locali volte
a realizzare la rete di porte di accesso di cui al comma 1, con priorità per
quelle indicate nella carta n. 14.
Art.
24
Azioni
di sostegno.
1.
La Giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio rurale promuove i
progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli previsti dagli articoli
13 e 46 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, al fine di favorire, da
parte degli enti locali, l'individuazione fondiaria e la elaborazione della
disciplina degli ambiti stessi, nonché le azioni finalizzate alla tutela e
valorizzazione delle infrastrutture storiche del territorio e dei siti
connessi.
2.
Le iniziative della Giunta regionale, di cui al comma 1, sono finalizzate
all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, per i seguenti
obiettivi:
a)
infrastrutturazione residenziale e produttiva qualificata e a minore impatto
con il territorio;
b)
sostegno al recupero edilizio finalizzato alla qualità architettonica e
tipologica con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici,
compreso l'eventuale utilizzo turistico-produttivo;
c)
accessibilità ai centri servizi anche attraverso la qualificazione e
specializzazione del trasporto pubblico locale;
d)
sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle
ecocompatibili o biologiche;
e)
abbattimento delle fonti di inquinamento;
f)
incentivo alla formazione di personale qualificato.
3.
I piani di settore programmano gli interventi perseguendo anche le finalità del
precedente comma 2 e gli obiettivi contenuti nel presente capo.
Art.
25
Competenze
degli enti locali.
1.
Il PTCP tutela l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti
dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale,
anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilità di interesse
regionale, provinciale e dalle strade statali, individuando i coni di visuale
da preservare.
2.
I comuni disciplinano lo spazio rurale nel PRG, parte strutturale, in
conformità alla presente legge ed al PTCP, definendo in particolare:
a)
la inedificabilità di crinali e delle sommità di rilievi in base alla loro
percepibilità dalla viabilità di interesse regionale e provinciale, nonché
dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;
b)
l'ampliamento, con modalità di complementarietà, del sistema di tutela e
valorizzazione territoriale e ambientale già previsto dal P.U.T. e dal PTCP;
c)
le reti per la mobilità, l'energia e le telecomunicazioni.
3.
La facoltà di realizzare porte di accesso, anche come elemento di
valorizzazione dell'impresa, può essere esercitata da soggetti privati. A tali
ulteriori porte è consentito il collegamento in rete con il sistema
complessivo.
Capo
III- Ambiti urbani e per insediamenti produttivi
Art.
26
Definizione.
1.
Gli ambiti urbani e quelli per insediamenti produttivi indicati nella carta n.
22 sono caratterizzati da una concentrazione di edificato residenziale e
produttivo, nonché dai servizi ad essi connessi e funzionali anche allo spazio
rurale.
2.
In questi ambiti sono ricompresi i centri abitati che costituiscono la maggiore
infrastrutturazione del territorio dell'Umbria, in quanto articolazione del
sistema insediativo della Regione.
3.
Negli ambiti di cui al comma 1 si collocano gli insediamenti previsti dall'art.
5, comma 3, lettera h), della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
4.
Gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi sono così differenziati:
a)
ambiti urbani a dominante costruita;
b)
ambiti periurbani a bassa densità, prevalentemente articolati lungo le vie di
comunicazione.
Art.
27
Politiche
per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.
1.
Gli ambiti di cui agli articoli 21 e 26, nonché tutte le zone classificate «A»,
di cui all'articolo 28, sono oggetto delle politiche di risanamento urbano ed
edilizio, nonché di valorizzazione e sviluppo, promosse dalla Giunta regionale
che a tal fine negli atti di programmazione settoriale, destina con priorità le
necessarie risorse finanziarie.
2.
La Giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente sostiene e
promuove:
a)
la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del
rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;
b)
lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle
effettive necessità abitative e produttive;
c)
la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie
anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e
satellitari;
d)
la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti
alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e
gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;
e)
la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni
nell'atmosfera, nonché l'adeguamento degli scarichi dei reflui, ai limiti
prescritti dalla vigente legislazione nazionale e regionale;
f)
la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare
con sedi viarie del tipo indicato nell'art. 5, comma 1, lett. h) ed i), della
legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
g)
la valorizzazione di parchi urbani territoriali attraverso interventi di
forestazione urbana;
h)
il recupero delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle
costituenti il patrimonio di archeologia industriale, anche ai fini di quanto
previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, art. 16, comma 3;
i)
l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire
una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento
ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse;
l)
il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico
di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei
disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di
elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità.
3.
I siti occupati dalle centrali termoelettriche per la produzione di energia
sono indicati come zone preferenziali per la localizzazione di impianti di
termovalorizzazione, in quanto zone già infrastrutturate.
4.
Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati
alla residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela
del territorio ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei
PRG possono prevedere incrementi del 10 per cento delle previsioni
edificatorie, salvo la necessità di ulteriori contenimenti al fine del
necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo
decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.
5.
La Regione nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo e al fine di
limitare l'espansione edilizia riserva, nell'ambito dei programmi di settore,
adeguate risorse finanziarie per il loro raggiungimento, con particolare
riferimento al recupero urbano ed edilizio, con la contestuale riduzione del
rischio sismico negli edifici, nonché alla riduzione delle fonti di
inquinamento.
6.
Le zone del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o
l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in
avvicinamento agli impianti zootecnici di cui al comma 6 dell'art. 22, indicati
nella carta n. 20, o alle industrie insalubri, determinando distanze inferiori
a metri lineari 800.
Art.
28
Insediamenti
industriali e artigianali.
1.
La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi,
promuove, attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi:
a)
la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché
delle relative infrastrutture anche informatiche e telematiche;
b)
la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di
quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese
quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del
trasporto delle merci;
c)
la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree
destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.
2.
Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della
normativa previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzate
alla individuazione di aree produttive di tipo industriale e artigianale, in
attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonché in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera
g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 5, comma 2, del
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sono approvate con le procedure di cui all'art.
30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi stabiliti sono
ridotti alla metà e non si applica la limitazione dell'incremento della
capacità edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della
stessa legge.
3.
Le varianti di cui al comma 2 che interessano le aree di particolare interesse
agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e
produttiva delle zone interessate.
Art.
29
Insediamenti
di valore storico culturale.
1.
Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:
a)
i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani
in Umbria;
b)
la rete della infrastrutturazione storica del territorio;
c)
le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della
legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.
2.
Il P.U.T., al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario,
riconosce valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle abbazie
benedettine indicate nella carta n. 28.
3.
Il P.U.T. riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti
al percorso dell'antica via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate
nella carta n. 28. La Giunta regionale per favorire la valorizzazione
archeologica dell'Antica via Flaminia e delle relative diramazioni promuove
studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva,
nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro
qualificazione.
4.
I comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444],
individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative
tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la
riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti.
Fino alla approvazione del PRG ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997,
n. 31, gli interventi edilizi nelle zone «A», così come individuate negli
strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa
legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come
integrata ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997.
5.
Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al
presente articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli
edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.
Art.
30
Compiti
degli enti locali.
1.
Il PTCP, per gli ambiti di cui al presente capo, detta criteri per garantirne
la tutela e favorirne la riqualificazione.
2.
Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le
attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo
anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa
istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e
servizi di rilievo provinciale.
3.
La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo degli insediamenti
abitativi e produttivi, di cui al precedente comma, stabilisce, nei limiti
fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo relativo
agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei
comuni.
4.
La Provincia in sede di Conferenza istituzionale di cui all'art. 9 comma 2,
della legge regionale n. 31/1997, verifica le altezze massime degli edifici
previste nel PRG, destinati alla residenza con riferimento a quelli già
esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.
5.
I comuni individuano e disciplinano le macroaree e gli ambiti urbani e
periurbani di interesse comunale di cui all'articolo 2 delle legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31, acquisendo come direttive di riferimento quanto previsto
al comma 2 dell'articolo 27 e, in particolare, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri:
a)
razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando
la dotazione di infrastrutture e di servizi;
b)
accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale
attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del
traffico;
c)
contiguità ad ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in
corso di attuazione;
d)
presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti,
nonché di un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;
e)
non utilizzazione delle aree in presenza di un rischio idraulico di esondazione
e di frana;
f)
non compromissione degli elementi ambientali di cui ai commi 1 e 2 lett. a),
dell'art. 25, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi
piani attuativi;
g)
previsione di insediamenti produttivi in coerenza con le indicazioni delle
carte n. 29, 30, 31 e 32.
6.
Nelle zone produttive «D», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n.
1444] i comuni nel PRG, parte strutturale, possono individuare, anche per
ambiti, le destinazioni d'uso compatibili direzionali, commerciali e per
servizi, sia pubblici che privati, indicando le percentuali massime della
volumetria o superficie utile/coperta consentita nelle rispettive aree o
comparti.
7.
Nelle aree o comparti inseriti nelle zone «D» i comuni possono prevedere la
realizzazione di centri servizi per attività logistiche del trasporto delle
merci nonché di parcheggi attrezzati per la sosta dei mezzi pesanti e la loro
manutenzione, in rapporto alle dimensioni e qualità degli insediamenti
previsti.
8.
Il PRG, parte strutturale, disciplina gli insediamenti di cui all'art. 28 ai
fini della loro tutela e valorizzazione, in coerenza al P.U.T. e al PTCP.
Capo
IV - Sistemi infrastrutturali
Art.
31
Articolazione
delle infrastrutture.
1.
Il P.U.T. nelle carte n. 33 e 34 rappresenta:
a)
la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali, d'interesse
regionale nonché quelle energetiche e per le telecomunicazioni;
b)
la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione
e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali.
2.
Gli studi sulla domanda di mobilità di persone, merci ed informazioni, nonché
le ipotesi programmatiche e progettuali di sviluppo delle reti di cui al comma
1 e le loro connessioni con il sistema interregionale ed europeo sono
rappresentati nelle carte n. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
Art.
32
Rete
stradale di interesse regionale.
1.
La rete stradale d'interesse regionale è classificata nella carta n. 33 nel modo
seguente:
a)
Viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano
l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali
in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada
urbana;
b)
Viabilità primaria; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni
primarie e veloci tra i maggiori centri della Regione, nonché i principali
collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani,
la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso,
le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;
c)
Viabilità secondaria; è costituita dalla rete dei collegamenti interregionali
secondari, nonché dalle connessioni con la viabilità primaria o fra archi della
medesima; essa assicura altresì le relazioni di area urbana all'esterno degli
insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.
2.
Le strade statali non incluse nella rete di cui al precedente comma
costituiscono una importante infrastruttura per il territorio regionale e
assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o già servite
dalla rete di interesse regionale.
3.
L'aggiornamento della classificazione di cui al comma 1 è effettuato secondo le
disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ed è
immediatamente efficace.
4.
Gli aggiornamenti di cui al comma 3 sono trasmessi agli Enti locali
interessati.
5.
La Giunta regionale adegua, secondo le previsioni della presente legge e
dell'allegata cartografia, la classificazione delle strade procedendo alla
modifica delle precedenti deliberazioni.
Art.
33
Rete
stradale di interesse provinciale e comunale.
1.
Il PTCP definisce la rete stradale di interesse provinciale al fine di
assicurare la continuità territoriale e la complementarietà con quella di
interesse regionale, garantendo altresì:
a)
il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di Comune;
b)
il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza
provinciale.
2.
Il PRG parte strutturale definisce la rete di interesse comunale assicurando la
continuità territoriale con la rete stradale di interesse regionale e
provinciale.
Art.
34
Norme
di tutela della rete stradale.
1.
Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale
esistente e di progetto indicata dal P.U.T., ivi comprese le pertinenze di
esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti
articolazioni:
a)
per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme previste per le
strade di tipo «A»;
b)
per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo
«B» e, all'interno dei centri abitati, di tipo «D»;
c)
per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di
tipo «C».
2.
L'accessibilità agli ospedali dell'emergenza dalla viabilità primaria è
assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di soccorso. Gli ospedali di
Perugia e Terni sono collegati alla stessa viabilità con strade urbane di
scorrimento.
3.
Il PTCP e il PRG definiscono rispettivamente le norme di tutela e salvaguardia
della viabilità di interesse provinciale e comunale.
4.
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché in quelle di rispetto
della viabilità statale e provinciale di cui all'articolo 32 comma 2 e all'art.
33, sono consentiti sui fabbricati esistenti, gli interventi di cui all'art.
65.
Art.
35
Tracciati
ferroviari.
1.
La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura
di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e
merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità
ambientali dell'Umbria.
2.
La Giunta regionale ne promuove la velocizzazione, la messa in sicurezza, il
collegamento con l'alta velocità e con la rete ferroviaria transeuropea, nonché
l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con
l'aeroporto regionale.
3.
Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e
di quelli con previsione di raddoppio, indicati nella carta n. 33, è vietata
ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario,
ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili
dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ove è applicabile la deroga
prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
4.
Sui fabbricati esistenti nelle fasce di cui al precedente comma, sono
consentiti gli interventi di cui all'articolo 65.
Art.
36
Basi
logistiche merci.
1.
Il P.U.T. indica nelle carte n. 33 e n. 41 la rete delle basi logistiche per il
trasporto merci, poste a servizio dei bacini produttivi umbri.
2.
Il PRG, parte strutturale, individua in termini fondiari l'area della eventuale
base logistica merci, in conformità al Piano regionale dei trasporti.
Art.
37
Rete
escursionistica di interesse interregionale e regionale.
1.
Il P.U.T. nella carta n. 42 indica la rete escursionistica di interesse interregionale
e regionale, come definita all'articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1992,
n. 9, alla quale si collega quella complementare, anche per gli obiettivi
indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 dicembre
1997, n. 46.
Art.
38
Infrastrutture
per la telematica.
1.
Il P.U.T. nelle carte n. 34, 39 e 40, sulla base dello studio integrato delle
infrastrutture a rete esistenti e della domanda, indica, per la pianificazione
delle future reti tecnologiche, le dorsali telematiche, quali corridoi
preferenziali di utilizzo e canali privilegiati di investimento.
2.
La Giunta regionale, promuove iniziative per lo sviluppo delle reti telematiche
e satellitari.
3.
Il P.U.T. nella cartografia indica le Insulae digitali strategiche di primo e
di secondo livello che rappresentano le aree per lo sviluppo di servizi
telematici per funzioni molteplici.
4.
La Giunta regionale, per la predisposizione dei progetti di interesse
regionale, indica la perimetrazione degli ambiti interessati e propone lo
sviluppo di applicazioni settoriali sulla base della domanda integrata,
pubblica e privata, del mercato, con le modalità di cui al precedente articolo
6, comma 1 e all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
39
Aeroporto
regionale dell'Umbria.
1.
La Regione assume come impegno programmatico fondamentale il funzionamento e il
potenziamento dell'aeroporto regionale dell'Umbria, secondo le indicazioni
della carta n. 43, quale struttura indispensabile al proprio sviluppo e strumento
irrinunciabile di accessibilità a basso impatto territoriale.
2.
Il piano particolareggiato dell'aeroporto regionale di cui alla legge regionale
27 dicembre 1983, n. 52, definisce le servitù e i vincoli gravanti sulle aree
contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.
3.
Nell'area del sedime aeroportuale è consentita la realizzazione di opere,
impianti e servizi necessari per l'adeguamento, lo sviluppo ed il funzionamento
della struttura aeroportuale, nonché per la sua promozione.
4.
Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, la Giunta regionale può
promuovere insediamenti di imprese specializzate nel settore aeronautico.
5.
La Giunta regionale, per le necessità di ampliamento o di adeguamento agli
standard di sicurezza e di compatibilità ambientale dell'aeroporto, nonché per
quanto previsto al comma 4, procede ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
presente legge e dell'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
40
Compiti
degli enti locali.
1.
Le province e i comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione e
nei piani del traffico, la rete delle infrastrutture lineari e puntuali di cui
al presente capo e quelle di progetto, indicate nella carta n. 33.
Art.
41
Aviosuperfici.
1.
La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i
comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di
passeggeri e allo sviluppo turistico.
2.
I comuni provvedono alla perimetrazione delle aree per le aviosuperfici di cui
al precedente comma nella parte strutturale del PRG, definendo altresì le
servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti al fine di garantire la
sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico nel rispetto delle normative di settore.
3.
L'attuazione di quanto indicato al comma 2 può avvenire su iniziativa sia
pubblica che privata.
Art.
42
Campi
di volo ed elisuperfici.
1.
I campi di volo e le elisuperfici per l'approdo e la partenza di velivoli
ultraleggeri ed elicotteri sono consentiti su autorizzazione comunale negli
ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di
contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non
stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e
purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di
destinazione d'uso permanente.
2.
Le elisuperfici al servizio delle abitazioni o di complessi produttivi sono
soggette a concessione edilizia quando necessitano di specifiche strutture.
Art.
43
Nuovi
elettrodotti.
1.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge emana apposita direttiva per la progettazione dei nuovi
elettrodotti, tenuto conto:
a)
del diritto delle popolazioni alla tutela da esposizione a campi
elettromagnetici;
b)
della salvaguardia delle immagini umbre;
c)
della tutela delle bellezze d'insieme di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2.
Le aziende preposte alla realizzazione degli elettrodotti, per la verifica di
conformità alla direttiva di cui al comma 1, trasmettono alla Giunta regionale
i piani di sviluppo pluriennali della rete di competenza, contenenti tutte le
indicazioni necessarie alla valutazione del rispetto dei criteri di cui al
comma 1.
Art.
44
Manutenzione
elettrodotti esistenti.
1.
La Giunta regionale con la direttiva di cui al comma 1 stabilisce altresì i
criteri per l'esecuzione delle opere manutentive degli elettrodotti aerei, non
alterative dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 151 del T.U. di cui al
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, negli ambiti sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo
decreto
legislativo.
Capo
V - Rischio territoriale ed ambientale
Art.
45
Finalità.
1.
Ai fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza la Regione, attraverso
il P.U.T. e i singoli piani di settore, rileva i territori maggiormente esposti
a pericolo geologico, idrogeologico, sismico, nonché le aree ove sono presenti
risorse idriche superficiali e sotterranee di valore strategico, soggette a degrado
e ad inquinamento. La Regione rileva anche i rischi ambientali derivanti dalla
emissione di onde elettromagnetiche, da immissioni nell'atmosfera e dal rumore.
2.
La Regione promuove le azioni necessarie alla mitigazione del rischio
territoriale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema,
compromesse dall'attività dell'uomo e dagli eventi naturali, con metodologie
rispettose del contesto in cui sono inserite, delle specificità archeologiche,
architettoniche e storico-tipologiche, in modo da non alterare le immagini
dell'Umbria.
Art.
46
Individuazioni
delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico.
1.
Il P.U.T., nella carta n. 44, rappresenta i siti dei movimenti franosi e quelli
storicamente colpiti da dissesto ed inondazioni.
2.
Il PTCP, definisce e disciplina i siti di cui al comma 1, stabilendo altresì
quelli per i quali sono necessari ulteriori studi ed indagini sia ai fini di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31, che di quanto disposto dall'Autorità di bacino ai sensi
della legge
18
maggio 1989, n. 183, nonché delle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n.
267.
3.
I PRG, nella parte strutturale, recepiscono in termini fondiari i siti come
disciplinati ai commi 1 e 2, previa elaborazione di specifici studi geologici
ed idraulici di approfondimento con riferimento a tutto il territorio comunale.
4.
La Giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed
indirizzi, predispone la banca dati riguardante l'incidenza dei fenomeni
franosi sull'assetto del territorio regionale e la carta della propensione dei
terreni al dissesto, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla
riduzione del rischio geologico ed idrogeologico.
5.
Gli interventi della Giunta regionale anche su proposta degli enti locali
competenti, e dei consorzi di bonifica, sono tesi a favorire, nelle zone
colpite da dissesto o da bonificare:
a)
il contenimento dei processi erosivi dei suoli;
b)
il riordino idraulico-forestale dei bacini idrografici;
c)
l'incentivazione degli interventi di rimboschimento con specie autoctone;
d)
l'utilizzo razionale dei pascoli con carichi commisurati alle capacità
produttive degli stessi;
e)
la ripresa di attività agricole sui terreni collinari, altocollinari e
pedemontani condizionandole all'utilizzo di tecniche colturali compatibili con
la stabilità dei suoli;
f)
le sistemazioni morfologiche dei terreni in pendio anche attraverso azioni di consolidamento
e stabilizzazione delle scarpate, prioritariamente ed ove possibile secondo
criteri di ingegneria naturalistica, nonché il reinserimento di filari di
piante e realizzazione di scoline a giropoggio;
g)
le azioni tendenti alla regimazione idraulica delle acque attraverso il
riordino della rete scolante e la realizzazione di opere di drenaggio per la
raccolta e l'allontanamento delle acque di superficie e vadose;
h)
la sistemazione delle sponde fluviali prioritariamente secondo tecniche di
ingegneria naturalistica;
i)
il recupero di ambiti estrattivi dismessi anche al fine di realizzare zone
umide, aree lacustri e boscate nonché spazi attrezzati per la migliore
fruizione dell'ambiente.
Art.
47
Criteri
per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per
il risanamento dei corpi idrici.
1.
Il P.U.T., nella carta n. 45, rappresenta gli ambiti con acquiferi di rilevante
interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i
punti di approvvigionamento idropotabile. La Giunta regionale provvede
all'aggiornamento della cartografia medesima secondo quanto disposto dal D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152 e tenendo conto del Piano regionale di risanamento delle
acque.
2.
Il PTCP, tenuto conto della vigente normativa e della pianificazione regionale,
definisce e disciplina gli ambiti di cui al comma 1.
3.
I comuni nel PRG, parte strutturale, recepiscono gli ambiti di cui al comma 1,
così come definiti e disciplinati dal PTCP.
4.
Fino al recepimento nel PTCP dei contenuti e delle indicazioni del Piano
regionale di risanamento delle acque, nelle aree con acquiferi a vulnerabilità
estremamente elevata ed elevata, indicate nella carta n. 45, a distanza
inferiore a metri lineari 100, calcolata con i criteri dell'articolo 48, comma
2, dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta n. 47, nonché a distanza
inferiore a metri lineari 300 dal lago Trasimeno, non possono essere concesse
nuove autorizzazioni allo smaltimento sul suolo dei rifiuti degli allevamenti
di animali né degli scarichi degli insediamenti civili. Le province censiscono
gli scarichi esistenti e autorizzati, al fine di destinare da parte della
Regione e degli enti locali le risorse necessarie al loro adeguamento.
5.
Nelle aree di cui al comma 4, è altresì vietata la realizzazione di bacini di
accumulo idrico che prevedano interventi di escavazione del suolo tali da
intercettare la falda sottostante.
Art.
48
Fasce
di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi.
1.
All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle
rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e
n. 47, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico,
idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.
2.
Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede
degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore
della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del
massimo invaso regolato.
3.
I comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di
valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti
naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree
interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuove
previsioni urbanistiche.
4.
La Regione, le province, i comuni e le Comunità montane promuovono la
confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono,
anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la
ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione
ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e
dei sentieri e/o delle piste di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale
16 dicembre 1997, n. 46. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è
limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare
prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.
5.
Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:
a)
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto
1978, n. 457, art. 31, lettere a), b), c) e d) e quelli previsti dall'art. 8,
commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito
dall'art. 34 della legge regionale n. 31/1997;
b)
gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti
idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione
dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle
risorse idriche naturali;
c)
gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica
da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la
realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse
pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni
alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;
d)
gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della
pesca, anche sportiva e all'itticoltura;
e)
la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonché la
sistemazione di aree di pertinenza di edifici;
f)
gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le
modalità ivi indicate.
Art.
49
Interventi
di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
1.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, adotta, sentite le Comunità montane e i consorzi di bonifica,
specifici atti di indirizzo per gli interventi di manutenzione e sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua, secondo criteri di ingegneria finalizzata ad
obiettivi di salvaguardia naturalistica.
Art.
50
Criteri
per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico.
1.
Il P.U.T., con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della
prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla
riclassificazione sismica ai sensi del punto a), del comma 2, dell'articolo 94
del D.L. 31 marzo 1998, n. 112, definisce per il territorio regionale i
seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:
a)
livello 1;
b)
livello 2.
2.
I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 1, di cui al
punto a) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica,
studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali
corredati da indagini specifiche finalizzate a valutare la compatibilità delle
destinazioni d'uso residenziali del tipo A, B, C, produttive del tipo D e a
servizi generali del tipo F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, con gli effetti
sismici locali e studi di microzonazione sismica di dettaglio per i piani
attuativi, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3.
I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 2, di cui al
punto b) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica,
studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali
corredati da indagini specifiche sulle aree destinate ad ospitare opere di
interesse pubblico o di importanza strategica, sulla base di appositi criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
Art.
51
Organizzazione
territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi
urbani.
1.
La Giunta regionale, anche sulla base delle conoscenze di cui alla carta n. 51
e delle risultanze delle attività previste all'art. 20 della legge regionale 12
agosto 1998, n. 30, predispone il programma regionale di previsione e
prevenzione dei rischi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche in applicazione della legge 24
febbraio 1992, n. 225, nonché definisce norme urbanistiche ed edilizie da
osservare nella edificazione di nuove espansioni urbane e negli interventi
sugli edifici esistenti, al fine della prevenzione o della riduzione dei
rischi. Il Piano regionale di previsione e prevenzione individua i centri
periferici di protezione civile, distribuiti nel territorio in maniera
strategica con riferimento ai rischi, oltre al previsto centro regionale di
protezione civile di Foligno con l'annesso aeroporto.
2.
Le province, sulla base degli indirizzi del piano regionale e per quanto di
competenza, partecipano alla realizzazione della organizzazione territoriale
della protezione civile. Il PTCP e il PRG recepiscono i contenuti del piano di
cui al comma 1, disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e
quelle urbanistiche.
3.
I comuni predispongono i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, in
coerenza con i contenuti del P.U.T. e conformemente al PTCP, specifica
l'organizzazione territoriale della protezione civile, nonché:
a)
precisa le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo
apposite mappe di rischio a scala comunale;
b)
individua le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al
soccorso della popolazione in caso di calamità verificandone la compatibilità
geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;
c)
individua gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei
soccorsi;
d)
individua le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densità
demografica, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 2 lettera e) della
legge 31 marzo 1998, n. 61.
Art.
52
Inquinamento
elettromagnetico e luminoso.
1.
La Giunta regionale, sulla base di quanto rappresentato nella carta n. 52, al
fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni e della
compatibilità ambientale e paesaggistica, conforma la propria azione
amministrativa, anche attraverso le intese previste ai precedenti artt. 3 e 4,
per diminuire i rischi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati da sorgenti quali elettrodotti, stazioni radiobase
per telefonia mobile, radar, impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e per
sistemi satellitari.
2.
Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta
capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola
localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate
secondo modalità e termini previsti dalla Giunta regionale.
Art.
53
Inquinamento
da immissioni nell'atmosfera.
1.
La Regione, negli atti di programmazione assume come riferimento le risoluzioni
adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da
idrocarburi, indicando gli specifici strumenti e le necessarie modalità di
attuazione e di verifica, per la riduzione delle immissioni inquinanti
nell'atmosfera.
2.
La Giunta regionale, ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico e per
il miglioramento della qualità dell'aria, fino all'attuazione del piano di
risanamento di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 4 e del D.M. 20
maggio 1991, individua:
a)
zone di particolare protezione dell'ambiente per le quali fissa parametri di
qualità dell'aria coincidenti o inferiori ai valori guida di cui all'allegato 2
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b)
zone specifiche in cui limitare o prevenire un aumento di inquinamento
dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c)
zone particolarmente inquinate o di specifica tutela ambientale nelle quali
adottare interventi di contenimento delle emissioni inquinanti.
3.
La Giunta regionale detta specifici indirizzi per le zone di cui al comma 2,
promuovendo piani di rilevamento e di monitoraggio delle singole zone
attraverso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Art.
54
Inquinamento
acustico.
1.
Il P.U.T. nella carta n. 53 indica le aree esposte a maggiore rischio da
inquinamento acustico e le classifica in base alle sorgenti che lo originano.
2.
La Giunta regionale promuove la salvaguardia dei territori non soggetti a
rischio di cui al comma l, assicurando l'adeguamento delle reti
infrastrutturali nel rispetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, anche per
tutelare la qualità ambientale del territorio umbro.
3.
La Regione redige il piano triennale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico, che costituisce implementazione del P.U.T. Il PTCP
e il PRG recepiscono i contenuti di detto piano disciplinandone rispettivamente
le ricadute territoriali e urbanistiche.
TITOLO
III
Servizi
alla popolazione per la qualità della infrastrutturazione del territorio
Capo
I - Piano comunale dei servizi alla popolazione
Art.
55
Finalità.
1.
La pianificazione e gestione dei servizi alla popolazione, le cui dinamiche
demografiche sono rappresentate alle carte n. 54 e 55, è realizzata al fine di
raggiungere una migliore integrazione sociale, funzionale e morfologica della
città, nonché una più elevata qualità dell'ambiente infrastrutturato e della
vita.
2.
Il sistema dei servizi e degli eventi articolato sul territorio regionale è
rappresentato nelle carte numeri 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68 e 69.
Art.
56
Definizione
e contenuti.
1.
I comuni adottano il Piano comunale dei servizi (P.C.S.), che costituisce
allegato del PRG, parte operativa, è lo strumento di programmazione e di
indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo
per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle
trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità prestazionale
e la efficienza del servizio in rapporto agli orari di funzionamento; è altresì
lo strumento per implementare le previsioni del PRG, parte operativa.
2.
Per la redazione del P.C.S. sono considerate come attrezzature di servizio le
seguenti:
a)
le aree e le opere necessarie a migliorare e qualificare i servizi già presenti
sul territorio e quelli di nuova previsione;
b)
le opere necessarie a tutelare e riqualificare il patrimonio di interesse
culturale ed ambientale per assicurarne la pubblica fruizione;
c)
le opere volte a migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita, quali:
centri di aggregazione, impianti ricreativi, sportivi, per lo spettacolo,
nonché quelle necessarie allo svolgimento di attività di interesse culturale.
3.
Il P.C.S. definisce gli obiettivi e le modalità per perseguirli, in base alle
esigenze espresse dal sistema globale della mobilità in ambito urbano ed
extraurbano e da quello delle comunicazioni e della telematica.
4.
Il P.C.S. costituisce il riferimento per la pianificazione di settore relativa
ai servizi e delle relative carte dei servizi, nonché del programma triennale
comunale dei lavori pubblici.
5.
Il P.C.S. definisce le modalità ed i tempi con cui i soggetti pubblici e
privati attuano gli obiettivi previsti dal piano stesso anche a mezzo di
apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta
regionale, anche in applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera d), della
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
Art.
57
Determinazione
dell'utenza e degli abitanti ai fini del dimensionamento del P.C.S.
1.
I comuni redigono il P.C.S. determinando il numero degli utenti dei servizi
dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a)
popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie
di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
b)
popolazione da insediare secondo le previsioni dello strumento urbanistico,
articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione
territoriale;
c)
popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nelle
grandi strutture pubbliche e private, agli studenti, agli utenti dei servizi di
rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.
Art.
58
Compiti
degli enti locali.
1.
Il PTCP definisce i servizi di livello intercomunale ai fini della redazione
del P.C.S., secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 30 e tenendo anche
conto delle indicazioni contenute nelle carte di cui al comma 2 dell'art. 55.
2.
I comuni redigono ed approvano il P.C.S. contestualmente al PRG, parte
operativa, come suo allegato, anche in conformità a quanto definito dal PTCP, e
lo aggiornano con le medesime procedure.
3.
I comuni nel P.C.S. stabiliscono i casi in cui la gestione e la manutenzione
delle attrezzature e dei servizi è posta a carico dei privati tramite apposita
convenzione registrata e trascritta.
Capo
II - Standard di attrezzature
Art.
59
Standard
minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e
sovracomunale.
1.
I comuni con popolazione residente uguale o superiore a 20.000 abitanti
garantiscono la realizzazione di attrezzature di interesse comunale o
sovracomunale sia pubbliche che private di interesse generale o collettivo
nelle zone «F», di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], da prevedere nel PRG
in misura non inferiore a quelle appresso indicate:
a)
per grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di
trasporto: 2,00 mq/utenti;
b)
per l'istruzione superiore all'obbligo ed universitaria: 3,00 mq/utenti;
c)
per la salute e l'assistenza: 2,00 mq/utenti;
d)
per verde pubblico in parchi urbani e territoriali: 10,00 mq/utenti;
e)
per attrezzature per lo sport e per le attività culturali: 10,00 mq/utenti;
f)
per infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità, del gas o
metano, dell'acqua, per quelle relative alla raccolta ed allo smaltimento dei
rifiuti, ai servizi di trasporto ed altri servizi collegati, alla protezione
civile, nonché ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati
generali, autostazioni e scali ferroviari: 10,00 mq/utenti.
2.
Nei comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti i valori di
cui al comma 1 sono ridotti alla metà ed è escluso l'obbligo per la previsione
delle aree di cui alle lettere a) e b).
3.
Il P.C.S. stabilisce motivatamente i casi in cui la previsione e realizzazione
delle attrezzature di cui sopra non è necessaria.
4.
Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale
del PRG e sono perimetrate nella parte operativa, in coerenza alle indicazioni
del P.C.S., distinguendo quelle per le quali è prevista l'attuazione pubblica
da quelle ad attuazione privata o mista.
5.
La determinazione del numero degli utenti per ogni singola attrezzatura è
effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 57.
Art.
60
Standard
minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali.
1.
Il P.C.S., per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le
modalità di cui all'art. 57, valuta prioritariamente l'insieme delle
attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali esistenti nel
territorio comunale e in caso di accertata insufficienza delle attrezzature
stesse, anche rispetto agli standard minimi di cui al presente titolo,
individua le necessarie modalità di adeguamento dei servizi e delle aree connesse
da conseguire nel PRG, parte operativa.
2.
Le quantità minime di spazi pubblici e per attrezzature, al servizio di
insediamenti residenziali previsti dal PRG, sono determinate applicando i
valori minimi contenuti nella seguente tabella, espressi in metri quadrati
rapportati agli abitanti insediati o da insediare in ogni singolo comparto:
Comuni
con popolazione residente o previstafino da 20.001 sopra 20.000a
50.00050.000abitantiab.ab.a) Istruzione scuola 444materna e
dell'obbligomq/ab.mq/ab.mq/ab.b) Attrezzature di 234interesse
comunemq/ab.mq/ab.mq/ab.c) Spazi pubblici 5812,5attrezzati a
parcomq/ab.mq/ab.mq/ab.d) Parcheggi3 3 3,5
mq/ab.mq/ab.mq/ab.Totali141824mq/ab.mq/ab.mq/ab.
Il
numero degli abitanti da insediare in ogni singolo comparto è graduato assumendo
un rapporto variabile da 100 a 150 mc/abitante, salvo diversa dimostrazione
sulla base delle caratteristiche tipologiche ed insediative.
3.
Le aree per standard di cui al comma 2 sono dimensionate nella parte
strutturale del PRG e sono perimetrate, in coerenza con il P.C.S., nella parte
operativa del PRG o in sede di formazione dei relativi piani attuativi.
4.
Le aree per standard previste nei piani attuativi di iniziativa privata o
mista, da urbanizzare e sistemare, sono cedute gratuitamente al Comune e
soddisfano anche la necessità di aree di urbanizzazione primaria, per verde e
parcheggio, di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e
successive modifiche ed integrazioni, da definire eventualmente in quota parte.
5.
Il PRG, parte operativa, stabilisce i casi in cui le aree per standard di cui
al presente articolo possano essere previste all'esterno dei comparti
residenziali ovvero i casi in cui il valore delle rispettive aree possa essere
monetizzato in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita al
Comune, definendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico
dei proprietari delle aree oggetto del piano attuativo.
6.
Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione dei
servizi previsti dal P.C.S.
Art.
61
Standard
per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi,
turistico-residenziali e turistico-produttivi.
1.
Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali e per la
ristorazione sono definite come appresso:
a)
a mq. 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attività corrisponde la
quantità minima di mq. 60 di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di
mq. 40 per verde.
2.
Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali
ed artigianali, sono definite come appresso:
a)
aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonché aree di cui
all'art. 30, comma 7, in misura non inferiore al 10 per cento dell'intera
superficie della zona destinata a tali insediamenti ed aree per verde pubblico
in misura non inferiore al 5 per cento della stessa superficie, da utilizzare
come verde ornamentale.
3.
La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-residenziali,
per la realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie, e
attrezzature di interesse comune, è stabilita nella misura del 40 per cento
della intera superficie della zona destinata a tali insediamenti.
4.
La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-produttivi,
anche extralberghieri, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi
per verde è, rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto
previsti e di mq. 4 per ogni 100 mc. di volume destinato all'attività.
5.
Le aree per standard previste al comma 2 e una quota non inferiore al 50 per
cento di quelle previste ai commi 1, 3 e 4, sistemate e urbanizzate, sono
cedute gratuitamente al Comune. La restante quota delle aree di cui ai commi 1,
3 e 4, da adibire ad uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo,
registrati e trascritti, ricomprende le aree a parcheggio di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.
6.
Nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, all'interno dei singoli
lotti e negli spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio
fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie
di area libera dalle costruzioni. Il Comune in sede di rilascio del certificato
di agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di tale requisito.
7.
I comuni, nel P.C.S., o con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione
degli insediamenti di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'art.
26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono prevedere la facoltà
che la cessione delle aree pubbliche per standard sia sostituita, a richiesta
del proponente l'intervento o del concessionario, da adeguati servizi ed
infrastrutture, poste anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di
intervento, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. I comuni possono
prevedere la facoltà, anche in relazione alle disposizioni di cui sopra e con
provvedimento motivato, i casi in cui, a richiesta del proponente l'intervento
o del concessionario, le aree pubbliche per standard possano essere monetizzate
in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il
valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.
8.
Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione delle
previsioni del P.C.S.
9.
Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione di
servizi ed attrezzature secondo quanto previsto dal P.C.S.
Art.
62
Adeguamento.
1.
I comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme di cui
al presente titolo entro il termine previsto dall'art. 48, comma 2, della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
Art.
63
Indirizzo
e coordinamento.
1.
La Giunta regionale emana, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, apposite direttive e schemi di atti tecnico-amministrativi per
l'elaborazione del P.C.S.
Capo
III - Indici di edificabilità
Art.
64
Indici
di densità in zona agricola.
1.
Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali ad usi
agricoli, zone «E» di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], la massima densità
consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0.0005 mc/mq. e
l'altezza massima è fissata in metri lineari 6,50.
2.
I comuni, nelle parti di territorio destinato ad usi agricoli di cui al comma
1, con esclusione di quelle di cui agli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12,
13, 14, 16, 17, 20, delimitano gli ambiti dove la densità consentita per gli
edifici destinati ad abitazione non sia superiore a 0.005 mc/mq.
3.
La delimitazione degli ambiti di cui al comma 2 è prevista con il PRG, parte
strutturale, adottato ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
Art.
65
Interventi
edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade e delle ferrovie.
1.
Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31, ed ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle
ferrovie possono essere oggetto degli interventi previsti dai commi 7 e 9
dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito
dall'art. 34 della legge regionale n. 31/1997.
2.
Gli interventi di ampliamento, di cui al comma 1, sono consentiti sul lato
opposto a quello fronteggiante la strada o la ferrovia. I suddetti ampliamenti
sono consentiti in allineamento al lato fronteggiante la strada o la ferrovia,
unicamente nel caso di accertata impossibilità ad intervenire sul lato opposto.
Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, nei limiti
volumetrici già esistenti, anche in sito diverso, anche a distanza maggiore di
quella preesistente dall'asse viario o ferroviario, con l'esclusione dei casi
espressamente vietati dal codice della strada e dal regolamento attuativo.
3.
Il rilascio delle concessioni di cui al comma 2 del presente articolo, escluse
quelle per ristrutturazioni senza mutamento di destinazione d'uso, è
subordinato ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con
il quale il proprietario rinunci a qualsiasi indennizzo delle opere previste
nella concessione stessa in caso di espropriazione per l'ampliamento delle sedi
viarie o ferroviarie.
TITOLO
IV
Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, legge regionale 3
marzo 1995, n. 9 e legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
Art.
66
Modifiche
alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.
1. (2).
(2)
Sostituisce il comma 7 dell'art. 8, L.R. 2 settembre 1974, n. 53.
Art.
67
Modifiche
alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.
1. (3).
(3)
Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 5, L.R. 3 marzo 1995, n. 9.
Art.
68
Modifiche
alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
1. (4).
2. (5).
(4)
Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, L.R. 10 aprile 2000, n. 28.
(5)
Sostituisce il comma 7 dell'art. 16, L.R. 10 aprile 2000, n. 28.
Art.
69
Modifiche
alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46.
1. (6).
(6)
Aggiunge il comma 4 all'art. 16, L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.
Art.
70
Abrogazione
di norme.
1.
Sono abrogati:
a)
gli articoli 13 e 14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;
b)
l'articolo 42 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
c)
la legge regionale 11 luglio 1978, n. 31;
d)
la legge regionale 26 maggio 1980, n. 55;
e)
la legge regionale 12 agosto 1981, n. 53;
f)
il comma 3 dell'articolo unico legge regionale 14 maggio 1982, n. 23;
g)
gli articoli 1 e 23 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;
h)
la legge regionale 27 aprile 1990, n. 31;
i)
gli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28;
j)
il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16;
k)
l'articolo 29 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
Art.
71
Disposizioni
finali e transitorie.
1.
Il piano urbanistico territoriale vale anche quale programma generale regionale
di tutela e valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 4 della legge
regionale 3 marzo 1995, n. 9, fino alla sua approvazione; successivamente il
programma medesimo ne costituisce un allegato ai sensi dell'art. 3, comma 4,
della stessa legge regionale.
2.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il P.U.T. di cui alla legge
regionale 27 dicembre 1983, n. 52, cessa i suoi effetti dalla data di entrata
in vigore della presente legge, salvo per le parti espressamente richiamate
negli articoli precedenti. I comuni che non hanno ancora adeguato i propri
strumenti urbanistici generali agli artt. 6, 9 e 11 delle norme di attuazione
del P.U.T. approvato con la legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, vi
provvedono anche con le procedure previste dal comma 3 dell'art. 30 della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
3.
I PTCP e i PRG o loro varianti, già adottati alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono esaminati ai fini della loro approvazione sulla base
del P.U.T. regionale vigente al momento della loro adozione, fermo restando
l'obbligo di adeguamento per il PTCP previsto dal comma 1 dell'art. 16 della
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e successive modificazioni ed
integrazioni e per i PRG ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
4.
I PRG e loro varianti adottati prima dell'entrata in vigore della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono adeguati alle norme di tale legge nel
termine di cui al comma 2 dell'art. 48 della legge medesima.
5.
I PRG e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore della legge regionale
21 ottobre 1997, n. 31, in conformità ad essa, sono adeguati al PTCP nel
termine di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1995, come
sostituito dall'art. 37 della legge regionale n. 31/1997.
6.
I termini, richiamati ai commi 4 e 5, decorrono dalla data di approvazione dei
PRG e loro varianti, se successiva a quella di approvazione del PTCP.
7.
La Giunta regionale, al fine di garantire un'applicazione unitaria delle norme
di cui alla presente legge da parte degli enti locali, promuove iniziative ed
elabora studi e progetti da utilizzare anche per la emanazione di atti di
indirizzo e coordinamento.
Art.
72
Sanzioni.
1.
Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente
normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme
della presente legge, sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalità
previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, e sono adottate le misure
di ripristino dello stato dei luoghi appresso determinate:
a)
per le violazioni delle norme contenute negli articoli 10, comma 4, 12, comma
3, 14, comma 2, 16, commi 4 e 7, 47, comma 5 e 52, comma 2, è irrogata dal
Comune la sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di
lire 10.000.000, in relazione alla entità e rilevanza del danno cagionato,
nonché è ordinata la restituzione in pristino entro il termine massimo di
sessanta giorni, a cura e spese del proprietario e del titolare della
concessione. In caso di inadempienza, alla restituzione in pristino provvede,
d'ufficio e in danno, il Comune.
2.
All'accertamento delle violazioni delle norme indicate nel presente articolo
provvedono i soggetti indicati all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983,
n. 15.
3.
I proventi delle sanzioni sono introitati dal Comune nel cui territorio è
avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di
tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.
Art.
73
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzati, a carico del bilancio
regionale 2000, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza
che di cassa:
a)
lire 50.000.000 per gli interventi di cui al titolo I, capo 1 e 2 e al comma 7
dell'art. 71 con iscrizione all'esistente cap. 5855 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale dell'esercizio in corso la cui denominazione
è così modificata: «Studi per supporti tecnici e conoscitivi in materia di
programmazione territoriale e per assicurare lo sviluppo sostenibile del
territorio»;
b)
lire 25.000.000 per gli interventi cui al titolo II capo 1, 2, 3, 4 e 5 con
iscrizione al capitolo 5853 di nuova istituzione denominato «Spese per le
iniziative dirette alla valorizzazione del territorio dell'Umbria»;
c)
lire 25.000.000 per gli interventi di cui al titolo III con iscrizione al
capitolo 5854 di nuova istituzione così denominato: «Spese per studi,
elaborazioni ed analisi, per l'implementazione dei dati concernenti il sistema
dei servizi sul territorio»;
d)
lire 30.000.000 da utilizzarsi per riprodurre la cartografia con iscrizione al
cap. 5854.
2.
All'onere complessivo di lire 130.000.000 si fa fronte quanto a lire 65.000.000
con lo stanziamento dell'esistente capitolo 5855 e quanto a L. 65.000.000 con
quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del
capitolo 6120, elenco 3.2., n. ordine 1, del bilancio di previsione 2000.
3.
Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni in
termini di competenza e di cassa.
4.
Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato
A
(previsto
dall'art. 12, comma 2)
Elenco
delle piante vascolari di particolare valore naturalistico-biologico in Umbria*
PTERIDOFITEIsoetaceae*
Isoetes istrix Bory 2-3Equisetaceae* Equisetum hyemale L. 2* Equisetum
fluviatile L. 2Ophioglossaceae* Ophioglossum vulgatum L. 2-5Thelypteridaceae*
Thelypteris palustris Schott 2-5Aspleniaceae* Asplenium ceterach L.subsp.
bivalens (D.E. Meyer) Greuter et Burdet 2-3-4Aspidiaceae* Dryopteris villarii
(Bellardi) Woyn. ex Schinz et Thell. subsp. villarii 2* Dryopteris carthusiana
(Vill.) H.P. Fuchs 2-3Salviniaceae* Salvinia natans (L.) All.
2-5GIMNOSPERMEEphedraceae* Ephedra major Host subsp. major 2-3-4ANGIOSPERME
DICOTILEDONISalicaceae* Salix retusa L. 2CorylaceaeCarpinus orientalis Mill.
4Fagaceae* Quercus dalechampii Ten. 2-3-4* Quercus robur L. subsp. robur 2*
Quercus frainetto Ten. 2-4* Quercus crenata Lam. 2-3Ulmaceae* Celtis australis
L. 2SantalaceaeThesium parnassi A. DC. 4Aristolochiaceae* Asarum europaeum L.
(s.l.) 2Rafflesiaceae* Cytinus hypocistis (L.) L. 2* Cytinus ruber (Fourr.)
Komarov 2-3-4Poygonaceae* Persicaria amphibia (L.) S.F Gray 2-5* Rumex
hydrolapathum Huds. 2-5* Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus
2Portulacaceae* Montia minor C.C. Gmel. 2-5Caryophyllaceae* Minuartia
mediterranea (Link) K. Maly'2Minuartia capillacea (All.) Graebner 2-4*
Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell.subsp. ophiolithica Pignatti 1-2*
Stellaria graminea L. 2* Cerastium scaranii Ten. 2-4* Cerastium sylvaticum
Waldst. et Kit. 2* Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., Meyer et Scherb.subsp.
erecta 2* Moenchia mantica (L.) Bartl. subsp. mantica 2* Herniaria incana Lam.
2-3* Spergula arvensis L. subsp. arvensis 2* Spergula pentandra L. 2*
Spergularia segetalis (L.) G. Don fil. 2-3-4* Lychnis coronaria (L.) Desr. 2*
Silene sicula Ucria 2-3-4* Silene staminea Bertol. 2-3-4* Silene vallesia L.
subsp. graminea (Viz. ex Rehb.)Nyman 2-3-4Silene multicaulis Guss. 4Silene
graefferi Guss. 4Silene latifolia Poir. 4* Silene cretica L. 2* Silene
muscipula L. 2* Silene behen L. 2-3-4* Silene dichotoma Ehrh. Subsp. dichotoma
2-3Drypis spinosa L. subsp. spinosa 4* Saponaria bellidifolia Sm. 2-3-4*
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert subsp. hispanica 2Nymphaeaceae* Nymphaea
alba L. subsp. alba 2-5* Nuphar lutea (L.) Sm. 2-5Ceratophyllaceae* Ceratophylium
demersum L. subsp. demersum 2-5Ranunculaceae* Helleborus odorus Waldst. Et Kit.
2-4* Trollius europaeus L. subsp. europaeus 2* Caltha palustris L. subsp.
palustris 2-5* Aconitum lycoctonum L. subsp. neopolitanum (Ten.)Nyman 2*
Clematis recta L. 2* Adonis distorta Ten. 1-2-3Ranunculus illyricus L.
4Ranunculus thora L. 2Ranunculus brevifolius Ten. 4* Ranunculus flammula L.
2-5* Ranunculus lingua L. 2-5-6* Ceratocephala falcata (L.) Pers. 2Thalictrum
simplex L. subsp. simplex 2-5Berberidaceae* Berberis vulgaris L.
2-6Paeoniaceae* Paeonia officinalis L. subsp. villosa (Huth)Cullen et Heywood
2-6Guttiferae* Hypericum humifusum L. 2-4* Hypericum hyssopifolium Chaix
2-3Papaveraceae* Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén subsp. alba 2* Corydalis
solida (L.) Sw. Subsp. solida 2* Fumaria barnolae Sennen et Pau subsp. barnolae
2* Fumaria densiflora DC. 2Cruciferae* Descurainia sophia (L.) Prantl 2*
Hesperis matronalis L. subsp. matronalis 2-6* Rorippa amphibia (L.) Besser 2*
Cardamine amara L. var. major Ten. 2-5* Cardamine pratensis L. subsp. granulosa
(All.) Arcang. 2-5* Cardamine pratensis L. subsp. rivularis (Schur) Nyman
2-4-5* Cardamine monteluccii Brilli-Catt. et Gubellini 2* Turritis glabra L.
subsp. glabra 2-4* Turritis glabra L. subsp. pseudoturritis(Boiss et Heldr.) Velen. 2-4* Arabis
brassica (Leers) Rauschert 2* Arabis surculosa A. Terracc. 2-4* Alyssum
diffusum Ten. 2-4* Berteroa incana (L.) DC. 2* Pritzelago alpina (L.) O. Kuntze
subsp. alpina 2* Ionopsidium savianum (Caruel) Ball 1-2-3* Thlaspi brachypetalum
Jordan 2* Thlaspi praecor Wulfen subsp. praecox 2* Iberis umbellata L. 2-6*
Biscutella cichoriifolia Loisel. 2-6* Coronopus didymus (L.) Sm. 2* Moricandia
arvensis (L.) DC. 2Crassulaceae* Sedun magellense Ten. Subsp. magellense
2-4Saxifragaceae* Saxifraga exarata Vill. Subsp. ampullacea (Ten.)D.A. Webb
1-2-3* Saxifraga italica D.A. Webb 1-2-3Saxifraga porophylla Bertol. 4Grossulariaceae* Ribes alpinum L. 2Rosaceae* Filipendula ulmaria
(L.) Maxim.
subsp. ulmaria 2-5* Rubus sulcatus Vest. ex Tratt. 2-5* Rubus bifrons Vest ex
Tratt. 2-5* Rosa agrestis Savi
2* Rosa micrantha Sm. 2* Rosa villosa L. 2* Rosa tomentosa Sm. 2* Rosa pouzinii
Tratt. 2* Rosa gallica L. 2* Sanguisorba officinalis L. 2-5* Geum rivale L.
2-5* Geum molle Vis. et Pancic 2-4* Potentilla cinerea Chaix ex Vill.
2-4Pontentilla apennina Ten. 4* Fragaria viridis Duchesne 2* Malus florentina
(Zuccagni) C. K. Schneider 2Leguminosae* Chamaecytisus spinesens (C. Presl)
Rothm. 2-4* Genista pilosa L. 2-4Genista germanica L. 4Genista radiata (L.) Scop.
2-4* Ulex europaeus L. 2* Astragalus danicus Retz. 2-3* Astragalus australis
(L.) Lam. 2Astragalus onobrychis L. 2-4* Astragalus vesicarius L. subsp.
vesicarius 2-3* Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris 2* Oxytropis
pilosa (L.) DC. 2* Vicia cassubica L. 2* Vicia dumetorum L. 2* Vicia articulata
Hoernem. 2Lathyrus linifolius (Reichard) Bàssler 2* Lathyrus tuberosus L. 2-4*
Medicago monspeliaca (L.) Ttrautv. 2Trifolium suffocatum L. 2* Trifolium badium
Schreber 2* Trifolium spadiceum L. 2-3-4Trifolium phleoides Pourr. 4* Trifolium
ligusticum Balbis ex Loisel. 2* Trifolium noricum Wulfen subsp.
praetutianum(Savi) Arcang. 2Trifolium squamosum L. 4* Dorycnium rectum (L.)
Ser. 2* Coronilla valentina L. subsp. valentina 2* Scorpiurus vermiculatus L. 2*
Hedysarum glomeratum F.G. Dietrich 2Geraniaceae* Geranium subcaulescens DC.2*
Geranium reflexum L. 2-4* Geranium tuberosum L. subsp. tuberosum 2* Erodium
botrys (Cav.) Bertol. 2* Erodium alpinum L'Hér. 2Linaceae* Linum nodiflorum L. 2* Radiola
linoides Roth 2-4Euphorbiaceae* Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. 2*
Euphorbia hirsuta L. 2-4* Euphorbia nicaeensis All. 2Rutaceae* Ruta chalepensis
L. 2-6* Dictamnus albus L. 2-6Polygalaceae* Polygala monspeliaca L. 2* Polygala
amarella Crantz 2-5AnacardiaceaePistacia lentiscus L. 4Balsaminaceae* Impatiens
noli-tangere L. 2Celastraceae* Evonymus verrucosus Scop. 2Rhamnaceae* Frangula
alnus Mill. 2-5Malvaceae* Malope malacoides L. 2* Malva cretica Cav. subsp.
cretica 2* Lavatera punctata All. 2
* Lavatera cretica L. 2* Hibiscus trionum L.
2ViolaceaeViola canina L. subsp. canina 2-4-5Viola eugeniae Parl. subsp.
eugeniae 1-6Cistaceae* Tuberaria lignosa (Seet) Samp. 2* Tuberaria praecax
Grosser 2Elatinaceae* Elatine alsinastrum L. 2-5Lythraceae* Lythrum portula
(L.) D.A. Webb 2-5Trapaceae* Trapa natans L. 2-5Myrtaceae* Myrtus communis L.
2OnagraceaeLudwigia palustris (L.) Elliot 2-5Haloragaceae* Myriophyllum
verticillatum L. 2-5* Myriophyllum spicatum L. 2-5Theligonaceae* Theligonum
cynocrambe L. 2Hippuridaceae* Hippuris vulgaris L. 2-5Umbelliferae* Hydrocotyle
vulgaris L. 2-5* Astrantia major L. subsp. elatior (Friv.) K. Maly'2* Seseli
varium Trev. 2-3-4* Oenanthe aquatica (L.) Poir. 2-5* Physospermum cornubiense
(L.) DC. 2-4Cachrys ferulacea (L.) Calest. 4* Bupleurunt tenuissimum L. 2Bupleurum
ranunculoides L. subsp. caricinum(DC.) Arcang.
2-4Trinia dalechampi (Ten.) Janchen 4* Carum carvi L. 2-4* Peucedanum schottii
Besser ex DC. 2* Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 2* Pastinaca sativa L.
subsp. sativa 2* Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 2Pyrolaceae* Pyrola minor L.
2Ericaceae* Calluna vulgaris (L.) Hull 2-4-6* Vaccinium myrtillus L.
2-6Primulaceae* Primula auricula L. var. balbisii (Lehm.) Fiori 2* Soldanella
alpina L. 2Lysimachia punctata L. 4* Anagallis minima (L.) Krause
2PlumbaginaceaeArmeria canescens (Host) Boiss. subsp. gracilis(Ten.) Bianchini
4Gentianaceae* Cicendia filiformis (L.) Delarbre 2* Centaurium spicatum (L.)
Fritsch 2* Centaurium maritimum (L.) Fritsch 2Gentiana lutea L. 6Gentiana
columnae Ten. 1-4Menyanthaceae* Menyanthes trifoliata L. 2-5RubiaceaeAsperula
neglecta Guss. 1-2-4* Galium debile Desv. 2-5* Galium palustre L. 2-5* Galium
laevigatum L. 2* Galium murale (L.) All. 2Convolvulaceae* Convolvulus
elegantissimus Mill. 2-4-6Boraginaceae* Neatostema apulum (L.) L.M. Johnst. 2*
Symphytum officinale L. (s.l.) 2* Anchusa cretica Mill. 2* Asperugo procumbens
L. 2* Myosotis scorpioides L. 2-5-6* Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa
(C.F. Schultz).Nordh. 2-4-6* Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 2* Cynoglossum
montanum L. 2Callitrichaceae* Callitriche brutia Petagna 2-5* Callitriche
polustris L. 2-5Labiatae* Ajuga tenorii C. Presl 2-4Sideritis italica (Mill.) Greuter et Burdet 4*
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek 2Stachys tymphaea Hausskn. 4* Nepeta
cataria L. 2* Nepeta nepetella L. subsp. nepetella 2* Nepeta nuda L. 2*
Ziziphora capitata L. 2Salvia sylvestris L. 4* Salvia verticillata L. subsp.
verticillata 2-4Solanaceae* Physalis alkekengi L. 2-6Scrophulariaceae* Gratiola
officinalis L. 2-5Verbascum longifolium Ten. 4* Verbascum nigrum L. 2*
Verbascum phoeniceum L. 2-6* Chaenorium rubrifolium (Robill. et Cast. ex DC.)
Fourr.subsp. rubrifolium 2* Linaria chalepensis (L.) Mill. 2* Pseudolysimachion
spicatum (L.) Opiz 2Veronica triphyllos
L. 4Veronica theucrium L. 4* Veronica scutellata L. 2-5* Veronica urticifolia
Jacq. 2* Euphrasia liburnica Wettst. 2-3Orobanchaceae* Orobanche lutea Baumg.
2* Orobanche lucorum A. Braum 2* Orobanche rapum-genistae Thuill. subsp.
rapum-genistae 2Lentibulariaceae* Utricularia minor L. 2-5* Utricularia
vulgaris L. 2-5Plantaginaceae* Plantago maritima L. (s.s.) 2-3-4Caprifoliaceae*
Sambucus racemosa L. 2* Viburnum opuius L. 2-5Valerianaceae* Centranthus
angustifolius (Mill.) DC. 2* Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne
2Dipsacaceae* Succisa pratensis Moench 2-5Knautia calycina (Presl) Guss. 4*
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter et Burdet 2Campanulaceae* Campanula foliosa
Ten. 2-4* Campanula cervicaria L. 2* Campanula bononiensis L. 2Campanula
apennina Podlech 1-4Campanula tanfanii Podlech 1-4* Phyteuma hemisphaericum L.
2Edraianthus graminifolius (L.) A. DC.subsp. apenninus Lakusic 1-4* Solenopsis
laurentia (L.) C. Presl 2-3-6Compositae* Leontopodium alpinum Cass.subsp.
nivale (Ten.) Tutin 2-3-6* Gnaphalium supinum L. 2* Asteriscus aquaticus (L.)
Less. 2* Santolina etrusca (Lacaita) Marchi et D'Amato 1-2-5Achillea
mucronulata Bertol. 4* Achillea barrelieri Ten 2-4* Achillea ageratum L.
2Achillea tenorii Grande 2-4* Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. alpina
2* Artemisia petrosa (Baumg.) Jan.subsp. eriantha (Ten.) Giacom. et Pignatti 2-3* Artemisia caerulescens L.subsp. cretacea
(Fiori) Brilli-Catt. et Gubellini 2-4* Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp.
integrifolius 2Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter 4* Cirsium italicum (Savi)
DC. 2* Cirsium morisianum Rchb. fil. 2Cirsium lobelii Ten. 2-4* Tyrimnus
leucographus (L.) Cass. 2-4* Onopordon tauricum Willd. 2-3-4* Centaurea
stenolepis A. Kerner subsp. stenolepis 2-3Centaurea caria Sibth. et Sm. 4*
Echinops ritro L. subsp. ritro 2* Echinops siculus Strobl 2-4* Cichorium
pumilum Jacq. 2-4* Geropogon glaber L. 2Hypochoeris cretensis (L.) Chaub. et
Bory 4* Scorzonera hispanica L. subsp. glastifolia (Willd.) Arcang. 2* Andryala rothia Pers.subsp. dentata (Sibth. et Sm.) Pignatti 2-4*
Taraxacum palustre (Lyons) Symons 2-5* Taraxacum apenninum (Ten.) Ten.
2ANGIOSPERME MONOCOTILEDONIAlismataceae* Damasonium alisma Mill. subsp. alisma
2-5* Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 2-5Butomaceae* Butomus umbellatus L.
2-5-6Hydrocharitaceae* Hydrocharis morsus-ranae L. 2-5* Vallisneria spiralis L.
2-5Juncaginaceae* Triglochin palustre L. 2-4-5Potamogetonaceae* Potamogeton
polygonifolius Poir. 2-5* Potamogeton nodosus Poir. 2-5* Potamogeton
perfoliatus L. 2-5* Potamogeton gramineus L. 2-5* Potamogeton pectinatus L.
2-5Zannichelliaceae* Zannichellia palustris L. (s.l.) 2-5Najadaceae* Najas
marina L. 2-5* Najas minor All. 2-5Melienthaceae* Veratrum album L.subsp.
lobelianum (Bernh.) Arcang. 2Asphodelaceae* Asphodelus fistulosus L. 2*
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus 2Colchicaceae* Bulbocodium versicolor
(Ker-Gawl.) Spreng. 2-3Liliaceae*
Paradisea liliastrum (L.) Bertol. 2* Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 2* Tulipa sylvestris
L. 2* Ornithogalum excapum Ten. 2* Onithogalum nutans L. 2Bellevalia webbiana
Parl. 4* Muscari commutatum Guss. 2* Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr.
2-3Alliaceae* Allium rotundum L. 2-4Allium carinatum L. 4Allium tenuiflorum
Ten. 4* Allium pallens L. subsp. pallens 2* Allium lusitanicum Lam. 2* Allium
neapolitanum Cyr. 2Amaryllidaceae* Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.
2-4
Iridaceae* Hermodactylus tuberosus (L.)
Salisb. 2* Iris pseudacorus L. 2-5* Iris lutescens Lam. subsp. lutescens 2*
Crocus imperati Ten. 2-4* Crocus suaveolens Bertol. 2-4* Crocus biflorus Mill.
2Juncaceae* Juncus tenageia L. fil. 2* Juncus depauperatus Ten. 2* Juncus
acutus L. 2-4-5* Juncus maritimus Lam. 2-4* Juncus pygmaeus L.C.M. Richard 2*
Juncus subnodulosus Schrank 2* Juncus acutiflorus Ehrh. 2* Juncus capitatus
Weigel 2* Luzula pilosa (L.) Willd. 2Luzula
italica Parl. 4Gramineae* Vulpia muralis (Kunth) Nees 2* Festuca paniculata
(L.) Schinz et Thell. subsp. paniculata 2Festuca violacea Scheleicher ex Gaudin
subsp. macrathera(Hack ex Beck) Markgr.-Dann. 4* Festuca centro-appenninica
(Mrkgr.-Dann.)Markgr.-Dann 1-2-3-4* Schleropoa hemipoa (Del.) Parl. 2-4*
Ampelodesmos mauritanica (Poir.) T. Durant et Schinz 2-4Sesleria nitida Ten. 4*
Glyceria maxima (Hartman) Holmb. 2-5* Aegilops neglecta Req. 2Danthonia alpina
Vest 4* Ventenata dubia (Leers) Cosson 2Trisetum villosum (Bertol.) Schnlt. 1-4* Agrostis
castellana Boiss. et Reuter 2* Apera inerrupta (L.) Beanv. 2* Polypogon viridis
(Gouan) Breistr. 2* Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 2-4* Molinia arundinacea
Schrank 2* Phalaris arundinacea L. 2-5Alopecurus geniculatus L. 2-6* Alopecurus
aequalis Sobol. 2-5* Alopecurus bulbosus Gouan 2-5Alopecurus utriculatus
Solander 5Stipa capillata L. 2-3Stipa pennata L. s.l. 6* Piptatherum virescens
(Trin.) Boiss. 2Milium vernale L. 4* Heleochloa alopecuroides (Piller et
Mitterp.)Host ex Roem. 2-5* Heleochloa schoenoides (L.) Host 2-5* Tragus
racemosus (L.) All. 2-4Araceae* Dracunculus vulgaris Schott 2* Arisarum vulgare
Targ.-Tozz. 2* Arisarum proboscideum (L.) Savi
2Lemnaceae* Lemna trisulca L. 2-5* Lemna gibba L. 2-5* Spirodela polyrhiza (L.)
Schleid. 2-5Cyperaceae* Eriophorum latifolium Hoppe 2-5-6* Eleocharis
acicularis (L.) Roem. Et Schult. 2-5* Eleocharis quinqueflora (hartm.) Schwartz 2-5*
Schoenus nigricans L. 2-5* Schoenoplectus tabaernemontani (Gmel.) Palla 2-5*
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 2-5* Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
2-5* Isolepis setacea (L.) R.Br. 2-5* Isolepis cernua (Vahl.) Roem. et Schult.
2-5* Cladium mariscus (L.) Pohl 2-4-5* Cyperus serotinus Rottb. 2-5* Cyperus
flavescens L. 2-5* Carex divisa Huds. 2* Carex disticha Huds. 2-3-4-5* Carex
stellulata Good. 2-5* Carex remota L. 2-5* Carex elata All. 2-5* Carex panicea
L. 2-5* Carex buxbaumii Wahlenb. 2-5* Carex umbrosa Host 2-4* Carex depauperata
Good. 2Carex kitaibeliana Degen 4Carex hostiana DC. 2-4* Carex pseudocyperus L.
2-5* Carex vesicaria L. 2-5Carex acutiformis Ehrh. 2-5Orchidaceae* Ophrys
bombyliflora Link 2-6* Ophrys crabronifera Mauri subsp. crabronifera 2-3-6*
Ophrys incubacea Bianca ex Tod. 2-6* Ophrys insectifera L. 2-6* Epipactis
palustris (Mill.) Crantz 2-5-6* Epipactis atropurpurea Rafin. 2-6* Epipactis microphylla
(Ehrh.) Swartz 2* Dactylorhiza romana (Sebast. et Mauri) Soò 2-6* Dactylorhiza
incarnata (L.) Soò subsp. incarnata 2-5-6* Orchis papilionacea L. subsp.
papilionacea 2-6* Orchis militaris L. 2-6* Orchis laxiflora Lam 2-5-6* Serapias
cordigera L. 2-6* Himantolglossum adriaticum H. Baumann 2-6* Neotinea maculata
(Desf.) Stearn 2* Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
2-6
NOTE
*
Al nome latino di ciascuna specie elencata, per precisare il valore biologico e
lo status regionale o nazionale, è stato associato uno o più numeri arabi, che
indicano le sottostanti categorie di appartenenza:
-
specie endemica dell'Italia centrale [1];
-
specie rara a livello regionale [2] o nazionale [3];
-
specie di interesse fitogeografico, in quanto al limite dell'areale o che vive
al di fuori della comune area di distribuzione [4];
-
specie di ambienti fortemente minacciati di distruzione [5];
-
specie rara in quanto raccolta poiché edule, officinale o vistosa [6];
-
specie presenti nella lista rossa regionale [*]
Da
rilevare che:
-
le specie incluse nel suddetto elenco complessivamente ammontano a 423;
-
rispetto alla lista rossa regionale l'elenco ha 61 specie in più;
-
la maggior parte delle specie appartiene a più categorie;
-
le specie endemiche dell'Italia centrale sono 13;
-
le specie rare a livello regionale o nazionale sono 376;
-
le entità d'interesse fitogeografico sono 113;
-
le specie espressione di ambienti in estinzione o fortemente minacciati sono
97;
-
le piante rare poiché raccolte per motivi vari sono 36.
Piano
urbanistico territoriale (7)
(7)
Si omette il piano urbanistico territoriale, approvato dall'art. 7 della presente
legge, con annessa cartografia composta da 69 elaborati grafici e con annesso
studio che illustra la compatibilità delle trasformazioni previste con il
sistema delle risorse ambientali.