L.R. 27 marzo 2000, n. 28 (1).

Disposizioni per il settore lattiero - caseario - Modalità e criteri per l'attribuzione delle nuove disponibilità di quote latte attribuite alla Regione.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 2000, n. 21, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge definisce i criteri per l'assegnazione ai produttori umbri delle quote latte messe a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 convertito con legge 27 aprile 1999, n. 118 e ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8.

 

 

Art. 2

Criteri quote: legge 27 aprile 1999, n. 118.

 

1. I quantitativi di latte posti a disposizione della Regione Umbria ai sensi dell'articolo 1, comma 21 del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito con legge 27 aprile 1999, n. 118, sono assegnati ai produttori umbri con le seguenti priorità in ordine decrescente:

a) produttori che hanno subito riduzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 727/1994, come modificato con legge 24 febbraio 1995, n. 46;

b) produttori che hanno subìto riduzioni dei quantitativi, già riconosciuti nel bollettino AIMA n. 1 periodo 1997/1998, ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;

c) produttori che hanno subìto riduzioni dei quantitativi, già riconosciuti nei bollettini AIMA, per effetto dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della legge 24 febbraio 1995, n. 46.

2. Per ciascuna delle priorità di cui alle lett. b) e c) del comma 1, sono attribuite in ordine le seguenti ulteriori priorità:

- produttore titolare di un quantitativo di riferimento complessivo, prima delle riduzioni subite, inferiore a 150 tonnellate;

- altri produttori.

3. L'assegnazione avverrà fino a concorrenza della:

- riduzione subita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 727/1994, come modificato con legge 24 febbraio 1995, n. 46;

- riduzione subita con l'applicazione del decreto-legge n. 411/1997, nei limiti delle quote attribuite dal bollettino ufficiale AIMA n. 1, relativo al periodo 1997/1998, con esclusione dei quantitativi riconosciuti per effetto di contratti a carattere temporaneo;

- riduzione subita con l'applicazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 46/1995.

4. Qualora i quantitativi risultassero insufficienti a soddisfare tutte le necessità di ciascuna classe, si provvederà a ripartire le quote residue disponibili a favore dell'ultima classe e sub classe di priorità in maniera proporzionale alle quote assegnabili a ciascuna azienda di quella classe o sub classe prima della riduzione subita.

5. Qualora i quantitativi spettanti alla Regione Umbria vengano resi disponibili in periodi di tempo successivi l'assegnazione avverrà secondo le priorità indicate al comma 2 fino ad esaurimento delle richieste degli aventi diritto.

6. In nessun caso potranno beneficiare delle riassegnazioni coloro che nel corso dei periodi 1997-1998, 1998-1999, abbiano venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari e coloro che hanno cessato la produzione lattiera a qualunque titolo.

7. I quantitativi eventualmente non assegnati in quanto in esubero rispetto alle necessità di cui al comma 3, saranno assegnati con le modalità previste all'articolo 3.

 

 

Art. 3

Criteri quote latte: decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8.

 

1. I quantitativi di latte posti a disposizione della Regione Umbria ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, con decorrenza 1° aprile 2000, dedotte le quantità di cui ai successivi commi 5 e 6 ed all'articolo 4, sono assegnati ai produttori umbri titolari di quantitativi di riferimento di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

2. Non potranno usufruire di nuove assegnazioni i produttori che:

- nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 non abbiano prodotto in almeno uno dei due periodi il 90 per cento della quota loro assegnata, salvo i casi di forza maggiore previsti dall'articolo 2 del D.P.R. n. 569/1993 già segnalati alla Regione. Per le aziende ubicate nelle aree dichiarate disastrate con le ordinanze ministeriali n. 2719 del 28 novembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997 potrà essere considerato il miglior risultato tra quelli relativi ai periodi dal 1995/1996 al 1998/1999;

- nei tre periodi antecedenti quello in cui avviene l'assegnazione, abbiano ceduto in modo definitivo o temporaneo, attraverso contratti di qualsiasi natura, in tutto o in parte i propri quantitativi di riferimento di cui erano titolari.

3. L'attribuzione delle nuove quote avverrà nel rispetto dei limiti di 30 tonnellate di produzione lattiera per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, come definita dall'articolo 10 della legge n. 468/1992. A tal fine saranno considerati solo i terreni di proprietà, comproprietà, usufrutto o detenuti in forza di contratti di affitto pluriennali e di cui si dimostri l'effettivo possesso. Nel caso di cooperative saranno considerati i terreni nella disponibilità della società ed i terreni delle aziende associate.

4. Non saranno effettuate assegnazioni di quantitativi inferiori a 2 tonnellate.

5. Alle scuole secondarie pubbliche ad indirizzo agrario che nel periodo 1998/1999 erano titolari di quantitativi di riferimento utilizzati per condurre attività di allevamento a scopo didattico, al fine di garantire dimensioni sufficienti a svolgere la propria missione, saranno prioritariamente assegnati quantitativi di latte fino alla concorrenza di 150 tonnellate in totale, qualora tale limite non potesse essere raggiunto con le assegnazioni di cui al comma 1.

6. Alla Comunità Incontro ONLUS di Amelia, al fine di consolidare l'attività di allevamento praticato a scopi terapeutici a favore dei soggetti assistiti, è riservata un quantitativo di riferimento di 100 tonnellate a valere sulle assegnazioni di cui al presente articolo.

7. Le quote assegnate ai singoli produttori, ai sensi degli articoli 3 e 4, non potranno essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate, o costituire oggetto di contratti di soccida, o di qualsivoglia altro strumento negoziale per i successivi cinque periodi, salvo i casi di forza maggiore di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 569/1993.

 

 

Art. 4

Quote riservate ai giovani allevatori e alle zone terremotate.

 

1. Una quota pari al 20 per cento dei quantitativi pervenuti ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 è riservata per assegnazioni a giovani allevatori, come definiti dal Regolamento CE 1257/99, titolari di quota in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

2. Una quota pari al 20 per cento dei quantitativi pervenuti ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 è riservata per assegnazioni a titolari di quota, conduttori di aziende ubicate nelle aree dichiarate disastrate con le ordinanze ministeriali n. 2719 del 28 novembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997, in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

3. Non potranno usufruire di assegnazione ai sensi del presente articolo coloro che nei tre periodi antecedenti quello in cui avviene l'assegnazione, abbiano ceduto in modo definitivo, o temporaneo attraverso contratti di qualsiasi natura, in tutto o in parte i propri quantitativi di riferimento.

4. Le quote attribuite ai sensi degli articoli 3 e 4 sono cumulabili nel rispetto del limite indicato al comma 3 dell'articolo 3.

 

 

Art. 5

Modalità per l'assegnazione.

 

1. La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità operative inerenti la presentazione delle richieste di assegnazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 ed ogni altro aspetto connesso.