L.R.
27 marzo 2000, n. 30 (1).
Istituzione
dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale,
denominata «Agenzia Umbria ricerche».
Art.
1
Finalità.
1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, l'Agenzia
regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata
«Agenzia Umbria ricerche», di seguito agenzia.
2.
L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia
scientifica, organizzativa e finanziaria.
Art.
2
Funzioni.
1.
L'Agenzia svolge, in riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni:
a)
raccolta, osservazione ed analisi dei dati riferiti alle principali grandezze
economiche, sociali e territoriali;
b)
analisi, studi e ricerche sulle trasformazioni e sugli andamenti congiunturali
della struttura economica e sociale;
c)
predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell'elaborazione delle
politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione, nonché dei dati
utili alla valutazione e verifica degli effetti e dell'efficacia delle stesse
politiche, in itinere ed ex - post.
2.
L'Agenzia redige un rapporto annuale sull'andamento economico - sociale della
regione, anche articolato per ambiti territoriali sub - regionali.
3.
L'Agenzia promuove forme di collaborazione e connessioni operative con l'ISTAT,
anche al fine dello svolgimento di ricerche e della raccolta dati in ambito
regionale, atti all'ampliamento e alla specificazione dei dati territoriali
correntemente acquisiti dalla stessa Agenzia.
4.
Le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, sono
definite dal Presidente dell'Agenzia d'intesa con la Giunta regionale,
nell'ambito di un'apposita convenzione.
5.
L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività e di un
connesso piano organizzativo.
Art.
3
Ulteriori
attività e rapporti con Enti pubblici e privati.
1.
L'Agenzia promuove rapporti di collaborazione con gli Enti locali dell'Umbria
volti all'implementazione della base conoscitiva e comparativa dei dati
territoriali di supporto alle scelte di programmazione locale e
all'elaborazione degli strumenti di programmazione negoziata.
2.
L'Agenzia svolge la ricerca anche in materie ed ambiti territoriali diversi da
quelli di cui all'articolo 2, dietro compenso, su committenza pubblica e
privata.
Art.
4
Costituzione
archivio regionale.
1.
L'Agenzia provvede:
a)
alla ricognizione analitica delle banche - dati e delle metodologie di
acquisizione delle stesse, possedute da Enti, osservatori, società ed agenzie
regionali e, ove possibile, da analoghi soggetti pubblici e privati, anche ai
fini del loro coordinamento;
b)
a elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle stesse
banche dati di cui alla lettera a), secondo gli standards definiti d'intesa con
il Consorzio per il Sistema informativo regionale;
c)
a istituire l'Archivio regionale dei dati e delle ricerche economico - sociali
e territoriali.
2.
La Giunta regionale approva il progetto di cui al comma 1, lettera b), e
determina i tempi e le modalità operative per la sua attivazione.
Art.
5
Pubblicità
e diffusione dei dati e delle ricerche.
1.
L'Agenzia assicura la pubblicità e la diffusione dei dati raccolti e delle
ricerche effettuate, nel rispetto dei vincoli di legge e delle specifiche
clausole di riservatezza richieste dal fornitore dei dati o dal committente la
ricerca.
Art.
6
Organi.
1.
Sono organi dell'Agenzia:
a)
Il Presidente;
b)
Il Comitato scientifico - istituzionale;
c)
Il Revisore dei conti.
Art.
7
Presidente
dell'Agenzia.
1.
Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto, dura in carica il periodo della legislatura e può essere
revocato con provvedimento motivato.
2.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia. In particolare:
a)
sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
b)
convoca e presiede il Comitato scientifico - istituzionale;
c)
cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento
degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
d)
predispone il programma di attività ed il piano organizzativo di cui
all'articolo 2, comma 5;
e)
nomina e revoca il Direttore e ne stabilisce il compenso, fissando gli
obiettivi da conseguire sulla base del programma di attività;
f)
approva i regolamenti dell'Agenzia;
g)
svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli
altri organi.
Art.
8
Comitato
scientifico - istituzionale.
1.
Il Comitato scientifico - istituzionale, di seguito definito Comitato, è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal
Presidente dell'Agenzia e da sei membri esperti in ricerca e programmazione, di
cui:
a)
due designati dalla Federazione regionale delle autonomie locali dell'Umbria;
b)
due designati dalle parti sociali;
c)
due designati dall'Università degli studi di Perugia.
2.
Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale.
3.
Il Comitato coadiuva il Presidente nell'azione di raccordo tra l'attività
dell'Agenzia e il sistema istituzionale locale e quello economico - sociale.
4.
Il Comitato, su proposta del Presidente:
a)
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b)
approva il programma di attività ed il piano organizzativo, nonché ogni
aggiornamento degli stessi, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie;
c)
approva la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia;
d)
nomina il revisore dei conti e ne stabilisce il compenso, ai sensi dell'art.
13, comma 3.
5.
Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti.
6.
Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Art.
9
Direttore.
1.
Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Agenzia, dura in carica quanto lo
stesso e può essere revocato in caso di gravi irregolarità, di reiterate
violazioni di legge e di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati.
2.
L'incarico di Direttore è disciplinato da un contratto di diritto privato.
3.
Il Direttore ha la responsabilità organizzativa, finanziaria e gestionale dell'Agenzia,
nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In
particolare:
a)
collabora con il Presidente nella elaborazione degli atti di programmazione e
di organizzazione;
b)
predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e i regolamenti
dell'Agenzia;
c)
adotta le convenzioni e tutti gli atti di gestione dell'Agenzia;
d)
predispone la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia.
Art.
10
Revisore
dei conti.
1.
Il Revisore dei conti, dura in carica cinque anni e scade in tutti i casi in
cui scade il Comitato.
2.
Il Revisore dei conti esercita il riscontro della contabilità e degli atti di
gestione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione sul bilancio
preventivo e sul conto consuntivo.
Art.
11
Controllo
di gestione.
1.
L'Agenzia si dota di idonee forme di controllo di gestione secondo i princìpi
fissati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
Art.
12
Personale.
1.
L'Agenzia ha una propria dotazione organica.
2.
Il personale dell'Agenzia è assunto:
a)
con contratto a tempo indeterminato, per l'assolvimento delle funzioni
strettamente d'istituto di cui all'articolo 2, comma 1;
b)
con contratto a tempo determinato di natura privatistica, per ulteriori
attività di studio, ricerca e raccolta dati.
3.
L'Agenzia si avvale, inoltre, di personale comandato dalla Regione ove compreso
tra le risorse previste nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 4.
4.
L'Agenzia per motivate esigenze di carattere tecnico - scientifico, e comunque
per attività non ricomprese nell'articolo 2, comma 1, lettera a), può avvalersi
di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
5.
L'Agenzia per l'assolvimento delle attività amministrative e contabili stipula,
di norma, convenzioni con soggetti pubblici o privati.
Art.
13
Indennità.
1.
Al Presidente dell'Agenzia, nominato ai sensi dell'articolo 7 su conforme
deliberazione del Consiglio regionale, sulla base della proposta avanzata dal
Presidente della Giunta regionale, spetta una indennità mensile lorda pari al
cinquanta per cento di quella dei consiglieri regionali.
2.
Ai componenti il Comitato scientifico - istituzionale, escluso il Presidente, è
corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni
seduta, di lire trecentomila, al lordo delle ritenute di legge.
3.
Al Revisore dei conti spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale
dei dottori commercialisti entro i limiti minimi e massimi della stessa. Il
compenso viene determinato con l'atto di nomina.
4.
Al Presidente e ai componenti il Comitato scientifico - istituzionale e al
Revisore dei conti sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e l'indennità di missione spettante, ai sensi della
normativa regionale vigente, ai consiglieri regionali.
Art.
14
Personale
dell'I.R.R.E.S.
1.
Il personale regionale in servizio presso l'I.R.R.E.S. (Istituto regionale di
ricerche economiche e sociali) è assegnato all'Agenzia fino alla stipula della
convenzione di cui all'articolo 2, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre
2000.
2.
L'I.R.R.E.S. continua a svolgere la propria attività, con le modalità di cui
all'articolo 16, fino alla nomina del presidente dell'Agenzia.
Art.
15
Norma
finanziaria.
1.
La Regione fa fronte al finanziamento delle funzioni dell'Agenzia individuate
dall'articolo 2, con il capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, la cui descrizione è così modificata: «Contributo della
Regione per l'attività dell'Agenzia Umbria ricerche».
Art. 16
Norma finale.
1.
All'entrata in vigore della presente legge gli organi dell'I.R.R.E.S sono
sciolti e il presidente assume le funzioni di Amministratore straordinario
dell'Istituto stesso, svolgendo le funzioni già di competenza del Consiglio di
amministrazione e del Presidente.
2.
Il Presidente dell'I.R.R.E.S., in qualità di Amministratore straordinario,
resta in carica sino alla nomina del Presidente dell'Agenzia, e comunque non
oltre il 30 giugno 2000; egli procede, entro tale termine, all'aggiornamento
dell'inventario dei beni patrimoniali e alla ricognizione dei rapporti pendenti
al fine di consentire il subentro dell'Agenzia nell'attività del soppresso
Istituto.
3.
L'Agenzia, sulla base della ricognizione di cui al comma 2, subentra in tutti i
rapporti pendenti attivi e passivi dell'I.R.R.E.S.
4.
Il controllo amministrativo - contabile sull'attività dell'Amministratore
straordinario, nella fase transitoria, è assicurato dal Collegio dei revisori
dei conti dell'I.R.R.E.S. in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.
17
Abrogazioni.
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 «Istituzione dell'Istituto regionale di
ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S.»;
b)
legge regionale 22 agosto 1986, n. 39 «Emolumenti spettanti ai componenti degli
organi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 35,
istitutiva dell'I.R.R.E.S.».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 2000, n. 21, edizione straordinaria.