L.R. 31 ottobre 2000, n. 37 (1).
Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23 di contabilità come modificata con L.R. 19 luglio
1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999 (2).
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 novembre 2000, n.
58, supplemento straordinario.
(2) Il bilancio di previsione per l'anno 2000 è stato
assestato con L.R. 31 ottobre 2000, n. 37.
Art. 1
Saldo finanziario.
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità, il saldo finanziario
negativo dell'esercizio finanziario 1999, è accertato in lire 94.649.388.356. Alla
sua copertura si provvede con la presente legge.
Art. 2
Copertura finanziaria.
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui
all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con
l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, la Giunta
regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di
cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di lire
94.649.388.356, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2000 e
con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000, per l'anno 2000, e di
lire 10.000.000.000, dal 2001 in poi.
2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte
con quota degli stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 9790 del bilancio 2000
e successivi, programma 7.03.2.02, del bilancio pluriennale 2000/2002.
3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1
della legge 16 maggio 1970, n. 28, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è
diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla
presente legge.
4. Ai mutui e/o prestiti di cui al comma 1, si
applica la disciplina dell'articolo 5.
Art. 3
Fondi da reiscrivere.
1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte
spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, in relazione a stanziamenti di
precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non
utilizzati entro il termine dell'esercizio 1999, a norma dell'articolo, 53
comma 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive
modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 969.460.686.630, come
risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
Art. 4
Fondi perenti.
1. Per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la tabella D)
allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per
perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli
anni 1999 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza
dell'esercizio 2000, e di cui all'articolo 3.
Art. 5
Autorizzazione alla estinzione anticipata di mutui e
alla contrazione di nuovi mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari.
Integrazione e rettifica articoli 12, 14 e 15 della legge regionale 9 marzo
2000, n. 18.
1. La Regione concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi dell'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (patto di stabilità interno), anche attraverso
la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo
scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti.
A tal fine, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge
regionale 9 marzo 2000, n. 18, è autorizzata ad estinguere anticipatamente
mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e a
contrarre, in sostituzione, nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo
comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli
oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli
oneri di ammortamento.
2. I mutui o i prestiti obbligazionari di cui agli
articoli 12 e 14 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, possono avere una
durata massima di anni trenta.
3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, la
Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti
obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni
e le modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un
fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti
obbligazionari.
4. Il rimborso dei prestiti obbligazionari è
garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi
capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per
effettuare i pagamenti alle scadenze previste, comprendenti gli oneri delle
eventuali coperture dei rischi di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme
viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi
incaricati del servizio del prestito.
5. In relazione alla garanzia di cui al comma 4, la
Regione può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste
secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme
occorrenti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi presso
l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, con priorità
assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal
fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione
le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo
irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio
del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per
qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme
necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali
somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
6. All'onere derivante dal presente articolo si fa
fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci, ai capitoli 6080 e
9790, programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002 per far fronte
alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione
anticipata.
Art. 6
Integrazione elenco n. 1, allegato alla L.R. 9 marzo
2000, n. 18. Elenco spese obbligatorie.
1. All'elenco n. 1, allegato alla legge regionale 9
marzo 2000, n. 18, sono inseriti i seguenti capitoli:
Cap. 155 «Spese per i componenti della Giunta
regionale in qualità di assessori esterni legge regionale 23 marzo 2000, n.
26»;
Cap. 180 «Spese per il funzionamento della struttura
di supporto al Presidente della Giunta regionale legge regionale 23 marzo
2000, n. 26»;
Cap. 480 «Acquisto libri, giornali e riviste ed altre
pubblicazioni e inserzioni redazionali».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma: 2, dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Allegati (3)
(3) Gli allegati, che si omettono, contengono
variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2000, approvato con L.R. 9
marzo 2000, n. 18.