L.R. 20 dicembre 2000, n. 38 (1).
Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici
per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli
edifici.
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2000, n.
67, edizione straordinaria.
Art. 1
Finalità.
1. Obiettivo della presente legge regionale è la
diffusione di soluzioni tecniche passive che contribuiscano al miglioramento
del comfort ambientale degli edifici al risparmio energetico ed alla riduzione
delle emissioni inquinanti nell'ambiente.
Art. 2
Extra spessori murari.
1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e
della superficie coperta di un edificio, si assumono come non computabili i
seguenti extra spessori:
a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano
esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i cm. trenta di spessore al
finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non
può comunque superare lo spessore massimo di cm. trenta e la sezione muraria
nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti cm. cinque di
spessore. Nel caso di «pareti ventilate» è ammissibile una intercapedine vuota
di spessore fino a cm. venti. Finalità e funzionalità della parete ventilata
vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico competente;
b) la porzione superiore e non strutturale dei solai
interpiano eccedente gli otto cm. di spessore, fino ad un extra spessore
massimo di quindici cm.
2. Con riferimento agli interventi di cui alla lett.
b) del comma 1 gli extra spessori ammessi non rientrano neanche nel calcolo per
la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, nei limiti
previsti all'art. 4.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia
agli edifici di nuova costruzione che agli interventi edilizi su edifici
esistenti, previsti alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457.
Art. 3
Soluzioni di architettura bioclimatica: calcolo di
volumi e superfici.
1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle
superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale o
ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati
espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico
attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta
dell'energia solare:
a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei
fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la
superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il
settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il venti per cento
del volume riscaldato dell'edificio;
b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da
vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente,
progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con
incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della
superficie coperta dell'intero fabbricato;
c) pergole aperte con manto in essenze vegetali a foglia
caduca collocate a ridosso delle facciate del fabbricato non esposte a nord.
2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati
al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un
tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata attraverso la
realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico
durante tutto l'arco dell'anno.
Art. 4
Efficacia delle norme.
1. I comuni provvedono all'adeguamento dei propri
strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle norme della
presente legge.
2. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 1 le
norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle
normative edilizie dei comuni, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti
imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici
nonché di norme igienico sanitarie.
3. Le norme della presente legge si applicano anche
ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28
gennaio 1977, n. 10 e nella determinazione degli standard urbanistici di
cui al D.M. 2 aprile 1968.