L.R. 20 dicembre 2000, n. 39 (1).

Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2000, n. 67, edizione straordinaria.

TITOLO I

Disciplina della pubblicazione degli atti

Art. 1

Atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione:

a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;

b) le leggi e i regolamenti regionali;

c) i testi unici e i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

d) il Piano regionale di sviluppo, il Piano urbanistico territoriale e gli altri strumenti di programmazione e di pianificazione regionale di carattere strategico che interessano l'intero territorio della Regione;

e) le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle interne;

f) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale o degli assessori delegati;

g) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;

h) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;

i) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali;

j) gli annunzi, gli avvisi, i bandi di gara e di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione è disposta da leggi statali o regionali o richiesta dagli enti interessati;

k) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione;

l) le decisioni di annullamento e quelle che contengono prescrizioni adottate dalla Commissione regionale di controllo sugli atti della Regione e dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali;

m) l'elenco delle proposte di atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.

2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono pubblicate le deliberazioni della Giunta regionale, le direttive, le circolari, i comunicati, gli avvisi, le determinazioni dirigenziali e tutti gli altri atti della Regione di cui è disposta la pubblicazione.

3. Al fine di favorire l'informazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione sono pubblicate le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione.

4. Possono essere pubblicati, a richiesta di amministrazioni o enti interessati, atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.

Art. 2

Modalità di pubblicazione.

1. Gli atti di cui all'articolo 1 sono pubblicati in forma integrale, salvo che ne sia prevista la pubblicazione per estratto.

2. Gli estratti sono redatti a cura dell'organo o struttura amministrativa che ha emanato l'atto.

Art. 3

Richiesta di pubblicazione e relative spese.

1. La pubblicazione degli atti degli organi e dei dirigenti regionali è richiesta alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale, dai competenti assessori e dai dirigenti responsabili. La pubblicazione degli atti degli altri enti è richiesta dalle Amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, ovvero mediante richiesta motivata, nel caso previsto all'articolo 1, comma 4.

2. Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'articolo 16.

3. Il testo degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere j) e k), redatto in duplice copia, è firmato dal soggetto che inoltra la richiesta di pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o della carica ricoperta. Allo stesso deve essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della somma fissata ai sensi dell'articolo 16, effettuato esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai richiedenti le inserzioni è inviata una copia del fascicolo del Bollettino Ufficiale della Regione recante le inserzioni medesime.

Art. 4

Termini per la pubblicazione.

1. La pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e degli atti regionali è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.

Art. 5

Ripartizione del Bollettino Ufficiale della Regione. Periodicità delle pubblicazioni, indici e supplementi.

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione si divide in cinque parti:

a) parte prima e seconda (serie generale), da pubblicarsi in un unico fascicolo con periodicità settimanale, il mercoledì, nonché in edizione straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario,

b) parte terza (avvisi e concorsi), da pubblicarsi con periodicità settimanale, il martedì;

c) parte quarta (atti enti locali), da pubblicarsi con periodicità mensile, il giorno trenta di ogni mese;

d) parte quinta (partecipazione), da pubblicarsi ogni qualvolta vi sono atti per i quali è stabilita la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali, nonché per divulgare l'elenco degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati al Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/1997.

2. Nel caso in cui la data prevista per la pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è anticipata al giorno precedente non festivo.

3. Nella parte prima e seconda sono pubblicati gli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) e gli atti di cui ai commi 2 e 3; nella parte terza sono pubblicati gli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. j); nella parte quarta gli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. l) e nella parte quinta gli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. m).

4. La Giunta regionale può disporre ulteriori partizioni all'interno delle parti individuate al comma 1, in relazione agli atti da pubblicare.

5. Il Bollettino Ufficiale della Regione è corredato da un indice semestrale e annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia, articolato in relazione alle varie parti in cui è suddivisa la pubblicazione.

6. Il Direttore responsabile, allorché lo richiedano particolari esigenze, può disporre la pubblicazione di supplementi ordinari alle parti prima, seconda e terza.

7. Per la pubblicazione di atti particolarmente voluminosi o quando specifiche esigenze lo richiedano, e comunque per la pubblicazione di bilanci, elenchi prezzi, ruoli nominativi ed altro, si provvede alla stampa in appositi supplementi straordinari.

8. L'oggetto degli atti pubblicati nei supplementi ordinari e straordinari è indicato nel sommario del corrispondente fascicolo ordinario.

Art. 6

Validità degli atti pubblicati ed efficacia della pubblicazione.

1. I testi degli atti pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.

2. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'articolo 8, ha mero carattere informativo.

3. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce a tutti gli effetti la loro pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei Ministeri e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Art. 7

Correzione degli errori materiali.

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale o alla copia conforme trasmessa per la stampa, o contenga errori materiali, si provvede alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell'intero testo.

2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione degli interessati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

Art. 8

Testi coordinati, note e testi aggiornati.

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una norma, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, della intera norma, nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate, predispone per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale le modificazioni sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce, il testo delle norme oggetto del rinvio.

4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni oggetto del rinvio.

Art. 9

Raccolta ufficiale e sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.

1. Presso il Servizio Segreteria della Giunta regionale è tenuta la «Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti dei Presidente della Giunta regionale» divisa in tre parti:

a) la prima contiene il testo originale delle leggi regionali;

b) la seconda contiene il testo originale dei regolamenti regionali;

c) la terza contiene il testo originale dei decreti del Presidente della Giunta regionale o degli assessori delegati.

2. A cura della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è pubblicata la Raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale, in distinti fascicoli, secondo la ripartizione di cui al comma 1.

3. I decreti del Presidente della Giunta regionale vengono pubblicati nella Raccolta nella stessa forma in cui sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La Raccolta «Leggi e regolamenti» è pubblicata con periodicità trimestrale, completata con indice annuale, nonché con la copertina per la rilegatura dei fascicoli trimestrali.

5. La Raccolta «Decreti del Presidente della Giunta regionale» è pubblicata con periodicità semestrale.

Art. 10

Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione.

1. A cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si provvede alla pubblicazione del «Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione Umbria», in cui sono raccolti e periodicamente aggiornati, i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Alla stampa, alla distribuzione del volume ed ai relativi oneri provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

TITOLO II

Ordinamento del Bollettino Ufficiale

Art. 11

Responsabilità della pubblicazione.

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione ha un Direttore responsabile nella persona di un dirigente della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale.

Art. 12

Stampa e distribuzione.

1. La Giunta regionale individua le caratteristiche tipografiche del Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La stampa e la spedizione del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché la sua elaborazione e diffusione informatica, sono affidate, a mezzo di pubblica gara, ad una impresa tipografica, sulla base di apposito capitolato d'oneri deliberato dalla Giunta regionale.

3. La stampa del Bollettino Ufficiale della Regione avviene, di regola, utilizzando carta riciclata, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 16 giugno 1998, n. 21.

Art. 13

Tiratura.

1. La tiratura dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione è determinata dal Direttore responsabile distintamente per ciascuna parte, in relazione al numero degli abbonati e delle richieste di volta in volta inoltrate dalle strutture regionali.

Art. 14

Diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione.

1. La diffusione e la vendita di fascicoli singoli sono affidate, in base a convenzione, a librerie che garantiscano regolarità e continuità della distribuzione.

2. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La distribuzione della parte quinta di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d), è gratuita; il Presidente del Consiglio regionale indica i soggetti ai quali va trasmessa.

Art. 15

Distribuzione gratuita.

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione viene distribuito gratuitamente agli assessori e consiglieri regionali nonché ai direttori ed ai dirigenti regionali.

2. Il Bollettino Ufficiale della Regione viene inviato gratuitamente, in tutte le sue parti, alle biblioteche comunali del territorio regionale.

3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, individua annualmente gli uffici e le ulteriori categorie di soggetti alle quali è inviato gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 16

Condizioni di abbonamento, prezzi di vendita dei fascicoli, tariffe delle inserzioni.

1. La Giunta regionale determina, entro il dieci ottobre di ogni anno, i prezzi di vendita dei fascicoli, degli abbonamenti e le tariffe di inserzione per l'anno successivo, tenendo conto anche dei presunti costi e ricavi di gestione.

Art. 17

Raccolta dei numeri e conservazione dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione.

1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale provvede annualmente alla raccolta in volumi dei numeri del Bollettino Ufficiale della Regione e degli indici semestrali e annuali suddivisi in:

a) parte prima e seconda;

b) parte terza;

c) parte quarta;

d) parte quinta.

2. Le copie di ogni numero del Bollettino Ufficiale della Regione che residuano dalla distribuzione agli abbonati e dalla vendita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sono conservate a cura della redazione per cinque anni; decorso tale termine, le eventuali copie eccedenti il numero di dieci sono inviate al macero.

Art. 18

Elaborazione elettronica del Bollettino Ufficiale della Regione.

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione viene elaborato e diffuso anche in forma telematica. La Giunta regionale regolamenta le forme di diffusione informatica del Bollettino Ufficiale della Regione, adottando le soluzioni tecniche che garantiscano l'autenticità dell'informazione.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale adottano soluzioni organizzative per l'invio informatico - telematico degli atti destinati alla pubblicazione da parte dei soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale.

3. La Regione promuove azioni e aderisce ad iniziative, anche a livello nazionale, volte all'adozione e allo sviluppo dei sistemi informatici e telematici per la elaborazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III

Gestione contabile

Art. 19

Proventi derivanti dagli abbonamenti, vendite e inserzioni.

1. L'importo degli abbonamenti, delle inserzioni e il ricavato delle vendite sono versati direttamente dai soggetti interessati in apposito conto corrente postale intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria».

2. La redazione - amministrazione del Bollettino Ufficiale della Regione provvede a versare trimestralmente alla Tesoreria regionale l'importo affluito nel conto corrente postale di cui al comma 1.

3. I proventi derivanti da abbonamenti, vendite ed inserzioni confluiscono nel cap. 2450 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 20

Contabilità.

1. La redazione - amministrazione del Bollettino Ufficiale della Regione annota, in apposito registro, tutte le entrate confluite nel conto corrente postale di cui al comma 1 dell'articolo 19.

2. Alla stessa struttura fa carico l'emissione delle fatture per le inserzioni a pagamento fatte nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché le registrazioni ai fini I.V.A. previste dalla normativa vigente in collaborazione con il competente servizio della Direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno è trasmesso al competente servizio della Direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali un prospetto relativo all'esercizio finanziario trascorso indicante:

a) gli incassi realizzati per gli abbonamenti;

b) gli incassi realizzati per la vendita dei fascicoli tramite le librerie ai sensi dell'articolo 14;

c) gli incassi per le inserzioni a pagamento;

d) l'indicazione delle somme restituite, debitamente indicate in apposito elenco;

e) l'indicazione dei versamenti effettuati alla Tesoreria regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19;

f) i costi di stampa e gestione del Bollettino Ufficiale della Regione.

4. I certificati di allibramento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, sono conservati a cura della redazione - amministrazione del Bollettino Ufficiale della Regione per la durata di dieci anni dalla data di arrivo, dopo di che possono essere eliminati, in conformità al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e alla normativa regionale in materia di archivi.

5. Il registro di cui al comma 1, nonché quelli di cui al comma 2, sono conservati a cura della redazione - amministrazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 21

Norma finanziaria.

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio di previsione, la cui entità è stabilita a norma della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 22

Abrogazioni.

1. La legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54 e la legge regionale 17 aprile 1990, n. 21, sono abrogate.