L.R. 20 dicembre 2000, n. 40 (1).
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
di previsione per l'anno 2001.
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2000, n.
67, edizione straordinaria.
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 58, ultimo comma, della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati per il primo trimestre
dell'anno finanziario 2001 l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché
l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio
per l'anno 2000, limitatamente, per quanto concerne le spese ad un dodicesimo
dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui
efficacia è cessata con il 31 dicembre 2000.
2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale
del bilancio per l'anno 2001 le autorizzazioni di cui al comma 1, sono
accordate sulle previsioni di tale bilancio.
3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di
impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da
assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le
somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2001, ai sensi
dell'articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui
al comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.