L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 (1).

Modificazioni ed integrazioni della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 2000, n. 68, edizione straordinaria.

Art. 1

1. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 la lettera c) è integrata come segue:

«ivi compresi:

1. la concessione di autostazioni di servizio di linea;

2. l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;

3. l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati».

2. (2).

(2) Aggiunge la lettera d) al comma 4 dell'art. 18, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

Art. 2

1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole «fino al 31 dicembre 2000, stipulando contratti di servizio dal 1° gennaio 2000» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2003, previ accordi di servizio dal 1° gennaio 2001».

2. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole «dal 1° gennaio 2001» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2004».

3. (3).

 (3) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 34, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

Art. 3

1. Al comma 1, lettera c) dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole «dell'art. 9 che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti:

«degli artt. 7, 9 e 13-bis che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003;».

2. La modificazione di cui al comma 1, ha l'effetto di ripristinare la vigenza degli artt. 7 e 13-bis della legge regionale 15 marzo 1995, n. 10, abrogati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 37/1998, nonché di prorogare la vigenza dell'art. 9 della L.R. n. 10/1995.