Reg. 25 febbraio 2000, n. 1 (1).

Istituzione del Comitato legislativo.

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 2 marzo 2000, n. 11.

 

Regolamento abrogato con Reg. Reg. 12 novembre 2001, n. 6 eccetto il primo periodo dell’art. 1 coma 1.

 

 

Art. 1

Oggetto.

 

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato legislativo. Il presente regolamento ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

2. Il Comitato legislativo, di seguito denominato, Comitato, esprime parere preventivo obbligatorio su tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale e sulle proposte di regolamento, al fine di garantire:

a) la qualità dei testi, con riguardo alla omogeneità, alla semplicità, alla chiarezza e proprietà del linguaggio normativo e della scrittura, tenendo conto delle regole e dei criteri per la redazione dei testi normativi fissati a livello comunitario, nazionale, interregionale e regionale;

b) il rispetto della normativa comunitaria e dei principi della legislazione statale;

c) la coerenza con le disposizioni dello Statuto regionale e con la vigente normativa regionale;

d) l'armonia con i principi contenuti nelle disposizioni statali e regionali concernenti la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, l'economicità dei procedimenti e dell'azione amministrativa, il decentramento delle funzioni regionali e la coerenza: con le riforme istituzionali.

3. Elabora studi e formula proposte al Presidente della Giunta regionale sui problemi istituzionali di particolare rilevanza.

 

 

Art. 2

Composizione e durata.

 

1. Il Comitato è così composto:

a) il Responsabile del servizio affari giuridici e legislativi della Giunta regionale;

b) il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;

c) il Direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

d) il Responsabile del Servizio affari istituzionali della Giunta regionale;

e) due componenti esterni di elevata professionalità e comprovata capacità nella materia giuridico - legislativa, rappresentativi del mondo accademico o forense particolarmente esperti in diritto costituzionale e regionale.

2. I componenti esperti esterni sono nominati dalla Giunta con propria deliberazione e scadono dall'incarico con la fine della legislatura. Essi rimangono tuttavia in carica fino alla nomina dei nuovi esperti esterni.

3. Ai componenti esterni spetta un compenso lordo a seduta, il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale nel provvedimento di nomina.

 

 

Art. 3

Presidente.

 

1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente responsabile del Servizio affari giuridici e legislativi della Giunta regionale.

2. Il Presidente svolge i seguenti compiti:

a) convoca e presiede il Comitato;

b) fissa l'ordine del giorno delle sedute;

c) coordina l'attività dell'Amministrazione regionale per gli aspetti concernenti la produzione normativa;

d) cura i rapporti con le Direzioni regionali;

e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attività svolta dal Comitato.

 

 

Art. 4

Convocazione.

 

1. Il Comitato è convocato dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, con allegata copia degli atti all'ordine del giorno.

2. Alla seduta partecipano i Direttori competenti su ciascun oggetto all'ordine del giorno o loro delegati.

A tal fine l'avviso di convocazione è inviato anche ai Direttori suddetti.

3. Qualora siano in discussione argomenti di particolare specifica competenza, il Presidente, anche su richiesta degli altri componenti, può invitare alle riunioni esperti nelle singole materie all'ordine del giorno.

4. Nell'ipotesi che gli esperti di cui al comma 3 siano esterni all'Amministrazione regionale, ad essi spetta il compenso previsto dall'art. 2, comma 3.

 

 

Art. 5

Funzionamento.

 

1. I Direttori regionali trasmettono al Comitato i testi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento, unitamente ai sussidi informatici, affinché esso esprima il parere ai sensi dell'art. 1, comma 2.

2. Il Comitato esamina, nella seduta stabilita, il testo normativo all'ordine del giorno, in contraddittorio con la Direzione interessata, proponendo emendamenti sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2.

3. Al termine dell'esame il Comitato redige il proprio parere, che viene trasmesso al Direttore proponente unitamente al testo del disegno di legge o della proposta di regolamento, rielaborati secondo le osservazioni emerse nel corso della riunione e concordati con il rappresentante della Direzione.

4. Nell'ipotesi di divergenza tra il Comitato ed il rappresentante della Direzione, il parere dà conto di tale circostanza, indicando la norma o le norme non concordate.

5. Il parere è espresso entro il termine massimo di trenta giorni, decorrente dalla richiesta formulata dalla Direzione proponente.

6. Il Direttore proponente esamina il testo del disegno di legge o della proposta di regolamento trasmessi dal Comitato e formula la proposta definitiva da sottoporre alla Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni del Comitato stesso. Qualora il Direttore proponente non intenda adeguare il testo alle osservazioni del Comitato, deve indicarne le ragioni nella proposta deliberativa alla Giunta regionale.

 

 

Art. 6

Sedute.

 

1. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre membri, tra i quali il Presidente e un componente esterno.

2. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.

3. Di ogni seduta è redatto il processo verbale, a cura del Segretario, che deve contenere il resoconto dei lavori e dei nominativi dei partecipanti. Ciascun partecipante può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni ed osservazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel verbale si dà conto di eventuali opinioni dissenzienti e delle loro motivazioni.

 

 

Art. 7

Attività di segreteria.

 

1. Il Servizio affari giuridici e legislativi della Giunta regionale assicura, mediante le proprie strutture, le funzioni di segreteria e cura gli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato;

provvede alle attività istruttorie connesse alle funzioni del Comitato; predispone la documentazione giuridica assicurando la stessa anche durante le sedute; raccoglie gli ordini del giorno, i verbali e gli atti inerenti l'attività del Comitato.

 

 

Art. 8

Norma finanziaria.

 

1. Agli oneri derivanti dall'attività del Comitato si fa fronte con quota del cap. 720 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. (Rif. bil. plurienn. 1061071).