Reg.
25 febbraio 2000, n. 1 (1).
Istituzione
del Comitato legislativo.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 2 marzo 2000, n. 11.
Regolamento
abrogato con Reg. Reg. 12 novembre
2001, n. 6 eccetto il primo periodo dell’art. 1 coma 1.
Art.
1
Oggetto.
1.
È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato
legislativo. Il presente regolamento ne disciplina l'organizzazione e il
funzionamento.
2.
Il Comitato legislativo, di seguito denominato, Comitato, esprime parere
preventivo obbligatorio su tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta
regionale e sulle proposte di regolamento, al fine di garantire:
a)
la qualità dei testi, con riguardo alla omogeneità, alla semplicità, alla
chiarezza e proprietà del linguaggio normativo e della scrittura, tenendo conto
delle regole e dei criteri per la redazione dei testi normativi fissati a
livello comunitario, nazionale, interregionale e regionale;
b)
il rispetto della normativa comunitaria e dei principi della legislazione
statale;
c)
la coerenza con le disposizioni dello Statuto regionale e con la vigente
normativa regionale;
d)
l'armonia con i principi contenuti nelle disposizioni statali e regionali concernenti
la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, l'economicità
dei procedimenti e dell'azione amministrativa, il decentramento delle funzioni
regionali e la coerenza: con le riforme istituzionali.
3.
Elabora studi e formula proposte al Presidente della Giunta regionale sui
problemi istituzionali di particolare rilevanza.
Art.
2
Composizione
e durata.
1.
Il Comitato è così composto:
a)
il Responsabile del servizio affari giuridici e legislativi della Giunta
regionale;
b)
il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
c)
il Direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
d)
il Responsabile del Servizio affari istituzionali della Giunta regionale;
e)
due componenti esterni di elevata professionalità e comprovata capacità nella
materia giuridico - legislativa, rappresentativi del mondo accademico o forense
particolarmente esperti in diritto costituzionale e regionale.
2.
I componenti esperti esterni sono nominati dalla Giunta con propria
deliberazione e scadono dall'incarico con la fine della legislatura. Essi
rimangono tuttavia in carica fino alla nomina dei nuovi esperti esterni.
3.
Ai componenti esterni spetta un compenso lordo a seduta, il cui importo è
stabilito dalla Giunta regionale nel provvedimento di nomina.
Art.
3
Presidente.
1.
Il Comitato è presieduto dal Dirigente responsabile del Servizio affari
giuridici e legislativi della Giunta regionale.
2.
Il Presidente svolge i seguenti compiti:
a)
convoca e presiede il Comitato;
b)
fissa l'ordine del giorno delle sedute;
c)
coordina l'attività dell'Amministrazione regionale per gli aspetti concernenti
la produzione normativa;
d)
cura i rapporti con le Direzioni regionali;
e)
informa annualmente la Giunta regionale sull'attività svolta dal Comitato.
Art.
4
Convocazione.
1.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, con allegata
copia degli atti all'ordine del giorno.
2.
Alla seduta partecipano i Direttori competenti su ciascun oggetto all'ordine
del giorno o loro delegati.
A
tal fine l'avviso di convocazione è inviato anche ai Direttori suddetti.
3.
Qualora siano in discussione argomenti di particolare specifica competenza, il
Presidente, anche su richiesta degli altri componenti, può invitare alle
riunioni esperti nelle singole materie all'ordine del giorno.
4.
Nell'ipotesi che gli esperti di cui al comma 3 siano esterni
all'Amministrazione regionale, ad essi spetta il compenso previsto dall'art. 2,
comma 3.
Art.
5
Funzionamento.
1.
I Direttori regionali trasmettono al Comitato i testi dei disegni di legge e
delle proposte di regolamento, unitamente ai sussidi informatici, affinché esso
esprima il parere ai sensi dell'art. 1, comma 2.
2.
Il Comitato esamina, nella seduta stabilita, il testo normativo all'ordine del
giorno, in contraddittorio con la Direzione interessata, proponendo emendamenti
sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2.
3.
Al termine dell'esame il Comitato redige il proprio parere, che viene trasmesso
al Direttore proponente unitamente al testo del disegno di legge o della
proposta di regolamento, rielaborati secondo le osservazioni emerse nel corso
della riunione e concordati con il rappresentante della Direzione.
4.
Nell'ipotesi di divergenza tra il Comitato ed il rappresentante della
Direzione, il parere dà conto di tale circostanza, indicando la norma o le
norme non concordate.
5.
Il parere è espresso entro il termine massimo di trenta giorni, decorrente
dalla richiesta formulata dalla Direzione proponente.
6.
Il Direttore proponente esamina il testo del disegno di legge o della proposta
di regolamento trasmessi dal Comitato e formula la proposta definitiva da
sottoporre alla Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni del Comitato
stesso. Qualora il Direttore proponente non intenda adeguare il testo alle
osservazioni del Comitato, deve indicarne le ragioni nella proposta
deliberativa alla Giunta regionale.
Art.
6
Sedute.
1.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali il Presidente e un componente esterno.
2.
Nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto
dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.
3.
Di ogni seduta è redatto il processo verbale, a cura del Segretario, che deve
contenere il resoconto dei lavori e dei nominativi dei partecipanti. Ciascun
partecipante può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni ed
osservazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel verbale si dà conto di
eventuali opinioni dissenzienti e delle loro motivazioni.
Art.
7
Attività
di segreteria.
1.
Il Servizio affari giuridici e legislativi della Giunta regionale assicura,
mediante le proprie strutture, le funzioni di segreteria e cura gli adempimenti
preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato;
provvede
alle attività istruttorie connesse alle funzioni del Comitato; predispone la
documentazione giuridica assicurando la stessa anche durante le sedute;
raccoglie gli ordini del giorno, i verbali e gli atti inerenti l'attività del
Comitato.
Art.
8
Norma
finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dall'attività del Comitato si fa fronte con quota del cap.
720 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. (Rif. bil. plurienn. 1061071).