Reg. 12 settembre 2000, n. 5 (1).
Norme transitorie di applicazione del Reg. 30
novembre 1999, n. 34 - Prelievo della specie cinghiale.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 20 settembre 2000, n. 51.
Art. 1
1. Le norme relative alla pianificazione territoriale
finalizzata alla gestione e al prelievo venatorio della specie cinghiale,
contenute nell'art. 4 e le prescrizioni connesse ai comprensori di gestione
della specie, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 5 del regolamento regionale 30
novembre 1999, n. 34, entrano in vigore nella stagione venatoria 2001/2002.
Nelle more della individuazione dei territori vocati
per la presenza del cinghiale e dei comprensori di gestione della specie, la
caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita nei settori individuati
dalle province. Nel restante territorio le squadre possono effettuare le
battute mantenendo una distanza tra loro di almeno 500 metri.