L.R. 09 GENNAIO 2001, N. 6

 

"Integrazioni della legge regionale 16.04.1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 16 marzo 2001, n. 12

 

 

 

ARTICOLO 1

 

1.        Dopo il Capo V della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, č

aggiunto il seguente:

"CAPO V BIS

DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DEL BILANCIO".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto

il seguente:

"Art. 55-bis.

Sessione di bilancio.

1.        L'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge

di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha

luogo nell'ambito di un'apposita sessione.

 

2.        La sessione di cui al comma 1, ha durata non superiore a giorni

45 a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle

commissioni. La sessione si conclude con la votazione in Consiglio dei

due disegni di legge, finanziaria e bilancio, nell'ordine.

 

3.        La programmazione e il calendario dei lavori delle commissioni e

dell'assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni

di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la

scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.

 

4.        Per il fine di cui al comma 3, la commissione referente

stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle

consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all'articolo 4,

comma 1, lett. b), della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7, d'intesa

con le altre commissioni e con il Presidente del Consiglio.

 

5.        Durante la sessione di bilancio č sospesa ogni deliberazione del

Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o

diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale."

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto

il seguente:

"Art. 55-ter.

Discussione e approvazione.

 

1.        La discussione generale in Consiglio sui disegni di legge di cui

all'articolo 55 bis č congiunta.

 

2.        Sugli atti di cui al comma 1, non sono proponibili questioni

pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.

 

3.        Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di

approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono

votati nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge

finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di

approvazione dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo

di almeno 24 ore."

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto

il seguente:

"Art. 55-quater.

Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale.

 

1.        Non sono ammissibili, sia in commissione sia in aula, gli

emendamenti che:

 

a)        non siano compatibili con gli indirizzi e obiettivi programmatici

espressi nel Documento Annuale di Programmazione (DAP) e con i limiti

derivanti dagli indirizzi di finanza statale;

 

b)        abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le

spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i

vincoli dell'equilibrio di bilancio;

 

c)        comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse

vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso

vincolo di destinazione;

 

d)        comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a

pluriennalitą determinata che non siano compensate da riduzioni di

spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia

continuative, ricorrenti o a pluriennalitą determinata.

 

2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge

finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite

note di variazione, nel disegno di legge di bilancio."

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto

il seguente:

"Art. 55-quinquies.

Emendamenti al disegno di legge di bilancio.

 

1.        Alla legge di bilancio possono, invece, essere presentati

emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della

legge finanziaria riguardanti fra l'altro:

 

a)        oneri predeterminati legislativamente;

 

b)        oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria (spese di

funzionamento, spese rimborso prestiti, ecc.);

 

c)        entrate e spese aventi vincolo di destinazione ivi compreso

l'inscrizione  e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato

derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di

destinazione per legge o altro;

 

d)        spese continuative e/o ricorrenti;

 

e)        entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto

della legge finanziaria;

 

f)         ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio."

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto

il seguente:

"Art. 55-sexies.

Decisione sull'ammissibilitą degli emendamenti.

 

1.        Sull'ammissibilitą degli emendamenti presentati all'Assemblea

decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilitą di quelli

presentati in commissione decide il Presidente della stessa.

 

2.        Gli emendamenti non ammessi in commissione non possono essere

ripresentati in Consiglio; quelli respinti in commissione possono

essere ripresentanti in Consiglio.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto

il seguente:

"Art. 55-septies.

Discussione e approvazione DAP.

 

1.        Per la discussione e approvazione del DAP si applicano le

disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 55 bis.

 

2.        Integrazioni e modifiche al DAP, possono essere disposte con

l'atto di indirizzo politico amministrativo di approvazione del DAP

stesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 28

febbraio 2000, n. 13.".

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Fasolo, Modena

e Laffranco, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 31

gennaio 2001, atto consiliare n. 469 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 31 gennaio

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 2

febbraio 2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal

Presidente Pacioni (atto n.469/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,

nella seduta del 6 febbraio 2001, deliberazione n. 75.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 5 marzo 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali č operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota al titolo della legge:

 

- La legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 recante "Regolamento

interno del Consiglio regionale" (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.

27 del 24 aprile 1998), č stata gią modificata dalla legge regionale

15 gennaio 2001, n. 5 (in B.U.R. n.4 del 24 gennaio 2001).

 

Nota all'art. 2, comma unico, parte novellistica:

 

- Il testo dell'art.4, comma 1, lett. b) (recte art. 4, comma 2, lett.

b), della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7 recante "Norme sulla

partecipazione all'esercizio delle funzioni di competenza del

Consiglio regionale e sul referendum consultivo" (pubblicata nel

B.U.R. n. 15 del 26 marzo 1997), č il seguente:

 

"Art. 4. (Casi e modi della consultazione). omissis

 

2. La consultazione č attuata attraverso: omissis

 

b)        audizione diretta degli enti locali, dei sindacati e delle

organizzazioni sociali, economiche e professionali interessate al

provvedimento; omissis"

 

Nota all'art. 7, comma unico, parte novellistica:

 

- Il testo dell'art.21, comma 3, della legge regionale 28 febbraio

2000, n. 13 recante "Disciplina generale della programmazione, del

bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della

Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo

2000), č il seguente:

-

"Art. 21. (Procedimento di formazione del documento regionale annuale

di programmazione). omissis

 

3.        La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta

di DAP allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla

concertazione. Il Consiglio regionale approva il DAP entro il 31

luglio, con atto di indirizzo politico-amministrativo".

 

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

"127, II c., Cost. - La legge č promulgata nei dieci giorni dalla

apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni

dalla sua pubblicazione. Se una legge č dichiarata urgente dal

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini

indicati".

 

"69, comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge

regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di

cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata

urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla

Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.