L.R. 10 APRILE 2001, N.
10
"Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche
del 12.5.1997 e 26.9.1997 e successive".
Pubblicata nel B. U.
UMBRIA 18 aprile 2001, n. 18
ARTICOLO 1
(Modificazioni dell'art.
4)
1. All'art. 4, comma 3,
della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30
sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il primo periodo è
così sostituito:
"La Giunta
regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la
concessione e
l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto
di cui all'art. 4, commi
1, 3 e 5 del decreto legge 30 gennaio 1998,
n. 6, e successive
modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni
caso prioritari gli
interventi sulle seguenti fasce omogenee:"
b) dopo la lettera f) è
aggiunta la seguente lettera: "f0) edifici nei
quali siano presenti le
unità immobiliari indicate alla lett. e)";
c) alla lett. f2) dopo
l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La
revoca non opera per il
proprietario che alla data della crisi sismica
risiedeva
all'estero.".
2. Il comma 7 dell'art.
4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30
è così sostituito:
"7. I beneficiari dei
contributi affidano i lavori di ricostruzione di
importo pari o superiore
a trecento milioni di lire ad imprese
qualificate ai sensi
dell'art. 26 bis dando comunicazione al Comune
dei dati identificativi
dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei
lavori.".
3. Dopo il comma 7
dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30 sono aggiunti i
seguenti:
"7 bis. I soggetti
di cui al comma 7 possono richiedere alla Regione
di qualificare l'impresa
prescelta non iscritta nell'elenco di cui
all'art. 26 bis, ai soli
fini degli interventi privati di
ricostruzione.
7 ter. La mancata
osservanza della disposizione del comma 7 impedisce
l'erogazione del
contributo.".
ARTICOLO 2
(Modificazioni dell'art.
8)
1. Al comma 1 dell'art. 8
della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30,
dopo le parole
"degli interventi" e prima del punto sono aggiunti i
seguenti periodi:
"nonché per coprire le spese connesse all'esercizio
di tali poteri. Il
contributo previsto dall'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del
Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è
attribuito al Comune
qualora si sostituisca agli aventi diritto.".
2. Al comma 3 dell'art.
8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30
le parole ", ai
sensi dell'art. 3, comma 6bis, del decreto legge 30
gennaio 1998, n.
6," sono sostituite con la parola "sostitutivi".
3. Il testo del comma 4
dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, è
sostituito dal seguente:
"4. Il Comune che
ha agito in sostituzione esercita l'azione di
rivalsa per il recupero
della somma risultante dalla differenza tra il
contributo dovuto e la
spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo.".
4. Il testo del comma 5
dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, è
sostituito dal seguente:
"5. Su istanza del
proprietario sostituito, il Comune può disporre il
recupero della
differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino
a un massimo di anni
cinque dalla data di erogazione del finanziamento
previsto al comma
2.".
5. Al comma 6 dell'art.
8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30,
prima dell'ultimo
periodo, dopo il punto, è inserito il seguente
periodo:
"La sostituzione
comprende anche gli interventi per le rifiniture e
gli impianti interni limitatamente
alle unità immobiliari occupate dai
residenti e dichiarate
inagibili con ordinanza sindacale.".
ARTICOLO 3
(Modificazioni e
integrazioni dell'art. 13)
1. Al comma 1 dell'art.
13 della legge regionale 12 agosto 1998, n.
30, prima del punto sono
aggiunti i seguenti periodi: ", nonché le
verifiche in corso
d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa
dei lavori eseguiti su
immobili privati. Le verifiche sono eseguite a
campione per non meno
del venti per cento degli interventi.".
2. I commi 3 e 4
dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n.
30 sono abrogati.
3. Dopo il comma 6
dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30 è aggiunto il
seguente comma:
"6bis. La Giunta
regionale emana i criteri e le direttive per
l'esecuzione delle
verifiche in corso d'opera.".
ARTICOLO 4
(Articolo 13bis)
1. Dopo l'art. 13 della
legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è
aggiunto il seguente:
"Art. 13bis
(Obblighi e sanzioni del
direttore dei lavori privati e delle imprese)
1. Per gli interventi di
ricostruzione di immobili di proprietà
privata, il direttore
dei lavori:
a) acquisisce, prima
dell'inizio delle rispettive lavorazioni, copia
della denuncia
effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali
imprese subappaltatrici
agli enti previdenziali assicurativi e
infortunistici, compresa
la Cassa edile;
b) trasmette allo
sportello unico di cui all'art. 19, in qualità di
responsabile dei lavori,
la notifica preliminare di cui all'art. 11
del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, indicando, sentita
l'impresa appaltatrice,
l'incidenza percentuale della mano d'opera
presuntivamente
necessaria per l'esecuzione dei lavori;
c) vigila sulla presenza
in cantiere delle imprese e del personale
autorizzato e denuncia
le eventuali irregolarità al committente, agli
enti previdenziali,
assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile,
nonché al coordinatore
per la sicurezza.
2. La Regione raccoglie le
segnalazioni degli enti competenti e
pubblica nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria i nominativi
dei tecnici che non
hanno adempiuto uno degli obblighi indicati al
comma 1, nonché di
quelli che non hanno rispettato i termini,
stabiliti con diffida
del Comune, per il completamento delle
progettazioni.
3. Le imprese nei cui
confronti sono state accertate da parte degli
Enti competenti gravi
violazioni in materia di subappalto, sicurezza
nei cantieri,
assicurazioni ed infortuni sul lavoro, sono inserite
nell'elenco previsto
all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale
n. 102 del 28 luglio
2000.
4. I tecnici e le
imprese inseriti negli elenchi di cui ai commi 2 e 3
non possono assumere
incarichi e appalti pubblici e privati. A tal
fine all'atto di
affidamento è allegata dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
dei tecnici e delle imprese interessate, ai
sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale è attestato il non
inserimento negli elenchi.".
ARTICOLO 5
(Modificazioni e
integrazioni dell'art. 14)
1. Al comma 3 dell'art.
14 della legge regionale 12 agosto 1998, n.
30, le parole "Rete
telematica regionale sugli appalti" sono
sostituite con le parole
"sezione regionale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici prevista
dall'art. 4, comma 14, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni e integrazioni.".
2. Il testo del comma 6
dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30 è sostituito
dal seguente:
"6. La diffusione
dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata
dall'Osservatorio sulla
ricostruzione previsto dall'art. 18.".
ARTICOLO 6
(Modificazioni dell'art.
19)
1. Dopo il comma 1
dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30 è aggiunto il
seguente comma:
"1bis. Le rate per
stato di avanzamento dei lavori pubblici sono
liquidate previa
attestazione della regolarità contributiva
dell'impresa riferita al
solo cantiere interessato dai lavori, qualora
non siano possibili
verifiche più estese nei tempi previsti
dall'intesa di cui
all'art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo,
l'attestazione è
riferita in ogni caso all'attività dell'impresa su
tutto il territorio
nazionale.".
2. Dopo il comma 3
dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30 è aggiunto il
seguente comma:
"3bis. Qualora lo
Sportello Unico non rilasci l'attestazione di
regolarità contributiva
entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta della stazione
appaltante, la stessa può procedere al
pagamento del saldo per
i lavori eseguiti. La richiesta di
documentazione
integrativa rivolta dallo Sportello Unico o dagli Enti
competenti all'impresa
appaltatrice interrompe la decorrenza del
termine per una sola
volta.".
ARTICOLO 7
(Sostituzione dell'art.
23)
1. Il testo dell'art. 23
della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è
sostituito dal seguente:
"1. Per i lavori di
importo a base d'asta fino a duemilioni di euro,
IVA esclusa, la partecipazione
alla gara informale di cui all'art. 22
è subordinata:
a) all'inesistenza delle
cause di esclusione indicate dall'art. 75 del
D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554;
b) al possesso dei
requisiti speciali previsti, per importi pari o
inferiori a
centocinquantamila euro, dall'art. 28 e, per quelli di
importo superiore,
dall'art. 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
c) all'osservanza delle
norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68.".
ARTICOLO 8
(Modificazioni e
integrazioni dell'art. 24)
1. Il testo del comma 1
dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, è
sostituito dal seguente:
"1.
L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i criteri
determinati all'art. 21,
comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive
modificazioni e integrazioni e si applicano le
disposizioni di cui
all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2823 del
5 agosto 1998.".
2. Il comma 2 dell'art.
24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30
è abrogato.
ARTICOLO 9
(Articolo 26bis)
1. Dopo l'art. 26 della
legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è
aggiunto il seguente:
"Art. 26bis
(Qualificazione delle
imprese per lavori privati)
1. L'esecutore, a
qualsiasi titolo dei lavori di ricostruzione di
immobili di proprietà
privata di importo pari o superiore a trecento
milioni di lire, deve
essere in possesso di qualificazione rilasciata
da Società Organismi di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, ovvero
essere iscritto nell'elenco di imprese qualificate
predisposto dalla
Regione per scaglioni di importo.".
ARTICOLO 10
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni
dell'art. 26bis, così come aggiunto dall'art. 9
della presente legge,
non si applicano ai privati, singoli o riuniti
in consorzio, ai quali,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono state
comunicate le concessioni contributive.
Note:
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge:
- di iniziativa della Giunta regionale su
proposta della Presidente
Lorenzetti,
deliberazione n.1311 dell'8 novembre2000, atto consiliare
n.397 (VIIa
Legislatura).
- Assegnato per il
parere alla IIa Commissione consiliare permanente
"Attività
economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -
Ambiente e
infrastrutture - Formazione professionale", il 20 dicembre
2000.
- Atto iscritto
all'ordine del giorno del Consiglio regionale, su
richiesta della
Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma
4 dell'art. 22 del
Regolamento Interno del Consiglio.
- Esaminato ed approvato, con
emendamenti, dal Consiglio regionale
nella seduta del 5 marzo
2001, deliberazione n. 85.
- Legge vistata dal
Commissario del Governo il 6 aprile 2001.
AVVERTENZA - Il testo
della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle note redatte dalla
Segreteria generale della Presidenza della
Giunta regionale
(Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione leggi ed
emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art. 9, commi 1, 3
e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39, al solo scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA
LEGGE)
Nota al titolo della
legge:
- La legge regionale 12
agosto 1998, n. 30 recante "Norme per la
ricostruzione delle aree
colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio
1997, 26 settembre 1997
e successive" (pubblicata nel S.O. al B.U.R.
n.51 del 18 agosto
1998), è stata già modificata ed integrata con
legge regionale 3
gennaio 2000, n. 1 (in B.U.R. n.2 del 12 gennaio
2000).
- Il testo aggiornato e
coordinato della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, con le
modifiche e le integrazioni introdotte dalla
presente legge, sarà
pubblicato nel B.U.R. del 20 giugno 2001.
NOTA ALLA DICHIARAZIONE
D'URGENZA:
Si trascrivono, per
opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo comma, della
Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione dell'Umbria:
"127, II c., Cost.
- La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, e
il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e
l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati".
"69, comma 2. - La
promulgazione e l'entrata in vigore di una legge
regionale possono
avvenire anche prima della scadenza dei termini di
cui agli articoli precedenti,
qualora la legge stessa sia dichiarata
urgente dal Consiglio a
maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione e il Governo
della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2,
dello Statuto sono quelli
della promulgazione
(art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione del
visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente prevista per
il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.