L.R. 27 APRILE 2001, N. 14

 

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 4 maggio 2001, n. 21 – S.S. n. 2

 

 

ARTICOLO 1

 

(Stato di previsione dell'entrata)

 

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno

finanziario 2001 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato

in lire 9.394.448.048.410 in termini di competenza e in lire

11.516.113.141.594 in termini di cassa.

 

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in

vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento

nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno

finanziario 2001 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

 

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000,

n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base (di seguito

denominate U.P.B.)  della parte entrata del bilancio di previsione

2001 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle

entrate (Tabella A).

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

 (Stato di previsione della spesa)

 

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno

finanziario 2001 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato

in lire 9.394.448.048.410 in termini di competenza e in lire

11.516.113.141.594 in termini di cassa.

 

2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario  2001

entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato

di previsione di cui al comma 1.

 

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno

finanziario 2001 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti

nello stato di previsione di cui al comma 1.

 

4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2000,

l'articolazione in funzioni obiettivo e U.P.B. della parte spesa del

bilancio di previsione 2001 è determinata così come previsto dallo

stato di previsione delle spese (Tabella B).

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

 (Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno

finanziario 2001 annesso alla presente legge.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002

dell'entrata)

 

1. L'avanzo finanziario di lire 845.799.698.721 iscritto alla U.P.B.

0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi

stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non

utilizzati entro l'esercizio 2000, è destinato agli interventi

indicati nella Tabella 'I' allegata alla presente legge.

 

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1,

saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2001 in

base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale

per l'anno 2001)

 

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per

l'anno 2001 ammontano a lire 1.935.121.000.000 e sono destinate agli

interventi indicati nella Tabella 'M' allegata alla presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)

 

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di

previsione per l'anno 2001, le variazioni agli stanziamenti di

competenza e di cassa delle U.P.B. contenute nelle partite di giro sia

dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui

conti correnti infruttiferi intestati  "Regione Umbria" presso la

Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

 

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo

46, comma 3 della legge regionale n. 13/2000   ad effettuare

variazioni compensative fra le U.P.B. individuate nell'elenco n. 3

allegato alla presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

 

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 42, comma 2  della legge regionale n. 13/2000, quelle

indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

 

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le U.P.B. per consentire il

pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per

perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3, della

legge regionale n. 13/2000.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

 

1. In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale n. 13/2000, è

approvato l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

 

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge

regionale n. 13/2000 è stabilito per l'anno 2001 in lire

155.112.036.356 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Autorizzazione alla stipulazione di mutui)

 

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo

regionale dell'esercizio 2001, ai sensi dell'articolo 63 della legge

regionale n. 13/2000, la Giunta regionale  è autorizzata ad assumere,

uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 67.631.800.000

per una durata massima di anni trenta ed entro il  limite di spesa di

lire 500.000.000 per l'anno 2001 e di lire 7.000.000.000 per gli anni

successivi.

 

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si farà

fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle

U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato 

(appendice n. 1).

 

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16

maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo suddetto è

diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 'E'

allegata alla presente legge.

 

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura

dell'esercizio 2000, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui

autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n.

18 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a

norma dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più

mutui fino all'importo complessivo di lire 67.105.300.000 per una

durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di lire

3.500.000.000 per l'anno 2001 e lire 7.000.000.000 per ciascuno degli

anni successivi.

 

5. Al  conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si farà

fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle

U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato 

(appendice n. 1).

 

6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16

maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo suddetto è

diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 'H'

allegata alla presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 

(Autorizzazione alla emissione di prestiti obbligazionari)

 

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16

maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e dell'articolo 35

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre

prestiti obbligazionari per una durata massima di anni trenta, in

alternativa totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 10.

 

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è

autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle

migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le

modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un

fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito

obbligazionario.

 

3. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla

Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli

di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per

effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed

interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura

del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene

istituito speciale vincolo  a favore dell'ente o degli enti creditizi

incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di

copertura rischi.

 

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Giunta regionale

può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste

secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle

somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli

interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti

derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio

del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità

assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il

tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle

entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con

specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti

creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di

copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a

tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente

al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad

accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

 

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie

all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative

all'ottenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche

del prestito stesso.

 

6. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli

stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione

annuale e pluriennale 2001/2003.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 

(Estinzione anticipata di mutui onerosi)

 

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza

pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti

precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli

oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta

regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o

rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose

di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in

sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo

comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente

e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una

riduzione degli oneri di ammortamento.

 

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è

autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle

migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le

modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un

fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti

obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 3, 4 e 5

dell'articolo 11.

 

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli

stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e

15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 per far fronte alle rate

di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione

anticipata.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 

(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

 

1. La Giunta regionale è autorizzata in relazione alle condizioni di

mercato, a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente,

mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o di tassi di

interesse, attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla

prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali

strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del

portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

 

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le

disposizioni dell'articolo 11, comma 4.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 

(Cartolarizzazione dei crediti)

 

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle

vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a

ricorrere alla cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30

aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle

operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie

all'esecuzione.

 

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli

stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003

e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 15

 

 (Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di 

stanziamento di lire 30.000.000 iscritto in corrispondenza dell'U.P.B.

10.1.007  dello stato di previsione della spesa è subordinata al

preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella

U.P.B. 2.03.001.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 

(Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione

- Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire

12.000.000.000 a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza

delle U.P.B. 2.02.001 "Interventi su immobili regionali" e 11.2.002

"Investimenti in favore dell'occupazione" dello stato di previsione

della spesa è subordinata al preventivo accertamento della

corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.001.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 17

 

(Spese per la carta tecnica regionale)

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa  a valere sulla quota di

stanziamento di lire 200.000.000 della U.P.B. 5.01.008 della parte

spesa del bilancio 2001 è subordinata al preventivo accertamento della

corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 18

 

(Recupero di anticipazioni in materia di edilizia)

 

1. Le risorse finanziarie in materia di edilizia per lire

195.613.192.532, iscritte in entrata nella U.P.B. 2.03.002 connesse al

trasferimento di funzioni alla Regione in applicazione dell'articolo

61 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono prioritariamente utilizzate

al recupero integrale delle anticipazioni effettuate a carico del

bilancio regionale sino alla data del 31 dicembre 2000 per le medesime

finalità. 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 19

 

(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)

 

1. Per l'anno 2001 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2

della legge regionale n. 13/2000, aperture di credito a favore dei

funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa

indicate nella Tabella 'P' allegata alla presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 20

 

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

 

1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale n.

13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso

dell'anno 2001 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in

materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie,

qualora il loro ammontare non superi  l'importo di lire 20.000.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, il competente ufficio regionale è

esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 21

 

(Approvazione del bilancio pluriennale 2001-2003)

 

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio

2001/2003 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della

presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 22

 

(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale

n. 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di

previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

 

a) Agenzia Regione Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in

Agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n.

35 (Appendice n. 2);

 

b) Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria (ESAU) - Gestione liquidatoria

- di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 3);

 

c) Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.SU.) di cui

alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 4);

 

d) Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di

Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n.

5);

 

e) Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di

Terni di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n.

6);

 

f) Agenzia Umbria Lavoro di cui alla legge regionale 25 novembre 1998,

n. 41 (Appendice n. 7).

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Sereni, deliberazione n.179 del 28 febbraio 2001, atto consiliare n.

542 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti Ia

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali" con competenza

referente, IIa "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del

territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale" e

IIIa "Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione -

Cultura - Sport" con competenza consultiva, rispettivamente il 9 marzo

2001.

 

- Espletate sull'atto apposite audizioni in data 22 marzo 2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 27

marzo 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dal

Presidente Pacioni per la maggioranza e dal Consigliere Melasecche

Germini per la minoranza e con i pareri consultivi delle Commissioni

consiliari permanenti IIa e IIIa (atto n.542/bis).

 

-          Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale

nella seduta del 30 marzo 2001, deliberazione n. 95.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il  24  aprile 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria Generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota all'art. 1, comma 3:

 

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio,

dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione

dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è

il seguente:

 

"Art. 41. (Individuazione delle unità previsionali di base e dei

capitoli).

 

    1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata

con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la quale

si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla

classificazione dell'anno precedente.

 

     2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in

capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata

dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo

capitolo:

 

     a) spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;

 

     b) spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al

rimborso di mutui e prestiti;

 

     c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese

relative a funzioni delegate dallo Stato;

 

     d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione

vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso

bilancio, ed altre spese".

 

Nota all'art. 2, comma 4:

 

- Per il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000,

n.13, si veda la nota all'art. 1, comma 3.

 

Nota all'art. 6, comma 2:

 

- Il testo dell'art. 46, comma 3, della legge regionale 28 febbraio

2000, n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

 

"Art. 46. (Variazioni di bilancio). omissis

 

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso

dell'esercizio, e non oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli del

bilancio che non comportino variazioni degli stanziamenti delle unità

previsionali di base. Con legge di bilancio o di variazione allo

stesso, la Giunta regionale può essere, altresì, autorizzata ad

effettuare variazioni compensative fra i capitoli di più unità

previsionali di base strutturalmente collegati, nell'ambito di un

medesimo programma o progetto. omissis".

 

Nota all'art. 7:

 

- Il testo degli artt. 42, comma 2, e 82, comma 3, della legge

regionale 28 febbraio 2000, n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma

3), è il seguente:

 

"Art. 42. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

omissis

 

     2. Da tale fondo, sono prelevate, con deliberazione della Giunta

regionale, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di

competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si rivelino

insufficienti, alla condizione che riguardino spese aventi carattere

obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle

entrate.

omissis

 

Art. 82. (Residui passivi. Nozione). omissis

 

     3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto

dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui

l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine non si fa più

luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui,

il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere

iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge

regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro

totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico

vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei

trasferimenti. omissis".

 

Nota all'art. 8, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

 

"Art. 43. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

 

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è

iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

 

     2. Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono

prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di

cassa delle unità previsionali di base della spesa, le somme

occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in

vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non

prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino

capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non

devono comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di

continuità.

 

     3. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da

approvarsi con apposito articolo della legge di approvazione del

bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui

al comma 2.

 

     4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della

Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2,

con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti

dal fondo di cui al presente articolo".

 

Nota all'art. 9, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

 

"Art. 44. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

 

     1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva

per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento

è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di

approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo

dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

 

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal

fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità

previsionali di spesa del bilancio le somme necessarie a provvedere ad

eventuali deficienze delle relative dotazioni.

 

     3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non sono soggette a

controllo e sono comunicate al Consiglio regionale entro cinque giorni

dalla data di adozione".

 

Note all'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5:

 

- Il testo dell'art. 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

 

"Art. 63. (Mutui e prestiti).

 

     1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la

contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i

relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di

approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al

bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata

massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche

in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa

con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

     2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e

prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il

rendiconto relativo dell'esercizio di due anni precedenti a quello al

cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.

 

     3. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla

contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni

ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite

unità previsionali di base distintamente per la quota destinata al

pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del

capitale.

 

     4. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è

deliberata - in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla

Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata,

nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni

accessorie.

 

     5. Entro 15 giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta

regionale è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni

pattuite.

 

     6. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il

termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i

residui attivi.

 

     7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in

relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine

dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle

previsioni".

 

- Il testo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.281 recante

"Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto

ordinario" (pubblicata nella G.U. n.127 del 22 maggio 1970),

modificata ed integrata con legge 23 dicembre 1970, n.1084 (in G.U.

n.5 dell'8/1/1971), con legge19 maggio 1976, n.335 (in G.U. n.146 del

1/6/1976), con legge 14 giugno 1990, n.158 (in G.U. n.144 del

22/6/1990), con decreto legge 31 ottobre 1990, n.310 (in G.U. n.256

del 2/11/1990) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 1990, n.403 (in G.U. n.302 del 29/12/1990), con legge 15

marzo 1997, n.59 (in S.O. alla G.U. n.63 del 17/3/1997) e con decreto

legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (in G.U. n.77 del 1/4/2000), è il

seguente:

 

"Art. 10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni.

 

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni

esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per

assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui

partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle

materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle

delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della

Costituzione.

 

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e

interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione

nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di

cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento

dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate

della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento

trovino copertura nell'àmbito del bilancio pluriennale della regione

stessa.

 

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al

primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli

esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura

degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari,

che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta

regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo

conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il

risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di

fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non

eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad

esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio

finanziario in cui sono contratte.

 

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il

trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti

dell'Amministrazione dello Stato".

 

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18

recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e

annesso bilancio pluriennale 2000/2002" (pubblicata nel suppl.

straord. n.3 al B.U.R. n.14 del 15 marzo 2000), è il seguente:

 

"Art. 12. (Autorizzazione alla stipulazione di mutui).

 

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo

regionale dell'esercizio 2000, ai sensi dell'articolo 11 della legge

regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è

autorizzata ad assumere, a norma dell'articolo 31 della medesima

legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire

67.105.300.000 per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di

spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2000 e di lire 6.400.000.000 per

ciascuno degli anni successivi.

 

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2000 e successivi si farà

fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp.

6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale

2000/2002 allegato (Appendice n. 1).

 

3.        L'autorizzazione di cui al comma 1, è subordinata, a norma

dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978,

n. 23, all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio

finanziario 1998.

 

4. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16

maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento

delle spese indicate nella Tabella Q) allegata alla presente legge.

 

5. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura

dell'esercizio 1999, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui

autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1999, n.

11, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a

norma dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio

1978, n. 23, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire

106.936.300.000 per una durata massima di 15 anni ed entro il limite

di spesa di lire 6.500.000.000 per l'anno 2000 e lire 10.600.000.000

per ciascuno degli anni successivi.

 

6. Al conseguente onere relativo agli anni 2000 e successivi si farà

fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp.

6080 e 9790 del programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002

allegato (Appendice n. 1).

 

7. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16

maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento

delle spese indicate nella Tabella R) allegata alla presente legge".

 

Note all'art. 11, comma 1:

 

- Per il testo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.281, si

vedano le note all'art. 10, commi 1, 3, 4 e 5.

 

- Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (pubblicata nel

S.O. alla G.U. n.304 del 30 dicembre 1994), è il seguente:

 

"Art. 35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti

territoriali.

 

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane

e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno

1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali

territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti

obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli

investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui

all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato

dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di

emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte

corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra

enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne

fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti

obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia

espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed

integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo

46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

 

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti

condizioni:

 

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino

a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di

dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite

dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

 

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di

amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio

1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,

n. 68.

 

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo

del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se

non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in

cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario

deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari

all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento.

Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario,

devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari

all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari

emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti

alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla

normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

 

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a

cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da

consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può

essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento

dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei

comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli

articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei

rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito

al nuovo ente.

 

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in

azioni di società possedute dagli enti locali.

 

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli

interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o

trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento

effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non

dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento

lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente

maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state

emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di

Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle

obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli

obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in

anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in

pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti

emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di

imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai

possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i

soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane

di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in

apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1

per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito

obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato

quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi.

 

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve

indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la

durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo

piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del

prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi

provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili.

L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del

prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o

comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano

l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del

prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della

legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve

provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi

occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute

fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di

ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i

possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti

emittenti.

 

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle

delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre

1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è

assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a

dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È

vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì

ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti

locali.

 

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili,

le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto

del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni

obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca

d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla

richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli

obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai

sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente

emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di

bilancio.

 

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il

Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli

obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti

sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce

l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire

gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di

quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere

previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di

bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504".

 

Nota all'art. 14, comma 1:

 

- La legge 30 aprile 1999, n.130 recante "Disposizioni sulla

cartolarizzazione dei crediti", è pubblicata nella G.U. n.111 del 14

maggio 1999.

 

Nota all'art. 16 - rubrica:

 

- La legge regionale 18 aprile 1997, n.14 recante "Norme

sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

regionale e delle aziende sanitarie locali", è pubblicata nel B.U.R.

n.20 del 23 aprile 1997.

 

Nota all'art. 18, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112

recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15

marzo 1997, n.59" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.92 del 21 aprile

1998), è il seguente:

 

"Art. 61. Disposizioni finanziarie.

 

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le

disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla

sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e

prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

 

a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

 

b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

 

c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi

undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21-quinquies

del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

 

d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio

1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985,

n. 118;

 

e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

 

f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo

la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di

impegno autorizzati:

 

a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

 

b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

 

c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12

dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

 

d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985,

n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.

118;

 

e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14

febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento

è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e

dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è

effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni,

nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

 

4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità

di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni

sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da

quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

 

a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

 

b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

 

c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

 

d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si

applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13

della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18

della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il

presente decreto legislativo sono devolute alle regioni

contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente

soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato

interessati.

 

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59

vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la

Conferenza unificata".

 

Nota all'art. 19, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 76, comma 2, della legge regionale 28 febbraio

2000, n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

 

"Art. 76. (Aperture di credito).

 

     1. Nei casi previsti dalla presente legge, l'effettuazione delle

spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di

funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta

definiti.

 

     2. Per le spese di funzionamento degli uffici, per quelle di

manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, nonché per

le altre indicate annualmente nella legge di bilancio, le aperture di

credito sono autorizzate, con atto motivato della Giunta regionale

entro il limite massimo fissato con la predetta legge di approvazione

del bilancio.

 

     3. Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le

quali è stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi

mediante i buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i

pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori.

 

     4. Il prelievo è effettuato, per ciascuna unità previsionale di

spesa e per ciascun capitolo, nei limiti della somma autorizzata a

favore del funzionario delegato".

 

Nota all'art. 20, comma 1:

 

- Il testo dell'art. 65 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

 

"Art. 65. (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta

entità).

 

     1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la

Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la

Regione vanta in materia di entrate di natura tributaria e non,

comprese le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di

accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti

eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite

massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.

 

     2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante

deliberazione della Giunta regionale, senza onere alcuno per i

debitori".

 

Note all'art. 22:

 

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

(si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:

 

"Art. 52. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).

 

     1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e

istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono

trasmessi annualmente per l'approvazione, alla Giunta regionale entro

il 1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della

Regione a norma di Statuto e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della

Regione.

 

     2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di

competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo

le direttive della Giunta regionale, in modo da consentire la

compilazione di un bilancio consolidato regionale.

 

     3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al

comma 1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione

inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio, sono altresì

indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine delle

corrispondenti unità previsionali di base.

     4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti,

dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni

anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e

pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti

sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e

87.

 

     5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la

Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto

generale della Regione dell'anno cui si riferiscono".

 

- La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 recante "Riordino delle

funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste:

scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e

istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e

l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)", è pubblicata nel S.O. n.1 al

B.U.R.  n.50 del 2 novembre 1994.

 

- La legge regionale 12 agosto 1994, n.26 recante "Norme sul diritto

allo studio universitario", è pubblicata nel B.U.R. n.37 del 25 agosto

1994.

 

- La legge regionale 2 maggio 1983, n.12 recante "Riordinamento degli

I.A.C.P. delle province di Perugia e Terni" (pubblicata nel B.U.R. 6 

maggio 1983, n.30), è stata modificata con legge regionale 6 luglio

1984, n.31 (in B.U.R. 9 luglio 1984, n.51).

 

- La legge regionale 25 novembre 1998, n.41 recante "Norme in materia

di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego", è

pubblicata nel S.O.n.3 al B.U.R. n.72 del 2 dicembre 1998.

 

NOTA ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

Art. 127, II comma, Costituzione - "La legge è promulgata nei dieci

giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di

quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata

urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo

consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate

ai termini indicati".

 

Art. 69, comma 2, Statuto - "La promulgazione e l'entrata in vigore di

una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei

termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia

dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri

assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.