L.R. 23 MAGGIO 2001, N. 15

 

"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 - Norme in materia di polizia municipale e locale".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 6 giugno 2001, n. 27

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 9 della legge regionale

30 aprile 1990, n.34)

 

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990,

n. 34 sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito

con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

2. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è

così composto:

 

a)        tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni

regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),

dell'Unione Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni

ed Enti Montani (UNCEM);

 

b)        tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali

confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;

 

c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale

aventi sede nella regione, nominati dal Consiglio regionale con voto

limitato a due;

 

d) un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale."

 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34/1990

sono aggiunti i seguenti:

 

"2bis. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è

eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite

dal regolamento di cui al comma 2ter.

 

2ter. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio

funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

 

2quater. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la

Giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei

rapporti istituzionali con gli enti locali.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 10 della legge regionale

30 aprile 1990, n.34)

 

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34/1990, dopo le

parole "di cui all'articolo 9," sono soppresse le parole "oltre a

promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo

miglioramento della polizia municipale,".

 

2. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 34/1990 le

parole "In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla

Giunta regionale proposte relative:" sono sostituite con le parole "Il

Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula

proposte alla Giunta regionale in merito:".

 

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 34/1990,

è aggiunto il seguente:

 

"3. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e

formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio

degli atti da parte del Presidente della Giunta regionale.".

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Norma transitoria)

 

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio

decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo

regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo

regionale è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore

regionale della struttura competente in materia, che la presiede.

 

2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto

nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a

maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza,

si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il

maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il

maggior numero di voti.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Sereni, deliberazione n.190 del 7 marzo 2001, atto consiliare n. 581

(VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 27 marzo

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente l'11

aprile 2001, con parere e relazione, illustrati oralmente, dal

Presidente Pacioni (atto n.581/bis).

 

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento,

nella seduta del 23 aprile 2001, deliberazione n. 97.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 18 maggio 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Direzione regionale alle Risorse Umane,

Finanziarie e Strumentali (Servizio Riforme e Affari istituzionali -

Sezione Enti locali e Osservatorio sulla riforma della Pubblica

amministrazione regionale e locale), ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3

e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle

quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota al titolo della legge:

 

- La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 recante "Norme in materia

di polizia municipale e locale ", è pubblicata nel B.U.R. n.20 del 9

maggio 1990.

 

Nota all'art. 1:

 

- Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1990,

n. 34 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato ed

integrato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 9. Comitato tecnico consultivo regionale.

 

1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito

con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

2. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è

così composto:

 

a)        tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni

regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),

dell'Unione Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni

ed Enti Montani (UNCEM);

 

b)        tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali

confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;

 

c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale

aventi sede nella regione, nominati dal Consiglio regionale con voto

limitato a due;

 

d) un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale.

 

2bis. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto

dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal

regolamento di cui al comma 2ter.

 

2ter. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio

funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

 

2quater. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la

Giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei

rapporti istituzionali con gli enti locali

 

3. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il

rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti

regionali a livello dirigenziale".

 

Nota all'art. 2:

 

- Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1990,

n. 34 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato ed

integrato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 10. Compiti e funzioni del Comitato.

 

     1. Il Comitato di cui all'art. 9, svolge funzioni consultive nei

confronti della Giunta regionale. Esso esprime altresì il proprio

parere su tutte le iniziative legislative in materia di polizia

amministrativa, nonché nel caso che si debba intervenire per pubbliche

calamità che abbiano interessato il territorio della regione.

 

     2. Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere

e formula proposte alla Giunta regionale in merito:

 

a) alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con

riferimento ai compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'articolo 5;

 

b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale

addetto ai servizi di polizia locale e municipale;

 

c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti

operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e

municipale;

 

d) ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale

per gli addetti alla polizia locale e municipale, con particolare

riguardo alle materie di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi

stessi.

 

3. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula

le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli

atti da parte del Presidente della Giunta regionale".