L.R. 16 LUGLIO 2001, N. 17

 

"Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13)".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 25 luglio 2001, n. 36

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Integrazioni all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)

 

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 13 della legge

regionale 6 marzo 1998, n. 9, è aggiunta la seguente:

 

"c bis) regolamento di organizzazione.".

 

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo

1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti:

 

"1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto

compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività

contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali.

 

1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma

3, lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di

contabilità.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Modificazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile

1999, n. 8)

 

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999,  n.

8, le parole "dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n.

23." sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 30 della legge

regionale 18 febbraio 2000, n. 13."

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8)

 

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8 è

aggiunto il seguente:

 

"Art. 3/bis. (Funzionamento del fondo regionale per la programmazione

negoziata)

 

1. La Giunta regionale, in relazione alla individuazione di progetti e

programmi di cui all'articolo 2, provvede con proprio atto, mediante

prelevamento sia in termini di competenza che di cassa dal fondo di

cui all'articolo 1, all'iscrizione delle somme necessarie nelle unità

previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità

previsionali di base. Tali somme si intendono vincolate alla

realizzazione dei progetti e programmi di cui all'articolo 2.

 

2. Le eventuali economie accertate alla fine del periodo di esecuzione

dei progetti e programmi di cui al comma 1, sono destinate alla

ricostituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata."

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Disposizioni transitorie relative alla legge regionale

28 febbraio 2000, n. 13)

 

1. Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 si deroga a quanto

stabilito dagli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a) della

legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 - "Disciplina generale della

programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei

controlli interni della Regione dell'Umbria".

 

2. In relazione a quanto disposto al comma 1 singole unità

previsionali di base possono corrispondere a più centri di

responsabilità amministrativa, e spese omogenee attinenti a più centri

di responsabilità amministrativa possono essere incluse in un medesimo

capitolo.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Sereni, deliberazione n.180 del 28 febbraio 2001, atto consiliare n.

588 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 29 marzo

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente l'11

giugno 2001, con parere e relazione, illustrati oralmente, dai

Consiglieri Bottini, per la maggioranza, e Zaffini, per la minoranza

(atto n.588/bis).

 

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento,

nella seduta del 18 giugno 2001, deliberazione n. 115.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 luglio 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 6 marzo 1998, n.9 recante "Norme sulla

istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente (A.R.P.A.)", è pubblicata nel B.U.R. n.20 del 12 marzo

1998.

 

- La legge regionale 7 aprile 1999, n.8 recante "Costituzione del

fondo regionale per la programmazione negoziata", è pubblicata nel

B.U.R. n.21 del 14 aprile 1999.

 

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina

generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento

contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria"

(pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è stata

modificata ed integrata con legge regionale 9 marzo 2000, n.18 (in

Suppl. Straord. n.3 al B.U.R. n.14 del 15 marzo 2000).

 

Nota all'art. 1, alinea:

 

- Il testo vigente dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998,

n.9 (si vedano le note al titolo della legge), così come modificato ed

integrato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 13. (Vigilanza).

 

     1. Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza della

Regione sull'A.R.P.A., sono sottoposti all'approvazione della Giunta

regionale i seguenti atti:

 

a) programma annuale di attività;

 

b) bilancio di previsione;

 

c) conto consuntivo;

 

c bis) regolamento di organizzazione.

 

1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto

compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività

contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali.

 

1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma

3, lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di

contabilità".

 

Nota all'art. 2, comma unico, alinea:

 

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1999,

n.8 (si vedano le note al titolo della legge), così come modificato ed

integrato dalla presente legge, è il seguente:

 

 "Art. 3. (Norma finanziaria).

 

     1. Alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente

legge è destinata, per l'anno 1999, la somma di lire 8.023.000.000 da

iscrivere nei termini di competenza e di cassa al cap. 9780 di nuova

istituzione nel bilancio regionale 1999, denominato "Fondo regionale

per la programmazione negoziata".

 

     2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con

pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio di

previsione 1998, elenco n. 5, n. ordine 2, allegato a detto bilancio.

 

     3. La disponibilità relativa all'anno 1998 di cui al comma 2 è

iscritta nella competenza dell'anno 1999 in attuazione dell'art. 26,

commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

     4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della

legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad

apportare al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in termini di

competenza che di cassa.

 

     5. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa sarà

determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art.30

della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13"..

 

Note all'art. 2, comma unico, parte novellistica:

 

- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge regionale 18 febbraio

2000, n.13 - recte 28 febbraio 2000, n. 13 - (si vedano le note al

titolo della legge):

 

"Art. 30. (Leggi regionali di spesa)

 

1.        Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese, ovvero

minori entrate, devono indicare l'ammontare degli oneri, distinto per

annualità e la relativa copertura con riferimento al bilancio

pluriennale.

 

2. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere

annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio

pluriennale.  Le leggi di spesa a carattere permanente indicano

l'onere a regime, ovvero possono rinviare le quantificazioni

dell'onere annuo alla legge finanziaria regionale, ai sensi

dell'articolo 27.

 

3.        Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale

indicano l'ammontare complessivo della spesa e l'onere per competenza

e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni

che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere

pluriennale cessano di avere validità a partire dall'esercizio

finanziario 2000.  La legge finanziaria regionale determina le quote

destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni

considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli

impegni giuridicamente perfezionati.

 

4.        L'amministrazione regionale può stipulare contratti o, comunque,

assumere obbligazioni e impegni, nei limiti dell'intera somma indicata

dalle leggi di cui al comma 3, ovvero nei limiti indicati nella legge

finanziaria regionale, fermo restando che formano impegno sugli

stanziamenti di ciascun anno soltanto le somme corrispondenti alle

obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso del relativo

esercizio. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei

limiti delle autorizzazioni annuali di cassa".

 

Nota all'art. 4, comma 1:

 

- Il testo degli artt.35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a), della

legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (si vedano le note al titolo

della legge), è il seguente:

 

"Art. 35. (Struttura del bilancio).

 

     1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata

e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali

sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a

carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della

Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano ad

un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la

relativa gestione. omissis.

 

Art. 41. (Individuazione delle unità previsionali di base e dei

capitoli). omissis

 

     2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in

capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata

dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo

capitolo:

 

     a) spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;

omissis".