L.R. 16 AGOSTO 2001, N. 20

 

"Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Trasferimento funzioni)

 

1. Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di

indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo

irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e

somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992,

n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di

tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e

somministrazione di emoderivati" e successive modifiche e

integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non

obbligatoria, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre

1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

 

2. I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono

ripartiti tra le Aziende USL, sulla base delle comunicazioni

trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per

l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti

nell'Azienda territorialmente competente.

 

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le

modalità di attuazione della presente legge anche al fine di

omogeneizzare le procedure e la modulistica su tutto il territorio

regionale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si

provvede con le risorse assegnate con DPCM 22 dicembre 2000, iscritte

in termini di competenza e di cassa nel Bilancio regionale di

previsione per l'esercizio finanziario 2001, nella U.P.B. 12.1.011 -

Cap. 2157 "Indennità per danni causati da trasfusioni e vaccinazioni

(legge n. 210/92 - DPCM 22 dicembre 2000)".

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente

Lorenzetti, deliberazione n.270 del 21 marzo 2001, atto consiliare n.

591 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 30 marzo

2001.

 

-          Testo riformulato e licenziato dalla Ia Commissione consiliare

permanente l'11 luglio 2001, con parere e relazione del Presidente

Pacioni (atto n.756).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del

24 luglio 2001, deliberazione n. 127.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 10 agosto 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante "Indennizzo a favore dei

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati" (pubblicata nella G.U. n.55 del 6 marzo 1992), è stata

modificata ed integrata con D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 (in G.U.

n.249 del 23 ottobre 1996) convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641 (in G.U. n.299 del 21 dicembre

1996), e con legge 25 luglio 1997, n.238 (in G.U. n.174 del 28 luglio

1997, n. 174).

 

- Il testo dell'art.3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n.362

recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria" (pubblicata nella

G.U. n.247 del 20 ottobre 1999), è il seguente:

 

"Art. 3. Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica,

per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni,

trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo

italo-americano sulla terapia dei tumori.

 

omissis

 

3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25

febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a

coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non

obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695.

I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità

sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. omissis"

 

Nota all'art.1, comma 1:

 

- Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e per l'art. 3, comma 3, della

legge 14 ottobre 1999, n. 362, si vedano le note al titolo della

legge.

 

Note all'art.2, comma unico:

 

- Il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle

risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per

l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

alla regione Umbria ed agli enti locali della regione", è pubblicato

nel S.O. alla G.U. n.43 del 21 febbraio 2001.

 

- Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210, si vedano le note al titolo

della legge.

 

NOTA ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

"127, II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla

apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni

dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini

indicati".

 

"69, comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge

regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di

cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata

urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla

Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.